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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16061 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. LB AN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 67171 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
1. nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
e residente a [...], in qualità C.F._1 di erede del signor (suo padre); Persona_1
2. nato a [...] il [...] (C.F.: CP_2
) e ivi residente in [...], in qualità di erede C.F._2 del signor (suo padre); Persona_1
3. nata a [...] il [...] (C.F.: CP_3
) e residente a [...], in qualità C.F._3 di erede del signor (suo padre); Persona_1
4. nata in [...] il [...] (c.f.: Controparte_4
) e residente a [...] in piazza Municipio n. 15, C.F._4 in qualità di erede del signor (suo zio); Persona_2
5. nata a [...] il 1° aprile 1939 (C.F.: CP_5
e ivi residente in [...], in qualità di erede del C.F._5 signor (suo padre); Persona_3
6. nata a [...] il [...] (c.f.: CP_6
) e ivi residente in [...], in C.F._6 CP_7 qualità di erede del signor (suo padre); Persona_3
7. nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_8
) e ivi residente in [...], in C.F._7 CP_7 qualità di erede del signor (suo padre); Persona_4
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8. , nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_9
) e ivi residente in [...], in qualità di C.F._8 erede del signor (suo padre); Persona_4
9. nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_10
e residente a [...], in piazza C.F._9
Guido Rossa n. 16, in qualità di erede del signor (suo marito Persona_5 nonché figlio di;
Persona_4
10. nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) e residente a [...], C.F._10 in qualità di erede del signor (suo padre nonché figlio di Persona_5
; Persona_4
11. nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
) e ivi residente in [...], in qualità di erede del C.F._11 signor (suo padre nonché figlio di;
Persona_5 Persona_4 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti prof. Andrea Di Porto (C.F. – pec C.F._12
), CE RI TO (C.F. Email_1
– pec ), C.F._13 Email_2
AL BA (C.F. – pec C.F._14
, Matteo Pericoli (C.F.: Email_3
– pec ) e ON C.F._15 Email_4
Conti (C.F. – pec C.F._16
), ed elettivamente domiciliati presso gli Email_5 indirizzi pec dei suddetti professionisti;
parti attrici contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_11 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
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(cod. fiscale ), in persona Controparte_12 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. fax: 0696514000 – PEC: P.IVA_2
, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Email_6
Portoghesi n. 12 domicilia per legge. parte convenuta
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
L'odierna iniziativa giudiziaria riguarda il dramma della deportazione e dei lavori forzati cui furono sottoposti migliaia di civili italiani, da parte dei nazisti all'indomani dell'Armistizio dell'8 settembre 1943. In particolare, riportavano, le parti attrici, le singole posizioni con le specifiche richieste risarcitorie per come di seguito descritte:
1. La deportazione e l'internamento di Persona_1 era uno dei circa duecento civili deportati da CI la notte Persona_1 del 23 settembre 1943. , sin dalla sua cattura, ha patito le condizioni Per_1 inumane del trasporto verso la all'interno dei carri bestiame. E, poi, ha CP_11 sopportato le condizioni di vita all'interno dei lager nazisti. Il suo numero di matricola, all'arrivo a MM, Stalag VIIB, la notte del 30 settembre 1943, è il 9679.
Al contrario della maggior parte dei civili deportati da CI, , verso Per_1 la metà di ottobre, precisamente il 12 ottobre, viene trasferito nel campo di lavoro di Ausburg, Kommando n. 572/B, e viene costretto a lavorare presso la fabbrica bavarese di aeroplani Messerschmitt A.G. Augsburg, ad Haunstetten, con turni di lavoro quotidiani dalle 6 del mattino alle 18 la sera. Ad Augsburg, si Per_1 ammala gravemente per denutrizione e, dopo alcuni ricoveri, viene inviato nel lager di Gunzburg, dove viene adibito al lavoro coatto come falegname nella maschinenfabrik di il padre del famigerato 'angelo della morte', Persona_6
noto per i suoi brutali esperimenti scientifici sugli esseri umani Persona_7 all'interno del campo di concentramento di Auschwitz. Nella maschinenfabrik,
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viene impiegato come falegname, con il compito, espressamente Per_1 conferitogli da a seguito di un faccia a faccia con lo stesso, di Persona_6 fabbricare centodieci contenitori di legno per munizioni da arma da fuoco al giorno. Solamente alla fine del mese di aprile del 1945, e gli altri Per_1 internati di Gunzburg vengono liberati dai soldati americani,
Rimpatriato al termine della guerra, ha tenuto viva la memoria dei suoi Per_1 giorni di prigionia, rilasciando diverse interviste e aiutando gli storici locali alla ricostruzione di quella tragica esperienza. Il suo nome figura nell'elenco stilato dal Comune di CI dei cittadini deportati il 23 settembre 1943 nel lager di
MM e la sua esperienza è documentata, oltre che dall'opera di
[...]
