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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/07/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 675/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, , in persona dei magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Orlan- Parte_1 do del Foro di Teramo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montorio al Vomano (Te) alla via Duca degli Abruzzi n.ro 115/127, giusta procura allegata al presente atto;
appellante e
in persona del proprio legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Controparte_2
D'Innocenzo, del Foro di Teramo, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo posta elettronica certificata del nominato professionista giusta procura alle liti, appellato nonché nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_3
in qualità di Procuratore, giusta procura speciale autenticata CP_4 dal Notaio di Trento, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Remo Di Giacomo ed elettivamente domiciliata in Chieti presso il suo studio alla via F. Rega n.4 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 653/24 del Tribunale di Teramo, avente ad oggetto danno da cose in custodia
CONCLUSIONI: per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
L'Aquila, contrariis reiectis: a) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in ri- forma della sentenza n.ro 653/2024 resa inter partes dal Tribunale di Teramo,
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Mariangela Mastro –
R.G. n.ro 3049/2020, pubblicata il 13 Giugno 2024 (repertorio n. 898/2024) e notificata il giorno 14 Giugno 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva re- sponsabilità della società in ordine alla produzione del sinistro Controparte_1 in premessa e, per l'effetto, condannarla, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi 17.890,51 (diciassettemilaottocentonovan- ta/51) - comprensivi del danno biologico nonché delle spese mediche sostenu- te – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalu- tata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi me-
2 glio esposti nel presente atto;
b) in via subordinata disporre la riduzione delle spese di lite per le ragioni spiegate al capo C dell'atto introduttivo”. Con vit- toria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. per il doppio grado di giudizio, come per legge.;
per parte appellata In via principale: Rigettarsi l'interposto Controparte_1 appello avanzato dalla difesa della sig.ra perché infondato in Parte_1 fatto e diritto. Per l'effetto confermare la sentenza n. 653/2024 emessa dal
Tribunale di Teramo nella persona del Giudice Dott.ssa Mariangela Mastro.
In subordine e nella denegata ipotesi: Nel caso in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritener e accertata una responsabilità in capo alla società appellata, ridurre l'ammontare del risarcimento che verrà riconosciuto e determinato in favore dell'appellante in misura proporzionale alla quota “ideale ” di responsabilità concorsuale che sarà imputata alla Sempre in via subordinata e Controparte_1 nella denegata ipotesi di responsabilità in capo alla convenuta in merito al si- nistro del 26.01.2020: Dichiarare il terzo chiamato in causa, , tenu- CP_3 to a manlevare e tenere integralmente indenne la convenuta da ogni pretesa attorea condannandolo al pagamento delle somme accertate e/o liquidate all'esito del presente giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio;
per parte appellata Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_3 accertati i fatti per cui è causa: Nel merito, in via principale: rigettare l'avver- so atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio. Nel merito, in via subordinata: ove sia ritenuta fondata nell'an la domanda avversa, ridurre l'importo dell'eventuale condanna risarcitoria ex art. 1227 c.c. ed in ogni caso commisurandola all'effettivo danno conseguente al sinistro per cui è causa;
con compensazione delle spese di giudizio. Sempre nel merito: per tutti i mo- tivi dedotti in comparsa di costituzione nonché nel presente atto, rigettare l'in- vocata manleva per decadenza dai diritti ex art. 1917 cc. ed in ogni caso pro-
3 CP_ nunciare la compensazione delle spese di giudizio tra la e CP_1
sia in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, sia
[...] in caso di rigetto di detta domanda, per tutti i motivi dedotti nel presente atto. appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 653/2024 il Tribunale di Teramo rigettava la domanda pro- posta da nei confronti della volta ad ottene- Parte_1 Controparte_1 re il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta all'interno dell'antibagno dell'esercizio commerciale Osteria Strabacco, da questa gestito, e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite so- stenute dalla convenuta e dalla terza chiamata Controparte_3
2.Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva esposto Parte_1 che, in data in data 26 Gennaio 2020, alle ore 13:15 circa, si trovava nell'Osteria Strabacco, sita in Teramo (Te) alla Circonvallazione Spalato n.
