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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8510 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
n. 22408/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice
Unico, Dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 22408/2022 promossa da:
(P.IVA ) – in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore – con sede legale in Parte_2
Napoli alla via Pessina n. 90, elettivamente domiciliata in Napoli alla via
Santa Lucia n. 29, presso lo studio dell'avv. Alberto Cinquegrana, c.f.
, dal quale è rappresentata e difesa. C.F._1
Attrice - opponente contro
c.f. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Napoli, alla via Epomeo n. 85, presso lo studio degli avv.ti Mario Colella e
Fabrizio Porcaro, dai quali è rappresentata e difesa.
Convenuta - opposta
Pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 09-06-2025, i difensori delle parti si richiamavano ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 30-09-2022 la società
[...]
Part (d'ora innanzi ) proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5508/2022, notificato in data 22-07-2022, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 29.000,00, oltre interessi e spese, in favore della dott.ssa , sulla base di fatture CP_1
tutte emesse in data 3-5-2022, in particolare dalla n. 8 alla n. 27 e inviate alla società in data 30-5-2022.
L'ingiunta chiedeva emettere i seguenti provvedimenti di giustizia.
1) Revocare e/o annullare o, comunque, dichiarare nullo e/o infondato il
Decreto Ingiuntivo n° 5508/22 emesso dal Tribunale di Napoli siccome errato, ingiusto ed illegittimo.
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Parte opponente esponeva che la era una società Parte_1
operante nel settore della comunicazione, svolgendo in passato attività di pubblicazione di riviste periodiche a cadenza mensile e di promozione turistica del territorio, tra cui le testate Where Naples & Coast & Islands e, successivamente, Tips on Naples.
Confermava che aveva prestato, in favore della predetta CP_1
società, attività professionale di giornalista, consistita nella redazione di testi e articoli destinati alla pubblicazione sulle indicate riviste, percependo,
Pagina 2 di 16 in occasione di ciascuna pubblicazione mensile, un compenso in misura fissa.
L'intimata deduceva che tale collaborazione, tuttavia, si era caratterizzata per la sua natura episodica e discontinua, atteso che la corresponsione del compenso avveniva esclusivamente in caso di effettiva richiesta di redazione di articoli da parte della società. Inoltre, a seguito della crisi del settore editoriale, le pubblicazioni – peraltro distribuite gratuitamente – avevano avuto durata limitata e, da alcuni anni, la Parte_1
aveva cessato ogni attività per carenza di risorse finanziarie.
Nella narrazione dell'opponente, il rapporto di collaborazione con
[...]
era cessato da diversi anni, non essendo stata più richiesta alcuna CP_2
prestazione, sebbene la stessa risultasse ancora indicata – sul non più attivo sito internet della società – quale componente della redazione giornalistica della rivista.
In sostanza l'ingiunta deduceva che l'opposta non aveva reso in suo favore alcuna ulteriore prestazione, oltre a quelle già pagate. A dire della resistente, le uniche prestazioni concordate e regolarmente erogate dalla opposta sarebbero state esclusivamente quelle di cui ai modelli CUD prodotti dalla medesima, prestazioni puntualmente pagate da
[...]
Parte_1
Inoltre, l'intimata eccepiva la prescrizione parziale del diritto fatto valere dalla controparte.
Si costituiva in giudizio, in data 9 gennaio 2023, , impugnando CP_1
i motivi di opposizione formulati dalla parte avversa.
Pagina 3 di 16 La ricorrente assumeva, innanzitutto, la natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti, evidenziando di aver sempre goduto di piena autonomia nell'organizzazione della propria attività e di essere stata retribuita esclusivamente dietro emissione di fatture.
Replicava all'eccezione di prescrizione, deducendo che la stessa dovesse ritenersi interrotta non solo dalla messa in mora del marzo 2022
(che aveva certamente interrotto il decorso della prescrizione per i crediti di cui alle fatture 21-27/2022), ma, quanto ai compensi quantificati alla data del 26.06.2017, dalla ricezione in detta data, a mezzo mail della società editrice, del prospetto riepilogativo del credito della opposta che si provvedeva ad allegare e che costituiva senz'altro riconoscimento del debito.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza in data 29-4-2024 il G.I, non ammetteva i mezzi di prova proposti dall'opponente e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 9-6-2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 5508/2022 è stato notificato alla controparte in data 30 settembre 2022, ossia entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento monitorio.
L'opponente si è costituito in giudizio il 3 ottobre 2022, dunque nel rispetto
Pagina 4 di 16 del termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di opposizione previsto dall'art. 645 c.p.c.
Si rileva, tuttavia, che l'atto di opposizione notificato recava l'indicazione della data di udienza del 31 gennaio 2022, ossia di una data già decorsa al momento della notificazione alla controparte, con conseguente incertezza circa la corretta individuazione della prima udienza.
Ad avviso del Giudicante, tale vizio è suscettibile di essere ricondotto alla previsione di cui all'art. 164, primo comma, c.p.c., secondo la quale la citazione è nulla se manca l'indicazione della data della prima udienza, ma la costituzione del convenuto sana tale nullità.
Tale principio appare applicabile anche nelle ipotesi in cui la data indicata risulti manifestamente errata e tale da determinare un'assoluta incertezza sulla prima udienza, ma sia comunque intervenuta la tempestiva costituzione della parte convenuta.
Per quanto attiene, poi, all'inquadramento del rapporto intercorso tra le parti, si rileva come abbia svolto prestazioni professionali CP_1
consistenti nella redazione di articoli per la rivista “Where Naples”, successivamente denominata “Tips On Naples”, nonché nel coordinamento redazionale, nel controllo e nella correzione dei testi, oltre che nella gestione dei rapporti commerciali con la clientela.
La collaborazione, iniziata nel giugno 2013, è stata remunerata mediante l'emissione di fatture da parte della SI.ra , titolare di partita IVA. CP_1
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'elemento essenziale che distingue il lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del
Pagina 5 di 16 lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. In assenza di una prova diretta di eterodirezione, si può ricorrere a elementi sussidiari come la continuità della prestazione, l'uso di strumenti aziendali e la genericità dell'oggetto del contratto per accertare la natura subordinata del rapporto.” (Cass. Civ., n. 11539/2020).
Nel caso in esame, come confermato dalla stessa parte resistente, la collaboratrice risultava esterna all'organizzazione aziendale, in quanto priva di una postazione di lavoro presso la redazione (scrivania, computer, utenza telefonica), svolgendo la propria attività da remoto, con mezzi propri. Inoltre, non era soggetta a orari rigidi, né a presenza obbligatoria in redazione, salvo la partecipazione a sporadiche riunioni di coordinamento, non essendo tenuta a presenziare alle riunioni redazionali quotidiane.
Inoltre, si evidenza che la stessa ingiunta, a pag.2 dell'opposizione, ha affermato che la collaborazione con la “ha avuto cadenza del CP_1
tutto occasionale e saltuaria, atteso che la SI.ra riceveva un CP_1
compenso soltanto laddove vi era la richiesta di redazione di articoli da pubblicare nella rivista;
”.
Non ricorreva, dunque, sulla base delle stesse allegazioni di parte opponente, il requisito della continuità e stabilità della prestazione, richiesto dal n.3 dell'art.409 cpc, che rinvia ai rapporti di lavoro parasubordinato, ovvero quei rapporti di lavoro caratterizzati dalla continuità e stabilità della prestazione, coordinazione e personalità (art.409
n.3 cpc: 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel
Pagina 6 di 16 rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa ).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il rapporto instaurato tra la società opponente e la SI.ra , in qualità di giornalista professionista CP_1
iscritta all'albo (cfr. tesserino professionale all. 58), non sia inquadrabile nelle previsione normativa di cui all'art.409 cpc.
Part Ciò posto, la ha dedotto che l'opposta non avrebbe reso in suo favore alcuna ulteriore prestazione, oltre a quelle già pagate. A dire della resistente, le uniche prestazioni concordate e regolarmente erogate dalla opposta sarebbero esclusivamente quelle di cui ai modelli CUD prodotti dalla medesima, prestazioni puntualmente pagate da Parte_1
La opposta assume, invece, di non essere stata pagata per l'attività prestata dal 01.11.2015 al 31.12.2016 e dal 01.09.2019 al 31.03.2020.
Parte opponente non ha contestato, dunque, esservi stato un rapporto contrattuale con la opposta, ma ha, piuttosto, contestato di non avere affidato alla stessa l'esecuzione di ulteriori prestazioni, oltre quelle già pagate.
Inoltre, prosegue l'ingiunta, la UG ha posto a fondamento delle sue pretese creditorie fatture emesse in data 3 maggio 2022 relativamente a prestazioni effettuate nel periodo compreso tra novembre 2015 e dicembre
2016 e tra settembre 2019 e marzo 2020.
