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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 869/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Sandra Misericordia) - (avv. Roberto Annovazzi) CP_1 CP_2
- convenuti–
E nei confronti di
(avv. Gian Franco Puppola) Controparte_3
Intervenuta
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 18.6.2025, alle ore 12.20, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice Parte_1
CP_ del lavoro chiedendo l'accoglimento, nei confronti degli enti convenuti, delle seguenti CP_1
domande “-Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'illegittimità, nullità e/o inefficacia
della intimazione di pagamento gravata nella parte de qua e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o
consequenziale. -In ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese portate dagli Avvisi
di addebito e cartelle sopra richiamati e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il
provvedimento gravato nella parte de qua e ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o
consequenziale, ordinando la proporzionale riduzione della intimazione di pagamento”.
pagina 1 di 6 Ha esposto che in data 15/05/2024 le è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
0802023900743051000, per un presunto debito complessivo di euro 2.560.960,65; che una quota parte di tale debito si riferisce a premi posti in riscossione mediante le cartelle di pagamento n. CP_1
08020140012915202000, n. 080201700071714480000, n. 08020170024330687000, n. 08020180007226152000
CP_ e che un'ulteriore quota di tale debito si riferisce a contributi posti in riscossione mediante gli avvisi di addebito n. 38020120002758415000, n. 38020130000119319000, n. 38020130001337720000, n.
38020130003376137000, n. 38020140003124515000, n. 38020170000090939000, n. 38020170000091747000,
n. 38020170000091848000, n. 38020170000315654000, n. 38020170000515507000, n.
38020170000919952000, n. 38020170000931171000, n. 38020170001322276000, n. 38020170001429432000,
n. 38020170001455110000, n. 38020180000414091000, n. 38020180000825521000, n.
38020180002887588000, n. 38020180003151632000, n. 380210190000424889000, n.
38020190000837430000, n. 38020190003102077000, n. 38020190003398364000, n. 38020190003398465000,
n. 38020190003398566000, n. 38020190003398667000, n. 38020210000191042000, il tutto per un importo complessivamente pari ad euro 289.476,12.
Ha eccepito, in linea preliminare, l'omessa notificazione di tali atti presupposti e, in linea subordinata,
l'avvenuta estinzione per prescrizione delle relative poste creditorie.
Più nel dettaglio, premesso che la cartella n. 08020140012915202000, che risulterebbe notificata il
28/07/2014 ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 7.742,32 a titolo di rate premio e sanzioni in riferimento agli anni 2013 e 2014, dalla notifica della cartella alla notifica della intimazione CP_1
opposta sarebbero decorsi più di 5 anni per cui è maturata la prescrizione estintiva;
che la cartella n.
08020120040647634000, che risulterebbe notificata il 21/12/2012, ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 3.345,58 a titolo di rate premio e sanzioni in riferimento agli anni 2010, 2011 e CP_1
2012, dalla notifica della cartella alla notifica della intimazione opposta sarebbero decorsi più di 5 anni per cui è maturata la prescrizione estintiva;
che la cartella n. 0802017000717148000, che risulterebbe notificata il 25/07/2017, ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 853,62 a titolo di rate premio e sanzioni in riferimento agli anni 2015 e 2016, dalla notifica della cartella alla notifica della CP_1
intimazione opposta sarebbero decorsi più di 5 anni per cui è maturata la prescrizione estintiva;
che la cartella n. 08020170024330687000, che risulterebbe notificata il 17/01/2018, ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 2.847,57 a titolo di rate premio e sanzioni in riferimento agli anni 2016 e CP_1
2017, dalla notifica della cartella alla notifica della intimazione opposta sarebbero decorsi più di 5 anni pagina 2 di 6 per cui è maturata la prescrizione estintiva;
che la cartella n. 08020180007226152000, che risulterebbe notificata il 25/07/2018, ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 5.581,11 a titolo di rate premio e sanzioni in riferimento agli anni 2017 e 2018, dalla notifica della cartella alla notifica CP_1
della intimazione opposta sarebbero decorsi più di 5 anni per cui è maturata la prescrizione estintiva.
