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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 4893/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. EF OL, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), assistite e difese dall'Avv.
[...] C.F._2
e dall'Avv. Parte_3 Parte_1
attrici e
(C.F. , assistita e difesa CP_1 C.F._3
dall'Avv. PIRAS SILVIA e GIORGIO CONCAS convenuta
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 C.F._4
dall'Avv. Parte_1
interveniente
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via principale, accertata la totale incapacità o la minorata capacità tale da compromettere gravemente la libertà di intendere e di volere del de cuius, annullare il testamento pubblico di ricevuto dal Notaio Persona_1
di Assemini del 12 novembre 2019, pubblicato il 7 gennaio Persona_2
2020 rep. 45160, con cui è stata nominata erede universale di tutti i beni mobili ed immobili del de cuius la sig.ra e, pertanto, CP_1
dichiararsi valido ed efficace il testamento pubblico di Persona_1
ricevuto dal Notaio di Cagliari del 3 ottobre Persona_3
2013 rep. 142128, pubblicato in data 17 gennaio 2020, con cui il de cuius ha nominato eredi universali, in parti uguali, le nipoti e Pt_2 Parte_1
, di tutti i suoi beni mobili ed immobili, rigettando la domanda
[...]
riconvenzionale avanzata dalla convenuta seppur solo in via subordinata, in quanto generica e comunque infondata in fatto e in diritto. In subordine, senza con ciò rinunciare alla precedente domanda e con riserva di appello sul punto, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertato che è erede universale di e che CP_1 Persona_1
nell'asse ereditario, oltre all'attivo patrimoniale, rientra anche il passivo corrispondente a tutti i debiti saldati in nome e per conto del de cuius, condannare la convenuta al pagamento della somma CP_1
complessiva di € 34.471,02, di cui € 16.160,00 in favore della sig.ra ed € 18.310,00 in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
quali importi da queste ultime anticipati per conto e nell'interesse del de cuius e quindi rientranti nell'asse ereditario. Si chiede pertanto che la causa sia trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge.
In subordine si chiede di estendere gli accertamenti peritali mediante la nomina di un perito grafologo, al fine di appurare le condizioni psico- fisiche di nel momento in cui ha firmato il testamento del Persona_1
12 novembre 2019 in favore di ; CP_1
pag. 2/21 ; per parte convenuta: “Voglia l'Onorevole Tribunale, contrariis reiectis, 1)
In via principale, rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi che venga provata la domanda attrice, limitare la domanda di restituzione in favore delle attrici al netto di quelle somme pagate dalla convenuta nell'interesse delle eredi (servizio funebre, tumulazione e concessione loculo, marmi loculo, Imu 2015, 2018, 2019, 2020 Tasi anno 2015, Agenzia delle Entrate etc., e le somme impegnate per la conservazione e miglioramento dei cespiti ereditari) che verranno provate in corso di causa;
3) con ristoro di spese legali ed onorari di cui gli odierni difensori si dichiarano antistatari”; per l'interveniente: “chiede l'accoglimento – per quanto di ragione – delle conclusioni in via subordinata rassegnate dall'attrice Parte_2
nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda spiegata in via principale. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 Pt_1
evocavano in giudizio innanzi l'intestato Tribunale
[...] CP_1
, esponendo che il 27.12.2019 era deceduto , vedovo
[...] Persona_1
e senza figli, zio delle attrici, con le quali aveva uno stretto legame e sulle quali aveva sempre fatto affidamento per le sue esigenze personali. Dopo la morte della moglie era stato assistito da diverse badanti, tra le quali la
Il 3.12.2013 il aveva depositato testamento CP_1 Per_1
pubblico a favore delle due nipoti, presso il notaio di Cagliari, Persona_3
pag. 3/21 e aveva loro donato, come anticipazione delle sue ultime volontà, la nuda proprietà di una villetta in DO De RI (CA), compresa nella lottizzazione denominata “I lentischi 1”, con atto a rogito del medesimo notaio del 3.6.2016, rep. 13535. Nel gennaio 2000 le attrici Persona_3
hanno appreso dell'esistenza di un altro testamento pubblico, ricevuto dal notaio in Assemini (CA) in data 12.11.2019 e pubblicato il 7.1.2020 Per_2
con atto rep. 45160, con il quale il aveva nominato sua erede Per_1
universale . Le attrici esponevano altresì che il 16.12.2019 il CP_1
primario del reparto del Policlinico Universitario di Cagliari, ove il Per_1
era stato ricoverato, aveva presentato istanza al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno, viste le gravi condizioni di salute in cui versava il e “lo stato di deterioramento cognitivo per cui lo Per_1
stesso non è in grado di fornire un valido consenso” (cfr. all. 5 all'atto di citazione). Ritenendo che le condizioni di salute del avessero subito Per_1
un deterioramento già dal mese di maggio 2019, quando era stato ricoverato d'urgenza per il malfunzionamento delle batterie del pacemaker che lo stesso portava, le attrici chiedevano l'annullamento del secondo testamento del 2019, per incapacità di intendere e volere del testatore, con conseguente dichiarazione di validità del primo, risalente al 2013, che le istituiva eredi universali. Deducevano altresì che l'asse ereditario era composto, alla morte del , dai seguenti beni: 1) fabbricato sito in Per_1
DO de RI (CA) censito al NCEU Fg. 8 p.lla 119 sub.1 p.t.; 2) fabbricato sito in DO de RI (CA) censito al NCEU Fg. 7 p.lla 445 sub.1 p.t., località Conca Pirastus;
3) appartamento ubicato in Granaglione
(BO), Frazione Casa Nasci n. 143, disposto su tre livelli, censito al foglio
30, particella 293, sub 1, cat. A/4, classe 3, vani 3; 4) terreni agricoli, con pag. 4/21 sovrastante fabbricato rurale, siti in Granaglione (BO), Frazione Casa
Nasci, censito in catasto al foglio 30, particella 274, fabbr. rurale, ha 00 are
00 ca 24; foglio 30, particella 275, cast. frutto, classe 2, ha 00 are 03 ca 00; foglio 30, particella 318, cast. frutto, classe 2, ha 00 are 00 ca 42; oltre ai seguenti conti correnti accesi presso il Banco di Sardegna – Filiale di
DO de RI, n. 013670313427 intestato a su cui Persona_1
risultavano depositati al momento della morte € 7.199,86 e n.
013670716638, cointestato con la sul quale risultavano depositati CP_1
al momento della morte € 22.447,00. In subordine, chiedevano comunque il rimborso delle spese sostenute in favore del defunto, pari ad € 34.280,25
(di cui di cui € 18.787,52 effettuati da ) come da dettaglio Parte_1
contenuto alle pagine 8 e seguenti dell'atto di citazione.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e deducendo che la scelta, da parte del primario del reparto del Policlinico ove a dicembre 2019 il era stato ricoverato, di chiedere la nomina di un amministratore Per_1
di sostegno era dipesa dal fatto che nessun parente del defunto si era presentato in loco per assisterlo. La dal canto suo, aveva svolto il CP_1
ruolo di badante dal 2014 sino alla morte del , accudendolo con Per_1
spirito filiale ed informando delle esigenze dello stesso le attrici, che risiedevano nel Lazio ed erano quindi distanti. Le stesse, informate dalla che lo zio si trovava presso il Policlinico Universitario di CP_1
NS in precarie condizioni di salute, non sono andate nemmeno una volta a trovarlo, comparendo solo il giorno del funerale. In realtà, secondo la convenuta, i rapporti tra zio e nipoti si erano incrinati a seguito della decisione del primo di vendere a terzi un immobile sito in DO de RI, effettivamente alienato in data 6.5.2019 al prezzo di € 115.000,00; detta pag. 5/21 decisione, infatti, era stata avversata dalle nipoti perché incideva sulle loro aspettative ereditarie. Il , tuttavia, aveva deciso di alienare il bene Per_1
predetto perché amava giocare alle slot machine e si recava presso il bar
US nella piazza Vittorio Emanuele in DO de RI, ove giocava ogni giorno ingenti somme, ed aveva accumulato una serie di debiti verso amici e conoscenti a causa del gioco. La esponeva ancora che la CP_1
donazione eseguita nel 2016 dal defunto in favore delle nipoti era diretta, almeno in parte, a compensare avvocato, dei compensi Parte_1
per averlo assistito nella controversia ereditaria conseguente al decesso della moglie, contro i parenti di quest'ultima; inoltre, alla luce del valore rilevante della predetta donazione, si giustificava il fatto che le attrici avessero provveduto a taluni pagamenti in nome e per conto dello zio.
