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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RI RI CHIULLI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. ND FR PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA CARDINAL FERRARI, 109 20017 RHO presso lo studio dell'avv. LIVA GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._2
CARDINAL FERRARI, 109 20017 RHO presso lo studio dell'avv. LIVA GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_3 C.F._3
CARDINAL FERRARI, 109 20017 RHO presso lo studio dell'avv. LIVA GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
pagina 1 di 10
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_4 C.F._4
CARDINAL FERRARI, 109 20017 RHO presso lo studio dell'avv. LIVA GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._5
CARDINAL FERRARI, 109 20017 RHO presso lo studio dell'avv. LIVA GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_1
OSLAVIA, 12 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. ROMANO CESAREO
GERARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 sui figli minori e Parte_3 Parte_4 CP_1
Voglia l'On.le Corte D'Appello di Milano adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in totale riforma della sentenza appellata n. 1352/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, sezione terza civile, depositata il 19.11.2024, notificata il 19.11.2024, pronunciata dal Dott. Massimiliano Radici nella causa R.G. n. 69/2023, così ritenere e giudicare: Nel merito, in via principale:
accertare e dichiarare, per quanto indicato in atti e per i documenti prodotti, che il CP_2
avrebbe dovuto e potuto realizzare delle opere accessorie, quali barriere e/o cordoli in
[...] granito in prossimità del naviglio, per ridurre e/o eliminare la fonte di pericolo;
pagina 2 di 10
accertare e dichiarare, per quanto indicato in atti e per i documenti prodotti, che l'evento oggetto di causa è imputabile ad esclusivo fatto e colpa del , ex art. 2051 e/o 2043 c.c.; Controparte_2
di conseguenza, condannare il , in persona del Sindaco legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al risarcimento dei danni tutti riportati dagli attori/appellanti in conseguenza dell'evento per cui è causa quantificati nella seguente misura di:
€ 402.833,00 per il sig. padre del de cuius;
€ 410.655,00 per la sig.ra Parte_1 [...]
, madre del de cuius;
Pt_2
€ 168.102,00 per la minore sorella del de cuius;
Parte_3
€ 168.102,00 per la minore sorella del de cuius;
Parte_4
€ 168.102,00 per il minore fratello del de cuius;
CP_1 come meglio specificato in atti, o in quella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. In via istruttoria: a) Si formulano i seguenti capitoli di prova e se ne chiede l'ammissione per testi e per l'interrogatorio formale del Sindaco pro tempore del : Controparte_2
Cap. 1) Vero che le fotografie prodotte sub documento 11), che mi vengono mostrate, rappresentano lo stato attuale delle vie del centro del Comune di Boffalora.
Cap. 2) Vero che le fotografie prodotte sub documento 12), che mi vengono mostrate, rappresentano lo stato attuale delle vie del centro del Comune di Robecco sul Naviglio.
Cap. 3) Vero che la fotografia prodotta sub documento 13), che mi viene mostrata, rappresenta lo stato attuale di una via del centro del Comune di Bernate Ticino.
Cap. 4) Vero che la fotografia prodotta sub documento 14), che mi viene mostrata, rappresenta lo stato attuale di una via del centro del Comune di Ponte Vecchio.