CP_ Con riferimento agli addebiti a titolo contributivo dell' ha analogamente eccepito l'intervenuta prescrizione del credito a decorrere dall'eventuale notifica degli atti presupposti con particolare riferimento agli “…avvisi di addebito n. 38020120002758415000 (che si asserisce notificato il 10/01/2013), n.
38020130000119319000 (che si asserisce notificato il 04/04/2013), n. 38020130001337720000 (che si asserisce
notificato il 23/05/2013), n. 38020130003376137000 (che si asserisce notificato il 10/02/2014), n.
38020140003124515000 (che si asserisce notificato il 13/01/2015), n. 38020170000090939000 (che ai asserisce
notificato il 02/03/2017), n. 38020170000091747000 (che si asserisce notificato il 02/03/2017), n.
38020170000091848000 (che si asserisce notificato il 02/03/2017), n. 38020170000315654000 (che si asserisce
notificato il 21/06/2017), n. 38020170000515507000 (che si asserisce notificato il 30/08/2017), n.
38020170000919952000 (che si asserisce notificato il 08/11/2017), n. 38020170000931171000 (che si asserisce
notificato il 08/11/2017), n. 38020170001322276000 (che si asserisce notificato il 02/12/2017), n.
38020170001429432000 (che si asserisce notificato il 14/12/2017), n. 38020170001455110000 (che si asserisce
notificato il 14/12/2017), n. 38020180000414091000 (che si asserisce notificato il 16/06/2018), n.
38020180000825521000 (che si asserisce notificato il 19/06/2018)…”
CP_ Si sono costituiti e contestando in fatto e diritto il ricorso di cui hanno chiesto il rigetto ed CP_1
esponendo e documentando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti nonché l'esistenza di una serie di atti posti in essere dall per la Riscossione, che avrebbero determinato l'interruzione CP_4
della prescrizione.
E' intervenuta poi volontariamente che ha dedotto di avere Controparte_3
compiuto una serie di atti aventi valenza interruttiva della prescrizione tra cui in particolare l'atto di intimazione 08020219000675049000 il quale sarebbe stato notificato in data 3.12.2021 con le modalità di cui all'art. 60 ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, solo in parte, fondato.
pagina 3 di 6 L'art. 50 comma 2 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede che l'atto di intimazione prodromico rispetto all'avvio dell'esecuzione forzata sia effettuato con le modalità di cui all'art. 26 del medesimo d.p.r. e tale art. 26 prevede, tra l'altro, la possibilità della notifica presso il domicilio digitale a mezzo posta elettronica certificata con le modalità di cui all'art. 60 ter del d.p.r. n. 600 del 1973.
L'art. 60 ter del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che “relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti
che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito
del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi,
oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo: ….b) nel caso previsto
dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area
riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a
quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia
al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a
proprio carico”
Ora, nel caso di specie, in relazione all'atto di intimazione 08020219000675049000 che la parte intervenuta ha dedotto di avere notificato in data 3.12.2021 non vi è prova che la comunicazione dell'avvenuta notificazione mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito sia pervenuta alla parte opponente. Trattandosi di atto dovuto che, per la sua stessa funzione, non può che avere carattere recettizio essendo l'unico strumento che consente alla parte destinataria dell'atto di avere conoscenza di una notificazione alla medesima indirizzata, la mancata prova dell'avvenuta ricezione non può che condurre alla conclusione che l'atto, non essendo stato ricevuto o, comunque, mancandone la prova, non abbia prodotto effetti interruttivi della prescrizione.