66; nell'attraversare l'antibagno era scivolata a terra a causa della presenza di una sostanza non meglio identificata, viscida ed incolore, presente sul pavi- mento;
nella caduta, a causa di detta situazione di pericolo, che non era stata in alcun modo segnalata, avrebbe riportato gravi lesioni. L'occorso secondo parte attrice sarebbe stato causato dalle pessime condizioni di igiene e di agi- bilità dei locali, in quanto la pavimentazione era in condizioni tali da esporre il fruitore ad alto rischio di scivolamento a terra, per la presenza di detta so- stanza che rendeva viscida la superficie.
La convenuta, costituendosi in giudizio, contestava integralmente la domanda e instava per la chiamata del terzo . Si costituiva Controparte_5 pertanto la in persona del legale rappresentante pro-tempore, con- CP_3 testando la domanda e aderendo alle conclusioni rassegnate dalla propria assi- curata.
4 3. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, qualificata la vicenda in esame ai sen- si dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, rigettava la domanda proposta da sul ri- Parte_1 lievo che “all'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione raccolta non è dato comprendere, di fatto, in che cosa sia precisamente consistita
l'insidia nella quale parte attrice asserisce di essersi imbattuta, anche in ra- gione della estrema genericità della descrizione della vicenda fornita nell'atto di citazione.”
4. Avverso la sentenza la parte soccombente ha proposto appello articolan- do tre motivi, che si andranno ad esaminare, volti a contestare l'erronea valu- tazione delle prove e l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., nonché la con- danna alle spese.
In particolare, con il primo motivo di appello, si lamenta il mancato ricono- scimento della sussistenza, nella specie, del nesso causale.
Contesta l'appellante la sentenza nella parte in cui il giudice ha affermato che il teste fosse “intervenuto successivamente alla caduta per aiutare Tes_1
l'attrice senza e soprattutto essere stato presente al momento del sinistro, non potendo quindi riferire in ordine all'effettiva sussistenza del nesso causale tra la pretesa insidia e l'incidente. Tale circostanza è assolutamente diversa da quella risultante da quanto riferito dal teste in questione. Il sig. CP_6 ro confermava la circostanza di cui al capitolo a) della narrativa dell'atto in- troduttivo, precisando, nel prosieguo, di aver constatato il fatto nel mentre era intento a lavarsi le mani e nel momento in cui sentiva un rumore contro la porta, si voltava e “vedeva” la signora cadere a terra”. Parte_1
Con il secondo motivo di appello lamenta che trattandosi di normale, e nem- meno imprudente, transito all'interno di un punto di ristoro in assenza di chia- re e visibili segnalazioni di pericolo, il pericolo non fosse in alcun modo pre- vedibile e che, nella specie, risultasse acclarata l'obiettiva situazione di perico-
5 losità del locale antibagno, suscettibile di creare più di un pericolo per gli av- ventori.
Sostiene che, comunque, in ogni caso, secondo un arresto della Cassazione civile (sez. III, 29/07/2016, n.15761) “un comportamento disattento dell'uten- te non sia astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile in quanto, di- versamente opinando, dovrebbe ritenersi esigibile un livello di attenzione tale da escludere, sempre e comunque, la responsabilità custode ex art. 2051 c.c.,
a prescindere dall'eventuale - colpevole - stato di incuria e di dissesto in cui la cosa in custodia”. sia dallo stesso mantenuta, con conseguente inammissi- bile esenzione da ogni responsabilità”.
Con il terzo motivo si duole della mancata pronuncia del Giudice di primo grado sull'eccezione di decadenza di cui all'art. 1917 c.c. mossa dal terzo chiamato in causa, e della conseguente erroneità della statuizione CP_3 di primo grado in punto di liquidazione, a proprio carico, delle spese di giudi- zio.
Sostiene altresì che “in ragione delle attività processuali di ridotta complessi- tà e di una fase istruttoria limitata alla sola escussione dei testi ed all'interrogatorio formale il calcolo della liquidazione giudiziale avrebbe do- vuto attestarsi al valore minimo dei parametri di cui al decreto ministeriale”.
5. I primi due motivi di appello, attinenti all'an della pretesa risarcitoria, pos- sono essere trattati congiuntamente.
5.1. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all'art. 2051
c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda idoneo ad evitare i danni che ne possano derivare agli utenti.
