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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/10/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. RI TO delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 1108/2025, ex artt. 84 e
170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari – I sez. penale, di rigetto dell'istanza di liquidazione, avanzata dall'Avv. Domenico CARONE ( , nella qualità di difensore C.F._1 del collaboratore di giustizia, nato a [...] il [...], ammesso al programma Parte_1 speciale di protezione in qualità di collaboratore di giustizia così come deliberato dalla Commissione
Centrale ex art. 10 legge 15 marzo 1991 n. 82 in cui è citato anche l'art. 8 co. 6 del decreto ministeriale 23 aprile 2004 n. 161, nel procedimento penale Rg. A. n. 3201/2023 - svoltosi innanzi alla
Corte di Appello di BARI – sez. 1 – notificata a mezzo PEC al ricorrente in data 16.07.2025, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bari alla via Giustino Fortunato nr. 5/A, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ha dedotto il ricorrente che,
✓ L' Avv. Carone Domenico è difensore di fiducia di ammesso allo speciale Parte_1 programma di protezione per collaboratori giustizia così come deliberato dalla Commissione
Centrale ex art. 10 legge 15 marzo 1991 n. 82 in cui è citato anche l'art. 8 co. 6 del decreto ministeriale 23 aprile 2004 n. 161 per il procedimento penale denominato “Vortice” con Rgnr
9096/2015 ed Rg Gip n. 2071/2022.
✓ a seguito dell'ammissione al programma di protezione il ha diritto, tra l'altro, ai sensi Pt_1 della L. 82/1991 come novellato dal DM 161 del 2004, art. 8, testualmente, “ Comma 6: Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 prevedono altresì l'assistenza legale per il collaboratore e il testimone di giustizia ammessi al programma speciale di protezione o al piano provvisorio di protezione. Comma 7. L'assistenza legale consiste nel pagamento degli onorari e delle spese riferibili a un solo difensore, e, nei casi di esame a distanza previsti dall'articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, anche al suo sostituto, se presente. Comma 8. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115. Comma 9. L'assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione, nonché per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla
pagina 1 di 4 magistratura di sorveglianza;
essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio”.
✓ È stato nominato difensore di fiducia del per il procedimento penale con Rg. Parte_1
Nr. 9096/2015 e Rg Gip n. 2071/2022 che si concludeva con la sentenza con Rg. N. 154/2023
✓ depositata in data 14/07/2023 con la quale i veniva Riconosciuto colpevole dei reati a Pt_1 lui ascritti, escluse la recidiva, le aggravanti di cui agli artt. 112, comma 1 n. 4) c.p. in relazione al capo 1) e 74, co. 5, e 80 D.P.R. n. 309/90 in relazione al capo 2) della rubrica, in concorso dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1, comma 3 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto alle residue aggravanti, unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2 c.p. ed applicata la diminuente del rito, è stato condannato alla pena complessiva di anni 3 mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
pena accessoria come per legge.
✓ Il ha prestato la propria attività di collaboratore nel procedimento innanzi indicato così Pt_1 come può evincersi dalla sentenza Rg. N. 154/2023 e dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie ( sulla cui attendibilità e genuinità si richiama quanto dedotto ed illustrato sia dalla locale DDA nella memoria depositata in data 16.05.2022, che nella sentenza del Giudice di
Prime Cure a pag. 205 e ss.).
✓ All'esito del giudizio di primo grado l'odierno ricorrente depositava istanza di liquidazione per i propri onorari, per l'attività difensiva del collaboratore di giustizia, i quali, venivano liquidati dal G.I.P.
✓ In favore di , il difensore proponeva appello avverso la sentenza n. 154/2023 Parte_1
Reg. Sent., del Giudice dell'Udienza Preliminare, presso il Tribunale di Bari, in data 27.1.2023, nel proc. pen. n. 9096/2015 R.G.N.R. e n. 2071/2022 R.G.G.I.P.
✓ Il giudizio di appello rubricato con Rg. C.A. n.3201/2023 terminava con la sentenza Rg. N.
3138/202 nella quale veniva ridotta la pena per il ad anni 3 e mesi 6 di reclusione. Pt_1
✓ All'esito del giudizio di secondo grado il difensore depositava istanza di liquidazione degli onorari, per l'attività difensiva svolta in favore del collaboratore di giustizia, . Pt_1
✓ L'istanza veniva dichiarata inammissibile con pec del 16.07.2025, poiché il era stato Pt_1 condannato per il reato ostativo di cui all'art. 74 c. 1 dpr n. 309/1990.