Dovrà, dunque, essere dichiarata la prescrizione delle pretese creditorie di cui ai seguenti atti: cartella n. 08020140012915202000, notificata il 28/07/2014, cartella n. 08020120040647634000, notificata il
21/12/2012, cartella n. 0802017000717148000, notificata il 25/07/2017; cartella n. 08020170024330687000,
notificata il 17/01/2018; avvisi di addebito: n. 38020120002758415000 notificato il 10/01/2013, n.
38020130000119319000 notificato il 04/04/2013; n. 38020130001337720000 notificato il 23/05/2013; n.
38020130003376137000 notificato il 10/02/2014; n. 38020140003124515000 notificato il 13/01/2015; n.
38020170000090939000 notificato il 02/03/2017; n. 38020170000091747000 notificato il 02/03/2017; n. pagina 4 di 6 38020170000091848000 notificato il 02/03/2017; n. 38020170000315654000 notificato il 21/06/2017; n.
38020170000515507000 notificato il 30/08/2017; n. 38020170000919952000 notificato il 08/11/2017; n.
38020170000931171000 notificato il 08/11/2017; n. 38020170001322276000 notificato il 02/12/2017; n.
38020170001429432000 notificato il 14/12/2017; n. 38020170001455110000 notificato il 14/12/2017; n.
38020180000414091000 notificato il 16/06/2018; n. 38020180000825521000 notificato il 19/06/2018.
Anche considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dagli art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 e 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183 (311 giorni), non risultano invece estinti per prescrizione i crediti di cui alla cartella esattoriale n. 38020180007226152000 notificata il 25/07/2018 e di cui agli avvisi di addebito n.
38020180002887588000 notificato il 07/02/2019, n. 38020180003151632000 notificato il 28/01/2019 n.
380210190000424889000 notificato il 19/08/2021, n. 38020190000837430000 notificato il 16/08/2019, n.
38020190003102077000 notificato il 23/01/2020, n. 38020190003398364000 notificato il 23/01/2020 n.
38020190003398465000 notificato il 23/01/2020 n. 38020190003398566000 notificato il 23/01/2020 n.
38020190003398667000 notificato il 23/01/2020 n. 38020210000191042000 notificato il 25/10/2021.
L'avviso di intimazione opposto deve dunque essere dichiarato inefficace sino a concorrenza dei crediti di cui ai seguenti atti cartelle esattoriali n. 08020140012915202000, n. 08020120040647634000, n.
0802017000717148000 e n. 08020170024330687000 e avvisi di addebito: n. 38020120002758415000, n.
38020130000119319000, n. 38020130001337720000, n. 38020130003376137000, n. 38020140003124515000,
n. 38020170000090939000, n. 38020170000091747000, n. 38020170000091848000, n.
38020170000315654000, n. 38020170000515507000 notificato il 30/08/2017; n. 38020170000919952000
notificato il 08/11/2017, n. 38020170000931171000, n. 38020170001322276000, n. 38020170001429432000,
n. 38020170001455110000, n. 38020180000414091000, n. 38020180000825521000.
Le spese di lite in considerazione dell'esito complessivo del giudizio devono essere compensate integralmente tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : dichiara Parte_1
inefficace l'atto di intimazione opposto sino a concorrenza dei crediti di cui ai seguenti atti: cartelle esattoriali: n. 08020140012915202000, n. 08020120040647634000, n. 0802017000717148000 e n.
08020170024330687000; avvisi di addebito: n. 38020120002758415000, n. 38020130000119319000, n.
38020130001337720000, n. 38020130003376137000, n. 38020140003124515000, n. 38020170000090939000,
pagina 5 di 6 n. 38020170000091747000, n. 38020170000091848000, n. 38020170000315654000, n.
38020170000515507000 notificato il 30/08/2017; n. 38020170000919952000 notificato il 08/11/2017, n.