La convenuta deduceva ancora che il 6.11.2019 il dott. neurologo, Per_4
aveva certificato la capacità del di “compiere atti di volontà Per_1
assolutamente consapevoli” e contestava la perizia di parte redatta, nel
2020, dal medesimo sanitario per incarico delle attrici, nella quale, al contrario, si affermava la condizione di capacità minorata del alla Per_1
data del testamento impugnato. Concludeva quindi per il rigetto delle loro domande e, in subordine, invocava comunque la restituzione di tutte le somme da lei pagate nell'interesse delle eredi (servizio funebre, tumulazione e concessione loculo, marmi loculo, Imu 2015, 2018, 2019,
2020 Tasi anno 2015, Agenzia delle Entrate, conservazione e miglioramento dei cespiti ereditari, ecc.).
Con atto del 28.6.2023 interveniva nel giudizio Controparte_2
esponendo di essere coniuge di in regime di Parte_2
comunione legale dei beni, per aver contratto matrimonio con la stessa in pag. 6/21 data 18.6.1992. In tale veste, l'interveniente, ritenendo che stante il regime di comunione legale esistente con la moglie, ciascuno dei coniugi avesse titolo per agire per la ripetizione delle somme pagate a terzi, spiegava intervento adesivo dipendente, facendo proprie le domande e le ragioni già proposte dalla moglie.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed all'esito venivano ammessa la prova per interrogatorio formale e testimoni.
Con successiva ordinanza, veniva ammessa C.T.U. medicolegale per valutare le condizioni di capacità del testatore.
sentita all'udienza del 24.5.2022, ha affermato che il CP_1
era autonomo nei movimenti quasi fino alla morte, guidava Per_1
l'autovettura e veniva da lei accompagnato al bar, ove incontrava gli amici e giocava alle slot-machine. Ha riferito di due ricoveri, uno per l'impianto del pacemaker ed il secondo per la verifica della batteria di detto dispositivo, e di essere intervenuta, a maggio 2019, per togliere il cibo dalla bocca del , che mentre mangiava aveva perso i sensi a causa di un Per_1
malfunzionamento del pacemaker. Ha affermato che dopo tale episodio la vita del non era cambiata ed ha escluso di essersi adoperata per Per_1
ottenere il certificato del dott. del 6.11.2019 e di aver preso contatto Per_4
con l'avv. , legale di fiducia del , per informarsi sulle CP_3 Per_1
modalità di revoca di un testamento, avendo piuttosto chiamato detto legale, per conto del , perché lo stesso voleva informarsi sulla Per_1
possibilità di revocare la donazione eseguita nel 2016 a favore delle due nipoti.
sentita nella stessa udienza, ha negato di detenere un Parte_1
immobile in Granaglione (BO), compreso nell'asse ereditario del defunto;
pag. 7/21 ha confermato di aver ricevuto, il giorno del funerale dello zio, dalla la copia delle chiavi di accesso al suo immobile in DO De CP_1
RI; ha affermato che aveva già una copia di dette chiavi, ma le aveva dimenticate a Fondi;
ha infine negato che il certificato del dott. del Per_4
6.11.2019 fosse stato reperito nella cassaforte del defunto il giorno del funerale, affermando di non avere le chiavi di detta cassaforte e di non essere a conoscenza di quanto in essa era contenuto.
essa pure sentita alla medesima udienza, ha reso Parte_2
dichiarazioni coincidenti con quelle dell'altra attrice.
Il teste sentito all'udienza del 30.6.2022, ha riferito di Parte_3
aver prestato assistenza al nel 2012 per circa 13 mesi, avendo già Per_1
seguito, due o tre anni prima, la moglie Ha riferito di Parte_4
aver accompagnato il in banca per le operazioni di sportello;
che lo Per_1
stesso aveva problemi alla vista, a seguito di un glaucoma avuto nel 2013 e gli chiedeva a volte dove doveva firmare;
che il aveva anche Per_1
problemi di udito;
che tra i suoi compiti vi era quello di accompagnarlo alle visite mediche;
di averlo accompagnato a visite cardiologica, nefrologica, urologica, diabetologica. Ha poi affermato che, poiché il bar non era molto distante dall'abitazione (circa 100 metri) il vi andava anche da Per_1
solo, una o due volte la settimana;
di avergli preparato i pasti, che il Per_1
consumava in autonomia;
di avergli preparato le pastiglie che egli doveva assumere;
di avergli misurato la glicemia e somministrato l'insulina con intramuscolo. Infine, ha riferito di aver appreso dalla dei ricoveri CP_1
subiti dal negli ultimi anni. Per_1
Il teste , sentito alla stessa udienza, ha riferito di aver Testimone_1
rintracciato una volta il presso il bar US, perché doveva Per_1
pag. 8/21 accompagnarlo ad una visita medica;
di averlo accompagnato spesso, anche con la sua auto, già prima del 2018, venendo rimborsato delle spese di carburante, perché il predetto non guidava l'autovettura, ma guidava un ciclomotore. Ha riferito che, quando lo accompagnava alle visite, si occupava di aiutarlo nell'accettazione, e che il camminava in modo Per_1
autonomo.
Il teste anch'esso sentito alla stessa udienza, ha Testimone_2
confermato che il era solito recarsi al bar US per giocare alle slot Per_1
machine, prendere il caffè e la birra, trascorrendovi tutta la mattina. Ha dichiarato che il si recava al bar a piedi e a volte in ciclomotore. Ha Per_1
poi confermato che il gli aveva rivelato di voler fare testamento in Per_1
favore della e che, di fronte al notaio, lo stesso aveva dichiarato di CP_1
voler revocare il testamento in favore delle nipoti e di voler istituire erede la predetta e, se lei fosse morta, la madre CP_1 Persona_5
Il teste , notaio, sentita all'udienza del 6.10.2022, ha riferito Testimone_3
di aver posto al , in occasione della ricezione del secondo Per_1
testamento, specifiche domande sul motivo per cui volesse istituire erede la e che lo stesso le aveva chiesto anche come poteva fare per CP_1
revocare il contratto del 2016, che lui riteneva essere di mantenimento. Ha poi dichiarato di aver visionato l'atto e di aver verificato trattarsi di donazione, e che il le riferì di non avere intenzione di lasciar più Per_1
neanche “uno spillo” alle nipoti. Il tutto è avvenuto alla presenza di e di un altro testimone che era stato indicato dal e Persona_6 Per_1
che risulta dal testamento. Ha aggiunto di aver chiesto al il motivo Per_1
per cui egli voleva revocare il precedente testamento e che quegli le aveva dichiarato che “era deluso dal comportamento delle nipoti alle quali aveva
pag. 9/21 già dato abbastanza e alle quali non intendeva lasciare niente di niente e che se si fossero presentate a casa sua avrebbe chiamato i Carabinieri”.
La notaio ha anche aggiunto che il era convinto di aver sottoscritto, Per_1
nel 2016, un contratto di mantenimento, e non una donazione, e che egli si aspettava che le nipoti gli avrebbero prestato assistenza, al bisogno. La teste ha poi aggiunto che conosceva già il e che non aveva motivo Per_1
di dubitare della sua capacità, ma ciononostante aveva chiesto una certificazione medica per evitare future discussioni. La scelta della casa del
, per ricevere il testamento, era inoltre motivata dal fatto che in detto Per_6
luogo il avrebbe “evitato la presenza di chiunque potesse Per_1
influenzare la sua volontà”.
Il teste sentito alla medesima udienza, ha dichiarato di Testimone_4
essere titolare dell'omonimo bar, che il frequentava abitualmente;
Per_1
che lo stesso consumava e giocava alle slot machine, recandosi a volte al bar con il ciclomotore, che era “un mezzo di mobilità per invalidi”.
Il teste sentito all'udienza del 7.11.2022, ha dichiarato solo Persona_6
di aver visto a volte il presso il bar, di non averlo visto giocare, di Per_1
averlo visto a volte arrivare con un ciclomotore, e di aver offerto la propria casa per la redazione dell'atto del notaio perché la conosceva, in Per_2
quanto aveva stipulato già due atti per i suoi figli ed “era la terza volta che veniva a casa, in quanto gli atti familiari erano stati stipulati a casa mia”.