Cap. 5) Vero che le fotografie prodotte sub documento 15), che mi vengono mostrate, rappresentano lo stato attuale della parte di alzaia che passa sotto il ponte posto in prossimità del luogo dell'incidente in oggetto nel Comune di . CP_2
Cap. 6) Vero che le fotografie prodotte sub documento 16), che mi vengono mostrate, rappresentano il luogo ove si è verificato l'incidente oggetto di causa. Cap. 7) Vero che all'abitazione della famiglia si accede dall'alzaia come da fotografie prodotte Pt_1 sub documento 16), che mi vengono mostrate. Cap. 8) Vero che la presenza di una barriera di protezione di altezza minima di 95 cm, posta sul margine del naviglio de quo, avrebbe impedito la caduta in acqua del minore. Si indicano come testimoni i signori:
- il Sindaco pro tempore del Comune di Boffalora ed il Comandante pro tempore della Polizia Locale di Boffalora, limitatamente al capitolo 1;
- il Sindaco pro tempore del Comune di Robecco sul Naviglio ed il Comandante pro tempore della Polizia Locale di Robecco sul Naviglio, limitatamente al capitolo 2;
- il Sindaco pro tempore del ed il Comandante pro tempore della Polizia Controparte_3 Locale di Bernate Ticino, limitatamente al capitolo 3;
- il Sindaco pro tempore del Comune di Ponte Vecchio ed il Comandante pro tempore della Polizia Locale di Ponte Vecchio, limitatamente al capitolo 4; pagina 3 di 10
- il Sindaco pro tempore del di ed il Comandante pro tempore della Polizia Locale di CP_2 CP_2
, limitatamente ai capitoli 5, 6 e 7; CP_2
- il Dr. in Varese, via Dei Mille n. 47, limitatamente al capitolo 8; Testimone_1
- il Dr. in Gallarate, via Gramsci n. 23, limitatamente al capitolo 8. Testimone_2 b) Si chiede che, ove ritenuto necessario, venga disposta la CTU volta ad accertare:
1. la pericolosità della strada ove si è verificato l'incidente oggetto di causa in quanto la strada comunale è in discesa ed incrocia perpendicolarmente l'alzaia;
2. che, nel tratto di naviglio oggetto di causa, la presenza di un cordolo e/o barriera di protezione di altezza minima di 95 cm avrebbe impedito la caduta in acqua del minore. che, ove il Comune avesse installato barriere di protezione, anche mobili (es. archetti), alla fine della strada, il piccolo Pt_1 non sarebbe caduto in acqua. c) Si chiede che Codesta On. Corte d'Appello voglia disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado.
Per il Controparte_2
il , come innanzi rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_2 Milano, ogni contraria istanza e domanda respinta, voglia, accertato e dichiarato infondatol'atto di appello avverso la sentenza impugnata, per le ragioni sopra indicate, A) in via principale, rigettare l'appello proposto dai Signori Parte_1 Parte_3 [...]
siccome infondato, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con Pt_4 CP_1 condanna degli appellanti alle spese ed agli onorari di difesa di questo grado di giudizio;
B) in via subordinata, ridurre la domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., secondo la gravità della colpa degli appellanti (pari al 50% in mancanza di altro criterio utilizzabile), con compensazione delle spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza. Il reitera, inoltre, la richiesta di rigetto di tutte le istanze istruttorie articolate Controparte_2 dagli appellanti, perchè inammissibili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e , in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sui figli Parte_1 Parte_2 minori e convenivano in giudizio il comune di per Parte_3 Parte_4 CP_1 CP_2 sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2051 ovvero 2043 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dal decesso del figlio In Persona_1 particolare, gli attori deducevano che, in data 27.10.2017 alle ore 16.30, il minore Persona_1 percorreva in bicicletta la via III Giugno 1859 del comune di diretto alla propria abitazione CP_2 ubicata in via Alzaia Naviglio n.19 che corre parallela al canale Naviglio Grande. La via III Giugno 1859 è in discesa e interseca perpendicolarmente via Alzaia Naviglio. al temine della discesa, Per_1 anziché curvare verso la propria abitazione, proseguiva diritto e, dopo aver urtato il cordolo di delimitazione del canale alto 15-17 cm, cadeva in acqua annegando.
pagina 4 di 10 Gli attori imputavano al , che aveva in concessione la via Alzaia Naviglio e l'aveva Controparte_2 destinata all'uso pubblico come pista ciclopedonale, l'omessa predisposizione di un parapetto idoneo a impedire la caduta in acqua che, nel caso di specie, avrebbe evitato la morte del minore. Il comune di riteneva che il fatto fosse imputabile esclusivamente all'omessa vigilanza della CP_2 madre del minore che, a giudizio dello stesso, costituiva la causa esclusiva dell'evento.
2. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1352/2024, pubblicata il 19.11.2024, rigettava entrambe le domande. Il tribunale rigettava la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto dagli atti del procedimento penale -conclusosi con l'archiviazione-, era emerso che mentre tornava a casa da scuola insieme Per_1 alla madre e ai fratelli, senza il consenso della stessa, ma approfittando della disattenzione della medesima, era salito sulla bicicletta della sorella maggiore del tutto inadatta a lui in quanto, pedalando in piedi, il manubrio gli arrivava all'altezza del viso e non riusciva a azionare le leve dei freni, e si era diretto verso casa percorrendo la via III Giugno 1859 in discesa verso il Naviglio, cadendovi dentro, in quanto non era riuscito -sulla base di quanto riferito da testimoni oculari-, né ad azionare i freni, né a effettuare la curva a sinistra per raggiungere la propria abitazione. Tale condotta della madre del minore veniva ritenuta dal tribunale abnorme e quindi imprevedibile, tale da costituire l'unica causa dell'evento. Il tribunale, rigettava la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto reputava che l'omessa installazione da parte del comune di una barriera di 95 cm che avrebbe impedito la caduta del minore in acqua non fosse una condotta colposa imputabile al medesimo, poiché non vi erano norme specifiche che ne imponevano l'adozione – posto che l'art. 25 del regolamento di polizia idraulica del
[...] era applicabile solo al medesimo e non ai comuni concessionari- e il Controparte_4 comune aveva assolto i propri obblighi apponendo i cartelli di segnalazione del pericolo. Né costituiva una condotta colposa imputabile al comune l'aver apposto il cordolo che aveva causato l'effetto
“catapulta”, proiettando la bicicletta in acqua, in quanto era stato posizionato con riferimento alla circolazione che avviene sulla via Alzaia parallela allo stesso.
3. e hanno interposto appello articolato in tre motivi. Parte_1 Parte_2
3.1 Con il primo motivo censurano il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto: i) il fatto che un bambino potesse sfuggire al controllo della madre non poteva essere ritenuta una condotta abnorme e imprevedibile tale da interrompere il nesso di causa con l'evento, nè poteva esserlo un'eventuale condotta colposa del danneggiato, posto che, ove vi fosse stata, la barriera di protezione avrebbe impedito l'evento; ii) l'omessa considerazione di un eventuale concorso di colpa del danneggiato come concausa dell'evento;
3.2 Con il secondo motivo censurano il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., sussistendo la colpa del comune per non aver realizzato alcuna barriera di protezione rispetto al corso d'acqua, in quanto;
i) il comune ai sensi dell'art.
4.3 della concessione stipulata con il per l'uso della strada è tenuto ad adottare tutte le opere a protezione degli Controparte_4 utenti della stessa;
ii) l'art. 25 del regolamento di polizia idraulica del Controparte_4 prevede l'installazione nei tratti di estrema pericolosità del canale l'installazione di parapetti anche mobili e apribili;
iii) sussiste il nesso di causalità fra l'omessa realizzazione della barriera pagina 5 di 10 di protezione con l'evento, in quanto, come accertato dalla consulenza del Pm in atti, una barriera alta 95 cm avrebbe impedito la caduta in acqua del bambino;
3.3 Con il terzo motivo chiede il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale con applicazione delle nuove tabelle milanesi a punti;
4. Il , in principalità, ha chiesto il rigetto dell'appello, in subordine l'applicazione del Controparte_2 concorso di colpa del danneggiato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