38020170000931171000, n. 38020170001322276000, n. 38020170001429432000, n. 38020170001455110000,
n. 38020180000414091000, n. 38020180000825521000; respinge nel resto il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Perugia 18.6.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 869/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Sandra Misericordia) - (avv. Roberto Annovazzi) CP_1 CP_2
- convenuti–
E nei confronti di
(avv. Gian Franco Puppola) Controparte_3
Intervenuta
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 18.6.2025, alle ore 12.20, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice Parte_1
CP_ del lavoro chiedendo l'accoglimento, nei confronti degli enti convenuti, delle seguenti CP_1
domande “-Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'illegittimità, nullità e/o inefficacia
della intimazione di pagamento gravata nella parte de qua e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o
consequenziale. -In ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese portate dagli Avvisi
di addebito e cartelle sopra richiamati e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il
provvedimento gravato nella parte de qua e ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o
consequenziale, ordinando la proporzionale riduzione della intimazione di pagamento”.
pagina 1 di 6 Ha esposto che in data 15/05/2024 le è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
0802023900743051000, per un presunto debito complessivo di euro 2.560.960,65; che una quota parte di tale debito si riferisce a premi posti in riscossione mediante le cartelle di pagamento n. CP_1
08020140012915202000, n. 080201700071714480000, n. 08020170024330687000, n. 08020180007226152000
CP_ e che un'ulteriore quota di tale debito si riferisce a contributi posti in riscossione mediante gli avvisi di addebito n. 38020120002758415000, n. 38020130000119319000, n. 38020130001337720000, n.
38020130003376137000, n. 38020140003124515000, n. 38020170000090939000, n. 38020170000091747000,
n. 38020170000091848000, n. 38020170000315654000, n. 38020170000515507000, n.
38020170000919952000, n. 38020170000931171000, n. 38020170001322276000, n. 38020170001429432000,
n. 38020170001455110000, n. 38020180000414091000, n. 38020180000825521000, n.
38020180002887588000, n. 38020180003151632000, n. 380210190000424889000, n.
38020190000837430000, n. 38020190003102077000, n. 38020190003398364000, n. 38020190003398465000,
n. 38020190003398566000, n. 38020190003398667000, n. 38020210000191042000, il tutto per un importo complessivamente pari ad euro 289.476,12.
Ha eccepito, in linea preliminare, l'omessa notificazione di tali atti presupposti e, in linea subordinata,
l'avvenuta estinzione per prescrizione delle relative poste creditorie.
Più nel dettaglio, premesso che la cartella n. 08020140012915202000, che risulterebbe notificata il
28/07/2014 ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 7.742,32 a titolo di rate premio e sanzioni in riferimento agli anni 2013 e 2014, dalla notifica della cartella alla notifica della intimazione CP_1
opposta sarebbero decorsi più di 5 anni per cui è maturata la prescrizione estintiva;
che la cartella n.
08020120040647634000, che risulterebbe notificata il 21/12/2012, ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 3.345,58 a titolo di rate premio e sanzioni in riferimento agli anni 2010, 2011 e CP_1
2012, dalla notifica della cartella alla notifica della intimazione opposta sarebbero decorsi più di 5 anni per cui è maturata la prescrizione estintiva;
che la cartella n. 0802017000717148000, che risulterebbe notificata il 25/07/2017, ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 853,62 a titolo di rate premio e sanzioni in riferimento agli anni 2015 e 2016, dalla notifica della cartella alla notifica della CP_1
intimazione opposta sarebbero decorsi più di 5 anni per cui è maturata la prescrizione estintiva;
che la cartella n. 08020170024330687000, che risulterebbe notificata il 17/01/2018, ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 2.847,57 a titolo di rate premio e sanzioni in riferimento agli anni 2016 e CP_1
2017, dalla notifica della cartella alla notifica della intimazione opposta sarebbero decorsi più di 5 anni pagina 2 di 6 per cui è maturata la prescrizione estintiva;
che la cartella n. 08020180007226152000, che risulterebbe notificata il 25/07/2018, ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 5.581,11 a titolo di rate premio e sanzioni in riferimento agli anni 2017 e 2018, dalla notifica della cartella alla notifica CP_1
della intimazione opposta sarebbero decorsi più di 5 anni per cui è maturata la prescrizione estintiva.