5.2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custo- dia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il
6 danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, sicché tale tipo di responsabi- lità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un compor- tamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costi- tuito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.3. Sul piano dell'onere probatorio, è posto a carico del danneggiato quello di provare l'evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso, e, a carico del danneggiante, quello di fornire la prova libe- ratoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verifi- cato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo. L'art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è pro- dotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010). In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), laddove il danno non sia l'effetto di un di- namismo interno della cosa, dipendente dal relativo funzionamento o dalla re- lativa struttura, ma richieda un'interazione della condotta umana con la cosa, essendo quest'ultima di per sé statica ed inerte, ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva si- tuazione di pericolosità, tale da rendere il danno molto probabile, se non ine- vitabile. (Cass. n. 1257/2018).
5.4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del sog- getto danneggiato nell'uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia
7 usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anoma- lo) esclude però la responsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma
1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in pro- porzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.5.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi nel caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda che ci occupa.
6. Appare utile, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, ripercor- rere l'istruttoria esperita in primo grado.
6.1. L'unico teste di parte attrice, all'udienza del 29/05/2023, interrogato sui capitoli di cui alla II memoria istruttoria di parte attrice, che richiamavano quelli articolati in citazione e quindi il seguente (a)vero che in data 26 Gen- naio 2020, alle ore 13:15 circa, la sig.ra cliente dell'Osteria Parte_1
“Strabacco”, sita in Teramo (Te) alla Circonvallazione Spalato n.ro 66, nell'attraversare l'antibagno scivolava a terra a causa di sostanza non meglio identificata, viscida ed incolore presente sul pavimento;
ha affermato: “Con- fermo la circostanza, ho potuto constatare il fatto nel mentre mi lavavo le mani e nel momento che ho sentito un rumore contro la porta, mi sono voltato
e la ho visto la signora cadere a terra. La ho aiutata a rialzarsi e mi sono ac- corto che in quel punto vi era un qualcosa di scivoloso a terra: io sono entra- to in bagno e non mi sono accorto di alcunche'. Cap. B): Non vi era nessuna segnalazione che avvisasse i fruitori del bagno. Cap. C): Ho soccorso la si- gnora ma non ricordo se fosse dolorante al ginocchio e non so cosa poi sia avvenuto”.
6.2. Il teste di parte convenuta, (escusso all' udienza del Testimone_2
2.10.2023), ha affermato sub cap. 4 “Io per il periodo che sono stato all'interno del ristorante dalle 11,30 alle 15,00 e ho visto che il locale bagno
8 era in ordine e fruibile, il pavimento era asciutto e una volta ho dovuto atten- dere che il personale delle pulizie terminasse di pulire”.
6.3. Il teste (udienza dell'08.04.2024) ha confermato sul cap. Testimone_3
4 che “Vero, mi ricordo che il personale del ristorante curava la fruibilità dei locali e la sala era molto pulita”; inoltre a domanda a chiarimenti sul cap. 6 ha affermato “quando io ho usufruito del bagno prima e dopo del fatto non ho notato alcunche' a terra, il pavimento era asciutto”.
6.4. Il teste escusso all'udienza del 21 dicembre 2023 ha dichia- Testimone_4 rato che “il locale veniva controllato sia prima che durante il servizio. Il con- trollo consisteva nella verifica del pavimento asciutto, pulito, tutto igienizza- to”. Egli, inoltre, ha riferito sul cap. 6 che “un collega di nome Testimone_5 dopo la notizia della caduta si è recato a controllare e ha rilevato il pavimen- to dell'anti-bagno asciutto.”
Ha altresì dichiarato:“Non sono in grado di quantificare il numero di perso- ne, posso riferire che il locale era quasi pieno e contiene fino a circa 200 per- sone”.
6.5. Il teste (indifferente alle parti, in quanto al momento Testimone_5 dell'escussione testimoniale non era più dipendente del ristorante ), CP_1 all' udienza del 29.05.2023, ha riferito sul cap. 4 della memoria della conve- nuta “E' vero, io stesso quando seppi dell'accaduto mi sono recato sul posto con il passastraccio su indicazione del titolare e posso riferire che il pavi- mento era perfettamente asciutto”.