Il ricorrente, pertanto ha impugnato il provvedimento emesso dalla Corte di Appello rilevando come la normativa di cui all'art. 8 DM 161 del 2004, dal medesimo richiamata, prevede, in favore del collaboratore di giustizia, l'assistenza legale con oneri a carico dello stato, tra l'altro, anche, come nella specie, nei procedimenti esecutivi, segnatamente “L'assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione, nonché' per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza;
essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio”.
Il , pur ritualmente citato non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Il Procuratore Generale, con nota scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 4 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2025 si rileva che il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Come infatti rappresentato dalla difesa dell'Avv. CARONE, nel caso di specie, il procedimento per il quale è stata richiesta la liquidazione degli onorari è indubbiamente un procedimento svolto in favore di collaboratore di giustizia e la sentenze impugnata era stata emessa durante la collaborazione fornita dal e in cui veniva riconosciuto l'apporto della stessa con la concessione dei benefici Pt_1 previsti dalla normativa in materia di collaboratori di giustizia.
Va, pertanto, disposta la liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. CARONE.
Nel calcolo della liquidazione bisogna tenere conto dei valori minimi delle tabelle di cui al DM 55/14, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, e va altresì disposta la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02.
La Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc. (dep.
31/10/2007 ) Rv. 237786 - 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe. È erroneo, perciò,
l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Va rilevato come l'art. 12 del DM 55/14 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per
l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche
o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Le spese seguono la soccombenza, considerato il ridimensionamento delle pretese del ricorrente vanno compensate per 1/3 e per la restante parte poste a carico del opposto liquidate in CP_1 dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Presidente delegato
Dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie l'opposizione per quanto di ragione e in riforma del decreto impugnato liquida in favore dell'Avv. Domenico CARONE, per la prestazione professionale prestata in favore di Parte_1 nel procedimento meglio indicato in narrativa gli onorari nella misura complessiva di € 1.000,00,
pagina 3 di 4 somma già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/02 oltre spese generali nella misura del 15% CAP ed IVA come per legge,.
Condanna il opposto al pagamento in favore dell'Avv. Domenico CARONE di 2/3 delle spese CP_1 del presente giudizio, liquidate, per l'intero in € 1.388,80, oltre esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Dichiara compensata la rimanente parte di 1/3 delle spese.
Così deciso in Bari, 28.10.2025
Il Presidente delegato
RI TO
pagina 4 di 4
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. RI TO delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 1108/2025, ex artt. 84 e
170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari – I sez. penale, di rigetto dell'istanza di liquidazione, avanzata dall'Avv. Domenico CARONE ( , nella qualità di difensore C.F._1 del collaboratore di giustizia, nato a [...] il [...], ammesso al programma Parte_1 speciale di protezione in qualità di collaboratore di giustizia così come deliberato dalla Commissione
Centrale ex art. 10 legge 15 marzo 1991 n. 82 in cui è citato anche l'art. 8 co. 6 del decreto ministeriale 23 aprile 2004 n. 161, nel procedimento penale Rg. A. n. 3201/2023 - svoltosi innanzi alla
Corte di Appello di BARI – sez. 1 – notificata a mezzo PEC al ricorrente in data 16.07.2025, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bari alla via Giustino Fortunato nr. 5/A, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ha dedotto il ricorrente che,
✓ L' Avv. Carone Domenico è difensore di fiducia di ammesso allo speciale Parte_1 programma di protezione per collaboratori giustizia così come deliberato dalla Commissione
Centrale ex art. 10 legge 15 marzo 1991 n. 82 in cui è citato anche l'art. 8 co. 6 del decreto ministeriale 23 aprile 2004 n. 161 per il procedimento penale denominato “Vortice” con Rgnr
9096/2015 ed Rg Gip n. 2071/2022.
✓ a seguito dell'ammissione al programma di protezione il ha diritto, tra l'altro, ai sensi Pt_1 della L. 82/1991 come novellato dal DM 161 del 2004, art. 8, testualmente, “ Comma 6: Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 prevedono altresì l'assistenza legale per il collaboratore e il testimone di giustizia ammessi al programma speciale di protezione o al piano provvisorio di protezione. Comma 7. L'assistenza legale consiste nel pagamento degli onorari e delle spese riferibili a un solo difensore, e, nei casi di esame a distanza previsti dall'articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, anche al suo sostituto, se presente. Comma 8. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115. Comma 9. L'assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione, nonché per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla
pagina 1 di 4 magistratura di sorveglianza;
essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio”.
