TRIB
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2024, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2887 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luca Bruni, C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 23/09/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/06/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Uggiano La Chiesa (LE) il
07/06/2008;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , 14/07/2005, non Per_1 economicamente indipendente, e , il 03/12/2010; Per_2
- che il rapporto coniugale era in crisi ed è ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia omologata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1 1) affidare la figlia minore di anni 13 ad entrambi i genitori;
Per_2
2) fissare la residenza della minore e del fratello maggiorenne, , Per_2 Per_1 presso la casa coniugale e residenza della madre, sita in via Vittorio Emanuele
III° n. 35 in Giurdignano, con la quale vivranno stabilmente;
3) consentire al padre di esercitare il proprio diritto di visita in relazione alla figlia minore secondo le seguenti modalità:
a) 2 ore continuative per due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
b) fine settimana: possibilità di pernottamento della minore presso il domicilio del padre ogni 2 settimane: dalle ore 15 del venerdì alle ore 18 della domenica;
c) nella settimana senza pernottamento, possibilità di tenere la mino-re con sé dalle ore 15 alle ore 18 della domenica;
d) qualora se ne ravvisi la necessità per esigenze di lavoro di entrambi i genitori, il padre potrà esercitare il diritto di visita in giorni diversi da quelli concordati, purché entrambi si diano reciprocamente avviso almeno 24 ore prima;
e) festività di un solo giorno: consentire alternativamente a ciascuno dei genitori di trascorrere la festività con la figlia (per le festività in cui spetterà al padre, la permanenza della minore sarà regolata dalle ore 11.00 alle ore
18.00 senza pernottamento);
f) Festività natalizie: consentire alla minore di trascorrere con ciascuno dei genitori, alternandoli con cadenza annuale, i periodi compresi tra il 24 e il
27 dicembre e quello tra il 31 dicembre ed il 2 gennaio;
nei restanti giorni di festa la minore resterà con la madre;
g) Festività pasquali: consentire alla minore di trascorrere con ciascuno dei genitori, alternandoli con cadenza annuale, i primi tre giorni di festa
(venerdì-sabato-domenica) ed il lunedì;
h) Periodo estivo: nel mese di luglio, consentire al padre di tenere la minore per sette giorni consecutivi, in periodo da concordare tra i genitori a seconda delle reciproche esigenze di lavoro;
i) nel mese di agosto, consentire al padre di tenere con sé la figlia minore per sette giorni consecutivi per due periodi diversi, per un totale mensile di
2 quattordici giorni. Anche in questo caso, i genitori concorderanno il periodo esatto di permanenza della minore a seconda delle reciproche esigenze di lavoro;
l) in ogni caso, vengono sempre fatte salve specifiche esigenze di lavoro di entrambi i genitori, impegni della minore (scuola, sport, lezioni, visite mediche etc). In tali casi, i genitori si impegnano a concordare orari e modalità diverse, volta per volta, curando tuttavia di assicurare un rapporto il più possibile continuativo tra genitori e figli;
m) il figlio maggiorenne potrà scegliere se optare per le medesime Per_1 modalità di frequentazione del padre così come sopra indicate oppure concordarle direttamene a seconda delle sue esigenze e preferenze;
4) disporre a carico del padre il mantenimento di entrambi i figli, versando mensilmente alla madre una somma complessiva non inferiore ad € 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat nella misura del 75%; porre, inoltre, a carico del sig. il pagamento delle spese straordinarie Parte_2
(vestiario stagionale, scuola, attività sportive, spese mediche, visite specialistiche mediche) che si renderanno necessarie per entrambi i figli, sino alla concorrenza del 50%, previa comunicazione e successiva esibizione della documentazione (scontrini, fatture, ecc.) relativa alle predette spese.
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni rapporto patrimoniale sicché non hanno nulla da pretendere reciprocamente a nessun titolo, neppure a titolo di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso in relazione al mantenimento dei figli;
6) porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concedere la reciproca autorizzazione a spostamenti o viaggi della minore al di fuori del territorio provinciale e/o regionale e nazionale;
7) resta inteso che, in virtù dell'affidamento congiunto, così come espressamente richiesto, ogni decisione relativa alla formazione, crescita (scelta della scuola, pratica sport, ecc.) nonché di carattere sanitario che riguardi la minore, deve essere condivisa da entrambi i genitori con paritaria partecipazione alle predette scelte.
All'udienza del 23/09/2024, le parti hanno precisato che l'importo dovuto dal sig.