Ha altresì riferito: “Non ricordo bene il numero esatto dei presenti ma posso riferire che vi erano molte persone presenti e il locale era pieno”
6.7. Il teste di parte attrice, che ha soccorso la signora nell'immediatezza del fatto, non è stato in grado di precisare che cosa fosse presente sul pavimento, né ha visto l'odierna appellante mettere il piede sulla sostanza scivolosa, in quanto ha riferito di aver sentito un rumore “contro la porta” (quale?) mentre si stava lavando le mani, e quindi si trovava di spalle, come si evince dalle
9 fotografie dello stato dei luoghi prodotte dalla convenuta, le quali raffigurano il lavabo come sito di fronte al muro, in fondo all'antibagno, costituito da un corridoio sul quale danno diverse porte su entrambi i lati. Il teste, dunque, non ha assistito alla fase iniziale e più significativa della caduta sotto il profilo del- la ricostruzione del nesso causale;
infatti si era voltato per vedere la signora, mentre era già in corso l'azione della caduta, senza perciò fornire elementi utili ad una compiuta ricostruzione del nesso causale tra la asserita sostanza viscida e l'evento.
6.8. Del resto, la dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità con la res in custodia è onere del danneggiato, che nella specie non è stato as- solto adeguatamente, anche con riferimento alla dinamica del sinistro, come peraltro ha rilevato anche il primo giudice, posto che non è dato sapere come sia avvenuto, lo scivolamento di regola implicando una caduta da dietro, sic- ché dovrebbe spiegarsi il perché del danno lamentato, che attiene al ginocchio e fa presupporre, in assenza delle doverose indicazioni dell'attrice, piuttosto, una caduta in avanti..
6.9. Ciò non bastasse, deve considerarsi che tutti gli altri testimoni hanno di- chiarato che il pavimento era asciutto, sicché non è stata dimostrata la perico- losità della cosa e dunque la presenza della dedotta insidia, a prescindere da ogni considerazione circa l'affollamento del locale per via di una manifesta- zione, che avrebbe richiesto agli utenti del bagno l'esercizio di una particolare attenzione.
7. Nel caso di specie – va ribadito - è emerso in istruttoria che la signora sia Testi caduta nell'antibagno del locale, alla cui intera dinamica (quale?) il teste senza non ha assistito, posto che era di spalle e si è girato solo dopo aver sen- tito il rumore sulla porta (quale?) evidentemente provocato dalla caduta e, soprattutto, non è stato adeguatamente provato che il pavimento dell'antibagno fosse pericoloso (non è stata dimostrata la presenza di sostanza viscida, attesa la contraddittorietà delle testimonianze sul punto, posto che
10 quella generica del teste confligge con quella del teste , del pa- Tes_1 Tes_5 ri indifferente, che, recatosi in loco con il passastraccio su indicazione del ti- tolare, ha riscontrato che il pavimento era “perfettamente asciutto”) e dunque il nesso causale tra la res in custodia ed il danno.
7.1. In ordine al terzo motivo di appello, relativo alle spese di lite, giova rammentare che queste sono regolate dal principio di causazione e dal princi- pio di soccombenza.
Ne deriva che, qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, il rim- borso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rima- ne, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
7.2.Tali statuizioni di principio trovano conferma in quanto costantemente as- serito dalla Suprema Corte, che ha affermato che “le spese di giudizio soste- nute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la doman- da principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, ab- bia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamen- tazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.” (ex multis Cass. ord.23123/2019; Cass ord.10364/23 Cass. Civ. 2492/2016).
L'eccezione di decadenza ex art. 1617 proposta dalla terza chiamata atteneva alle spese del procedimento, posto che la convenuta non si era avvalsa del servizio legale della compagnia, non certo all'operatività della polizza, sicché,
11 non potendosi definire arbitraria la chiamata in causa di , deve con- CP_3 fermarsi la condanna alle spese dell'attrice nei confronti di quest'ultima.
In ordine alla questione della tariffa applicata nella liquidazione delle spese, la quantificazione del compenso è espressione di un potere discrezionale riserva- to al giudice e la liquidazione effettuata, come nella specie, applicando i pa- rametri medi tabellari non richiede apposita motivazione, dovendo il giudice invece giustificare ogni aumento o diminuzione ulteriore.
Come ha statuito la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
9815/2023, Cass. n. 9818/2023, Cass. n. 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice, in base all'art. 4 c. 1 d.m. 55/2014, deve tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto e tanto ha fatto il giudicante, dovendosi evidenziare anche la estrema genericità della doglianza.
L'appello è dunque infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi- tivo con applicazione della tariffa forense e riduzione dei parametri medi per l'assenza di istruttoria e la non complessità della vicenda.