CP_ Con riferimento agli addebiti a titolo contributivo dell' ha analogamente eccepito l'intervenuta prescrizione del credito a decorrere dall'eventuale notifica degli atti presupposti con particolare riferimento agli “…avvisi di addebito n. 38020120002758415000 (che si asserisce notificato il 10/01/2013), n.
38020130000119319000 (che si asserisce notificato il 04/04/2013), n. 38020130001337720000 (che si asserisce
notificato il 23/05/2013), n. 38020130003376137000 (che si asserisce notificato il 10/02/2014), n.
38020140003124515000 (che si asserisce notificato il 13/01/2015), n. 38020170000090939000 (che ai asserisce
notificato il 02/03/2017), n. 38020170000091747000 (che si asserisce notificato il 02/03/2017), n.
38020170000091848000 (che si asserisce notificato il 02/03/2017), n. 38020170000315654000 (che si asserisce
notificato il 21/06/2017), n. 38020170000515507000 (che si asserisce notificato il 30/08/2017), n.
38020170000919952000 (che si asserisce notificato il 08/11/2017), n. 38020170000931171000 (che si asserisce
notificato il 08/11/2017), n. 38020170001322276000 (che si asserisce notificato il 02/12/2017), n.
38020170001429432000 (che si asserisce notificato il 14/12/2017), n. 38020170001455110000 (che si asserisce
notificato il 14/12/2017), n. 38020180000414091000 (che si asserisce notificato il 16/06/2018), n.
38020180000825521000 (che si asserisce notificato il 19/06/2018)…”
CP_ Si sono costituiti e contestando in fatto e diritto il ricorso di cui hanno chiesto il rigetto ed CP_1
esponendo e documentando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti nonché l'esistenza di una serie di atti posti in essere dall per la Riscossione, che avrebbero determinato l'interruzione CP_4
della prescrizione.
E' intervenuta poi volontariamente che ha dedotto di avere Controparte_3
compiuto una serie di atti aventi valenza interruttiva della prescrizione tra cui in particolare l'atto di intimazione 08020219000675049000 il quale sarebbe stato notificato in data 3.12.2021 con le modalità di cui all'art. 60 ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, solo in parte, fondato.
pagina 3 di 6 L'art. 50 comma 2 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede che l'atto di intimazione prodromico rispetto all'avvio dell'esecuzione forzata sia effettuato con le modalità di cui all'art. 26 del medesimo d.p.r. e tale art. 26 prevede, tra l'altro, la possibilità della notifica presso il domicilio digitale a mezzo posta elettronica certificata con le modalità di cui all'art. 60 ter del d.p.r. n. 600 del 1973.
L'art. 60 ter del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che “relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti
che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito
del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi,
oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo: ….b) nel caso previsto
dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area
riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a
quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia
al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a
proprio carico”
Ora, nel caso di specie, in relazione all'atto di intimazione 08020219000675049000 che la parte intervenuta ha dedotto di avere notificato in data 3.12.2021 non vi è prova che la comunicazione dell'avvenuta notificazione mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito sia pervenuta alla parte opponente. Trattandosi di atto dovuto che, per la sua stessa funzione, non può che avere carattere recettizio essendo l'unico strumento che consente alla parte destinataria dell'atto di avere conoscenza di una notificazione alla medesima indirizzata, la mancata prova dell'avvenuta ricezione non può che condurre alla conclusione che l'atto, non essendo stato ricevuto o, comunque, mancandone la prova, non abbia prodotto effetti interruttivi della prescrizione.