(Cavalli 8 Uomini 40), dal suo foglio matricolare, dai documenti Persona_8 estratti dall'archivio RO (elenchi degli internati di Gunzburg e relativa tessera), dal suo passaporto temporaneo tedesco, dalla corrispondenza spedita dal lager, dalla certificazione rilasciata dalla Croce Rossa Internazionale, dalla medaglia all'onore conferitagli dal Presidente della Repubblica, dalle due croci al merito di guerra, dalla deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
3394 del 1963, dal conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al
Merito della Repubblica Italiana.
1.1. La tipologia e la quantificazione del danno subito.
Per la deportazione in e l'internamento nei lager di MM, CP_11
Ausburg e Gunzburg, ha subito gravissimi danni non Persona_1 patrimoniali.
Considerato che il periodo di internamento di , dal giorno della sua Per_1 cattura, 23 settembre 1943, al giorno della sua liberazione, avvenuta alla fine del mese di aprile del 1945, è stato di 19 mesi, il danno non patrimoniale, deve essere quantificato in via equitativa in euro 170.000,00, salva la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Oltre a ciò, ha subito anche un danno Per_1 patrimoniale, in quanto, per il lavoro prestato, dapprima nella fabbrica di aeroplani Messerschmitt e poi nella machinenfabrik di non ha mai Persona_6 avuto alcuna retribuzione. Pertanto, considerato che è stato adibito al Per_1 lavoro coatto per tutto il periodo di internamento (19 mesi), il suo danno patrimoniale va quantificato in euro 19.000,00.
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Alla luce di quanto sopra, i danni complessivamente subiti da Persona_1 ammontano a euro 189.000,00.
1.2. La trasmissione del diritto risarcitorio di ai suoi familiari e le Persona_1 domande risarcitorie degli odierni attori.
Il diritto risarcitorio di , al momento del suo decesso, intervenuto Persona_1 il 7 maggio 2009, si è trasmesso, secondo le disposizioni testamentarie redatte dal de cuius il 12 marzo 2000 e pubblicate per atto del notaio dell'8 Persona_9 luglio 2009, ai suoi tre figli, odierni attori, e CP_1 CP_2 CP_3
nella misura di 1/3 ciascuno.
[...]
Alla luce di quanto sopra, le domande risarcitorie degli odierni attori sono le seguenti:
: 63.000,00; Controparte_1
Amato: 63.000,00; CP_2
Amato: 63.000,00. CP_3
2. La deportazione e l'internamento di . Persona_2
era un altro dei circa duecento civili rastrellati a Persona_2
CI la notte del 23 settembre 1943. Anche , sin dalla sua Persona_2 cattura, ha patito le condizioni inumane del trasporto verso la CP_11 all'interno dei carri bestiame. E, poi, ha sopportato le condizioni di vita all'interno dei lager nazisti. La notte del 30 settembre 1943, giorno del suo arrivo a
MM, Stalag VII B, gli viene assegnato il numero di matricola 9643.
, così come , viene inizialmente trasferito, in ottobre, nel Persona_2 Per_1 lager di Augsburg, Kommando n. 572/B, e impiegato presso la fabbrica bavarese
Messerschmitt A.G. Augsburg, ad Haunstetten. In questa fabbrica lavora fino all'agosto del 1944, per poi venire trasferito, in un primo momento, presso la
Deutschen Vehrmact OL Hitler Caserme” a Monaco, e successivamente a
Landsberg per i lavori forzati.
