Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2026, proposto da
Md Abu Taher, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Camilloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato n. P-MS/L/Q/2023/100110 emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 17 novembre 2025 e notificato lo stesso giorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. AN IT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il lavoratore ricorrente si duole del provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 17 novembre 2025 e notificato lo stesso giorno;
- b) il provvedimento impugnato è motivato nel senso che, in ragione della mancata instaurazione del rapporto di lavoro – per sopravvenuta dichiarazione di disinteresse all’assunzione da parte del datore di lavoro –, sono venuti meno i presupposti del rilascio del nulla-osta (come riportato nel preavviso di revoca del 5 novembre 2025, al quale il provvedimento impugnato rinvia) e non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, come invece domandato dal ricorrente nelle osservazioni procedimentali in replica alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
- c) il ricorrente deduce, in via di estrema sintesi, che il provvedimento andrebbe annullato in quanto l’Amministrazione non ha valutato la possibilità rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, trascurando che la dichiarazione di sopravvenuto mancato interesse all’assunzione è riconducibile alla sola sfera datoriale, peraltro a seguito del ritardo con cui l’Amministrazione ha gestito il procedimento;
- d) si è costituita in giudizio la P.A.;
- e) con decreto n. 8 del 9 febbraio 2026, reso dall’apposita Commissione istituita presso questo T.A.R., è stata respinta, per manifesta infondatezza, la domanda del ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- f) in data 4 marzo 2026, parte ricorrente ha riproposto al Collegio l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 126, comma 3, D.P.R. n. 115/2002;
- g) alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, essendosi il Collegio riservato la possibilità di emissione di sentenza in forma semplificata.
2) Ritenuto che:
- a) il ricorso vada respinto perché manifestamente infondato, considerato che “ La giurisprudenza ha ormai chiarito che “3.1 … l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025) e dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta” (C.d.S. n. 4839 del 4 giugno 2025) ” (v., da ultimo, T.A.R. Toscana n. 1843 del 13 novembre 2025);
- b) vada conseguentemente respinta l’istanza del ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- c) le spese di lite, secondo soccombenza, vadano liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge altresì l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES IA, Presidente
AN IT, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IT | ES IA |
IL SEGRETARIO