10. L'appello deve essere dunque respinto e tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Teramo n. 653/2024, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere a ciascuna delle parti appellate le spese del grado, che liquida in € 3.933,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
12 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 675/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, , in persona dei magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Orlan- Parte_1 do del Foro di Teramo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montorio al Vomano (Te) alla via Duca degli Abruzzi n.ro 115/127, giusta procura allegata al presente atto;
appellante e
in persona del proprio legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Controparte_2
D'Innocenzo, del Foro di Teramo, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo posta elettronica certificata del nominato professionista giusta procura alle liti, appellato nonché nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_3
in qualità di Procuratore, giusta procura speciale autenticata CP_4 dal Notaio di Trento, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Remo Di Giacomo ed elettivamente domiciliata in Chieti presso il suo studio alla via F. Rega n.4 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 653/24 del Tribunale di Teramo, avente ad oggetto danno da cose in custodia
CONCLUSIONI: per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
L'Aquila, contrariis reiectis: a) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in ri- forma della sentenza n.ro 653/2024 resa inter partes dal Tribunale di Teramo,
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Mariangela Mastro –
R.G. n.ro 3049/2020, pubblicata il 13 Giugno 2024 (repertorio n. 898/2024) e notificata il giorno 14 Giugno 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva re- sponsabilità della società in ordine alla produzione del sinistro Controparte_1 in premessa e, per l'effetto, condannarla, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi 17.890,51 (diciassettemilaottocentonovan- ta/51) - comprensivi del danno biologico nonché delle spese mediche sostenu- te – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalu- tata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi me-
2 glio esposti nel presente atto;
b) in via subordinata disporre la riduzione delle spese di lite per le ragioni spiegate al capo C dell'atto introduttivo”. Con vit- toria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. per il doppio grado di giudizio, come per legge.;
per parte appellata In via principale: Rigettarsi l'interposto Controparte_1 appello avanzato dalla difesa della sig.ra perché infondato in Parte_1 fatto e diritto. Per l'effetto confermare la sentenza n. 653/2024 emessa dal
Tribunale di Teramo nella persona del Giudice Dott.ssa Mariangela Mastro.
In subordine e nella denegata ipotesi: Nel caso in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritener e accertata una responsabilità in capo alla società appellata, ridurre l'ammontare del risarcimento che verrà riconosciuto e determinato in favore dell'appellante in misura proporzionale alla quota “ideale ” di responsabilità concorsuale che sarà imputata alla Sempre in via subordinata e Controparte_1 nella denegata ipotesi di responsabilità in capo alla convenuta in merito al si- nistro del 26.01.2020: Dichiarare il terzo chiamato in causa, , tenu- CP_3 to a manlevare e tenere integralmente indenne la convenuta da ogni pretesa attorea condannandolo al pagamento delle somme accertate e/o liquidate all'esito del presente giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio;
per parte appellata Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_3 accertati i fatti per cui è causa: Nel merito, in via principale: rigettare l'avver- so atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio. Nel merito, in via subordinata: ove sia ritenuta fondata nell'an la domanda avversa, ridurre l'importo dell'eventuale condanna risarcitoria ex art. 1227 c.c. ed in ogni caso commisurandola all'effettivo danno conseguente al sinistro per cui è causa;
con compensazione delle spese di giudizio. Sempre nel merito: per tutti i mo- tivi dedotti in comparsa di costituzione nonché nel presente atto, rigettare l'in- vocata manleva per decadenza dai diritti ex art. 1917 cc. ed in ogni caso pro-
3 CP_ nunciare la compensazione delle spese di giudizio tra la e CP_1
sia in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, sia
[...] in caso di rigetto di detta domanda, per tutti i motivi dedotti nel presente atto. appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 653/2024 il Tribunale di Teramo rigettava la domanda pro- posta da nei confronti della volta ad ottene- Parte_1 Controparte_1 re il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta all'interno dell'antibagno dell'esercizio commerciale Osteria Strabacco, da questa gestito, e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite so- stenute dalla convenuta e dalla terza chiamata Controparte_3
2.Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva esposto Parte_1 che, in data in data 26 Gennaio 2020, alle ore 13:15 circa, si trovava nell'Osteria Strabacco, sita in Teramo (Te) alla Circonvallazione Spalato n.