Il teste , funzionario di banca, sentito alla stessa udienza, ha Testimone_5
riferito che nel novembre 2019 il , che il teste già conosceva perché Per_1
era correntista dell'istituto di credito, si era recato in banca unitamente alla e gli aveva consegnato un certificato medico, dicendogli di voler CP_1
cointestare alla predetta il suo conto corrente. Il teste ha specificato che tale pag. 10/21 richiesta gli era già stata fatta in precedenza e che aveva consigliato al di pensarci bene;
lo stesso era poi tornato con il predetto certificato Per_1
ed aveva confermato la sua volontà. Il teste ha riferito di aver parlato da solo con il , prima di eseguire l'operazione, e di aver fatto uscire la Per_1
in quel contesto, quando erano soli, il gli aveva CP_1 Per_1
consegnato il certificato nell'intento di rafforzare la sua richiesta, perché lui gli aveva chiesto più volte se fosse sicuro della sua decisione. Il teste ha anche dichiarato che il si era in precedenza già recato in banca Per_1
insieme alla poiché non guidava. Le operazioni eseguite dal CP_1
“furono la cointestazione del conto corrente e la stipula di una CP_3
polizza di cui titolare e beneficiaria causa morte Persona_1 CP_1
. L'idea iniziale del era di intestare un conto alla signora
[...] Per_1
e poi fare un bonifico dell'intera somma alla signora Io CP_1 CP_1
suggerì la cointestazione del conto. Il mi chiese “qualcosa” che Per_1
restasse fuori dall'asse ereditario, e io suggerì la stipula di una polizza a nome del ”. Per_1
Il teste , sentito all'udienza del 7.12.2022, ha dichiarato di aver Tes_6
frequentato il bas di DO De RI, ove lavorava, per prendere il caffè presso tale bar, di solito dopo le undici del mattino, e di aver a volte incontrato il , che aveva visto giocare alle slot machines. Ha Per_1
dichiarato di averlo visto alla guida del Mobility Gaio, ovvero un mezzo di trasporto elettrico che usano le persone che hanno difficoltà a deambulare;
di averlo accompagnato presso lo studio medico in Cagliari, in via Dante, unitamente alla e di essere rimasto insieme a quest'ultima in sala CP_1
di attesa mentre il veniva sottoposto a visita. Ha precisato che Per_1
quanto sopra era avvenuto richiesta dello stesso , che gli aveva detto Per_1
pag. 11/21 di volersi sottoporre a visita neurologica. Ha riferito di non aver avuto una relazione di grande confidenza con il;
di aver lavorato come autista Per_1
dello scuolabus per il Comune di DO de RI;
che la lavorava CP_1
per conto del Comune come assistente all'interno dello scuolabus, alternandosi con altre ragazze. Ha infine riferito di non conoscere Pt_5
e
[...] Testimone_2
La teste , ascoltata alla stessa udienza, ha riferito di aver Persona_5
visto il “giocare alle slot, perché passando dalla strada, si vedono Per_1
le slot” e che lo stesso “utilizzava il ciclomotore, che nello specifico è il mezzo di locomozione delle persone che hanno difficoltà a deambulare, anche se qualche volta l'ho visto camminare”.
Il teste neuropsichiatra, sentito alla stessa udienza, ha Testimone_7
dichiarato che il gli aveva chiesto una visita ed ha confermato di Per_1
aver fatto un colloquio con lo stesso, redigendo all'esito il certificato che gli è stato mostrato. Ha confermato che il si è recato da lui una sola Per_1
volta e che “quando è entrato era da solo. Il colloquio è stato strettamente personale”. Ha poi dichiarato di aver omesso di riferire, nella sua perizia di parte, di aver visitato il , perché non se ne ricordava. Del pari, ha Per_1
dichiarato di non ricordare chi avesse accompagnato il , “perché è Per_1
la mia segretaria che introduce il paziente presso la mia stanza, ed è la stessa segretaria che li riaccompagna in sala d'attesa successivamente. Io non ho mai ricevuto persone diverse dal ”. Infine, ha dichiarato che Per_1
“non mi fu riferito dal le motivazioni per cui volesse la visita”. Per_1
La teste , ascoltata all'udienza del 15.2.2023, ha dichiarato Testimone_8
che per circa un anno, nel 2014, aveva aiutato per le Persona_1
pulizie domestiche e per somministrargli i farmaci, nonché, qualora ne pag. 12/21 avesse bisogno, per accompagnarlo in macchina. Il in quel periodo Per_1
“aveva bisogno di essere aiutato per la somministrazione delle medicine, e per essere sorretto per camminare. Io lo ho accompagnato a DO de
RI presso lo sportello esterno della banca per fare dei prelievi”. La teste ha dichiarato che nel 2014 il aveva già problemi di vista e di Per_1
averlo accompagnato dall'oculista, dott. , con studio in Pula;
ha Per_7
anche riferito di averlo accompagnato presso la clinica Lay in Cagliari per fare delle infiltrazioni e che alcune volte in questi accompagnamenti era presente suo marito, . Ha riferito che il era cardiopatico, Per_8 Per_1
diabetico, avevi problemi ai reni, problemi circolatori e un glaucoma all'occhio. Ha riferito che, oltre a preparargli i pasti e a somministrargli i medicinali (insulina e pastiglie), qualche volta è andata con il a fare Per_1
colazione al bar, ma ha escluso di averlo mai lasciato lì da solo;
allo stesso modo ha escluso che il le abbia “mai chiesto di essere Per_1
accompagnato al bar per essere lasciato da solo”. Ha inoltre riferito di aver genericamente appreso che il aveva avuto un ricovero e ha Per_1
dichiarato di non aver mai accompagnato il a giocare alle slot Per_1
presso il bar del paese. Ha inoltre riferito che dopo il funerale si è recata presso la casa del insieme alle nipoti e che le chiavi che la Per_1 CP_1
aveva consegnato alle stesse aprivano soltanto il cancello e non anche la porta di ingresso, che era rimasta aperta. Ha dichiarato che in quell'occasione la cassaforte in camera da letto del era chiusa e di Per_1
non esser stata presente all'apertura della stessa. Infine, ha riferito di aver presentato al la quando nel 2014 interruppe la sua Per_1 CP_1
assistenza allo stesso.
pag. 13/21 Con ordinanza del 17.7.2023 il giudice istruttore ha disposto CTU medicolegale ponendo all'ausiliario il seguente quesito: “Accerti, sulla base della documentazione clinica versata in atti, se al Persona_1
momento della redazione del tastamento pubblico del 12 novembre 2019, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, fosse privo in modo assoluto della capacità di intendere il significato dei propri atti e di autodeterminarsi”. Con relazione datata
3.7.2024 il C.T.U., dopo aver esaminato la documentazione medica a disposizione ed aver risposto alle osservazioni mosse dai C.T.P., ha così concluso: “Sulla base della documentazione clinica versata in atti, in base al criterio del più probabile che non, si ritiene che , al Persona_1
momento della redazione del testamento pubblico del 12 novembre 2019, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, non fosse privo in modo assoluto della capacità di intendere il significato dei propri atti e di autodeterminarsi”.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.2.2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 10 novembre 2025.
Nel termine all'uopo assegnato tutte le parti hanno depositato le rispettive note, precisando le loro conclusioni. Per l'interveniente, l'incombente è stato curato dal nuovo difensore, avv. , costituitosi in data Parte_1
3.11.2025 con apposita comparsa.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20
pag. 14/21 giorni per repliche. Nel termine suindicato, ambo le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
Preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione attiva di in relazione alla domanda principale spiegata dalla Controparte_2
consorte. Costui infatti, pur essendo coniugato in regime di comunione dei beni con , non è in alcun modo titolato a far valere i diritti Parte_2
della stessa quale erede dello zio, in considerazione del fatto che le eventuali poste attive che la moglie dovesse vedersi riconosciute, in caso di accoglimento della sua domanda, sarebbero escluse ope legis dalla comunione dei beni, giusta la disposizione di cui all'art. 178 c.c.
Ne deriva che l'Abitante è legittimato soltanto ad intervenire ad adiuvandum relativamente alla domanda subordinata di restituzione proposta dalla , unitamente all'altra attrice. Parte_2
Tanto premesso, la domanda principale formulata dalle attrici è infondata.