1.1 Il primo motivo è fondato.
È incontestato che mentre tornava a casa da scuola in compagnia delle sorelle e della Per_1 madre, sfuggendo alla vigilanza della stessa, saliva sulla bicicletta della sorella maggiore acquistata il giorno prima e iniziava a pedalare verso casa situata sulla via Alzaia del Naviglio Grande, imboccando e percorrendo, in discesa, via III Giugno 1859 che termina in via Alzaia intersecandosi perpendicolarmente con essa, avendo di fronte il Naviglio Grande. È, altresì, provato che impossibilitato ad azionare i freni della bicicletta perchè di Per_1 dimensioni inadeguata rispetto alla sua statura, al termine di via III Giugno 1859, a causa dell'eccessiva velocità, non riusciva a compiere la curva a sinistra sulla via Alzaia per raggiungere la propria abitazione, urtando contro il cordolo di 15 cm circa che delimitava la suddetta via con il canale e precipitando in esso unitamente alla bicicletta e così annegando. Ciò risulta dalle deposizioni dei testimoni oculari e Tes_3 Testimone_4 acquisite nel procedimento penale e prodotte in atti. In particolare, riferiva che “mia Tes_3 moglie, vedendo che il bambino circolava a velocità elevata e che aveva diffico vernare la bicicletta da donna, gli gridava esortandolo “Frena, frena!. Il bambino era in posizione verticale rispetto al suolo e non era in grado di frenare perché il manubrio era all'altezza del viso e le mani non raggiungevano le leve dei freni”. Parimenti la moglie dichiarava che il bambino aveva: “difficoltà a frenare Tes_4 anche a causa della distanza dell i rispetto alla impugnatura del manubrio”. Il tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto ha ritenuto che la caduta nel canale di fosse stata causata esclusivamente dalla Per_1 condotta della madre che, colposamente, aveva perduto il controllo del figlio, così consentendogli di prendere la bicicletta della sorella maggiore per lui totalmente inadatta. Tale condotta colposa, da qualificarsi, secondo il tribunale, come abnorme e quindi imprevedibile costituiva l'unica causa dell'evento. Tale prospettazione non è condivisibile. In proposito la giurisprudenza di legittimità afferma che:“«In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia pagina 6 di 10 diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro». Tale principio di diritto, ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 6 -3, 30/10/2018, n. 27724; Cass., sez. 3, 26/07/2019, n. 20312; Cass., sez. 3, 02/12/2021, n. 38089; Cass., sez. 3, 01/12/2022, n. 35429; Cass., sez. 3, 23/05/2023, n. 14228 e Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675), anche a Sezioni Unite (Cass., sez. U, 30/06/2022, n. 20943), è stato poi di recente riaffermato, statuendosi (Cass., sez. 3, 27/04/2023, n. 11152) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva — in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode — e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso: Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. -Cass. n. 32546 del 14.12.2024 in motivazione-. Nel caso specifico, madre di ha perso il controllo del figlio non nella via Parte_2 Per_1 Alzaia lungo il Naviglio, ma in via Roma, lontano dal canale. Ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, ciò che appare preponderante è il fatto che la strada di cui aveva il controllo il comune era pericolosa per l'assenza di parapetto. Infatti, la strada, data in concessione al comune di e dal medesimo aperta alla CP_2 circolazione di velocipedi e di persone, avrebbe dovuto essere dotata dal custode di una barriera di protezione con la specifica funzione di impedire la caduta occasionale di persone nel canale che per caratteristiche -larghezza, profondità e corrente- poteva essere, come purtroppo è stata, fatale. Infatti, la consulenza tecnica svolta dal Pm- acquisita nel presente giudizio e non contestata- ha concluso che una barriera di 95 cm avrebbe impedito la caduta della bicicletta nel canale – “il avrebbe dovuto applicare, in loco, delle barriere metalliche H2; il posizionamento di tale barriera CP_2 Per_ avrebbe sicuramente cambiato le sorti del bambino in quanto la lama posta a 0,95 metri d'altezza dal piano stradale avrebbe redirezionato velocipede ciclista, impedendo di finire entrambi nel fiume
-ctu ing. del 3.7.2018-.”. Tes_1 Quindi, è provato che, se una barriera con siffatte caratteristiche fosse stata presente, la caduta in acqua del bambino non si sarebbe verificata.