Dovrà, dunque, essere dichiarata la prescrizione delle pretese creditorie di cui ai seguenti atti: cartella n. 08020140012915202000, notificata il 28/07/2014, cartella n. 08020120040647634000, notificata il
21/12/2012, cartella n. 0802017000717148000, notificata il 25/07/2017; cartella n. 08020170024330687000,
notificata il 17/01/2018; avvisi di addebito: n. 38020120002758415000 notificato il 10/01/2013, n.
38020130000119319000 notificato il 04/04/2013; n. 38020130001337720000 notificato il 23/05/2013; n.
38020130003376137000 notificato il 10/02/2014; n. 38020140003124515000 notificato il 13/01/2015; n.
38020170000090939000 notificato il 02/03/2017; n. 38020170000091747000 notificato il 02/03/2017; n. pagina 4 di 6 38020170000091848000 notificato il 02/03/2017; n. 38020170000315654000 notificato il 21/06/2017; n.
38020170000515507000 notificato il 30/08/2017; n. 38020170000919952000 notificato il 08/11/2017; n.
38020170000931171000 notificato il 08/11/2017; n. 38020170001322276000 notificato il 02/12/2017; n.
38020170001429432000 notificato il 14/12/2017; n. 38020170001455110000 notificato il 14/12/2017; n.
38020180000414091000 notificato il 16/06/2018; n. 38020180000825521000 notificato il 19/06/2018.
Anche considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dagli art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 e 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183 (311 giorni), non risultano invece estinti per prescrizione i crediti di cui alla cartella esattoriale n. 38020180007226152000 notificata il 25/07/2018 e di cui agli avvisi di addebito n.
38020180002887588000 notificato il 07/02/2019, n. 38020180003151632000 notificato il 28/01/2019 n.
380210190000424889000 notificato il 19/08/2021, n. 38020190000837430000 notificato il 16/08/2019, n.
38020190003102077000 notificato il 23/01/2020, n. 38020190003398364000 notificato il 23/01/2020 n.
38020190003398465000 notificato il 23/01/2020 n. 38020190003398566000 notificato il 23/01/2020 n.
38020190003398667000 notificato il 23/01/2020 n. 38020210000191042000 notificato il 25/10/2021.
L'avviso di intimazione opposto deve dunque essere dichiarato inefficace sino a concorrenza dei crediti di cui ai seguenti atti cartelle esattoriali n. 08020140012915202000, n. 08020120040647634000, n.
0802017000717148000 e n. 08020170024330687000 e avvisi di addebito: n. 38020120002758415000, n.
38020130000119319000, n. 38020130001337720000, n. 38020130003376137000, n. 38020140003124515000,
n. 38020170000090939000, n. 38020170000091747000, n. 38020170000091848000, n.
38020170000315654000, n. 38020170000515507000 notificato il 30/08/2017; n. 38020170000919952000
notificato il 08/11/2017, n. 38020170000931171000, n. 38020170001322276000, n. 38020170001429432000,
n. 38020170001455110000, n. 38020180000414091000, n. 38020180000825521000.
Le spese di lite in considerazione dell'esito complessivo del giudizio devono essere compensate integralmente tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : dichiara Parte_1
inefficace l'atto di intimazione opposto sino a concorrenza dei crediti di cui ai seguenti atti: cartelle esattoriali: n. 08020140012915202000, n. 08020120040647634000, n. 0802017000717148000 e n.
08020170024330687000; avvisi di addebito: n. 38020120002758415000, n. 38020130000119319000, n.
38020130001337720000, n. 38020130003376137000, n. 38020140003124515000, n. 38020170000090939000,
pagina 5 di 6 n. 38020170000091747000, n. 38020170000091848000, n. 38020170000315654000, n.
38020170000515507000 notificato il 30/08/2017; n. 38020170000919952000 notificato il 08/11/2017, n.
38020170000931171000, n. 38020170001322276000, n. 38020170001429432000, n. 38020170001455110000,
n. 38020180000414091000, n. 38020180000825521000; respinge nel resto il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Perugia 18.6.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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