Il complessivo esito della prova orale non consente di ritenere conseguita la prova dell'esistenza di una eterodirezione della volontà del testatore, il quale era sufficientemente autonomo, tanto da potersi recare a volte da solo, a volte accompagnato, press il bar del paese in cui viveva, per consumare, giocare alle slot e incontrare i suoi conoscenti. Anche a prescindere dalla circostanza –dedotta dalla convenuta– che lo stesso avesse il vizio del gioco, cosa che non è stata provata, quel che appare comunque decisivo è la ricostruzione di un quadro di sufficiente capacità di autodeterminarsi, anche se il necessitava di un aiuto per far fronte Per_1
alle esigenze casalinghe e nelle faccende quotidiane. Decisive, al riguardo, appaiono le deposizioni del notaio , del funzionario di banca Per_9
e del neuropsichiatra i quali tutti hanno dichiarato di aver CP_3 Per_4
pag. 15/21 conferito con il defunto, di averne saggiato la capacità di autodeterminarsi in relazione a momenti importanti della sua vita, e di non aver riscontrato un quadro di deficit tipico di una persona incapace di intendere e volere. Il
, infatti, è apparso determinato nella sua volontà, sia di fronte al Per_1
notaio che di fronte al , i quali hanno diligentemente saggiato le CP_3
sue reali intenzioni, per verificarne la serietà. Il dal canto suo, ha Per_4
confermato di aver visitato il e di aver redatto il certificato del Per_1
6.11.2019 che ne attesta la piena capacità. Tale documento, redatto all'esito della visita del defunto, e confermato in sede di prova testimoniale, svaluta necessariamente la perizia di parte redatta dal medesimo sanitario su incarico delle attrici, in quanto mentre il certificato è frutto di una visione personale del paziente, e dunque di una verifica diretta delle sue effettive capacità, la relazione è stata eseguita soltanto post mortem, sulla base di documentazione medica anche risalente nel tempo, e dunque non può che avere una mera valenza indiziaria, che recede di fronte alla piena prova che va invece attribuita alla certificazione di cui anzidetto.
In tal senso, decisive sono le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., che ha ritenuto che il , al momento della redazione del testamento pubblico Per_1
del 12 novembre 2019, “non fosse privo in modo assoluto della capacità di intendere il significato dei propri atti e di autodeterminarsi”. Le patologie che affliggevano il defunto, d'altro canto, come ricostruite dai documenti acquisiti agli atti e confermate dalle concordanti deposizioni dei testimoni escussi, avevano carattere fisico, e dunque non erano idonee a pregiudicarne le facoltà mentali. E' infatti emerso che il defunto era affetto da deficit visivi e uditivi, cardiopatia, diabete, difficoltà deambulatorie, per superare le quali ricorreva all'ausilio di un mezzo per la mobilità assistita o pag. 16/21 all'aiuto di terzi, ma non anche da patologie che ne minoravano le capacità psichiche e lo rendevano dunque incapace di autodeterminarsi.
Il rigetto della domanda di annullamento del testamento del 12.11.2019 implica che lo stesso ha superato, ponendolo nel nulla, il precedente atto di ultima volontà del 2013. La dunque, in base al detto testamento CP_1
del 2019, è la sola erede del defunto . Persona_1
Del pari va rigettata la domanda di restituzione formulata in via subordinata dalle attrici, e dall'Abitante in unione con esse, in quanto non è stata conseguita la prova né che i versamenti allegati in atto di citazione fossero stati realmente eseguiti in favore del defunto, né che essi si collegassero, in ogni caso, ad una obbligazione di restituzione assunta dal medesimo. Sotto questo profilo, da un lato il vincolo di parentela, e dall'altro lato la naturale riconoscenza per la donazione ricevuta dalle attrici nel 2016, costituiscono sufficienti elementi per giustificare, sotto il profilo causale, il fatto che le abbiano, negli anni, eseguito versamenti allo zio senza alcun Per_1
intento di recuperare, in un secondo momento, le somme elargite. Gli importi di detti versamenti, d'altronde, sono per la maggior parte assai esigui, generalmente inferiori ad euro 1.000, fatto salvo che: per alcuni saldi di rate condominiali, eseguiti peraltro a favore del Controparte_4
Panfili n.11 a Bologna, pour se in asse ereditario non
[...]
viene indicato alcun immobile, intestato al defunto, compreso in detto condominio;
per due versamenti eseguiti all'avv. ; e per due CP_3
pagamenti diretti, con ogni probabilità, a consentire l'acquisto del mezzo
(indicato da alcuni testi come “ciclomotore”) che il usava a volte Per_1
per spostarsi.
pag. 17/21 Con riferimento, in particolare, ai versamenti eseguiti a favore del e dell'avv. , non risulta provata con Controparte_4 CP_3
certezza la loro riferibilità alla persona del defunto, da un lato perché (come detto) nell'asse ereditario non viene indicato alcun immobile sito nell'edificio di via Pio Panfili n. 11 in Bologna, né viene indicato in citazione un qualsiasi criterio idoneo a collegare detto immobile alla persona del;
e, dall'altro lato, perché non è stato provato che l'avv. Per_1
sia stato retribuito per attività svolte nell'interesse del defunto. La CP_3
circostanza che le attrici indichino, nei loro scritti difensivi, il CP_3
come il legale di fiducia del defunto non è infatti sufficiente ad assicurare la certa riferibilità dei pagamenti eseguiti in favore del predetto a prestazioni svolte per conto, o nell'interesse, di . Persona_1
In ogni caso, non è stata conseguita alcuna prova dell'esistenza di un impegno del a restiture alle nipoti gli importi oggetto della Per_1
domanda restitutoria, onde anche quest'ultima va rigettata, perché in definitiva non adeguatamente provata.
La soccombenza, relativamente a detta domanda, si estende anche all'interveniente.
Le spese del presente giudizio, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014
e s.m.i., con applicazione, per quanto concerne le attrici, dello scaglione di valore indeterminabile alto (da € 52.000,01 ad € 260.000), tenuto conto del valore dell'asse ereditario, seguono la soccombenza e sono liquidate, anche in considerazione della complessità dell'attività svolta, in complessivi €
16.000,00 (di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per quella introduttiva, € 6.000,00 per quella di trattazione ed € 5.000,00 per quella pag. 18/21 decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Quanto invece alla posizione dell'interveniente, le spese sono determinate, in base ai medesimi criteri, sulla scorta del valore della domanda riferita alla posizione di (€ 16.160,00)) e dunque con applicazione Parte_2
dello scaglione previsto per le cause comprese tra € 5.000,01 ed € 26.000, sono liquidate, anche in considerazione della complessità dell'attività svolta, in complessivi € 3.100,00 (di cui € 700,00 per la fase di studio, €
600,00 per quella introduttiva, € 900,00 per quella di trattazione ed €
900,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Le spese di C.T.U., già liquidate in complessivi € 2.000 oltre iva, come da decreto del 17.10.2025, vanno poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nonché su Parte_1 Parte_2
quella proposta da , nei confronti di Controparte_2 [...]
così provvede: CP_1
1) dichiara la carenza di legittimazione attiva di in Controparte_2
relazione alla domanda principale di annullamento del testamento pubblico di ricevuto dal Notaio il Persona_1 Per_2
12.11.2019, pubblicato il 7.1.2020, rep. 45160, per incapacità di intendere e volere del testatore spiegata dalla consorte Pt_2
e da;
[...] Parte_1
pag. 19/21 2) rigetta la predetta domanda principale di annullamento del testamento pubblico di ricevuto dal Notaio Persona_1 Per_2
il 12.11.2019, pubblicato il 7.1.2020, rep. 45160, per incapacità di intendere e volere del testatore, proposta da e da Parte_2
; Parte_1
3) rigetta la domanda subordinata, formulata dalle predette attrici e da
, di condanna della convenuta al pagamento della Controparte_2
somma complessiva di € 34.471,02 (di cui € 16.160,00 in favore di ed € 18.310,00 in favore di ); Parte_2 Parte_1
4) condanna , e al Parte_2 Parte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di delle spese del presente CP_1
giudizio, che liquida, rispettivamente, in € 16.000 a carico di Pt_2
e , in solido tra loro, ed in € 3.100 a carico
[...] Parte_1
di oltre al rimborso delle spese generali, nella Controparte_2
misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge;
5) pone le spese di C.T.U., già liquidate in complessivi € 2.000 oltre iva, come da decreto del 17.10.2025, a carico delle attrici Parte_1
e , in solido tra loro.