pagina 7 di 10 Pertanto, l'unica causa che ha determinato l'evento morte del minore è stata l'assenza della necessarie barriera con siffatte caratteristiche. Infatti, la sua presenza avrebbe comunque impedito l'evento nonostante la condotta colposa della madre che degrada nel caso specifico a mera occasione del verificarsi dello stesso. Pertanto, stante l'assorbente e esclusiva incidenza nella dinamica del sinistro, l'assenza della barriera ne risulta l'unica causa. Quindi, è provato il nesso di causalità fra il danno e la cosa in custodia. Conseguentemente, gli attori hanno assolto il proprio onere probatorio. Il comune, pacificamente custode della via Alzaia per effetto della concessione in data 14.10.2013 del risponde dei danni causati dalla cosa in suo Controparte_4 potere. Infatti, egli aveva l'obbligo di conformarla in modo tale che non potesse procurare danni a terzi
-nel caso concreto realizzando una barriera protettiva di almeno 95 cm che evitasse cadute accidentali in acqua-. Ciò, sia ai sensi del disciplinare della concessione il cui art. 2 prevede che l'alzaia sia adibita a strada comunale con conseguente applicazione dell'art. 14 del C.d.S. che impone agli enti gestori delle strade di garantirne la sicurezza -ctu dott. in atti-, sia ai sensi del dovere Tes_2 generale del nemimen ledere che impone l'adozione delle cautele necessarie a prevenire i pericoli concretamente derivabili dalla cosa in custodia -nel caso specifico la caduta nel canale largo e con corrente forte, ancor più in ragione del fatto che su quel tratto della via Alzaia si affacciano abitazioni - Cass. n. 882 del 14.1.2025 in motivazione: L'obbligo di vigilanza e controllo, e di adottare tutte le misure idonee per rendere innocua la cosa e non arrecare danno a terzi, che trova la propria fonte già in base al dovere generale del neminem laedere, a fortiori sussiste in ipotesi di responsabilità aggravata, come quella per la custodia ex art. 2051 c.c., che costituiscono espressione di maggior favore per il danneggiato in presenza di una situazione di rischio unilaterale in quanto solo una parte (il danneggiante potenziale) ha la capacità tecnologica di ridurre l'occorrenza o la gravità degli incidenti attesi (v. Cass. 31 maggio 2023, n. 15447, che, nell'ambito della valutazione della «pericolosità» della res, ascrive agli standard regolamentari del D.M. n. 223/1992 il ruolo di regola prudenziale correlata al rischio concreto per la sicurezza degli utenti in base all'art. 14 del codice della strada)-. Nè il comune ha provato di non aver potuto installare le barriere protettive per fatto del terzo a lui non imputabile, non avendo né allegato, né provato di aver chiesto le asserite necessarie autorizzazioni e il rifiuto del rilascio delle stesse. Sussiste quindi l'esclusiva responsabilità del nella verificazione del sinistro ai sensi CP_2 dell'art. 2051 c.c.