Dopo la liberazione, avvenuta alla fine del mese di aprile del 1945, viene rimpatriato il 25 maggio 1945 dagli americani e fa rientro a CI il successivo 5 giugno. Il suo nome figura nell'elenco stilato dal Comune di
CI dei cittadini deportati il 23 settembre 1943 nel lager di MM e la sua esperienza è documentata dalla medaglia all'onore ricevuta per le sofferenze dell'internamento dal Presidente della Repubblica , dalla Persona_10
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domanda di indennizzo per riduzione in schiavitù e lavoro forzato avanzata all'OIM e incredibilmente ignorata, ove sono attestate le varie tappe della prigionia, nonché dall'attestato rilasciato nel 1999 dal Dipartimento tedesco di
Berlino e da alcuni articoli di giornale.
8.2.1. La tipologia e la quantificazione del danno subito.
Per la deportazione in e l'internamento nei lager di MM, CP_11
Augsburg, Monaco e Landsberg, ha subito gravissimi Persona_2 danni non patrimoniali.
Considerato che
il periodo di internamento di
[...]
, dal giorno della sua cattura, 23 settembre 1943, al giorno della sua Per_2 liberazione, avvenuta alla fine del mese di aprile del 1945, è stato di 19 mesi, il danno non patrimoniale, deve essere quantificato in via equitativa in euro
170.000,00, salva la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Oltre a ciò, ha subito anche un danno patrimoniale, in quanto, Persona_2 per il lavoro prestato, dapprima nella fabbrica di aeroplani Messerschmitt e poi presso Monaco e Landsberg, non ha mai avuto alcuna retribuzione. Pertanto, considerato che è stato adibito al lavoro coatto per tutto il Persona_2 periodo di internamento (19 mesi), il suo danno patrimoniale va quantificato in euro 19.000,00. Alla luce di quanto sopra, i danni complessivamente subiti da ammontano a euro 189.000,00. Persona_2
2.2. La trasmissione del diritto risarcitorio di alla nipote Persona_2
e la sua domanda risarcitoria. Controparte_4
Il diritto risarcitorio di , deceduto il 4 novembre 2006 Persona_2 senza moglie né figli, si è interamente trasmesso, secondo le disposizioni testamentarie redatte dal de cuius il 7 ottobre 2005 e pubblicate per atto del notaio dell'14 marzo 2007, a sua nipote e odierna attrice Persona_11 CP_4
Per_
figlia del fratello , la quale si è presa cura del povero zio negli ultimi
[...] anni della sua vita. Pertanto, la domanda risarcitoria dell'odierna attrice è la seguente: : 189.000,00. Controparte_4
3. La deportazione e l'internamento di Persona_3 era un altro dei circa duecento civili rastrellati a CI la notte Persona_3 del 23 settembre 1943. Anche , sin dalla sua cattura, ha patito le Per_1 condizioni inumane del trasporto verso la all'interno dei carri bestiame. CP_11
E, poi, ha sopportato le condizioni di vita all'interno dei lager nazisti.
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, arriva a MM nella notte del 30 settembre 1943, dove viene Per_1 internato all'interno dello Stalag VII B. Così come la gran parte dei suoi compaesani catturati a CI, e a differenza di e Persona_1 [...]
, viene fatto rimanere a MM. Persona_2 Persona_3
Qui viene adibito a massacranti lavori forzati all'interno delle campagne presenti nei dintorni della città, come bracciante. Durante il periodo di internamento, nella seconda metà del 1944, si ammala gravemente. Per_1
Infatti, oltre a una grave forma di gastrite, contrae la malaria, a causa Per_1 delle pessime condizioni igieniche cui era costretto a vivere e lavorare.
Cionondimeno, non verrà mai rimpatriato prima della liberazione, Per_1 avvenuta alla fine del mese di aprile del 1945, grazie all'intervento dell'esercito alleato. Il suo nome figura nell'elenco stilato dal Comune di CI dei cittadini deportati il 23 settembre 1943 nel lager di MM e la sua esperienza e malattia sono documentate dagli atti di cui al parere della
Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro del 24 marzo
1970, nonché dalla decisione della Corte dei Conti n. 65446 del 3 febbraio 1978.
3.1. La tipologia e la quantificazione del danno subito. per la Persona_3 deportazione in e l'internamento nel lager di MM, dove ha CP_11 contratto gastrite e malaria, ha subito gravissimi danni non patrimoniali.
