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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1476 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta
[...] procura in atti, dall'avv. Silvia Morini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Frosinone via Casilina Nord n. 93 Appellante
E
Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 472/2023 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata in data 22/12/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , dipendente dal 21/09/2017 della Controparte_1 [...]
(d'ora in poi per brevità anche Parte_1 soltanto , società subentrata nell'appalto del servizio pubblico di Parte_1 scuolabus del Comune di Fiumicino alla Progetto Colonna Coop. Soc. int. a r.l., premesso che la società datrice di lavoro con l'accordo sindacale del 18/09/2017 si era impegnata a riconoscere ai lavoratori già assegnati all'appalto in questione “l'anzianità maturata alle dipendenze del precedente gestore utile ai fini della maturazione della
1 progressione di carriera secondo i termini di cui al CCNL Autoferrotranvieri”, nonché ai dipendenti inquadrati quali “Assistenti” par. 139 “un buono pasto giornaliero di euro 3,50 in caso di presenza continuata nel mese solare senza alcuna soluzione di continuità per malattia …”, e dedotto che, tuttavia, la le aveva corrisposto una Parte_1 somma inferiore a quella effettivamente dovutale, parametrandola, mensilmente, alle ore di effettivo servizio e non al part-time convenuto con il contratto individuale di lavoro, ed altresì, a partire dal mese di ottobre 2018, non aveva valorizzato ai fini della progressione di carriera l'anzianità pregressa maturata presso la società precedente appaltatrice, né corrisposto interamente quanto dovuto a titolo di buoni pasto, ha agito in giudizio contro la società rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“a) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere la Controparte_1 corretta quantificazione della paga giornaliera, nonché ai buoni pasto per tutte le ragioni meglio esposto in ricorso e, per l'effetto b) condannare la
[...] in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, di pagare al ricorrente la somma di € 2.610,29 a titolo di differenze retributive sulla paga oraria, tredicesima e quattordicesima e buoni pasto, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 429 cod.proc.civ. e 150 disp.att. cod.proc.civ.”.
1.1. Nella resistenza della Parte_1 il Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: “1. - condanna
[...]
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di €2.488,90 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi
[...] legali e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al saldo;
2. - condanna
Pt_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi €1.180,00, di cui €1.030,00 a
[...] titolo di compensi ed €150,00 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello la
[...] lamentando, con un unico ed Parte_1 articolato motivo di gravame, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto differenze retributive anche su tredicesima e quattordicesima mensilità per il part time prestato, sostenendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 D. Lgs 61/2000, dell'art. 7 D.Lgs 2015/81, dell'art. 36 Cost. e del CCNL Autoferrotranvieri artt. 20, 27. 2.1. non si è costituita in giudizio. Controparte_1
2.2. All'udienza di discussione fissata per la data del 05/06/2025 le parti non sono comparse.
2.3. La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza, allorquando, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
3.1. Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4
2 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
3.2. L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
3.3. In definitiva, poiché sia alla prima (udienza sostanziale) che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
4. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
5. Nulla si dispone per le spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese del grado.
Roma, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
3
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1476 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta
[...] procura in atti, dall'avv. Silvia Morini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Frosinone via Casilina Nord n. 93 Appellante
E
Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 472/2023 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata in data 22/12/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , dipendente dal 21/09/2017 della Controparte_1 [...]
(d'ora in poi per brevità anche Parte_1 soltanto , società subentrata nell'appalto del servizio pubblico di Parte_1 scuolabus del Comune di Fiumicino alla Progetto Colonna Coop. Soc. int. a r.l., premesso che la società datrice di lavoro con l'accordo sindacale del 18/09/2017 si era impegnata a riconoscere ai lavoratori già assegnati all'appalto in questione “l'anzianità maturata alle dipendenze del precedente gestore utile ai fini della maturazione della
1 progressione di carriera secondo i termini di cui al CCNL Autoferrotranvieri”, nonché ai dipendenti inquadrati quali “Assistenti” par. 139 “un buono pasto giornaliero di euro 3,50 in caso di presenza continuata nel mese solare senza alcuna soluzione di continuità per malattia …”, e dedotto che, tuttavia, la le aveva corrisposto una Parte_1 somma inferiore a quella effettivamente dovutale, parametrandola, mensilmente, alle ore di effettivo servizio e non al part-time convenuto con il contratto individuale di lavoro, ed altresì, a partire dal mese di ottobre 2018, non aveva valorizzato ai fini della progressione di carriera l'anzianità pregressa maturata presso la società precedente appaltatrice, né corrisposto interamente quanto dovuto a titolo di buoni pasto, ha agito in giudizio contro la società rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“a) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere la Controparte_1 corretta quantificazione della paga giornaliera, nonché ai buoni pasto per tutte le ragioni meglio esposto in ricorso e, per l'effetto b) condannare la
[...] in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, di pagare al ricorrente la somma di € 2.610,29 a titolo di differenze retributive sulla paga oraria, tredicesima e quattordicesima e buoni pasto, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 429 cod.proc.civ. e 150 disp.att. cod.proc.civ.”.
1.1. Nella resistenza della Parte_1 il Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: “1. - condanna
[...]
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di €2.488,90 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi
[...] legali e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al saldo;
2. - condanna
Pt_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi €1.180,00, di cui €1.030,00 a
[...] titolo di compensi ed €150,00 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello la
[...] lamentando, con un unico ed Parte_1 articolato motivo di gravame, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto differenze retributive anche su tredicesima e quattordicesima mensilità per il part time prestato, sostenendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 D. Lgs 61/2000, dell'art. 7 D.Lgs 2015/81, dell'art. 36 Cost. e del CCNL Autoferrotranvieri artt. 20, 27. 2.1. non si è costituita in giudizio. Controparte_1
2.2. All'udienza di discussione fissata per la data del 05/06/2025 le parti non sono comparse.
2.3. La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza, allorquando, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
3.1. Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4
2 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
3.2. L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
3.3. In definitiva, poiché sia alla prima (udienza sostanziale) che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
4. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
5. Nulla si dispone per le spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese del grado.
Roma, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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