1.2 Il secondo motivo è assorbito.
1.3 Conseguentemente -terzo motivo-, il danno da lesione del rapporto parentale con gli stretti congiunti di deve essere così liquidato in applicazione delle tabelle dell'osservatorio Per_1 milanese dell'anno 2024, sulla base delle risultanze del certificato storico di famiglia in atti da cui risulta la convivenza di tutti i congiunti e dell'intensità del legame affettivo che coinvolge pagina 8 di 10 tutti gli appartenenti a un nucleo famigliare, ancor più quando la vittima primaria è in tenera età, oltre all'assenza di contestazioni sul punto da parte dell'appellato:
1) OU HA -padre-: € 367.634,00 [ € 3.911,00 valore del punto base x 94 punti (età della vittima primaria -8- anni-:28; età vittima secondaria -45 anni-:20; convivenza:16; qualità e intensità della relazione affettiva perduta:30; nessun punto per la presenza di oltre tre familiari superstiti -coniuge e tre figli)-;
2) € 375.456,00 [ € 3.911,00 valore del punto base x 96 punti (età della Controparte_5 vittima primaria- 8 anni-:28; età della vittima secondaria -31 anni-:22; convivenza :16; qualità e intensità della relazione affettiva perduta:30; nessun punto per la presenza di oltre tre familiari superstiti -coniuge e tre figli)-;
3) € 152.820,00 [ € 1.698,00 valore del punto base x 90 punti (età della Parte_5 vittima primaria - 8 anni-:20; età della vittima secondaria -11 anni-:20; convivenza: 20; qualità e intensità della relazione affettiva perduta:30; nessun punto per la presenza di oltre tre familiari superstiti -coniuge e tre figli)-;
4) € 152.820,00 [ € 1.698,00 valore del punto base x 90 punti (età della Parte_6 vittima primaria - 8 anni-:20; età della vittima secondaria -6 anni-:20; convivenza:20; qualità e intensità della relazione affettiva perduta:30; nessun punto per la presenza di oltre tre familiari superstiti -coniuge e tre figli)-;
5) € 152.820,00 [ € 1.698,00 valore del punto base x 90 punti (età della Parte_7 vittima primaria - 8 anni-:20; età della vittima secondaria - 3 anni-:20; convivenza:20; qualità e intensità della relazione affettiva perduta:30; nessun punto per la presenza di oltre tre famigliari superstiti -coniuge e tre figli)-. Gli importi sono liquidati in moneta attuale. Sul capitale, devalutato alla data di commissione del fatto e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat operai-impiegati, devono essere corrisposti gli interessi compensativi nella misura degli interessi legali e, sulle somme complessivamente determinate -capitale + interessi compensativi- devono essere corrisposti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
2. Il , stante la soccombenza, deve essere condannato a pagare le spese di entrambi i Controparte_2 gradi di giudizio in favore degli appellanti, liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione per le cause di valore compreso tra € 1.000.000 e € 2.000.000,00, secondo l'attribuito-, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 29.154,00, - di cui € 5.989 per studio;
€ 3.951 per la fase introduttiva;
€ 8.797 per la fase di trattazione -nella metà stante l'assenza di fase istruttoria-; € 10.417 per la fase decisoria e, quanto il presente giudizio, in complessivi € 24.064,00 – di cui € 7.418 per la fase di studio;
€ 4.313 per la fase introduttiva;
€ 12.333 per la fase decisionale-, oltre € 27,00 per marche da bollo e € 2.529,00 per contributo unificato.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto
2. in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1352/2024, pubblicata il 19.11.2024
3. accerta e dichiara la responsabilità del , ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella Controparte_2 causazione del decesso di con il concorso di colpa di nella misura Persona_1 Parte_2 del 50% e, per l'effetto
4. condanna il comune di a pagare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a: CP_2
1) la somma di € 367.634,00 in moneta attuale;
2) a la Parte_1 Parte_2 somma di € 375.456,00 in moneta attuale;
3) a la somma di € 152.820,00in Parte_3 moneta attuale;
4) la somma di € 152.820,00 in moneta attuale;
5) Parte_4 CP_1 la somma di € 152.820,00 in moneta attuale;
il tutto oltre interessi come in motivazione;
5. condanna a pagare a e in proprio e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori e Parte_3 Parte_4 le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in CP_1 complessivi € 29.154,00, e quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 24.064,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, oltre € 2.556,00 per esborsi.
Milano, 18.6.2025
IL CONSIGLIERE estensore
ND FR PI
IL PRESIDENTE
RI RI LI
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