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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3309/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17779/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250117408846000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1168/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (accogliersi il ricorso)
Resistente: (rigettarsi il ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate OS e alla Regione Campania, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120250117408846000 notificata in data 16.9.2025 per omesso pagamento tassa automobilistica anno 2020 per l'importo di € 202,70
Deduce il ricorrente: 1) la nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto presupposto;
2) l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate OS, deducendo il difetto di legittimazione passiva n quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Non si è costituita la Regione Campania.
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, la resistente Regione Campania, omettendo di costituirsi, e l'Agenzia delle Entrate OS, non hanno dimostrato l'avvenuta esatta notifica di un atto presupposto, ossia dell'avviso di accertamento.
Ne consegue che la ricorrente, potendo in questa sede far valere vizi dell'atto presupposto nel caso in cui non risulti notificato, non essendovi la prova della sussistenza di un ulteriore valido atto interruttivo della prescrizione triennale rispetto a quello in questa sede impugnato, deve ritenersi violato il principio di sequenza degli atti, nonché maturato il termine di prescrizione triennale relativo alla tassa auto dell'anno 2020. In particolare, come statuito dalle Sezioni Unite, infatti, “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria”. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25-07-2007, n. 16412). Fondata è altresì, come anticipato, la principale questione dedotta dal ricorrente circa il decorso del termine di prescrizione triennale in merito alla tassa auto 2020 oggetto della cartella n. n. 07120250117408846000, atteso che, in mancanza della prova della notifica di atti interruttivi prodromici, deve ritenersi quello impugnato il primo atto notificato alla ricorrente con conseguente maturazione della prescrizione. Il ricorso va, dunque, accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
120,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17779/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250117408846000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1168/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (accogliersi il ricorso)
Resistente: (rigettarsi il ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate OS e alla Regione Campania, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120250117408846000 notificata in data 16.9.2025 per omesso pagamento tassa automobilistica anno 2020 per l'importo di € 202,70
Deduce il ricorrente: 1) la nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto presupposto;
2) l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate OS, deducendo il difetto di legittimazione passiva n quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Non si è costituita la Regione Campania.
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, la resistente Regione Campania, omettendo di costituirsi, e l'Agenzia delle Entrate OS, non hanno dimostrato l'avvenuta esatta notifica di un atto presupposto, ossia dell'avviso di accertamento.
Ne consegue che la ricorrente, potendo in questa sede far valere vizi dell'atto presupposto nel caso in cui non risulti notificato, non essendovi la prova della sussistenza di un ulteriore valido atto interruttivo della prescrizione triennale rispetto a quello in questa sede impugnato, deve ritenersi violato il principio di sequenza degli atti, nonché maturato il termine di prescrizione triennale relativo alla tassa auto dell'anno 2020. In particolare, come statuito dalle Sezioni Unite, infatti, “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria”. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25-07-2007, n. 16412). Fondata è altresì, come anticipato, la principale questione dedotta dal ricorrente circa il decorso del termine di prescrizione triennale in merito alla tassa auto 2020 oggetto della cartella n. n. 07120250117408846000, atteso che, in mancanza della prova della notifica di atti interruttivi prodromici, deve ritenersi quello impugnato il primo atto notificato alla ricorrente con conseguente maturazione della prescrizione. Il ricorso va, dunque, accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
120,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione al procuratore anticipatario.