[...] Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
EF OL
pag. 20/21 pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 4893/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. EF OL, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), assistite e difese dall'Avv.
[...] C.F._2
e dall'Avv. Parte_3 Parte_1
attrici e
(C.F. , assistita e difesa CP_1 C.F._3
dall'Avv. PIRAS SILVIA e GIORGIO CONCAS convenuta
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 C.F._4
dall'Avv. Parte_1
interveniente
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via principale, accertata la totale incapacità o la minorata capacità tale da compromettere gravemente la libertà di intendere e di volere del de cuius, annullare il testamento pubblico di ricevuto dal Notaio Persona_1
di Assemini del 12 novembre 2019, pubblicato il 7 gennaio Persona_2
2020 rep. 45160, con cui è stata nominata erede universale di tutti i beni mobili ed immobili del de cuius la sig.ra e, pertanto, CP_1
dichiararsi valido ed efficace il testamento pubblico di Persona_1
ricevuto dal Notaio di Cagliari del 3 ottobre Persona_3
2013 rep. 142128, pubblicato in data 17 gennaio 2020, con cui il de cuius ha nominato eredi universali, in parti uguali, le nipoti e Pt_2 Parte_1
, di tutti i suoi beni mobili ed immobili, rigettando la domanda
[...]
riconvenzionale avanzata dalla convenuta seppur solo in via subordinata, in quanto generica e comunque infondata in fatto e in diritto. In subordine, senza con ciò rinunciare alla precedente domanda e con riserva di appello sul punto, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertato che è erede universale di e che CP_1 Persona_1
nell'asse ereditario, oltre all'attivo patrimoniale, rientra anche il passivo corrispondente a tutti i debiti saldati in nome e per conto del de cuius, condannare la convenuta al pagamento della somma CP_1
complessiva di € 34.471,02, di cui € 16.160,00 in favore della sig.ra ed € 18.310,00 in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
quali importi da queste ultime anticipati per conto e nell'interesse del de cuius e quindi rientranti nell'asse ereditario. Si chiede pertanto che la causa sia trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge.
In subordine si chiede di estendere gli accertamenti peritali mediante la nomina di un perito grafologo, al fine di appurare le condizioni psico- fisiche di nel momento in cui ha firmato il testamento del Persona_1
12 novembre 2019 in favore di ; CP_1
pag. 2/21 ; per parte convenuta: “Voglia l'Onorevole Tribunale, contrariis reiectis, 1)
In via principale, rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi che venga provata la domanda attrice, limitare la domanda di restituzione in favore delle attrici al netto di quelle somme pagate dalla convenuta nell'interesse delle eredi (servizio funebre, tumulazione e concessione loculo, marmi loculo, Imu 2015, 2018, 2019, 2020 Tasi anno 2015, Agenzia delle Entrate etc., e le somme impegnate per la conservazione e miglioramento dei cespiti ereditari) che verranno provate in corso di causa;
3) con ristoro di spese legali ed onorari di cui gli odierni difensori si dichiarano antistatari”; per l'interveniente: “chiede l'accoglimento – per quanto di ragione – delle conclusioni in via subordinata rassegnate dall'attrice Parte_2
nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda spiegata in via principale. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 Pt_1
evocavano in giudizio innanzi l'intestato Tribunale
[...] CP_1
, esponendo che il 27.12.2019 era deceduto , vedovo
[...] Persona_1
e senza figli, zio delle attrici, con le quali aveva uno stretto legame e sulle quali aveva sempre fatto affidamento per le sue esigenze personali. Dopo la morte della moglie era stato assistito da diverse badanti, tra le quali la
Il 3.12.2013 il aveva depositato testamento CP_1 Per_1
pubblico a favore delle due nipoti, presso il notaio di Cagliari, Persona_3
pag. 3/21 e aveva loro donato, come anticipazione delle sue ultime volontà, la nuda proprietà di una villetta in DO De RI (CA), compresa nella lottizzazione denominata “I lentischi 1”, con atto a rogito del medesimo notaio del 3.6.2016, rep. 13535. Nel gennaio 2000 le attrici Persona_3
hanno appreso dell'esistenza di un altro testamento pubblico, ricevuto dal notaio in Assemini (CA) in data 12.11.2019 e pubblicato il 7.1.2020 Per_2
con atto rep. 45160, con il quale il aveva nominato sua erede Per_1
universale . Le attrici esponevano altresì che il 16.12.2019 il CP_1
primario del reparto del Policlinico Universitario di Cagliari, ove il Per_1
era stato ricoverato, aveva presentato istanza al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno, viste le gravi condizioni di salute in cui versava il e “lo stato di deterioramento cognitivo per cui lo Per_1
stesso non è in grado di fornire un valido consenso” (cfr. all. 5 all'atto di citazione). Ritenendo che le condizioni di salute del avessero subito Per_1
un deterioramento già dal mese di maggio 2019, quando era stato ricoverato d'urgenza per il malfunzionamento delle batterie del pacemaker che lo stesso portava, le attrici chiedevano l'annullamento del secondo testamento del 2019, per incapacità di intendere e volere del testatore, con conseguente dichiarazione di validità del primo, risalente al 2013, che le istituiva eredi universali. Deducevano altresì che l'asse ereditario era composto, alla morte del , dai seguenti beni: 1) fabbricato sito in Per_1
DO de RI (CA) censito al NCEU Fg. 8 p.lla 119 sub.1 p.t.; 2) fabbricato sito in DO de RI (CA) censito al NCEU Fg. 7 p.lla 445 sub.1 p.t., località Conca Pirastus;
3) appartamento ubicato in Granaglione
(BO), Frazione Casa Nasci n. 143, disposto su tre livelli, censito al foglio
30, particella 293, sub 1, cat. A/4, classe 3, vani 3; 4) terreni agricoli, con pag. 4/21 sovrastante fabbricato rurale, siti in Granaglione (BO), Frazione Casa
Nasci, censito in catasto al foglio 30, particella 274, fabbr. rurale, ha 00 are
00 ca 24; foglio 30, particella 275, cast. frutto, classe 2, ha 00 are 03 ca 00; foglio 30, particella 318, cast. frutto, classe 2, ha 00 are 00 ca 42; oltre ai seguenti conti correnti accesi presso il Banco di Sardegna – Filiale di
DO de RI, n. 013670313427 intestato a su cui Persona_1
risultavano depositati al momento della morte € 7.199,86 e n.
013670716638, cointestato con la sul quale risultavano depositati CP_1
al momento della morte € 22.447,00. In subordine, chiedevano comunque il rimborso delle spese sostenute in favore del defunto, pari ad € 34.280,25
(di cui di cui € 18.787,52 effettuati da ) come da dettaglio Parte_1
contenuto alle pagine 8 e seguenti dell'atto di citazione.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e deducendo che la scelta, da parte del primario del reparto del Policlinico ove a dicembre 2019 il era stato ricoverato, di chiedere la nomina di un amministratore Per_1
di sostegno era dipesa dal fatto che nessun parente del defunto si era presentato in loco per assisterlo. La dal canto suo, aveva svolto il CP_1
ruolo di badante dal 2014 sino alla morte del , accudendolo con Per_1
spirito filiale ed informando delle esigenze dello stesso le attrici, che risiedevano nel Lazio ed erano quindi distanti. Le stesse, informate dalla che lo zio si trovava presso il Policlinico Universitario di CP_1
NS in precarie condizioni di salute, non sono andate nemmeno una volta a trovarlo, comparendo solo il giorno del funerale. In realtà, secondo la convenuta, i rapporti tra zio e nipoti si erano incrinati a seguito della decisione del primo di vendere a terzi un immobile sito in DO de RI, effettivamente alienato in data 6.5.2019 al prezzo di € 115.000,00; detta pag. 5/21 decisione, infatti, era stata avversata dalle nipoti perché incideva sulle loro aspettative ereditarie. Il , tuttavia, aveva deciso di alienare il bene Per_1
predetto perché amava giocare alle slot machine e si recava presso il bar
US nella piazza Vittorio Emanuele in DO de RI, ove giocava ogni giorno ingenti somme, ed aveva accumulato una serie di debiti verso amici e conoscenti a causa del gioco. La esponeva ancora che la CP_1
donazione eseguita nel 2016 dal defunto in favore delle nipoti era diretta, almeno in parte, a compensare avvocato, dei compensi Parte_1
per averlo assistito nella controversia ereditaria conseguente al decesso della moglie, contro i parenti di quest'ultima; inoltre, alla luce del valore rilevante della predetta donazione, si giustificava il fatto che le attrici avessero provveduto a taluni pagamenti in nome e per conto dello zio.