Par Tanto premesso, si rileva, innanzitutto, che la , nella prima memoria ex art.183 comma cpc, ha precisato l'eccezione di prescrizione, svolta in maniera generica nell'atto di opposizione.
Pagina 7 di 16 Ed infatti, nella detta memoria la ingiunta ha specificato che il credito deve ritenersi estinto per prescrizione con riferimento alle fatture dalla n.8 alla n.20, essendo le stesse relative “a presunti crediti maturati dal
Novembre 2015 al Dicembre 2016 per un importo di € 21.000,00”.
Stante la suddetta precisazione, l'eccezione in parola può reputarsi ammissibile.
La stessa appare, inoltre, fondata nel merito.
Ed invero, nella fattispecie in esame trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 n.4 cpc. (Si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi).
Ebbene, parte ricorrente ha dedotto il mancato pagamento di fatture relative a prestazioni rese dal 1-11-2015 al 31-12-2016 e dal 1-9-2019 al
31-3-2020.
Le fatture dalla n.8 alla n.20 si riferiscono tutte a prestazioni rese dalla opposta nel periodo dal 1-11-2015 al 31-12-2016.
Il credito documentato dalle datti fatture - pari ad un importo complessivo di euro 20.306,00 - deve ritenersi prescritto, posto che il primo atto idoneo a interrompere la prescrizione veniva inoltrato dalla solo in data 25-3-2022 (v. messa in mora trasmessa a mezzo CP_1
pec del 25-3-2022 dal legale dell'opposta all'opponente: allegato 28 della fase monitoria).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non può, infatti, riconoscersi valore interruttivo della prescrizione alle e mail del 26-6-
Pagina 8 di 16 2017 (allegati 21 e 22 del fascicolo di parte opposta), alle quali era allegato un prospetto riepilogativo del credito della . CP_1
Nell'allegato 21 (e mail del 26-6-2017 ore 13,00) si legge: “Da: Isola
Dei Ragazzi Email_1
A: Email_2
Cc: Email_3
Data: 26/06/2017 13:00
Oggetto: Situazione CP_1
Buongiorno Ilaria, ti invio un prospetto di riepilogo della tua situazione creditoria. Come potrai controllare, ti ha fatto due pagamenti per Pt_2
un totale di 1.500 euro il 09/06 e il 21/06/2017 con causale prestazione gennaio 2017.
Quindi attendo una tua fattura di pari importo e con la stessa causale.
L'idea è quella di recuperare gli arretrati del 2017 con fatture mensili di
Euro 1.500 e appena possibile di saldare gli arretrati 2015 (nov e dic) e
2016 (gen- dic) con pagamenti di vari importi.
Saluti,
Ester
Parte_1
Via Agostino Depretis, 51
80133 - Napoli (NA)”
Nell'allegato 22 ( e mail del 26-6-2017 ore 13,26) si legge: “Da: Isola
Dei Ragazzi Email_1
Pagina 9 di 16 A: Email_2
Cc: Email_3
Data: 26/06/2017 13:26
Oggetto: annulla e sostituisce la precedente - Situazione Parte_3
,
[...]
ho inserito il residuo della lavorazione di settembre 2015 e la lavorazione di ottobre 2015; ho eliminato invece la lavorazione di agosto 2016.
Aspettiamo la tua fattura per la lavorazione di gennaio 2017.
Ciao,
ester
Parte_1
Via Agostino Depretis, 51
80133 - Napoli (NA)
Tel./Fax +39 0816174239
www.wherenaples.com “.
Ebbene, le dette e-mail recano entrambe, in calce, il nominativo (tale
Ester) della segretaria di legale rappresentante della Parte_2
società opponente, come riconosciuto dalla stessa (v.pag.3 della CP_1
comparsa conclusionale della ricorrente), di talchè, anche ove i due atti suindicati, con relativo prospetto riepilogativo, avessero il contenuto di atti ricognitivi di debito, gli stessi, comunque, non ne potrebbero avere il valore giuridico, non provenendo dal legale
Pagina 10 di 16 rappresentante della società debitrice o comunque da soggetto avente poteri dispositivi del diritto stesso.
Dispone l'art. 2944 cc che “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. Il riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 cc può estrinsecarsi sia in una dichiarazione, sia in qualunque fatto che dimostri in modo inequivoco l'ammissione dell'esistenza del diritto e cioè in un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore o anche in una manifestazione tacita di volontà che implichi l'ammissione dell'esistenza del diritto. Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (Cass Ord. n. 9097 del
12.04.2018). Per quanto riguarda la “forma” del riconoscimento del diritto la Suprema Corte ha affermato che “perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso”
(Cass.