66; nell'attraversare l'antibagno era scivolata a terra a causa della presenza di una sostanza non meglio identificata, viscida ed incolore, presente sul pavi- mento;
nella caduta, a causa di detta situazione di pericolo, che non era stata in alcun modo segnalata, avrebbe riportato gravi lesioni. L'occorso secondo parte attrice sarebbe stato causato dalle pessime condizioni di igiene e di agi- bilità dei locali, in quanto la pavimentazione era in condizioni tali da esporre il fruitore ad alto rischio di scivolamento a terra, per la presenza di detta so- stanza che rendeva viscida la superficie.
La convenuta, costituendosi in giudizio, contestava integralmente la domanda e instava per la chiamata del terzo . Si costituiva Controparte_5 pertanto la in persona del legale rappresentante pro-tempore, con- CP_3 testando la domanda e aderendo alle conclusioni rassegnate dalla propria assi- curata.
4 3. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, qualificata la vicenda in esame ai sen- si dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, rigettava la domanda proposta da sul ri- Parte_1 lievo che “all'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione raccolta non è dato comprendere, di fatto, in che cosa sia precisamente consistita
l'insidia nella quale parte attrice asserisce di essersi imbattuta, anche in ra- gione della estrema genericità della descrizione della vicenda fornita nell'atto di citazione.”
4. Avverso la sentenza la parte soccombente ha proposto appello articolan- do tre motivi, che si andranno ad esaminare, volti a contestare l'erronea valu- tazione delle prove e l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., nonché la con- danna alle spese.
In particolare, con il primo motivo di appello, si lamenta il mancato ricono- scimento della sussistenza, nella specie, del nesso causale.
Contesta l'appellante la sentenza nella parte in cui il giudice ha affermato che il teste fosse “intervenuto successivamente alla caduta per aiutare Tes_1
l'attrice senza e soprattutto essere stato presente al momento del sinistro, non potendo quindi riferire in ordine all'effettiva sussistenza del nesso causale tra la pretesa insidia e l'incidente. Tale circostanza è assolutamente diversa da quella risultante da quanto riferito dal teste in questione. Il sig. CP_6 ro confermava la circostanza di cui al capitolo a) della narrativa dell'atto in- troduttivo, precisando, nel prosieguo, di aver constatato il fatto nel mentre era intento a lavarsi le mani e nel momento in cui sentiva un rumore contro la porta, si voltava e “vedeva” la signora cadere a terra”. Parte_1
Con il secondo motivo di appello lamenta che trattandosi di normale, e nem- meno imprudente, transito all'interno di un punto di ristoro in assenza di chia- re e visibili segnalazioni di pericolo, il pericolo non fosse in alcun modo pre- vedibile e che, nella specie, risultasse acclarata l'obiettiva situazione di perico-
5 losità del locale antibagno, suscettibile di creare più di un pericolo per gli av- ventori.
Sostiene che, comunque, in ogni caso, secondo un arresto della Cassazione civile (sez. III, 29/07/2016, n.15761) “un comportamento disattento dell'uten- te non sia astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile in quanto, di- versamente opinando, dovrebbe ritenersi esigibile un livello di attenzione tale da escludere, sempre e comunque, la responsabilità custode ex art. 2051 c.c.,
a prescindere dall'eventuale - colpevole - stato di incuria e di dissesto in cui la cosa in custodia”. sia dallo stesso mantenuta, con conseguente inammissi- bile esenzione da ogni responsabilità”.
Con il terzo motivo si duole della mancata pronuncia del Giudice di primo grado sull'eccezione di decadenza di cui all'art. 1917 c.c. mossa dal terzo chiamato in causa, e della conseguente erroneità della statuizione CP_3 di primo grado in punto di liquidazione, a proprio carico, delle spese di giudi- zio.
Sostiene altresì che “in ragione delle attività processuali di ridotta complessi- tà e di una fase istruttoria limitata alla sola escussione dei testi ed all'interrogatorio formale il calcolo della liquidazione giudiziale avrebbe do- vuto attestarsi al valore minimo dei parametri di cui al decreto ministeriale”.
5. I primi due motivi di appello, attinenti all'an della pretesa risarcitoria, pos- sono essere trattati congiuntamente.
5.1. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all'art. 2051
c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda idoneo ad evitare i danni che ne possano derivare agli utenti.
