Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 3309
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità cartella per omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che né la Regione Campania (in contumacia) né l'Agenzia delle Entrate abbiano dimostrato l'avvenuta notifica di un atto presupposto (avviso di accertamento). Pertanto, il vizio procedurale comporta la nullità dell'atto consequenziale.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    In assenza della prova della notifica di atti interruttivi prodromici, la Corte ha ritenuto che la cartella impugnata fosse il primo atto notificato alla ricorrente, con conseguente maturazione del termine di prescrizione triennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 3309
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3309
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo