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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/09/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4220/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4220/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LO GIUDICE VINCENZO e dell'avv. RUBINO ENRICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. PUGLIA GAETANO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti.
CONVENUTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/05/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE Piaccia al Tribunale
- Ritenere e dichiarare che le convenute e sono debitrici nei confronti CP_2 Parte_1 dell'attore della residua somma di Euro 14.222,75 (quattordicimiladuecentoventidue/75) per i lavori e le forniture di cui alle fatture nn.41-42 e 18/A del 31/12/2020 prodotte in atti, e, conseguentemente, condannare le stesse, in solido, al pagamento in favore dell'attore della detta somma, CP_1 con gli interessi legali dalla domanda (20/03/2021) al soddisfo;
- Ritenere e dichiarare, altresì, che le stesse hanno resistito in giudizio con palese mala fede e colpa grave e, conseguentemente, condannare, in solido, le dette convenute al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente d'Ufficio;
- Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Vincenzo Lo Giudice, che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
pagina 1 di 5 CONVENUTE Piaccia al Tribunale:
- ritenere dichiarare insussistente il vincolo di solidarietà passiva tra le signore e per CP_2 Pt_1 le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto ritenere e dichiarare la nullità delle fatture emesse dal per la loro difformità rispetto ai rapporti sottostanti;
CP_1
- ritenere e dichiarare non dovuta alcuna somma da parte delle Sig.re e al sig. CP_2 Pt_1
CP_1
- ritenere e dichiarare che il debito è stato integralmente estinto con i pagamenti di cui in narrativa e che per le parti e l'obbligazione assunta è stata interamente soddisfatta. CP_2 Pt_1 Il tutto con vittoria di spese, compensi difensivi ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale, ad oggi, non ha percepito compensi per la presente causa.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Gela il 20/03/2021 CP_1
deduceva che:
[...]
- era stato incaricato da di svolgere lavori di miglioramento e abbellimento del CP_2 giardino nella casa di proprietà della figlia sita in Pedalino C.da Cicogna n. Parte_1
208, in vista del matrimonio di quest'ultima;
- con preventivo del 7/10/2020 veniva concordato un prezzo di € 10.500,00 oltre IVA e oltre il prezzo delle essenze effettivamente fornite;
- aveva consegnato il giardino rifinito in ogni sua parte in data 19/11/2020;
- aveva ricevuto in acconto la somma di € 12.000,00, di cui € 5.000,00 in contanti ed € 7.000,00 con tre assegni a firma di Parte_1
- la il giorno successivo alla consegna, alla presenza della madre, aveva richiesto Pt_1
l'ampliamento del giardino, soluzione sconsigliata dal evidenziando che il raddoppio CP_1 avrebbe comportato la spesa di ulteriori € 13.000,00; la aveva insistito accettando il Pt_1 prezzo e a quel punto il aveva ripreso i lavori, consegnando il giardino l'1/12/2020; CP_1
- aveva emesso tre fatture per complessivi € 26.222,75 nei confronti di entrambe le CP_1 debitrici, intimando il pagamento del residuo corrispettivo di € 14.222,75 al netto degli acconti percepiti;
- con lettera del loro difensore avv. Puglia del 10/02/2021 le debitrici sostenevano di avere pagato € 12.000,00 in contanti ed € 7.000,00 in assegni, circostanza non veritiera in quanto i pagamenti in contanti erano stati solo di € 5.000,00 come risultava dalle ricevute alle pagg.
5-6 del preventivo. Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Gela n. 102/2021 del 25/03/2021 veniva ingiunto a e il pagamento in solido in favore di della CP_2 Parte_1 CP_1 somma di € 14.222,75 oltre interessi e spese;
proponeva opposizione soltanto CP_2 deducendo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Gela in favore di quello di Ragusa, la sua estraneità ai lavori commissionati dalla figlia e l'avvenuto pagamento della somma da lei dovuta;
con sentenza n. 584/2022 del 16/11/2022 il Tribunale di Gela dichiarava la sua incompetenza in favore del Tribunale di Ragusa, revocando il decreto ingiuntivo. Con atto di citazione in riassunzione conveniva innanzi al Tribunale di Ragusa CP_1
e per fare dichiarare le stesse debitrici nei confronti dell'attore CP_2 Parte_1 della residua somma di € 14.222,75 per i lavori e le forniture di cui alle fatture nn. 41-42 e 18/A del 31/12/2020 prodotte in atti, e, conseguentemente, condannarle, in solido, al pagamento in favore dell'attore della detta somma, con gli interessi legali dalla CP_1 domanda (20/03/2021) al soddisfo. Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta e CP_2 Parte_1 deducendo l'insussistenza della solidarietà, avendo le stesse conferito due incarichi separati al e l'integrale estinzione dei loro rispettivi debiti, la mediante la CP_1 CP_2 corresponsione della somma di € 12.000,00 in contanti e la mediante la consegna di n. Pt_1
3 assegni del complessivo importo di € 7.000,00. Assunti gli interrogatori formali delle convenute, all'udienza del 27/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come in atti. Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la domanda nei confronti di Pt_1 per sussistenza del giudicato esterno, stante la mancata opposizione da parte sua del
[...] pagina 3 di 5 decreto ingiuntivo n. 102/2021 del 25/03/2021 del Tribunale di Gela, dichiarato definitivamente esecutivo nei suoi confronti con decreto ex art. 647 c.p.c. del 14/06/2021, in atti. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico, impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio;
l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico- giuridici della pronunzia d'ingiunzione. In particolare, “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.” (Cass. n. 25180/2024). Passando a esaminare la domanda nei confronti di , la stessa è infondata e deve CP_2 pertanto essere rigettata. Giova osservare che, secondo il preventivo in atti e secondo la prospettazione dell'attore,
gli ha conferito l'incarico di migliorare e abbellire il giardino nella casa di CP_2 proprietà della figlia sita in Pedalino C.da Cicogna n. 208, in vista del Parte_1 matrimonio di quest'ultima, al prezzo concordato di € 10.500,00 oltre IVA al 10% sulla fornitura di piante e al 22% sull'impianto di irrigazione. Il corrispettivo totale è pertanto di € 11.694,00, applicando l'Iva al 22% sull'impianto di irrigazione (al costo € 1.203,30 considerando lo sconto del 19,78% sul prezzo di € 1.500,00) e l'Iva al 10% sul corrispettivo residuo di € 10.226,37. Secondo la deduzione dell'attore, lo stesso ha ricevuto la complessiva somma di € 12.000,00 per questi lavori completati il 19/11/2020, di cui € 5.000,00 in contanti da parte della CP_2 ed € 7.000,00 in assegni da parte della I successivi lavori di ampliamento del Pt_1 giardino, come dedotto dal nel ricorso monitorio, gli sarebbero stati commissionati da CP_1 il 20/11/2020, concordando un prezzo di € 13.000,00. Parte_1
Dalle quietanze apposte dal in calce al preventivo risulta che lo stesso ha ricevuto i CP_1 seguenti pagamenti da : € 5.000,00 l'11/11/2020, € 3.000,00 il 19/11/2020, € CP_2
2.000,00 il 26/11/2020 ed € 2.000,00 l'1/12/2020, per complessivi € 12.000,00. Dagli interrogatori formali di e assunti all'udienza del CP_2 Parte_1
23/01/2024 è emerso che l'incarico a è stato conferito unicamente dalla CP_1
che non era stato richiesto un ampliamento del giardino, ma una sistemazione del suo CP_2 perimetro per la quale non era stato concordato alcun prezzo;
entrambe hanno riferito che è stata consegnata al la complessiva somma di € 19.000,00, di cui € 12.000,00 in CP_1 contanti da parte della ed € 7.000,00 mediante assegni da parte della CP_2 Pt_1
Ciò posto, costituisce oggetto dell'onere probatorio dell'attore, che agisce per l'adempimento del contratto, dimostrarne l'esistenza, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la
pagina 4 di 5 prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. Nel caso di specie, l'attore non ha fornito la prova della fonte negoziale del suo diritto per l'importo richiesto con le fatture di complessivi € 26.222,75, mancando la dimostrazione del corrispettivo riguardante i lavori aggiuntivi eseguiti dopo il 20/11/2020; l'unica prova che emerge dagli atti è quella del corrispettivo pattuito nel preventivo del 7/10/2020 di € 10.500,00 oltre IVA al 10% sulla fornitura di piante e al 22% sull'impianto di irrigazione, per un totale di
€ 11.694,00. Risulta, poi, dalle quietanze apposte dal sul preventivo che effettivamente la CP_1 CP_2 gli ha versato il complessivo importo di € 12.000,00 in contanti, in aggiunta agli € 7.000,00 pacificamente riscossi mediante assegni emessi dalla per un importo totale di € Pt_1
19.000,00. Può pertanto ritenersi, alla luce dei superiori elementi, che il prezzo concordato comprensivo dei lavori eseguiti successivamente al 20/11/2020 sia stato di complessivi € 19.000,00, non avendo l'attore fornito la prova di un diverso accordo per un prezzo superiore. Il suddetto prezzo risulta integralmente pagato, per cui non residua alcun credito del CP_1 nei confronti della convenuta CP_2
Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata la domanda nei confronti di . CP_2
Le spese tra l'attore e seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano CP_2 come da dispositivo in base al DM n. 55/14, secondo lo scaglione di valore corrispondente all'importo della domanda, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della convenuta. Le spese tra l'attore e devono essere compensate, essendosi già formato il Parte_1 giudicato sulla domanda nei suoi confronti prima della riassunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4220/2022: DICHIARA inammissibile la domanda nei confronti di Parte_1
RIGETTA la domanda nei confronti di . CP_2
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano CP_1 CP_2 in € 3.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gaetano Puglia. COMPENSA le spese tra l'attore e Parte_1
Ragusa, 20/09/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4220/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LO GIUDICE VINCENZO e dell'avv. RUBINO ENRICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. PUGLIA GAETANO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti.
CONVENUTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/05/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE Piaccia al Tribunale
- Ritenere e dichiarare che le convenute e sono debitrici nei confronti CP_2 Parte_1 dell'attore della residua somma di Euro 14.222,75 (quattordicimiladuecentoventidue/75) per i lavori e le forniture di cui alle fatture nn.41-42 e 18/A del 31/12/2020 prodotte in atti, e, conseguentemente, condannare le stesse, in solido, al pagamento in favore dell'attore della detta somma, CP_1 con gli interessi legali dalla domanda (20/03/2021) al soddisfo;
- Ritenere e dichiarare, altresì, che le stesse hanno resistito in giudizio con palese mala fede e colpa grave e, conseguentemente, condannare, in solido, le dette convenute al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente d'Ufficio;
- Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Vincenzo Lo Giudice, che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
pagina 1 di 5 CONVENUTE Piaccia al Tribunale:
- ritenere dichiarare insussistente il vincolo di solidarietà passiva tra le signore e per CP_2 Pt_1 le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto ritenere e dichiarare la nullità delle fatture emesse dal per la loro difformità rispetto ai rapporti sottostanti;
CP_1
- ritenere e dichiarare non dovuta alcuna somma da parte delle Sig.re e al sig. CP_2 Pt_1
CP_1
- ritenere e dichiarare che il debito è stato integralmente estinto con i pagamenti di cui in narrativa e che per le parti e l'obbligazione assunta è stata interamente soddisfatta. CP_2 Pt_1 Il tutto con vittoria di spese, compensi difensivi ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale, ad oggi, non ha percepito compensi per la presente causa.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Gela il 20/03/2021 CP_1
deduceva che:
[...]
- era stato incaricato da di svolgere lavori di miglioramento e abbellimento del CP_2 giardino nella casa di proprietà della figlia sita in Pedalino C.da Cicogna n. Parte_1
208, in vista del matrimonio di quest'ultima;
- con preventivo del 7/10/2020 veniva concordato un prezzo di € 10.500,00 oltre IVA e oltre il prezzo delle essenze effettivamente fornite;
- aveva consegnato il giardino rifinito in ogni sua parte in data 19/11/2020;
- aveva ricevuto in acconto la somma di € 12.000,00, di cui € 5.000,00 in contanti ed € 7.000,00 con tre assegni a firma di Parte_1
- la il giorno successivo alla consegna, alla presenza della madre, aveva richiesto Pt_1
l'ampliamento del giardino, soluzione sconsigliata dal evidenziando che il raddoppio CP_1 avrebbe comportato la spesa di ulteriori € 13.000,00; la aveva insistito accettando il Pt_1 prezzo e a quel punto il aveva ripreso i lavori, consegnando il giardino l'1/12/2020; CP_1
- aveva emesso tre fatture per complessivi € 26.222,75 nei confronti di entrambe le CP_1 debitrici, intimando il pagamento del residuo corrispettivo di € 14.222,75 al netto degli acconti percepiti;
- con lettera del loro difensore avv. Puglia del 10/02/2021 le debitrici sostenevano di avere pagato € 12.000,00 in contanti ed € 7.000,00 in assegni, circostanza non veritiera in quanto i pagamenti in contanti erano stati solo di € 5.000,00 come risultava dalle ricevute alle pagg.
5-6 del preventivo. Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Gela n. 102/2021 del 25/03/2021 veniva ingiunto a e il pagamento in solido in favore di della CP_2 Parte_1 CP_1 somma di € 14.222,75 oltre interessi e spese;
proponeva opposizione soltanto CP_2 deducendo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Gela in favore di quello di Ragusa, la sua estraneità ai lavori commissionati dalla figlia e l'avvenuto pagamento della somma da lei dovuta;
con sentenza n. 584/2022 del 16/11/2022 il Tribunale di Gela dichiarava la sua incompetenza in favore del Tribunale di Ragusa, revocando il decreto ingiuntivo. Con atto di citazione in riassunzione conveniva innanzi al Tribunale di Ragusa CP_1
e per fare dichiarare le stesse debitrici nei confronti dell'attore CP_2 Parte_1 della residua somma di € 14.222,75 per i lavori e le forniture di cui alle fatture nn. 41-42 e 18/A del 31/12/2020 prodotte in atti, e, conseguentemente, condannarle, in solido, al pagamento in favore dell'attore della detta somma, con gli interessi legali dalla CP_1 domanda (20/03/2021) al soddisfo. Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta e CP_2 Parte_1 deducendo l'insussistenza della solidarietà, avendo le stesse conferito due incarichi separati al e l'integrale estinzione dei loro rispettivi debiti, la mediante la CP_1 CP_2 corresponsione della somma di € 12.000,00 in contanti e la mediante la consegna di n. Pt_1
3 assegni del complessivo importo di € 7.000,00. Assunti gli interrogatori formali delle convenute, all'udienza del 27/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come in atti. Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la domanda nei confronti di Pt_1 per sussistenza del giudicato esterno, stante la mancata opposizione da parte sua del
[...] pagina 3 di 5 decreto ingiuntivo n. 102/2021 del 25/03/2021 del Tribunale di Gela, dichiarato definitivamente esecutivo nei suoi confronti con decreto ex art. 647 c.p.c. del 14/06/2021, in atti. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico, impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio;
l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico- giuridici della pronunzia d'ingiunzione. In particolare, “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.” (Cass. n. 25180/2024). Passando a esaminare la domanda nei confronti di , la stessa è infondata e deve CP_2 pertanto essere rigettata. Giova osservare che, secondo il preventivo in atti e secondo la prospettazione dell'attore,