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli di cui al punto 4) Parte_2
3 delle condizioni di separazione, è da intendersi pari a € 200,00 per ciascun figlio;
inoltre, le parti hanno concordato che l'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla sig.ra per cui il sig. rinuncia alla sua quota Pt_1 Parte_2 del 50%. Le parti si riportano, altresì, al Protocollo del Tribunale di Lecce in ordine alla regolamentazione delle spese straordinarie.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta, con le specificazioni che seguono.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene, ad eccezione: di quanto richiesto in relazione alla regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio e alla collocazione di quest'ultimo, Per_1 in ragione della maggiore età del ragazzo;
della misura ridotta al 75% dell'adeguamento Istat del contributo al mantenimento da corrispondere in favore dei figli, in ragione della inadeguatezza del parametro indicato a garantire la prole dalla perdita del potere d'acquisto dell'emolumento in questione. Nulla deve, dunque, disporsi in ordine al primo aspetto, mentre, in ordine al secondo,
l'adeguamento Istat dovrà restare al 100% della misura periodicamente indicata per legge.
La regolamentazione richiesta dalle parti può, con le precisazioni sopra riportate, essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
4 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in Uggiano La Parte_1
Chiesa (LE), il 07/06/2008 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 3, parte I, anno 2008), alle seguenti condizioni:
a) dispone l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la casa coniugale e residenza della madre, sita in via Vittorio Emanuele III° n. 35 in
Giurdignano;
b) il sig. potrà esercitare il proprio diritto di visita in relazione Parte_2 alla figlia minore secondo le seguenti modalità:
b.1) 2 ore continuative per due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
b.2) fine settimana: possibilità di pernottamento della minore presso il domicilio del padre ogni 2 settimane: dalle ore 15 del venerdì alle ore
18 della domenica;
b.3) nella settimana senza pernottamento, possibilità di tenere la mino-re con sé dalle ore 15 alle ore 18 della domenica;
b.4) qualora se ne ravvisi la necessità per esigenze di lavoro di entrambi i genitori, il padre potrà esercitare il diritto di visita in giorni diversi da quelli concordati, purché entrambi si diano reciprocamente avviso almeno 24 ore prima;
b.5) festività di un solo giorno: consentire alternativamente a ciascuno dei genitori di trascorrere la festività con la figlia (per le festività in cui spetterà al padre, la permanenza della minore sarà regolata dalle ore
11.00 alle ore 18.00 senza pernottamento);
b.6) Festività natalizie: consentire alla minore di trascorrere con ciascuno dei genitori, alternandoli con cadenza annuale, i periodi compresi tra il
24 e il 27 dicembre e quello tra il 31 dicembre ed il 2 gennaio;
nei restanti giorni di festa la minore resterà con la madre;
5 b.7) Festività pasquali: consentire alla minore di trascorrere con ciascuno dei genitori, alternandoli con cadenza annuale, i primi tre giorni di festa
(venerdì-sabato-domenica) ed il lunedì;
b.8) Periodo estivo: nel mese di luglio, consentire al padre di tenere la minore per sette giorni consecutivi, in periodo da concordare tra i genitori a seconda delle reciproche esigenze di lavoro;
b.9) nel mese di agosto, consentire al padre di tenere con sé la figlia minore per sette giorni consecutivi per due periodi diversi, per un totale mensile di quattordici giorni. Anche in questo caso, i genitori concorderanno il periodo esatto di permanenza della minore a seconda delle reciproche esigenze di lavoro;
b.10) in ogni caso, vengono sempre fatte salve specifiche esigenze di lavoro di entrambi i genitori, impegni della minore (scuola, sport, lezioni, visite mediche etc). In tali casi, i genitori si impegnano a concordare orari e modalità diverse, volta per volta, curando tuttavia di assicurare un rapporto il più possibile continuativo tra genitori e figli;
c) il sig. verserà mensilmente alla sig.ra l'importo Parte_2 Pt_1 complessivo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat nella misura del 100%; porre, inoltre,
a carico del sig. il pagamento delle spese straordinarie (vestiario Parte_2 stagionale, scuola, attività sportive, spese mediche, visite specialistiche mediche) che si renderanno necessarie per entrambi i figli, sino alla concorrenza del 50%, previa comunicazione e successiva esibizione della documentazione (scontrini, fatture, ecc.) relativa alle predette spese.
d) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni rapporto patrimoniale sicché non hanno nulla da pretendere reciprocamente a nessun titolo, neppure a titolo di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso in relazione al mantenimento dei figli;
e) porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concedere la reciproca autorizzazione a spostamenti o viaggi della minore al di fuori del territorio provinciale e/o regionale e nazionale;
6 f) resta inteso che, in virtù dell'affidamento congiunto, così come espressamente richiesto, ogni decisione relativa alla formazione, crescita
(scelta della scuola, pratica sport, ecc.) nonché di carattere sanitario che riguardi la minore, deve essere condivisa da entrambi i genitori con paritaria partecipazione alle predette scelte;
g) l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1 per cui il sig. rinuncia alla sua quota del 50%. Parte_2
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/09/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2887 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luca Bruni, C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 23/09/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/06/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Uggiano La Chiesa (LE) il
07/06/2008;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , 14/07/2005, non Per_1 economicamente indipendente, e , il 03/12/2010; Per_2
- che il rapporto coniugale era in crisi ed è ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia omologata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1 1) affidare la figlia minore di anni 13 ad entrambi i genitori;
Per_2
2) fissare la residenza della minore e del fratello maggiorenne, , Per_2 Per_1 presso la casa coniugale e residenza della madre, sita in via Vittorio Emanuele
III° n. 35 in Giurdignano, con la quale vivranno stabilmente;
3) consentire al padre di esercitare il proprio diritto di visita in relazione alla figlia minore secondo le seguenti modalità:
a) 2 ore continuative per due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
b) fine settimana: possibilità di pernottamento della minore presso il domicilio del padre ogni 2 settimane: dalle ore 15 del venerdì alle ore 18 della domenica;
c) nella settimana senza pernottamento, possibilità di tenere la mino-re con sé dalle ore 15 alle ore 18 della domenica;
d) qualora se ne ravvisi la necessità per esigenze di lavoro di entrambi i genitori, il padre potrà esercitare il diritto di visita in giorni diversi da quelli concordati, purché entrambi si diano reciprocamente avviso almeno 24 ore prima;
e) festività di un solo giorno: consentire alternativamente a ciascuno dei genitori di trascorrere la festività con la figlia (per le festività in cui spetterà al padre, la permanenza della minore sarà regolata dalle ore 11.00 alle ore
18.00 senza pernottamento);
f) Festività natalizie: consentire alla minore di trascorrere con ciascuno dei genitori, alternandoli con cadenza annuale, i periodi compresi tra il 24 e il
27 dicembre e quello tra il 31 dicembre ed il 2 gennaio;
nei restanti giorni di festa la minore resterà con la madre;
g) Festività pasquali: consentire alla minore di trascorrere con ciascuno dei genitori, alternandoli con cadenza annuale, i primi tre giorni di festa
(venerdì-sabato-domenica) ed il lunedì;
h) Periodo estivo: nel mese di luglio, consentire al padre di tenere la minore per sette giorni consecutivi, in periodo da concordare tra i genitori a seconda delle reciproche esigenze di lavoro;
i) nel mese di agosto, consentire al padre di tenere con sé la figlia minore per sette giorni consecutivi per due periodi diversi, per un totale mensile di
2 quattordici giorni. Anche in questo caso, i genitori concorderanno il periodo esatto di permanenza della minore a seconda delle reciproche esigenze di lavoro;
l) in ogni caso, vengono sempre fatte salve specifiche esigenze di lavoro di entrambi i genitori, impegni della minore (scuola, sport, lezioni, visite mediche etc). In tali casi, i genitori si impegnano a concordare orari e modalità diverse, volta per volta, curando tuttavia di assicurare un rapporto il più possibile continuativo tra genitori e figli;
m) il figlio maggiorenne potrà scegliere se optare per le medesime Per_1 modalità di frequentazione del padre così come sopra indicate oppure concordarle direttamene a seconda delle sue esigenze e preferenze;
4) disporre a carico del padre il mantenimento di entrambi i figli, versando mensilmente alla madre una somma complessiva non inferiore ad € 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat nella misura del 75%; porre, inoltre, a carico del sig. il pagamento delle spese straordinarie Parte_2
(vestiario stagionale, scuola, attività sportive, spese mediche, visite specialistiche mediche) che si renderanno necessarie per entrambi i figli, sino alla concorrenza del 50%, previa comunicazione e successiva esibizione della documentazione (scontrini, fatture, ecc.) relativa alle predette spese.
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni rapporto patrimoniale sicché non hanno nulla da pretendere reciprocamente a nessun titolo, neppure a titolo di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso in relazione al mantenimento dei figli;
6) porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concedere la reciproca autorizzazione a spostamenti o viaggi della minore al di fuori del territorio provinciale e/o regionale e nazionale;
7) resta inteso che, in virtù dell'affidamento congiunto, così come espressamente richiesto, ogni decisione relativa alla formazione, crescita (scelta della scuola, pratica sport, ecc.) nonché di carattere sanitario che riguardi la minore, deve essere condivisa da entrambi i genitori con paritaria partecipazione alle predette scelte.
All'udienza del 23/09/2024, le parti hanno precisato che l'importo dovuto dal sig.