La convenuta deduceva ancora che il 6.11.2019 il dott. neurologo, Per_4
aveva certificato la capacità del di “compiere atti di volontà Per_1
assolutamente consapevoli” e contestava la perizia di parte redatta, nel
2020, dal medesimo sanitario per incarico delle attrici, nella quale, al contrario, si affermava la condizione di capacità minorata del alla Per_1
data del testamento impugnato. Concludeva quindi per il rigetto delle loro domande e, in subordine, invocava comunque la restituzione di tutte le somme da lei pagate nell'interesse delle eredi (servizio funebre, tumulazione e concessione loculo, marmi loculo, Imu 2015, 2018, 2019,
2020 Tasi anno 2015, Agenzia delle Entrate, conservazione e miglioramento dei cespiti ereditari, ecc.).
Con atto del 28.6.2023 interveniva nel giudizio Controparte_2
esponendo di essere coniuge di in regime di Parte_2
comunione legale dei beni, per aver contratto matrimonio con la stessa in pag. 6/21 data 18.6.1992. In tale veste, l'interveniente, ritenendo che stante il regime di comunione legale esistente con la moglie, ciascuno dei coniugi avesse titolo per agire per la ripetizione delle somme pagate a terzi, spiegava intervento adesivo dipendente, facendo proprie le domande e le ragioni già proposte dalla moglie.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed all'esito venivano ammessa la prova per interrogatorio formale e testimoni.
Con successiva ordinanza, veniva ammessa C.T.U. medicolegale per valutare le condizioni di capacità del testatore.
sentita all'udienza del 24.5.2022, ha affermato che il CP_1
era autonomo nei movimenti quasi fino alla morte, guidava Per_1
l'autovettura e veniva da lei accompagnato al bar, ove incontrava gli amici e giocava alle slot-machine. Ha riferito di due ricoveri, uno per l'impianto del pacemaker ed il secondo per la verifica della batteria di detto dispositivo, e di essere intervenuta, a maggio 2019, per togliere il cibo dalla bocca del , che mentre mangiava aveva perso i sensi a causa di un Per_1
malfunzionamento del pacemaker. Ha affermato che dopo tale episodio la vita del non era cambiata ed ha escluso di essersi adoperata per Per_1
ottenere il certificato del dott. del 6.11.2019 e di aver preso contatto Per_4
con l'avv. , legale di fiducia del , per informarsi sulle CP_3 Per_1
modalità di revoca di un testamento, avendo piuttosto chiamato detto legale, per conto del , perché lo stesso voleva informarsi sulla Per_1
possibilità di revocare la donazione eseguita nel 2016 a favore delle due nipoti.
sentita nella stessa udienza, ha negato di detenere un Parte_1
immobile in Granaglione (BO), compreso nell'asse ereditario del defunto;
pag. 7/21 ha confermato di aver ricevuto, il giorno del funerale dello zio, dalla la copia delle chiavi di accesso al suo immobile in DO De CP_1
RI; ha affermato che aveva già una copia di dette chiavi, ma le aveva dimenticate a Fondi;
ha infine negato che il certificato del dott. del Per_4
6.11.2019 fosse stato reperito nella cassaforte del defunto il giorno del funerale, affermando di non avere le chiavi di detta cassaforte e di non essere a conoscenza di quanto in essa era contenuto.
essa pure sentita alla medesima udienza, ha reso Parte_2
dichiarazioni coincidenti con quelle dell'altra attrice.
Il teste sentito all'udienza del 30.6.2022, ha riferito di Parte_3
aver prestato assistenza al nel 2012 per circa 13 mesi, avendo già Per_1
seguito, due o tre anni prima, la moglie Ha riferito di Parte_4
aver accompagnato il in banca per le operazioni di sportello;
che lo Per_1
stesso aveva problemi alla vista, a seguito di un glaucoma avuto nel 2013 e gli chiedeva a volte dove doveva firmare;
che il aveva anche Per_1
problemi di udito;
che tra i suoi compiti vi era quello di accompagnarlo alle visite mediche;
di averlo accompagnato a visite cardiologica, nefrologica, urologica, diabetologica. Ha poi affermato che, poiché il bar non era molto distante dall'abitazione (circa 100 metri) il vi andava anche da Per_1
solo, una o due volte la settimana;
di avergli preparato i pasti, che il Per_1
consumava in autonomia;
di avergli preparato le pastiglie che egli doveva assumere;
di avergli misurato la glicemia e somministrato l'insulina con intramuscolo. Infine, ha riferito di aver appreso dalla dei ricoveri CP_1
subiti dal negli ultimi anni. Per_1
Il teste , sentito alla stessa udienza, ha riferito di aver Testimone_1
rintracciato una volta il presso il bar US, perché doveva Per_1
pag. 8/21 accompagnarlo ad una visita medica;
di averlo accompagnato spesso, anche con la sua auto, già prima del 2018, venendo rimborsato delle spese di carburante, perché il predetto non guidava l'autovettura, ma guidava un ciclomotore. Ha riferito che, quando lo accompagnava alle visite, si occupava di aiutarlo nell'accettazione, e che il camminava in modo Per_1
autonomo.
Il teste anch'esso sentito alla stessa udienza, ha Testimone_2
confermato che il era solito recarsi al bar US per giocare alle slot Per_1
machine, prendere il caffè e la birra, trascorrendovi tutta la mattina. Ha dichiarato che il si recava al bar a piedi e a volte in ciclomotore. Ha Per_1
poi confermato che il gli aveva rivelato di voler fare testamento in Per_1
favore della e che, di fronte al notaio, lo stesso aveva dichiarato di CP_1
voler revocare il testamento in favore delle nipoti e di voler istituire erede la predetta e, se lei fosse morta, la madre CP_1 Persona_5
Il teste , notaio, sentita all'udienza del 6.10.2022, ha riferito Testimone_3
di aver posto al , in occasione della ricezione del secondo Per_1
testamento, specifiche domande sul motivo per cui volesse istituire erede la e che lo stesso le aveva chiesto anche come poteva fare per CP_1
revocare il contratto del 2016, che lui riteneva essere di mantenimento. Ha poi dichiarato di aver visionato l'atto e di aver verificato trattarsi di donazione, e che il le riferì di non avere intenzione di lasciar più Per_1
neanche “uno spillo” alle nipoti. Il tutto è avvenuto alla presenza di e di un altro testimone che era stato indicato dal e Persona_6 Per_1
che risulta dal testamento. Ha aggiunto di aver chiesto al il motivo Per_1
per cui egli voleva revocare il precedente testamento e che quegli le aveva dichiarato che “era deluso dal comportamento delle nipoti alle quali aveva
pag. 9/21 già dato abbastanza e alle quali non intendeva lasciare niente di niente e che se si fossero presentate a casa sua avrebbe chiamato i Carabinieri”.
La notaio ha anche aggiunto che il era convinto di aver sottoscritto, Per_1
nel 2016, un contratto di mantenimento, e non una donazione, e che egli si aspettava che le nipoti gli avrebbero prestato assistenza, al bisogno. La teste ha poi aggiunto che conosceva già il e che non aveva motivo Per_1
di dubitare della sua capacità, ma ciononostante aveva chiesto una certificazione medica per evitare future discussioni. La scelta della casa del
, per ricevere il testamento, era inoltre motivata dal fatto che in detto Per_6
luogo il avrebbe “evitato la presenza di chiunque potesse Per_1
influenzare la sua volontà”.
Il teste sentito alla medesima udienza, ha dichiarato di Testimone_4
essere titolare dell'omonimo bar, che il frequentava abitualmente;
Per_1
che lo stesso consumava e giocava alle slot machine, recandosi a volte al bar con il ciclomotore, che era “un mezzo di mobilità per invalidi”.
Il teste sentito all'udienza del 7.11.2022, ha dichiarato solo Persona_6
di aver visto a volte il presso il bar, di non averlo visto giocare, di Per_1
averlo visto a volte arrivare con un ciclomotore, e di aver offerto la propria casa per la redazione dell'atto del notaio perché la conosceva, in Per_2
quanto aveva stipulato già due atti per i suoi figli ed “era la terza volta che veniva a casa, in quanto gli atti familiari erano stati stipulati a casa mia”.