gli ha conferito l'incarico di migliorare e abbellire il giardino nella casa di CP_2 proprietà della figlia sita in Pedalino C.da Cicogna n. 208, in vista del Parte_1 matrimonio di quest'ultima, al prezzo concordato di € 10.500,00 oltre IVA al 10% sulla fornitura di piante e al 22% sull'impianto di irrigazione. Il corrispettivo totale è pertanto di € 11.694,00, applicando l'Iva al 22% sull'impianto di irrigazione (al costo € 1.203,30 considerando lo sconto del 19,78% sul prezzo di € 1.500,00) e l'Iva al 10% sul corrispettivo residuo di € 10.226,37. Secondo la deduzione dell'attore, lo stesso ha ricevuto la complessiva somma di € 12.000,00 per questi lavori completati il 19/11/2020, di cui € 5.000,00 in contanti da parte della CP_2 ed € 7.000,00 in assegni da parte della I successivi lavori di ampliamento del Pt_1 giardino, come dedotto dal nel ricorso monitorio, gli sarebbero stati commissionati da CP_1 il 20/11/2020, concordando un prezzo di € 13.000,00. Parte_1
Dalle quietanze apposte dal in calce al preventivo risulta che lo stesso ha ricevuto i CP_1 seguenti pagamenti da : € 5.000,00 l'11/11/2020, € 3.000,00 il 19/11/2020, € CP_2
2.000,00 il 26/11/2020 ed € 2.000,00 l'1/12/2020, per complessivi € 12.000,00. Dagli interrogatori formali di e assunti all'udienza del CP_2 Parte_1
23/01/2024 è emerso che l'incarico a è stato conferito unicamente dalla CP_1
che non era stato richiesto un ampliamento del giardino, ma una sistemazione del suo CP_2 perimetro per la quale non era stato concordato alcun prezzo;
entrambe hanno riferito che è stata consegnata al la complessiva somma di € 19.000,00, di cui € 12.000,00 in CP_1 contanti da parte della ed € 7.000,00 mediante assegni da parte della CP_2 Pt_1
Ciò posto, costituisce oggetto dell'onere probatorio dell'attore, che agisce per l'adempimento del contratto, dimostrarne l'esistenza, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la
pagina 4 di 5 prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. Nel caso di specie, l'attore non ha fornito la prova della fonte negoziale del suo diritto per l'importo richiesto con le fatture di complessivi € 26.222,75, mancando la dimostrazione del corrispettivo riguardante i lavori aggiuntivi eseguiti dopo il 20/11/2020; l'unica prova che emerge dagli atti è quella del corrispettivo pattuito nel preventivo del 7/10/2020 di € 10.500,00 oltre IVA al 10% sulla fornitura di piante e al 22% sull'impianto di irrigazione, per un totale di
€ 11.694,00. Risulta, poi, dalle quietanze apposte dal sul preventivo che effettivamente la CP_1 CP_2 gli ha versato il complessivo importo di € 12.000,00 in contanti, in aggiunta agli € 7.000,00 pacificamente riscossi mediante assegni emessi dalla per un importo totale di € Pt_1
19.000,00. Può pertanto ritenersi, alla luce dei superiori elementi, che il prezzo concordato comprensivo dei lavori eseguiti successivamente al 20/11/2020 sia stato di complessivi € 19.000,00, non avendo l'attore fornito la prova di un diverso accordo per un prezzo superiore. Il suddetto prezzo risulta integralmente pagato, per cui non residua alcun credito del CP_1 nei confronti della convenuta CP_2
Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata la domanda nei confronti di . CP_2
Le spese tra l'attore e seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano CP_2 come da dispositivo in base al DM n. 55/14, secondo lo scaglione di valore corrispondente all'importo della domanda, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della convenuta. Le spese tra l'attore e devono essere compensate, essendosi già formato il Parte_1 giudicato sulla domanda nei suoi confronti prima della riassunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4220/2022: DICHIARA inammissibile la domanda nei confronti di Parte_1
RIGETTA la domanda nei confronti di . CP_2
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano CP_1 CP_2 in € 3.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gaetano Puglia. COMPENSA le spese tra l'attore e Parte_1
Ragusa, 20/09/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5