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli di cui al punto 4) Parte_2
3 delle condizioni di separazione, è da intendersi pari a € 200,00 per ciascun figlio;
inoltre, le parti hanno concordato che l'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla sig.ra per cui il sig. rinuncia alla sua quota Pt_1 Parte_2 del 50%. Le parti si riportano, altresì, al Protocollo del Tribunale di Lecce in ordine alla regolamentazione delle spese straordinarie.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta, con le specificazioni che seguono.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene, ad eccezione: di quanto richiesto in relazione alla regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio e alla collocazione di quest'ultimo, Per_1 in ragione della maggiore età del ragazzo;
della misura ridotta al 75% dell'adeguamento Istat del contributo al mantenimento da corrispondere in favore dei figli, in ragione della inadeguatezza del parametro indicato a garantire la prole dalla perdita del potere d'acquisto dell'emolumento in questione. Nulla deve, dunque, disporsi in ordine al primo aspetto, mentre, in ordine al secondo,
l'adeguamento Istat dovrà restare al 100% della misura periodicamente indicata per legge.
La regolamentazione richiesta dalle parti può, con le precisazioni sopra riportate, essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
4 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in Uggiano La Parte_1
Chiesa (LE), il 07/06/2008 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 3, parte I, anno 2008), alle seguenti condizioni:
a) dispone l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la casa coniugale e residenza della madre, sita in via Vittorio Emanuele III° n. 35 in
Giurdignano;
b) il sig. potrà esercitare il proprio diritto di visita in relazione Parte_2 alla figlia minore secondo le seguenti modalità:
b.1) 2 ore continuative per due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
b.2) fine settimana: possibilità di pernottamento della minore presso il domicilio del padre ogni 2 settimane: dalle ore 15 del venerdì alle ore
18 della domenica;
b.3) nella settimana senza pernottamento, possibilità di tenere la mino-re con sé dalle ore 15 alle ore 18 della domenica;
b.4) qualora se ne ravvisi la necessità per esigenze di lavoro di entrambi i genitori, il padre potrà esercitare il diritto di visita in giorni diversi da quelli concordati, purché entrambi si diano reciprocamente avviso almeno 24 ore prima;
b.5) festività di un solo giorno: consentire alternativamente a ciascuno dei genitori di trascorrere la festività con la figlia (per le festività in cui spetterà al padre, la permanenza della minore sarà regolata dalle ore
11.00 alle ore 18.00 senza pernottamento);
b.6) Festività natalizie: consentire alla minore di trascorrere con ciascuno dei genitori, alternandoli con cadenza annuale, i periodi compresi tra il
24 e il 27 dicembre e quello tra il 31 dicembre ed il 2 gennaio;
nei restanti giorni di festa la minore resterà con la madre;
5 b.7) Festività pasquali: consentire alla minore di trascorrere con ciascuno dei genitori, alternandoli con cadenza annuale, i primi tre giorni di festa
(venerdì-sabato-domenica) ed il lunedì;
b.8) Periodo estivo: nel mese di luglio, consentire al padre di tenere la minore per sette giorni consecutivi, in periodo da concordare tra i genitori a seconda delle reciproche esigenze di lavoro;
b.9) nel mese di agosto, consentire al padre di tenere con sé la figlia minore per sette giorni consecutivi per due periodi diversi, per un totale mensile di quattordici giorni. Anche in questo caso, i genitori concorderanno il periodo esatto di permanenza della minore a seconda delle reciproche esigenze di lavoro;
b.10) in ogni caso, vengono sempre fatte salve specifiche esigenze di lavoro di entrambi i genitori, impegni della minore (scuola, sport, lezioni, visite mediche etc). In tali casi, i genitori si impegnano a concordare orari e modalità diverse, volta per volta, curando tuttavia di assicurare un rapporto il più possibile continuativo tra genitori e figli;
c) il sig. verserà mensilmente alla sig.ra l'importo Parte_2 Pt_1 complessivo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat nella misura del 100%; porre, inoltre,
a carico del sig. il pagamento delle spese straordinarie (vestiario Parte_2 stagionale, scuola, attività sportive, spese mediche, visite specialistiche mediche) che si renderanno necessarie per entrambi i figli, sino alla concorrenza del 50%, previa comunicazione e successiva esibizione della documentazione (scontrini, fatture, ecc.) relativa alle predette spese.
d) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni rapporto patrimoniale sicché non hanno nulla da pretendere reciprocamente a nessun titolo, neppure a titolo di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso in relazione al mantenimento dei figli;
e) porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concedere la reciproca autorizzazione a spostamenti o viaggi della minore al di fuori del territorio provinciale e/o regionale e nazionale;
6 f) resta inteso che, in virtù dell'affidamento congiunto, così come espressamente richiesto, ogni decisione relativa alla formazione, crescita
(scelta della scuola, pratica sport, ecc.) nonché di carattere sanitario che riguardi la minore, deve essere condivisa da entrambi i genitori con paritaria partecipazione alle predette scelte;
g) l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1 per cui il sig. rinuncia alla sua quota del 50%. Parte_2
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/09/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
7