5.2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custo- dia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il
6 danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, sicché tale tipo di responsabi- lità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un compor- tamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costi- tuito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.3. Sul piano dell'onere probatorio, è posto a carico del danneggiato quello di provare l'evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso, e, a carico del danneggiante, quello di fornire la prova libe- ratoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verifi- cato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo. L'art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è pro- dotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010). In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), laddove il danno non sia l'effetto di un di- namismo interno della cosa, dipendente dal relativo funzionamento o dalla re- lativa struttura, ma richieda un'interazione della condotta umana con la cosa, essendo quest'ultima di per sé statica ed inerte, ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva si- tuazione di pericolosità, tale da rendere il danno molto probabile, se non ine- vitabile. (Cass. n. 1257/2018).
5.4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del sog- getto danneggiato nell'uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia
7 usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anoma- lo) esclude però la responsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma
1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in pro- porzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.5.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi nel caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda che ci occupa.
6. Appare utile, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, ripercor- rere l'istruttoria esperita in primo grado.
6.1. L'unico teste di parte attrice, all'udienza del 29/05/2023, interrogato sui capitoli di cui alla II memoria istruttoria di parte attrice, che richiamavano quelli articolati in citazione e quindi il seguente (a)vero che in data 26 Gen- naio 2020, alle ore 13:15 circa, la sig.ra cliente dell'Osteria Parte_1
“Strabacco”, sita in Teramo (Te) alla Circonvallazione Spalato n.ro 66, nell'attraversare l'antibagno scivolava a terra a causa di sostanza non meglio identificata, viscida ed incolore presente sul pavimento;
ha affermato: “Con- fermo la circostanza, ho potuto constatare il fatto nel mentre mi lavavo le mani e nel momento che ho sentito un rumore contro la porta, mi sono voltato
e la ho visto la signora cadere a terra. La ho aiutata a rialzarsi e mi sono ac- corto che in quel punto vi era un qualcosa di scivoloso a terra: io sono entra- to in bagno e non mi sono accorto di alcunche'. Cap. B): Non vi era nessuna segnalazione che avvisasse i fruitori del bagno. Cap. C): Ho soccorso la si- gnora ma non ricordo se fosse dolorante al ginocchio e non so cosa poi sia avvenuto”.
6.2. Il teste di parte convenuta, (escusso all' udienza del Testimone_2
2.10.2023), ha affermato sub cap. 4 “Io per il periodo che sono stato all'interno del ristorante dalle 11,30 alle 15,00 e ho visto che il locale bagno
8 era in ordine e fruibile, il pavimento era asciutto e una volta ho dovuto atten- dere che il personale delle pulizie terminasse di pulire”.
6.3. Il teste (udienza dell'08.04.2024) ha confermato sul cap. Testimone_3
4 che “Vero, mi ricordo che il personale del ristorante curava la fruibilità dei locali e la sala era molto pulita”; inoltre a domanda a chiarimenti sul cap. 6 ha affermato “quando io ho usufruito del bagno prima e dopo del fatto non ho notato alcunche' a terra, il pavimento era asciutto”.
6.4. Il teste escusso all'udienza del 21 dicembre 2023 ha dichia- Testimone_4 rato che “il locale veniva controllato sia prima che durante il servizio. Il con- trollo consisteva nella verifica del pavimento asciutto, pulito, tutto igienizza- to”. Egli, inoltre, ha riferito sul cap. 6 che “un collega di nome Testimone_5 dopo la notizia della caduta si è recato a controllare e ha rilevato il pavimen- to dell'anti-bagno asciutto.”
Ha altresì dichiarato:“Non sono in grado di quantificare il numero di perso- ne, posso riferire che il locale era quasi pieno e contiene fino a circa 200 per- sone”.
6.5. Il teste (indifferente alle parti, in quanto al momento Testimone_5 dell'escussione testimoniale non era più dipendente del ristorante ), CP_1 all' udienza del 29.05.2023, ha riferito sul cap. 4 della memoria della conve- nuta “E' vero, io stesso quando seppi dell'accaduto mi sono recato sul posto con il passastraccio su indicazione del titolare e posso riferire che il pavi- mento era perfettamente asciutto”.