Il teste , funzionario di banca, sentito alla stessa udienza, ha Testimone_5
riferito che nel novembre 2019 il , che il teste già conosceva perché Per_1
era correntista dell'istituto di credito, si era recato in banca unitamente alla e gli aveva consegnato un certificato medico, dicendogli di voler CP_1
cointestare alla predetta il suo conto corrente. Il teste ha specificato che tale pag. 10/21 richiesta gli era già stata fatta in precedenza e che aveva consigliato al di pensarci bene;
lo stesso era poi tornato con il predetto certificato Per_1
ed aveva confermato la sua volontà. Il teste ha riferito di aver parlato da solo con il , prima di eseguire l'operazione, e di aver fatto uscire la Per_1
in quel contesto, quando erano soli, il gli aveva CP_1 Per_1
consegnato il certificato nell'intento di rafforzare la sua richiesta, perché lui gli aveva chiesto più volte se fosse sicuro della sua decisione. Il teste ha anche dichiarato che il si era in precedenza già recato in banca Per_1
insieme alla poiché non guidava. Le operazioni eseguite dal CP_1
“furono la cointestazione del conto corrente e la stipula di una CP_3
polizza di cui titolare e beneficiaria causa morte Persona_1 CP_1
. L'idea iniziale del era di intestare un conto alla signora
[...] Per_1
e poi fare un bonifico dell'intera somma alla signora Io CP_1 CP_1
suggerì la cointestazione del conto. Il mi chiese “qualcosa” che Per_1
restasse fuori dall'asse ereditario, e io suggerì la stipula di una polizza a nome del ”. Per_1
Il teste , sentito all'udienza del 7.12.2022, ha dichiarato di aver Tes_6
frequentato il bas di DO De RI, ove lavorava, per prendere il caffè presso tale bar, di solito dopo le undici del mattino, e di aver a volte incontrato il , che aveva visto giocare alle slot machines. Ha Per_1
dichiarato di averlo visto alla guida del Mobility Gaio, ovvero un mezzo di trasporto elettrico che usano le persone che hanno difficoltà a deambulare;
di averlo accompagnato presso lo studio medico in Cagliari, in via Dante, unitamente alla e di essere rimasto insieme a quest'ultima in sala CP_1
di attesa mentre il veniva sottoposto a visita. Ha precisato che Per_1
quanto sopra era avvenuto richiesta dello stesso , che gli aveva detto Per_1
pag. 11/21 di volersi sottoporre a visita neurologica. Ha riferito di non aver avuto una relazione di grande confidenza con il;
di aver lavorato come autista Per_1
dello scuolabus per il Comune di DO de RI;
che la lavorava CP_1
per conto del Comune come assistente all'interno dello scuolabus, alternandosi con altre ragazze. Ha infine riferito di non conoscere Pt_5
e
[...] Testimone_2
La teste , ascoltata alla stessa udienza, ha riferito di aver Persona_5
visto il “giocare alle slot, perché passando dalla strada, si vedono Per_1
le slot” e che lo stesso “utilizzava il ciclomotore, che nello specifico è il mezzo di locomozione delle persone che hanno difficoltà a deambulare, anche se qualche volta l'ho visto camminare”.
Il teste neuropsichiatra, sentito alla stessa udienza, ha Testimone_7
dichiarato che il gli aveva chiesto una visita ed ha confermato di Per_1
aver fatto un colloquio con lo stesso, redigendo all'esito il certificato che gli è stato mostrato. Ha confermato che il si è recato da lui una sola Per_1
volta e che “quando è entrato era da solo. Il colloquio è stato strettamente personale”. Ha poi dichiarato di aver omesso di riferire, nella sua perizia di parte, di aver visitato il , perché non se ne ricordava. Del pari, ha Per_1
dichiarato di non ricordare chi avesse accompagnato il , “perché è Per_1
la mia segretaria che introduce il paziente presso la mia stanza, ed è la stessa segretaria che li riaccompagna in sala d'attesa successivamente. Io non ho mai ricevuto persone diverse dal ”. Infine, ha dichiarato che Per_1
“non mi fu riferito dal le motivazioni per cui volesse la visita”. Per_1
La teste , ascoltata all'udienza del 15.2.2023, ha dichiarato Testimone_8
che per circa un anno, nel 2014, aveva aiutato per le Persona_1
pulizie domestiche e per somministrargli i farmaci, nonché, qualora ne pag. 12/21 avesse bisogno, per accompagnarlo in macchina. Il in quel periodo Per_1
“aveva bisogno di essere aiutato per la somministrazione delle medicine, e per essere sorretto per camminare. Io lo ho accompagnato a DO de
RI presso lo sportello esterno della banca per fare dei prelievi”. La teste ha dichiarato che nel 2014 il aveva già problemi di vista e di Per_1
averlo accompagnato dall'oculista, dott. , con studio in Pula;
ha Per_7
anche riferito di averlo accompagnato presso la clinica Lay in Cagliari per fare delle infiltrazioni e che alcune volte in questi accompagnamenti era presente suo marito, . Ha riferito che il era cardiopatico, Per_8 Per_1
diabetico, avevi problemi ai reni, problemi circolatori e un glaucoma all'occhio. Ha riferito che, oltre a preparargli i pasti e a somministrargli i medicinali (insulina e pastiglie), qualche volta è andata con il a fare Per_1
colazione al bar, ma ha escluso di averlo mai lasciato lì da solo;
allo stesso modo ha escluso che il le abbia “mai chiesto di essere Per_1
accompagnato al bar per essere lasciato da solo”. Ha inoltre riferito di aver genericamente appreso che il aveva avuto un ricovero e ha Per_1
dichiarato di non aver mai accompagnato il a giocare alle slot Per_1
presso il bar del paese. Ha inoltre riferito che dopo il funerale si è recata presso la casa del insieme alle nipoti e che le chiavi che la Per_1 CP_1
aveva consegnato alle stesse aprivano soltanto il cancello e non anche la porta di ingresso, che era rimasta aperta. Ha dichiarato che in quell'occasione la cassaforte in camera da letto del era chiusa e di Per_1
non esser stata presente all'apertura della stessa. Infine, ha riferito di aver presentato al la quando nel 2014 interruppe la sua Per_1 CP_1
assistenza allo stesso.
pag. 13/21 Con ordinanza del 17.7.2023 il giudice istruttore ha disposto CTU medicolegale ponendo all'ausiliario il seguente quesito: “Accerti, sulla base della documentazione clinica versata in atti, se al Persona_1
momento della redazione del tastamento pubblico del 12 novembre 2019, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, fosse privo in modo assoluto della capacità di intendere il significato dei propri atti e di autodeterminarsi”. Con relazione datata
3.7.2024 il C.T.U., dopo aver esaminato la documentazione medica a disposizione ed aver risposto alle osservazioni mosse dai C.T.P., ha così concluso: “Sulla base della documentazione clinica versata in atti, in base al criterio del più probabile che non, si ritiene che , al Persona_1
momento della redazione del testamento pubblico del 12 novembre 2019, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, non fosse privo in modo assoluto della capacità di intendere il significato dei propri atti e di autodeterminarsi”.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.2.2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 10 novembre 2025.
Nel termine all'uopo assegnato tutte le parti hanno depositato le rispettive note, precisando le loro conclusioni. Per l'interveniente, l'incombente è stato curato dal nuovo difensore, avv. , costituitosi in data Parte_1
3.11.2025 con apposita comparsa.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20
pag. 14/21 giorni per repliche. Nel termine suindicato, ambo le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
Preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione attiva di in relazione alla domanda principale spiegata dalla Controparte_2
consorte. Costui infatti, pur essendo coniugato in regime di comunione dei beni con , non è in alcun modo titolato a far valere i diritti Parte_2
della stessa quale erede dello zio, in considerazione del fatto che le eventuali poste attive che la moglie dovesse vedersi riconosciute, in caso di accoglimento della sua domanda, sarebbero escluse ope legis dalla comunione dei beni, giusta la disposizione di cui all'art. 178 c.c.
Ne deriva che l'Abitante è legittimato soltanto ad intervenire ad adiuvandum relativamente alla domanda subordinata di restituzione proposta dalla , unitamente all'altra attrice. Parte_2
Tanto premesso, la domanda principale formulata dalle attrici è infondata.