✓ È stato nominato difensore di fiducia del per il procedimento penale con Rg. Parte_1
Nr. 9096/2015 e Rg Gip n. 2071/2022 che si concludeva con la sentenza con Rg. N. 154/2023
✓ depositata in data 14/07/2023 con la quale i veniva Riconosciuto colpevole dei reati a Pt_1 lui ascritti, escluse la recidiva, le aggravanti di cui agli artt. 112, comma 1 n. 4) c.p. in relazione al capo 1) e 74, co. 5, e 80 D.P.R. n. 309/90 in relazione al capo 2) della rubrica, in concorso dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1, comma 3 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto alle residue aggravanti, unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2 c.p. ed applicata la diminuente del rito, è stato condannato alla pena complessiva di anni 3 mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
pena accessoria come per legge.
✓ Il ha prestato la propria attività di collaboratore nel procedimento innanzi indicato così Pt_1 come può evincersi dalla sentenza Rg. N. 154/2023 e dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie ( sulla cui attendibilità e genuinità si richiama quanto dedotto ed illustrato sia dalla locale DDA nella memoria depositata in data 16.05.2022, che nella sentenza del Giudice di
Prime Cure a pag. 205 e ss.).
✓ All'esito del giudizio di primo grado l'odierno ricorrente depositava istanza di liquidazione per i propri onorari, per l'attività difensiva del collaboratore di giustizia, i quali, venivano liquidati dal G.I.P.
✓ In favore di , il difensore proponeva appello avverso la sentenza n. 154/2023 Parte_1
Reg. Sent., del Giudice dell'Udienza Preliminare, presso il Tribunale di Bari, in data 27.1.2023, nel proc. pen. n. 9096/2015 R.G.N.R. e n. 2071/2022 R.G.G.I.P.
✓ Il giudizio di appello rubricato con Rg. C.A. n.3201/2023 terminava con la sentenza Rg. N.
3138/202 nella quale veniva ridotta la pena per il ad anni 3 e mesi 6 di reclusione. Pt_1
✓ All'esito del giudizio di secondo grado il difensore depositava istanza di liquidazione degli onorari, per l'attività difensiva svolta in favore del collaboratore di giustizia, . Pt_1
✓ L'istanza veniva dichiarata inammissibile con pec del 16.07.2025, poiché il era stato Pt_1 condannato per il reato ostativo di cui all'art. 74 c. 1 dpr n. 309/1990.
Il ricorrente, pertanto ha impugnato il provvedimento emesso dalla Corte di Appello rilevando come la normativa di cui all'art. 8 DM 161 del 2004, dal medesimo richiamata, prevede, in favore del collaboratore di giustizia, l'assistenza legale con oneri a carico dello stato, tra l'altro, anche, come nella specie, nei procedimenti esecutivi, segnatamente “L'assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione, nonché' per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza;
essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio”.
Il , pur ritualmente citato non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Il Procuratore Generale, con nota scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 4 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2025 si rileva che il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Come infatti rappresentato dalla difesa dell'Avv. CARONE, nel caso di specie, il procedimento per il quale è stata richiesta la liquidazione degli onorari è indubbiamente un procedimento svolto in favore di collaboratore di giustizia e la sentenze impugnata era stata emessa durante la collaborazione fornita dal e in cui veniva riconosciuto l'apporto della stessa con la concessione dei benefici Pt_1 previsti dalla normativa in materia di collaboratori di giustizia.
Va, pertanto, disposta la liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. CARONE.
Nel calcolo della liquidazione bisogna tenere conto dei valori minimi delle tabelle di cui al DM 55/14, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, e va altresì disposta la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02.
La Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc. (dep.
31/10/2007 ) Rv. 237786 - 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe. È erroneo, perciò,
l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Va rilevato come l'art. 12 del DM 55/14 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per
l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche
o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Le spese seguono la soccombenza, considerato il ridimensionamento delle pretese del ricorrente vanno compensate per 1/3 e per la restante parte poste a carico del opposto liquidate in CP_1 dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Presidente delegato
Dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie l'opposizione per quanto di ragione e in riforma del decreto impugnato liquida in favore dell'Avv. Domenico CARONE, per la prestazione professionale prestata in favore di Parte_1 nel procedimento meglio indicato in narrativa gli onorari nella misura complessiva di € 1.000,00,
pagina 3 di 4 somma già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/02 oltre spese generali nella misura del 15% CAP ed IVA come per legge,.
Condanna il opposto al pagamento in favore dell'Avv. Domenico CARONE di 2/3 delle spese CP_1 del presente giudizio, liquidate, per l'intero in € 1.388,80, oltre esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Dichiara compensata la rimanente parte di 1/3 delle spese.
Così deciso in Bari, 28.10.2025
Il Presidente delegato
RI TO
pagina 4 di 4