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18 maggio 2019
18 maggio 2019
Art. 2. Modifica all'articolo 55 del codice penale 1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 55 del codice penale , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 55 (Eccesso colposo). - Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorita' ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 55 del codice penale , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 55 (Eccesso colposo). - Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorita' ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.».
Commentari • 7
- 1. I primi recenti interventi normativi sull’ordinamento giudiziario per esigenze di efficienza del “servizio Giustizia”: legittima difesa ed intercettazioniSilvio Garofalo Quinzone · https://www.diritto.it/ · 8 aprile 2020 · 2.7847767
[…] Con l'articolo 2 della legge n. 36/2019 si interviene poi sull'articolo 55 c. p. disciplinante l'ipotesi di eccesso colposo dell'aggredito[22]. […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2022, n. 14022Provvedimento: […] Occorre anzitutto rilevare che al caso di specie non è applicabile la norma di nuovo conio di cui all'art. 2 legge n. 36 del 2019, che ha introdotto, al secondo comma dell'art. 55 cod.pen., una presunzione di non punibilità della condotta eccedente - a titolo di colpa - i limiti della scriminante per colui che abbia commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità agendo nelle condizioni di cui all'art. 61 primo comma n. 5 cod.pen. ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. […]Leggi di più...
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