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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7667/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.11.2025, promossa da
, con l'avv. ZI EL CC;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.7.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da tre malattie CP_1
professionali denunziate il 25.1.2024, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'espletata prova per testi ha infatti confermato la esposizione a rischio dell'istante nell'ambiente di lavoro.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che, tra le tre denunziate malattie,
solo una (ernia discale lombare) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente in misura del 6% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, mentre le altre due (ernia cervicale e spalla dolorosa) non hanno natura professionale, dovendo invece considerarsi malattie comuni.
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del
2 procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattia professionale nella misura del 6% e condanna l' a corrispondere in suo favore il relativo importo, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; rigetta nel resto la domanda;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv.
ZI EL CC.
Taranto, 11.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7667/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.11.2025, promossa da
, con l'avv. ZI EL CC;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.7.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da tre malattie CP_1
professionali denunziate il 25.1.2024, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'espletata prova per testi ha infatti confermato la esposizione a rischio dell'istante nell'ambiente di lavoro.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che, tra le tre denunziate malattie,
solo una (ernia discale lombare) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente in misura del 6% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, mentre le altre due (ernia cervicale e spalla dolorosa) non hanno natura professionale, dovendo invece considerarsi malattie comuni.
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del
2 procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattia professionale nella misura del 6% e condanna l' a corrispondere in suo favore il relativo importo, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; rigetta nel resto la domanda;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv.
ZI EL CC.
Taranto, 11.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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