Considerato che il periodo di internamento di , dal giorno della sua Per_1 cattura, 23 settembre 1943, al giorno della sua liberazione, avvenuta alla fine del mese di aprile del 1945, è stato di 19 mesi, il danno non patrimoniale deve essere quantificato in via equitativa in euro 170.000,00, salva la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Oltre a ciò, ha subito anche un danno Per_1 patrimoniale, in quanto, per il lavoro prestato da bracciante nelle campagne di
MM, non ha mai avuto alcuna retribuzione.
Pertanto, considerato che è stato adibito al lavoro coatto per tutto il Per_1 periodo di internamento (19 mesi), il suo danno patrimoniale va quantificato in euro 19.000,00. Alla luce di quanto sopra, i danni complessivamente subiti da ammontano a euro 189.000,00. Persona_3
3.2. La trasmissione del diritto risarcitorio di ai suoi familiari e le Persona_3 domande risarcitorie degli odierni attori.
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Il diritto risarcitorio di deceduto il 18 febbraio 1980, si è Persona_3 trasmesso, secondo le regole della successione legittima, alla moglie CP_13
(per 6/18) e, considerato che una delle figlie, era
[...] Persona_13
CP_1 morta ancora adolescente, ai restanti sei figli, , , CP_4 CP_6 Per_5
e , nella misura di 2/18 ciascuno. CP_15 Controparte_16
La quota ereditata dalla moglie (pari a 6/18), al momento del Persona_14 suo decesso, intervenuto il 7 gennaio 2001, si è pure trasmessa, secondo le regole della successione legittima, ai suoi sei figli, in parti uguali.
Anche la quota ereditata da (pari a 2/18), deceduta nel 2021 Controparte_16 senza coniuge né discendenti, si è trasmessa, secondo le regole della successione legittima, ai suoi cinque fratelli, in parti uguali.
Pertanto, il diritto risarcitorio di risulta così ripartito: Persona_3
: euro 37.800,00 (1/5); CP_5
: euro 37.800,00 (1/5); CP_6
: euro 37.800,00 (1/5); Parte_3
: euro 37.800,00 (1/5); Parte_4
: euro 37.800,00 (1/5). Parte_5
Si precisa che le odierne attrici e intendono chiedere la CP_4 CP_6 condanna al pagamento dell'intero diritto risarcitorio presente nella comunione ereditaria del padre e confluito, per quote, nelle successive comunioni Per_1 ereditarie della madre e della sorella ivi comprese, quindi, le Per_14 CP_16
CP_1 quote spettanti agli altri fratelli e coeredi , e , in virtù Per_5 Parte_5 del noto insegnamento della Corte Suprema di Cassazione, a mente del quale i crediti appartenenti a una comunione ereditaria posso essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (cfr. Cass., SS.UU, n.
24657/2007).
Alla luce di quanto sopra, le domande risarcitorie delle odierne attrici sono le seguenti:
: euro 94.500,00; CP_5
: euro 94.500,00. CP_6
4. La deportazione e l'internamento di Persona_4
era un altro dei circa duecento civili rastrellati a CI la Persona_4 notte del 23 settembre 1943.
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Ex militare, anche sin dalla sua cattura, ha patito le condizioni inumane Per_4 del trasporto verso la all'interno dei carri bestiame. E, poi, ha CP_11 sopportato le condizioni di vita all'interno dei lager nazisti (di cui si è detto supra
§ 3). Anche arriva a MM nella notte del 30 settembre 1943, dove Per_4 viene internato all'interno dello Stalag VII B.
Così come la gran parte dei suoi compaesani catturati a CI, e a differenza di e , resta a Persona_1 Persona_2 Persona_4
MM, durante tutta la durata della sua prigionia. Qui viene adibito a massacranti lavori forzati all'interno delle campagne presenti nei dintorni della città, come bracciante.
A differenza degli altri compaesani, e purtroppo solamente due settimane prima della liberazione, avvenuta alla fine del mese di aprile del 1945, riesce a Per_4 scappare dal lager dove era internato.
Così, dopo settimane e settimane di cammino, arriva in Croazia, dove viene accolto e ristorato dai partigiani croati.
L'11 giugno 1945 ottiene il foglio di rimpatrio per l'Italia, grazie al quale farà rientro nella sua amata CI.