6.7.2020 n. 13897). Il riconoscimento del diritto è idoneo ad interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2944 cc purché provenga da
Pagina 11 di 16 colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere e che ne abbia poteri dispositivi e sia rivolto nei confronti del titolare del diritto.
il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore (Cass.,
11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953).
Alla luce dei principi sopra riportati non può attribuirsi valore interruttivo della prescrizione alle email del 26-6-2017 con relativo prospetto riepilogativo, in quanto provenienti da un soggetto non avente poteri dispositivi del diritto in contesa.
Ne consegue che devono ritenersi prescritte le fatture nn 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 del 2022, versate in atti, ammontanti complessivamente ad euro 20.306,00.
Le fatture dalla n.21 alla n.27 del 2022, riferentesi a prestazioni rese dal 1-9-2019 al 31-3-2020, non sono, invece, prescritte.
Parte opponente ha, inoltre, contestato l'esistenza del credito rivendicato dalla controparte sostenendo che la non avrebbe CP_1
mai ad essa reso altre prestazioni, oltre a quelle già erogate e regolarmente pagate.
Ebbene, la detta contestazione si appalesa del tutto generica, essendosi l'ingiunta limitata a dedure che nessun ulteriore servizio veniva svolto
Pagina 12 di 16 dalla in suo favore, al di fuori di quelli già regolarmente pagati CP_1
e risultanti dai modelli CUD prodotti dalla controparte, senza nulla, però, contrapporre ai fatti allegati dalla opposta.
Una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
È bene precisare che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova. L'onere di cui all'art. 115 c.p.c. non è onere probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova. Altrimenti detto, la contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: solo con una contestazione specifica il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova, ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.. Se, al contrario, siffatta contestazione non viene posta in essere, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato
Ebbene, nell'ipotesi in esame la opponente si è limitata a negare i fatti affermati dalla controparte (l'esecuzione delle prestazioni per le quali reclama oggi il pagamento del corrispettivo), senza CP_2
contrastare detti fatti con elementi con essi incompatibili.
Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti è pacifico;
ciò che la intimata contesta - ma genericamente, per quanto sopra detto - è la
Pagina 13 di 16 protrazione del rapporto e il compimento da parte della di CP_1
un'attività ulteriore rispetto a quella già pagata, attività che, a suo Part dire, la non avrebbe mai richiesto alla ricorrente.
L'intimata ha dedotto, a pag.2 dell'atto di opposizione, che la collaborazione con sarebbe cessata alcuni anni fa, mentre con e- CP_2
mail del 11-2-2019 (all.34 del fascicolo di parte opposta) la
[...]
trasmetteva alla opposta le credenziali per un nuovo Parte_1
account iesagency, circostanza da cui si desume il perdurare del rapporto tra le parti, contrariamente a quanto assunto dall'opponente.
Inoltre, si evidenzia che dalle copertine del giornale del 2020, versate nella presente sede oppositiva, risulta essere “editorial CP_1
coordination”, con ulteriore indicazione delle credenziali iesagency di cui sopra.
Tali circostanze valgono a comprovare il perdurare del rapporto contrattuale tra le parti, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, e quindi la maturazione del credito anche per prestazioni ulteriori rispetto a quelle già remunerate.
L'opposizione va, dunque, parzialmente accolta e va revocato il decreto ingiuntivo de quo.
L'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta degli importi di cui alle fatture dalla n.21 alla n. 27 del 2022, oltre interessi legali dalla notifica del decreto al saldo.
Le spese della fase monitoria vanno sopportate dall'ingiunta
(prevalentemente soccombente), avuto riguardo allo scaglione della causa determinato sulla base della somma effettivamente attribuita alla
Pagina 14 di 16 parte vincitrice ( ), con attribuzione ai procuratori CP_1
antistatari.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando i compensi nei valori minimi, stante i risultati conseguiti, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice Dott.ssa
Luigia Stravino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 5508/22 emesso dal Tribunale di Napoli;
condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1
di delle fatture nn.21/2022, 22/2022, 23/2022, CP_1
24/2022, 25/2022, 26/2022, 27/2022, versate in atti, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
2. Condanna l'opponente al Parte_1
pagamento, in favore della opposta, delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 286,00 per spese vive ed euro 540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
3. Condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Pagina 15 di 16 Così deciso in Napoli, in data 30-9-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
Pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice
Unico, Dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 22408/2022 promossa da:
(P.IVA ) – in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore – con sede legale in Parte_2
Napoli alla via Pessina n. 90, elettivamente domiciliata in Napoli alla via
Santa Lucia n. 29, presso lo studio dell'avv. Alberto Cinquegrana, c.f.
