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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 623/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2508/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3231/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 02/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200022372306002 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 11 aprile 2023 Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 29520200022372306002 di E. 16.242,54 relativa ad imposta di registro per l'anno 2016, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
L'Agenzia delle Entrate – NE, invece, non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 19 ottobre 2023 n. 3231/10/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina rigettava il ricorso, confermava l'atto impugnato e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali, ritenendo la regolarità della notifica e rilevando che l'atto presupposto della cartella non era stato impugnato.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo, innanzitutto, che l'Agenzia delle Entrate aveva, nel frattempo, accolto nel merito la pretesa, annullando, in autotutela, l'anagrafe del ruolo in relazione all'appellante medesima e contestando, comunque, la regolarità della notifica dell'atto presupposto riproponendo l'eccezione di difetto di motivazione della cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Con memoria in data 3 dicembre 2025 l'appellante chiedeva dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito del riconoscimento da parte dell'ente impositore dell'inesistenza della propria pretesa tributaria e, ritenuta la mancata prova della notifica dell'avviso di liquidazione e della sua ricezione da parte della ricorrente, la mancata indicazione nella cartella dell'avviso di liquidazione, nonché il ritardo dell'ente impositore nel riconoscimento dell'inesistenza della pretesa tributaria per sua espressa ammissione illegittimamente attivata, condannare quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto che, come dedotto e documentato dall'appellante ed anche nell'odierna udienza confermato dalla Agenzia delle Entrate, quest'ultima ha già provveduto all'annullamento del ruolo che costituisce il presupposto della cartella di pagamento impugnata in questa sede.
Ne consegue che è cessata la materia del contendere.
Tenuto conto, tuttavia, che l'istanza di annullamento del ruolo è stata avanzata dall'odierna appellante soltanto dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, si ravvisano ragioni per compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, pronunziando sull'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e della Agenzia delle Entrate – NE avverso la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Messina n. 3231/10/23 resa in data 19 ottobre 2023, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensate interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2508/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3231/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 02/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200022372306002 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 11 aprile 2023 Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 29520200022372306002 di E. 16.242,54 relativa ad imposta di registro per l'anno 2016, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
L'Agenzia delle Entrate – NE, invece, non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 19 ottobre 2023 n. 3231/10/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina rigettava il ricorso, confermava l'atto impugnato e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali, ritenendo la regolarità della notifica e rilevando che l'atto presupposto della cartella non era stato impugnato.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo, innanzitutto, che l'Agenzia delle Entrate aveva, nel frattempo, accolto nel merito la pretesa, annullando, in autotutela, l'anagrafe del ruolo in relazione all'appellante medesima e contestando, comunque, la regolarità della notifica dell'atto presupposto riproponendo l'eccezione di difetto di motivazione della cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Con memoria in data 3 dicembre 2025 l'appellante chiedeva dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito del riconoscimento da parte dell'ente impositore dell'inesistenza della propria pretesa tributaria e, ritenuta la mancata prova della notifica dell'avviso di liquidazione e della sua ricezione da parte della ricorrente, la mancata indicazione nella cartella dell'avviso di liquidazione, nonché il ritardo dell'ente impositore nel riconoscimento dell'inesistenza della pretesa tributaria per sua espressa ammissione illegittimamente attivata, condannare quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto che, come dedotto e documentato dall'appellante ed anche nell'odierna udienza confermato dalla Agenzia delle Entrate, quest'ultima ha già provveduto all'annullamento del ruolo che costituisce il presupposto della cartella di pagamento impugnata in questa sede.
Ne consegue che è cessata la materia del contendere.
Tenuto conto, tuttavia, che l'istanza di annullamento del ruolo è stata avanzata dall'odierna appellante soltanto dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, si ravvisano ragioni per compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, pronunziando sull'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e della Agenzia delle Entrate – NE avverso la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Messina n. 3231/10/23 resa in data 19 ottobre 2023, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensate interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente