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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/09/2025, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N.R.G. 5601/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone delle Magistrate:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5601 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del
7/7/2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
nato ad [...] l'[...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Afragola alla via Rossini n. 34 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Tignola, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTE
pagi na 1 di 4 E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliata a Milano al Corso C.F._2
di Porta Vittoria n. 47 presso lo studio degli avv.ti Eglis Emelis Aviles e
Giorgio Galasso che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/7/2025 celebratasi mediante collegamento audiovisivo le parti hanno chiesto la separazione senza statuizioni accessorie con rinuncia alle ulteriori domande e compensazione delle spese di lite e la pronuncia di divorzio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/7/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto per procura matrimonio con l'11/8/2022 Controparte_1
a GO De CU, atto trascritto presso il Comune di Afragola, dal quale non sono nati figli, e per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di risposta del 7/4/2025 si è costituita la resistente la quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente ed ha chiesto, a sua volta, la pronuncia della separazione con addebito al marito. Nel merito, la resistente ha chiesto un assegno di mantenimento in suo favore da porre a pagi na 2 di 4 carico del ricorrente di € 600,00 ovvero nella maggiore o minore misura di giustizia.
Dopo un rinvio per rinotifica alla resistente, i difensori con istanza congiunta hanno rappresentato che i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
All'udienza del 7/7/2025 celebratasi mediante collegamento audiovisivo le parti hanno chiesto la separazione senza statuizioni accessorie, con rinuncia alle ulteriori domande e compensazione delle spese di lite e la rimessione della casa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio visto il 10/7/2025, esprimendo parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
I coniugi hanno chiesto la pronuncia sullo status senza statuizioni accessorie.
Considerato che le parti con i rispettivi atti, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473 -bis.49 e 51 c.p.c., hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo della Giudice relatrice affinché questa, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi,
pagi na 3 di 4 provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nato ad [...] l'[...] e , nata a Controparte_1
GO de CU (CUBA) il 28/6/1983, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., senza statuizioni accessorie;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (Atto
n. 86 Parte II Serie C, Ufficio 1) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all' Ordinamento dello Stato Civile;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza;
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4/9/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 4 di 4