, dal quale è rappresentata e difesa. C.F._1
Attrice - opponente contro
c.f. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Napoli, alla via Epomeo n. 85, presso lo studio degli avv.ti Mario Colella e
Fabrizio Porcaro, dai quali è rappresentata e difesa.
Convenuta - opposta
Pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 09-06-2025, i difensori delle parti si richiamavano ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 30-09-2022 la società
[...]
Part (d'ora innanzi ) proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5508/2022, notificato in data 22-07-2022, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 29.000,00, oltre interessi e spese, in favore della dott.ssa , sulla base di fatture CP_1
tutte emesse in data 3-5-2022, in particolare dalla n. 8 alla n. 27 e inviate alla società in data 30-5-2022.
L'ingiunta chiedeva emettere i seguenti provvedimenti di giustizia.
1) Revocare e/o annullare o, comunque, dichiarare nullo e/o infondato il
Decreto Ingiuntivo n° 5508/22 emesso dal Tribunale di Napoli siccome errato, ingiusto ed illegittimo.
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Parte opponente esponeva che la era una società Parte_1
operante nel settore della comunicazione, svolgendo in passato attività di pubblicazione di riviste periodiche a cadenza mensile e di promozione turistica del territorio, tra cui le testate Where Naples & Coast & Islands e, successivamente, Tips on Naples.
Confermava che aveva prestato, in favore della predetta CP_1
società, attività professionale di giornalista, consistita nella redazione di testi e articoli destinati alla pubblicazione sulle indicate riviste, percependo,
Pagina 2 di 16 in occasione di ciascuna pubblicazione mensile, un compenso in misura fissa.
L'intimata deduceva che tale collaborazione, tuttavia, si era caratterizzata per la sua natura episodica e discontinua, atteso che la corresponsione del compenso avveniva esclusivamente in caso di effettiva richiesta di redazione di articoli da parte della società. Inoltre, a seguito della crisi del settore editoriale, le pubblicazioni – peraltro distribuite gratuitamente – avevano avuto durata limitata e, da alcuni anni, la Parte_1
aveva cessato ogni attività per carenza di risorse finanziarie.
Nella narrazione dell'opponente, il rapporto di collaborazione con
[...]
era cessato da diversi anni, non essendo stata più richiesta alcuna CP_2
prestazione, sebbene la stessa risultasse ancora indicata – sul non più attivo sito internet della società – quale componente della redazione giornalistica della rivista.
In sostanza l'ingiunta deduceva che l'opposta non aveva reso in suo favore alcuna ulteriore prestazione, oltre a quelle già pagate. A dire della resistente, le uniche prestazioni concordate e regolarmente erogate dalla opposta sarebbero state esclusivamente quelle di cui ai modelli CUD prodotti dalla medesima, prestazioni puntualmente pagate da
[...]
Parte_1
Inoltre, l'intimata eccepiva la prescrizione parziale del diritto fatto valere dalla controparte.
Si costituiva in giudizio, in data 9 gennaio 2023, , impugnando CP_1
i motivi di opposizione formulati dalla parte avversa.
Pagina 3 di 16 La ricorrente assumeva, innanzitutto, la natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti, evidenziando di aver sempre goduto di piena autonomia nell'organizzazione della propria attività e di essere stata retribuita esclusivamente dietro emissione di fatture.
Replicava all'eccezione di prescrizione, deducendo che la stessa dovesse ritenersi interrotta non solo dalla messa in mora del marzo 2022
(che aveva certamente interrotto il decorso della prescrizione per i crediti di cui alle fatture 21-27/2022), ma, quanto ai compensi quantificati alla data del 26.06.2017, dalla ricezione in detta data, a mezzo mail della società editrice, del prospetto riepilogativo del credito della opposta che si provvedeva ad allegare e che costituiva senz'altro riconoscimento del debito.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza in data 29-4-2024 il G.I, non ammetteva i mezzi di prova proposti dall'opponente e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 9-6-2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 5508/2022 è stato notificato alla controparte in data 30 settembre 2022, ossia entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento monitorio.
L'opponente si è costituito in giudizio il 3 ottobre 2022, dunque nel rispetto
Pagina 4 di 16 del termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di opposizione previsto dall'art. 645 c.p.c.