Il complessivo esito della prova orale non consente di ritenere conseguita la prova dell'esistenza di una eterodirezione della volontà del testatore, il quale era sufficientemente autonomo, tanto da potersi recare a volte da solo, a volte accompagnato, press il bar del paese in cui viveva, per consumare, giocare alle slot e incontrare i suoi conoscenti. Anche a prescindere dalla circostanza –dedotta dalla convenuta– che lo stesso avesse il vizio del gioco, cosa che non è stata provata, quel che appare comunque decisivo è la ricostruzione di un quadro di sufficiente capacità di autodeterminarsi, anche se il necessitava di un aiuto per far fronte Per_1
alle esigenze casalinghe e nelle faccende quotidiane. Decisive, al riguardo, appaiono le deposizioni del notaio , del funzionario di banca Per_9
e del neuropsichiatra i quali tutti hanno dichiarato di aver CP_3 Per_4
pag. 15/21 conferito con il defunto, di averne saggiato la capacità di autodeterminarsi in relazione a momenti importanti della sua vita, e di non aver riscontrato un quadro di deficit tipico di una persona incapace di intendere e volere. Il
, infatti, è apparso determinato nella sua volontà, sia di fronte al Per_1
notaio che di fronte al , i quali hanno diligentemente saggiato le CP_3
sue reali intenzioni, per verificarne la serietà. Il dal canto suo, ha Per_4
confermato di aver visitato il e di aver redatto il certificato del Per_1
6.11.2019 che ne attesta la piena capacità. Tale documento, redatto all'esito della visita del defunto, e confermato in sede di prova testimoniale, svaluta necessariamente la perizia di parte redatta dal medesimo sanitario su incarico delle attrici, in quanto mentre il certificato è frutto di una visione personale del paziente, e dunque di una verifica diretta delle sue effettive capacità, la relazione è stata eseguita soltanto post mortem, sulla base di documentazione medica anche risalente nel tempo, e dunque non può che avere una mera valenza indiziaria, che recede di fronte alla piena prova che va invece attribuita alla certificazione di cui anzidetto.
In tal senso, decisive sono le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., che ha ritenuto che il , al momento della redazione del testamento pubblico Per_1
del 12 novembre 2019, “non fosse privo in modo assoluto della capacità di intendere il significato dei propri atti e di autodeterminarsi”. Le patologie che affliggevano il defunto, d'altro canto, come ricostruite dai documenti acquisiti agli atti e confermate dalle concordanti deposizioni dei testimoni escussi, avevano carattere fisico, e dunque non erano idonee a pregiudicarne le facoltà mentali. E' infatti emerso che il defunto era affetto da deficit visivi e uditivi, cardiopatia, diabete, difficoltà deambulatorie, per superare le quali ricorreva all'ausilio di un mezzo per la mobilità assistita o pag. 16/21 all'aiuto di terzi, ma non anche da patologie che ne minoravano le capacità psichiche e lo rendevano dunque incapace di autodeterminarsi.
Il rigetto della domanda di annullamento del testamento del 12.11.2019 implica che lo stesso ha superato, ponendolo nel nulla, il precedente atto di ultima volontà del 2013. La dunque, in base al detto testamento CP_1
del 2019, è la sola erede del defunto . Persona_1
Del pari va rigettata la domanda di restituzione formulata in via subordinata dalle attrici, e dall'Abitante in unione con esse, in quanto non è stata conseguita la prova né che i versamenti allegati in atto di citazione fossero stati realmente eseguiti in favore del defunto, né che essi si collegassero, in ogni caso, ad una obbligazione di restituzione assunta dal medesimo. Sotto questo profilo, da un lato il vincolo di parentela, e dall'altro lato la naturale riconoscenza per la donazione ricevuta dalle attrici nel 2016, costituiscono sufficienti elementi per giustificare, sotto il profilo causale, il fatto che le abbiano, negli anni, eseguito versamenti allo zio senza alcun Per_1
intento di recuperare, in un secondo momento, le somme elargite. Gli importi di detti versamenti, d'altronde, sono per la maggior parte assai esigui, generalmente inferiori ad euro 1.000, fatto salvo che: per alcuni saldi di rate condominiali, eseguiti peraltro a favore del Controparte_4
Panfili n.11 a Bologna, pour se in asse ereditario non
[...]
viene indicato alcun immobile, intestato al defunto, compreso in detto condominio;
per due versamenti eseguiti all'avv. ; e per due CP_3
pagamenti diretti, con ogni probabilità, a consentire l'acquisto del mezzo
(indicato da alcuni testi come “ciclomotore”) che il usava a volte Per_1
per spostarsi.
pag. 17/21 Con riferimento, in particolare, ai versamenti eseguiti a favore del e dell'avv. , non risulta provata con Controparte_4 CP_3
certezza la loro riferibilità alla persona del defunto, da un lato perché (come detto) nell'asse ereditario non viene indicato alcun immobile sito nell'edificio di via Pio Panfili n. 11 in Bologna, né viene indicato in citazione un qualsiasi criterio idoneo a collegare detto immobile alla persona del;
e, dall'altro lato, perché non è stato provato che l'avv. Per_1
sia stato retribuito per attività svolte nell'interesse del defunto. La CP_3
circostanza che le attrici indichino, nei loro scritti difensivi, il CP_3
come il legale di fiducia del defunto non è infatti sufficiente ad assicurare la certa riferibilità dei pagamenti eseguiti in favore del predetto a prestazioni svolte per conto, o nell'interesse, di . Persona_1
In ogni caso, non è stata conseguita alcuna prova dell'esistenza di un impegno del a restiture alle nipoti gli importi oggetto della Per_1
domanda restitutoria, onde anche quest'ultima va rigettata, perché in definitiva non adeguatamente provata.
La soccombenza, relativamente a detta domanda, si estende anche all'interveniente.
Le spese del presente giudizio, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014
e s.m.i., con applicazione, per quanto concerne le attrici, dello scaglione di valore indeterminabile alto (da € 52.000,01 ad € 260.000), tenuto conto del valore dell'asse ereditario, seguono la soccombenza e sono liquidate, anche in considerazione della complessità dell'attività svolta, in complessivi €
16.000,00 (di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per quella introduttiva, € 6.000,00 per quella di trattazione ed € 5.000,00 per quella pag. 18/21 decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Quanto invece alla posizione dell'interveniente, le spese sono determinate, in base ai medesimi criteri, sulla scorta del valore della domanda riferita alla posizione di (€ 16.160,00)) e dunque con applicazione Parte_2
dello scaglione previsto per le cause comprese tra € 5.000,01 ed € 26.000, sono liquidate, anche in considerazione della complessità dell'attività svolta, in complessivi € 3.100,00 (di cui € 700,00 per la fase di studio, €
600,00 per quella introduttiva, € 900,00 per quella di trattazione ed €
900,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Le spese di C.T.U., già liquidate in complessivi € 2.000 oltre iva, come da decreto del 17.10.2025, vanno poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nonché su Parte_1 Parte_2
quella proposta da , nei confronti di Controparte_2 [...]
così provvede: CP_1
1) dichiara la carenza di legittimazione attiva di in Controparte_2
relazione alla domanda principale di annullamento del testamento pubblico di ricevuto dal Notaio il Persona_1 Per_2
12.11.2019, pubblicato il 7.1.2020, rep. 45160, per incapacità di intendere e volere del testatore spiegata dalla consorte Pt_2
e da;
[...] Parte_1
pag. 19/21 2) rigetta la predetta domanda principale di annullamento del testamento pubblico di ricevuto dal Notaio Persona_1 Per_2
il 12.11.2019, pubblicato il 7.1.2020, rep. 45160, per incapacità di intendere e volere del testatore, proposta da e da Parte_2
; Parte_1
3) rigetta la domanda subordinata, formulata dalle predette attrici e da
, di condanna della convenuta al pagamento della Controparte_2
somma complessiva di € 34.471,02 (di cui € 16.160,00 in favore di ed € 18.310,00 in favore di ); Parte_2 Parte_1
4) condanna , e al Parte_2 Parte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di delle spese del presente CP_1
giudizio, che liquida, rispettivamente, in € 16.000 a carico di Pt_2
e , in solido tra loro, ed in € 3.100 a carico
[...] Parte_1
di oltre al rimborso delle spese generali, nella Controparte_2
misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge;
5) pone le spese di C.T.U., già liquidate in complessivi € 2.000 oltre iva, come da decreto del 17.10.2025, a carico delle attrici Parte_1
e , in solido tra loro.
[...] Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
EF OL
pag. 20/21 pag. 21/21