Ha altresì riferito: “Non ricordo bene il numero esatto dei presenti ma posso riferire che vi erano molte persone presenti e il locale era pieno”
6.7. Il teste di parte attrice, che ha soccorso la signora nell'immediatezza del fatto, non è stato in grado di precisare che cosa fosse presente sul pavimento, né ha visto l'odierna appellante mettere il piede sulla sostanza scivolosa, in quanto ha riferito di aver sentito un rumore “contro la porta” (quale?) mentre si stava lavando le mani, e quindi si trovava di spalle, come si evince dalle
9 fotografie dello stato dei luoghi prodotte dalla convenuta, le quali raffigurano il lavabo come sito di fronte al muro, in fondo all'antibagno, costituito da un corridoio sul quale danno diverse porte su entrambi i lati. Il teste, dunque, non ha assistito alla fase iniziale e più significativa della caduta sotto il profilo del- la ricostruzione del nesso causale;
infatti si era voltato per vedere la signora, mentre era già in corso l'azione della caduta, senza perciò fornire elementi utili ad una compiuta ricostruzione del nesso causale tra la asserita sostanza viscida e l'evento.
6.8. Del resto, la dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità con la res in custodia è onere del danneggiato, che nella specie non è stato as- solto adeguatamente, anche con riferimento alla dinamica del sinistro, come peraltro ha rilevato anche il primo giudice, posto che non è dato sapere come sia avvenuto, lo scivolamento di regola implicando una caduta da dietro, sic- ché dovrebbe spiegarsi il perché del danno lamentato, che attiene al ginocchio e fa presupporre, in assenza delle doverose indicazioni dell'attrice, piuttosto, una caduta in avanti..
6.9. Ciò non bastasse, deve considerarsi che tutti gli altri testimoni hanno di- chiarato che il pavimento era asciutto, sicché non è stata dimostrata la perico- losità della cosa e dunque la presenza della dedotta insidia, a prescindere da ogni considerazione circa l'affollamento del locale per via di una manifesta- zione, che avrebbe richiesto agli utenti del bagno l'esercizio di una particolare attenzione.
7. Nel caso di specie – va ribadito - è emerso in istruttoria che la signora sia Testi caduta nell'antibagno del locale, alla cui intera dinamica (quale?) il teste senza non ha assistito, posto che era di spalle e si è girato solo dopo aver sen- tito il rumore sulla porta (quale?) evidentemente provocato dalla caduta e, soprattutto, non è stato adeguatamente provato che il pavimento dell'antibagno fosse pericoloso (non è stata dimostrata la presenza di sostanza viscida, attesa la contraddittorietà delle testimonianze sul punto, posto che
10 quella generica del teste confligge con quella del teste , del pa- Tes_1 Tes_5 ri indifferente, che, recatosi in loco con il passastraccio su indicazione del ti- tolare, ha riscontrato che il pavimento era “perfettamente asciutto”) e dunque il nesso causale tra la res in custodia ed il danno.
7.1. In ordine al terzo motivo di appello, relativo alle spese di lite, giova rammentare che queste sono regolate dal principio di causazione e dal princi- pio di soccombenza.
Ne deriva che, qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, il rim- borso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rima- ne, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
7.2.Tali statuizioni di principio trovano conferma in quanto costantemente as- serito dalla Suprema Corte, che ha affermato che “le spese di giudizio soste- nute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la doman- da principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, ab- bia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamen- tazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.” (ex multis Cass. ord.23123/2019; Cass ord.10364/23 Cass. Civ. 2492/2016).
L'eccezione di decadenza ex art. 1617 proposta dalla terza chiamata atteneva alle spese del procedimento, posto che la convenuta non si era avvalsa del servizio legale della compagnia, non certo all'operatività della polizza, sicché,
11 non potendosi definire arbitraria la chiamata in causa di , deve con- CP_3 fermarsi la condanna alle spese dell'attrice nei confronti di quest'ultima.
In ordine alla questione della tariffa applicata nella liquidazione delle spese, la quantificazione del compenso è espressione di un potere discrezionale riserva- to al giudice e la liquidazione effettuata, come nella specie, applicando i pa- rametri medi tabellari non richiede apposita motivazione, dovendo il giudice invece giustificare ogni aumento o diminuzione ulteriore.
Come ha statuito la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
9815/2023, Cass. n. 9818/2023, Cass. n. 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice, in base all'art. 4 c. 1 d.m. 55/2014, deve tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto e tanto ha fatto il giudicante, dovendosi evidenziare anche la estrema genericità della doglianza.
L'appello è dunque infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi- tivo con applicazione della tariffa forense e riduzione dei parametri medi per l'assenza di istruttoria e la non complessità della vicenda.
10. L'appello deve essere dunque respinto e tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Teramo n. 653/2024, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere a ciascuna delle parti appellate le spese del grado, che liquida in € 3.933,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
12 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
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