Si rileva, tuttavia, che l'atto di opposizione notificato recava l'indicazione della data di udienza del 31 gennaio 2022, ossia di una data già decorsa al momento della notificazione alla controparte, con conseguente incertezza circa la corretta individuazione della prima udienza.
Ad avviso del Giudicante, tale vizio è suscettibile di essere ricondotto alla previsione di cui all'art. 164, primo comma, c.p.c., secondo la quale la citazione è nulla se manca l'indicazione della data della prima udienza, ma la costituzione del convenuto sana tale nullità.
Tale principio appare applicabile anche nelle ipotesi in cui la data indicata risulti manifestamente errata e tale da determinare un'assoluta incertezza sulla prima udienza, ma sia comunque intervenuta la tempestiva costituzione della parte convenuta.
Per quanto attiene, poi, all'inquadramento del rapporto intercorso tra le parti, si rileva come abbia svolto prestazioni professionali CP_1
consistenti nella redazione di articoli per la rivista “Where Naples”, successivamente denominata “Tips On Naples”, nonché nel coordinamento redazionale, nel controllo e nella correzione dei testi, oltre che nella gestione dei rapporti commerciali con la clientela.
La collaborazione, iniziata nel giugno 2013, è stata remunerata mediante l'emissione di fatture da parte della SI.ra , titolare di partita IVA. CP_1
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'elemento essenziale che distingue il lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del
Pagina 5 di 16 lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. In assenza di una prova diretta di eterodirezione, si può ricorrere a elementi sussidiari come la continuità della prestazione, l'uso di strumenti aziendali e la genericità dell'oggetto del contratto per accertare la natura subordinata del rapporto.” (Cass. Civ., n. 11539/2020).
Nel caso in esame, come confermato dalla stessa parte resistente, la collaboratrice risultava esterna all'organizzazione aziendale, in quanto priva di una postazione di lavoro presso la redazione (scrivania, computer, utenza telefonica), svolgendo la propria attività da remoto, con mezzi propri. Inoltre, non era soggetta a orari rigidi, né a presenza obbligatoria in redazione, salvo la partecipazione a sporadiche riunioni di coordinamento, non essendo tenuta a presenziare alle riunioni redazionali quotidiane.
Inoltre, si evidenza che la stessa ingiunta, a pag.2 dell'opposizione, ha affermato che la collaborazione con la “ha avuto cadenza del CP_1
tutto occasionale e saltuaria, atteso che la SI.ra riceveva un CP_1
compenso soltanto laddove vi era la richiesta di redazione di articoli da pubblicare nella rivista;
”.
Non ricorreva, dunque, sulla base delle stesse allegazioni di parte opponente, il requisito della continuità e stabilità della prestazione, richiesto dal n.3 dell'art.409 cpc, che rinvia ai rapporti di lavoro parasubordinato, ovvero quei rapporti di lavoro caratterizzati dalla continuità e stabilità della prestazione, coordinazione e personalità (art.409
n.3 cpc: 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel
Pagina 6 di 16 rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa ).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il rapporto instaurato tra la società opponente e la SI.ra , in qualità di giornalista professionista CP_1
iscritta all'albo (cfr. tesserino professionale all. 58), non sia inquadrabile nelle previsione normativa di cui all'art.409 cpc.
Part Ciò posto, la ha dedotto che l'opposta non avrebbe reso in suo favore alcuna ulteriore prestazione, oltre a quelle già pagate. A dire della resistente, le uniche prestazioni concordate e regolarmente erogate dalla opposta sarebbero esclusivamente quelle di cui ai modelli CUD prodotti dalla medesima, prestazioni puntualmente pagate da Parte_1
La opposta assume, invece, di non essere stata pagata per l'attività prestata dal 01.11.2015 al 31.12.2016 e dal 01.09.2019 al 31.03.2020.
Parte opponente non ha contestato, dunque, esservi stato un rapporto contrattuale con la opposta, ma ha, piuttosto, contestato di non avere affidato alla stessa l'esecuzione di ulteriori prestazioni, oltre quelle già pagate.
Inoltre, prosegue l'ingiunta, la UG ha posto a fondamento delle sue pretese creditorie fatture emesse in data 3 maggio 2022 relativamente a prestazioni effettuate nel periodo compreso tra novembre 2015 e dicembre
2016 e tra settembre 2019 e marzo 2020.
