Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 228 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 228/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
ato il 15/07/1953 a GALLIERA (BO) Parte_1
e ato il 06/08/1991 a CUBA Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BIANCO SILVIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. le premesse formano parte integrante delle presenti condizioni e si intendono tutte richiamate e trascritte;
2. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
3. La casa coniugale in locazione verrà lasciata alla sig.ra e il Parte_2
sig. provvederà a ritirare i propri beni ed effetti personali;
Parte_1
4. Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento alla sig.ra Parte_1 Parte_2
l'importo di € 350.00 mensili rivalutabili annualmente secondo indice ISTAT;
[...]
5. Le spese legali del presente giudizio a carico del sig. ; Parte_1
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nato a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], celebrato in BELGRADO (SRB) in data Parte_2
04/04/2024, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di CASTAGNOLE DELLE
LANZE (AT) al n. 3, Parte II, Serie C, Anno 2024,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 24/02/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
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