Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n° 570/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 18 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 570/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], elettivamente domiciliato in Messina, via P. Romeo
4, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Mobilia (c.f. pec CodiceFiscale_2
, dal quale è rappresentato e difeso -Appellante Email_1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, contumace –Appellata
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento 295 2024 900 5004268- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 1206 pubblicata in data 13 giugno 2024
CONCLUSIONI
Cardile: 1) in parziale riforma della sentenza impugnata, riliquidare le spese pro- cessuali relative al giudizio di primo grado, conseguentemente riconoscendo dovuto a tale titolo quantomeno l'ulteriore importo di € 132,50 (centotrentadue/50), oltre generali, i.v.a. e c.p.a. se dovuti, con relativa condanna della al pagamento in CP_1 favore dell'appellante di detta differenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Vittoria delle ulteriori spese processuali del presente giudizio di secondo grado, da liquidarsi nella misura risultante dalla corrispondente nota ex art. 75 att. c.p.c., che si produrrà ritualmente in atti al mo- mento della spedizione a sentenza della causa, ed anch'essi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, avvocato, proponeva opposizione all'intimazione di pagamento in oggetto, notificata il 29 gennaio 2024, per l'importo
di 266,96 euro per sanzione inflitta dalla Controparte_1
(cnpaf) connessa al tardivo invio della comunicazione obbligatoria art. 17
[...] comma 2 legge 576/1980 e accessori. Eccepiva la prescrizione del credito.
Contumace con sentenza n° 1206 depositata in data 13 giugno 2024 il giu- CP_2 dice di primo grado ha accolto la domanda condannando la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate in 249,50 euro.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024. Pt_1
Sempre contumace depositate note di trattazione scritta entro il 18 marzo CP_2
2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE non è costituita. L'appello risulta notificato tempestivamente (22 dicembre CP_2
2024) al corretto indirizzo pec Va pertanto dichiarata Email_2 la contumacia dell'appellata.
Con l'unico motivo di appello viene contestato l'ammontare delle spese liquidato con la sentenza impugnata. Argomenta il che, pur dovendosi riconoscere Pt_1 che il valore della controversia rientra nel primo scaglione tariffario, il tribunale avrebbe dovuto indicare specificamente quanto liquidato per ciascuna fase, soste- nendo che, anche attenendosi ai minimi tariffari, non si poteva scendere al di sotto dei 339,00 euro (65,50 fase di studio, 60,50 introduttiva, 89,50 istruttoria-tratta- zione, 123,50 decisionale), cui andava aggiunto il rimborso del contributo unificato pari a 43,00 euro. Chiede pertanto la riliquidazione in misura complessiva di 382,00 euro, con differenza a proprio favore di 132,50 euro.
Premesso che la carenza di motivazione comporta semplicemente per questa
Corte l'onere di sostituirsi in tale attività al primo Giudice, va constatato che la dif- ferenza fra quanto liquidato e quanto preteso è integralmente dovuta alla mancata inclusione della fase istruttoria/trattazione, ciò che l'appellante si guarda bene dal sottolineare.
L'art. 4 D.M. inserisce nella fase istruttoria "le richieste di prova, le memorie il- lustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugna- zione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le par- tecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la forma- zione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la desi- gnazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice n° 570/24 R.G.L.
in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle rela- tive relate, i procedimenti comunque incidentali, comprese le querele di falso, e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private".
Sarebbe stato puntuale onere dell'appellante indicare specificamente quale attività avesse svolto che rientrasse nella previsione dell'art. 4 lett. c). L'appello è dunque sotto questo aspetto inammissibile.
Va oltretutto evidenziato che, ancorché la Suprema Corte definisca la fase di trat- tazione come "ineludibile" in numerosi arresti, non esiste un precetto generale che fissi tale necessità, e deve anzi rilevarsi che proprio l'art. 4 cit. impone di escludere tale conclusione perché, in caso contrario, il periodo finale della lett. c) "la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta" non avrebbe spazio di applicazione.
Nemmeno può dirsi che la "trattazione della causa" fosse, nel caso di specie "fi- siologica", come avviene nel giudizio con rito ordinario davanti al tribunale (art. 180 c.p.c.) o al giudice di pace (art. 320 c.p.c.) (cfr. Cass. sez. III 15182/2022, punto
8.2 della motivazione). L'art. 420 c.p.c. non prevede infatti testualmente la "tratta- zione", perché la prima udienza è fissata "per la decisione", in onore al principio di concentrazione tipico del più efficiente rito del lavoro.
Nel caso in esame la causa è stata decisa in unica udienza, nella contumacia di e nessuna delle attività elencate nell'art. 4 risulta eseguita. In particolare, non CP_2 possono ritenersi come deduzioni a verbale le note di trattazione scritta previste dall'art. 127ter c.p.c., che devono contenere soltanto le istanze e conclusioni e val- gono piuttosto (assieme al deposito della nota spese) quale sostituto della discus- sione orale con note illustrative accessorie a quest'ultima, e rientrano pertanto nella fase decisionale. È poi incontestato che il compenso andasse mantenuto nei minimi tariffari, dato che la controversia era di assoluta semplicità e la controparte non si era nemmeno difesa.
È invece fondata la domanda di rimborso del contributo unificato, che costituisce spesa viva dalla quale l'attore andava mantenuto esente.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza ma, a fortiori, vanno liquidate senza fase istruttoria e nei minimi (studio 71,00 euro, introduttiva 71,00, decisio- nale 105,00). In argomento, Cass. sez. VI-II ha condivisibilmente chiarito che non si configura nuova trattazione quando l'attività demandata al Giudice è limitata al ricomputo delle spese.
Poiché l'appello è accolto solo in minima parte, va disposta la compensazione per tre quarti.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando n° 570/24 R.G.L.
sull'appello proposto con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024 da Pt_1
, contro la , di cui
[...] Controparte_1 dichiara la contumacia, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n°
1206 pubblicata in data 13 giugno 2024, in parziali accoglimento dell'appello e ri- forma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dispone che alla somma liquidata quale rimborso delle spese del primo grado venga aggiunto l'importo del contributo unificato versato. Condanna l'appellata a rimborsare all'appellante un quarto delle spese di lite di questo grado, liquidate nell'intero in 247,00 euro oltre i.v.a., c.p.a., generali e contributo versato, compensando la restante frazione.
Messina 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)