Par Tanto premesso, si rileva, innanzitutto, che la , nella prima memoria ex art.183 comma cpc, ha precisato l'eccezione di prescrizione, svolta in maniera generica nell'atto di opposizione.
Pagina 7 di 16 Ed infatti, nella detta memoria la ingiunta ha specificato che il credito deve ritenersi estinto per prescrizione con riferimento alle fatture dalla n.8 alla n.20, essendo le stesse relative “a presunti crediti maturati dal
Novembre 2015 al Dicembre 2016 per un importo di € 21.000,00”.
Stante la suddetta precisazione, l'eccezione in parola può reputarsi ammissibile.
La stessa appare, inoltre, fondata nel merito.
Ed invero, nella fattispecie in esame trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 n.4 cpc. (Si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi).
Ebbene, parte ricorrente ha dedotto il mancato pagamento di fatture relative a prestazioni rese dal 1-11-2015 al 31-12-2016 e dal 1-9-2019 al
31-3-2020.
Le fatture dalla n.8 alla n.20 si riferiscono tutte a prestazioni rese dalla opposta nel periodo dal 1-11-2015 al 31-12-2016.
Il credito documentato dalle datti fatture - pari ad un importo complessivo di euro 20.306,00 - deve ritenersi prescritto, posto che il primo atto idoneo a interrompere la prescrizione veniva inoltrato dalla solo in data 25-3-2022 (v. messa in mora trasmessa a mezzo CP_1
pec del 25-3-2022 dal legale dell'opposta all'opponente: allegato 28 della fase monitoria).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non può, infatti, riconoscersi valore interruttivo della prescrizione alle e mail del 26-6-
Pagina 8 di 16 2017 (allegati 21 e 22 del fascicolo di parte opposta), alle quali era allegato un prospetto riepilogativo del credito della . CP_1
Nell'allegato 21 (e mail del 26-6-2017 ore 13,00) si legge: “Da: Isola
Dei Ragazzi Email_1
A: Email_2
Cc: Email_3
Data: 26/06/2017 13:00
Oggetto: Situazione CP_1
Buongiorno Ilaria, ti invio un prospetto di riepilogo della tua situazione creditoria. Come potrai controllare, ti ha fatto due pagamenti per Pt_2
un totale di 1.500 euro il 09/06 e il 21/06/2017 con causale prestazione gennaio 2017.
Quindi attendo una tua fattura di pari importo e con la stessa causale.
L'idea è quella di recuperare gli arretrati del 2017 con fatture mensili di
Euro 1.500 e appena possibile di saldare gli arretrati 2015 (nov e dic) e
2016 (gen- dic) con pagamenti di vari importi.
Saluti,
Ester
Parte_1
Via Agostino Depretis, 51
80133 - Napoli (NA)”
Nell'allegato 22 ( e mail del 26-6-2017 ore 13,26) si legge: “Da: Isola
Dei Ragazzi Email_1
Pagina 9 di 16 A: Email_2
Cc: Email_3
Data: 26/06/2017 13:26
Oggetto: annulla e sostituisce la precedente - Situazione Parte_3
,
[...]
ho inserito il residuo della lavorazione di settembre 2015 e la lavorazione di ottobre 2015; ho eliminato invece la lavorazione di agosto 2016.
Aspettiamo la tua fattura per la lavorazione di gennaio 2017.
Ciao,
ester
Parte_1
Via Agostino Depretis, 51
80133 - Napoli (NA)
Tel./Fax +39 0816174239
www.wherenaples.com “.
Ebbene, le dette e-mail recano entrambe, in calce, il nominativo (tale
Ester) della segretaria di legale rappresentante della Parte_2
società opponente, come riconosciuto dalla stessa (v.pag.3 della CP_1
comparsa conclusionale della ricorrente), di talchè, anche ove i due atti suindicati, con relativo prospetto riepilogativo, avessero il contenuto di atti ricognitivi di debito, gli stessi, comunque, non ne potrebbero avere il valore giuridico, non provenendo dal legale
Pagina 10 di 16 rappresentante della società debitrice o comunque da soggetto avente poteri dispositivi del diritto stesso.
Dispone l'art. 2944 cc che “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. Il riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 cc può estrinsecarsi sia in una dichiarazione, sia in qualunque fatto che dimostri in modo inequivoco l'ammissione dell'esistenza del diritto e cioè in un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore o anche in una manifestazione tacita di volontà che implichi l'ammissione dell'esistenza del diritto. Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (Cass Ord. n. 9097 del
12.04.2018). Per quanto riguarda la “forma” del riconoscimento del diritto la Suprema Corte ha affermato che “perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso”
(Cass.
6.7.2020 n. 13897). Il riconoscimento del diritto è idoneo ad interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2944 cc purché provenga da
Pagina 11 di 16 colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere e che ne abbia poteri dispositivi e sia rivolto nei confronti del titolare del diritto.
il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore (Cass.,
11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953).
Alla luce dei principi sopra riportati non può attribuirsi valore interruttivo della prescrizione alle email del 26-6-2017 con relativo prospetto riepilogativo, in quanto provenienti da un soggetto non avente poteri dispositivi del diritto in contesa.
Ne consegue che devono ritenersi prescritte le fatture nn 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 del 2022, versate in atti, ammontanti complessivamente ad euro 20.306,00.
Le fatture dalla n.21 alla n.27 del 2022, riferentesi a prestazioni rese dal 1-9-2019 al 31-3-2020, non sono, invece, prescritte.
Parte opponente ha, inoltre, contestato l'esistenza del credito rivendicato dalla controparte sostenendo che la non avrebbe CP_1
mai ad essa reso altre prestazioni, oltre a quelle già erogate e regolarmente pagate.
Ebbene, la detta contestazione si appalesa del tutto generica, essendosi l'ingiunta limitata a dedure che nessun ulteriore servizio veniva svolto
Pagina 12 di 16 dalla in suo favore, al di fuori di quelli già regolarmente pagati CP_1
e risultanti dai modelli CUD prodotti dalla controparte, senza nulla, però, contrapporre ai fatti allegati dalla opposta.
Una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
È bene precisare che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova. L'onere di cui all'art. 115 c.p.c. non è onere probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova. Altrimenti detto, la contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: solo con una contestazione specifica il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova, ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.. Se, al contrario, siffatta contestazione non viene posta in essere, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato
Ebbene, nell'ipotesi in esame la opponente si è limitata a negare i fatti affermati dalla controparte (l'esecuzione delle prestazioni per le quali reclama oggi il pagamento del corrispettivo), senza CP_2
contrastare detti fatti con elementi con essi incompatibili.
Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti è pacifico;
ciò che la intimata contesta - ma genericamente, per quanto sopra detto - è la
Pagina 13 di 16 protrazione del rapporto e il compimento da parte della di CP_1
un'attività ulteriore rispetto a quella già pagata, attività che, a suo Part dire, la non avrebbe mai richiesto alla ricorrente.
L'intimata ha dedotto, a pag.2 dell'atto di opposizione, che la collaborazione con sarebbe cessata alcuni anni fa, mentre con e- CP_2
mail del 11-2-2019 (all.34 del fascicolo di parte opposta) la
[...]
trasmetteva alla opposta le credenziali per un nuovo Parte_1
account iesagency, circostanza da cui si desume il perdurare del rapporto tra le parti, contrariamente a quanto assunto dall'opponente.
Inoltre, si evidenzia che dalle copertine del giornale del 2020, versate nella presente sede oppositiva, risulta essere “editorial CP_1
coordination”, con ulteriore indicazione delle credenziali iesagency di cui sopra.
Tali circostanze valgono a comprovare il perdurare del rapporto contrattuale tra le parti, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, e quindi la maturazione del credito anche per prestazioni ulteriori rispetto a quelle già remunerate.
L'opposizione va, dunque, parzialmente accolta e va revocato il decreto ingiuntivo de quo.
L'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta degli importi di cui alle fatture dalla n.21 alla n. 27 del 2022, oltre interessi legali dalla notifica del decreto al saldo.
Le spese della fase monitoria vanno sopportate dall'ingiunta
(prevalentemente soccombente), avuto riguardo allo scaglione della causa determinato sulla base della somma effettivamente attribuita alla
Pagina 14 di 16 parte vincitrice ( ), con attribuzione ai procuratori CP_1
antistatari.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando i compensi nei valori minimi, stante i risultati conseguiti, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice Dott.ssa
Luigia Stravino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 5508/22 emesso dal Tribunale di Napoli;
condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1
di delle fatture nn.21/2022, 22/2022, 23/2022, CP_1
24/2022, 25/2022, 26/2022, 27/2022, versate in atti, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
2. Condanna l'opponente al Parte_1
pagamento, in favore della opposta, delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 286,00 per spese vive ed euro 540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
3. Condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Pagina 15 di 16 Così deciso in Napoli, in data 30-9-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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