Il nome di figura nell'elenco stilato dal Comune di CI Persona_4 dei cittadini deportati il 23 settembre 1943 nel lager di MM e la sua esperienza è documentata, fra l'altro, dal foglio di rimpatrio rilasciato dai partigiani Croati l'11 giugno 1945.
4.1. La tipologia e la quantificazione del danno subito. , per la Persona_4 deportazione in e l'internamento nel lager di MM, ha subito CP_11 gravissimi danni non patrimoniali.
Considerato che
il periodo di internamento di dal giorno della sua cattura, 23 settembre 1943, al giorno della sua fuga, Per_4 avvenuta all'inizio del mese di aprile del 1945, è stato di 18 mesi, il danno non patrimoniale deve essere quantificato in via equitativa in euro 160.000,00, salva la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Oltre a ciò, ha subito anche un danno patrimoniale, in quanto, per il Per_4 lavoro prestato da bracciante nelle campagne di MM, non ha mai avuto alcuna retribuzione.
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Pertanto, considerato che è stato adibito al lavoro coatto per tutto il Per_4 periodo di internamento (18 mesi), il suo danno patrimoniale va quantificato in euro 18.000,00.
Alla luce di quanto sopra, i danni complessivamente subiti da Persona_3 ammontano a euro 178.000,00.
4.2. La trasmissione del diritto risarcitorio di ai suoi Persona_4 familiari e le domande risarcitorie degli odierni attori.
Il diritto risarcitorio di deceduto il 23 gennaio 1972, si è Persona_4 trasmesso, secondo le regole della successione legittima ante riforma del diritto di famiglia, ai suoi tre figli e nella misura di Per_5 CP_9 Controparte_8
1/3 ciascuno:
: euro 59.333,33 (1/3); Controparte_9
euro 59.333,33 (1/3); Controparte_8
: euro 59.333,33 (1/3). Persona_5
La quota ereditata da , al momento del suo decesso, intervenuto Persona_5 nel 2022, si è poi trasmessa alla moglie e ai figli e Controparte_10 Pt_2
in parti uguali: Parte_1
euro 19.777,77,00 (1/3); Controparte_10
euro 19.777,77,00 (1/3); Parte_2
euro 19.777,77,00 (1/3). Parte_1
Alla luce di quanto sopra, le domande risarcitorie degli odierni attori sono le seguenti:
: euro 59.333,33; Controparte_9
euro 59.333,33; Controparte_8
euro 19.777,77,00; Controparte_10
euro 19.777,77,00; Parte_2
euro 19.777,77,00. Parte_1
Tutto ciò premesso, le parti attrici così concludevano: -accertare e dichiarare la responsabilità della Federale di Germania, quale ente succeduto al CP_11
Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi in danno di Per_1
, e da
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 considerarsi crimini di guerra e/o contro l'umanità; per l'effetto, condannare la e il al Controparte_11 Controparte_12
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risarcimento, in favore degli odierni attori, di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali di cui in narrativa ove, per ciascun civile deportato, sono indicate le specifiche voci di danno e le somme complessivamente richieste dagli odierni attori), da liquidarsi nella misura ivi indicata, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Tali le somme dovranno essere devalutate alla data del crimine e rivalutate annualmente sino al soddisfo, con applicazione degli interessi legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La rimaneva contumace. CP_11
Si costituiva la difesa erariale e così concludeva: in via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale ex art. 25 c.p.c. del Tribunale di Roma per gli attori sopra meglio indicati per essere competente il Tribunale di Napoli o (per
[...]
), quello di Firenze;
CP_1
b) in subordine, affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché Controparte_12 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
c) in ogni caso, rigettare nel merito la domanda, in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, perché infondata in fatto e in diritto;
d) in via gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.
All'udienza del 28.11.2023 il Giudice dichiarava la contumacia della CP_11
All'udienza del 18.3.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è
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stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste
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a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Posto che la fattispecie in esame riguarda l'arresto e la deportazione di un civile sussiste l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
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Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale
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conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
Trattasi di civili inermi i quali hanno subito un periodo di carcerazione senza titolo in un lager per come sopra meglio descritto nel dettaglio;
per tale motivo sussistendo il crimine di guerra questo giudice deve esercitare la propria giurisdizione.
D) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attore, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
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n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”. Pertanto, la domanda è rigettata avuto riguardo a tale voce di danno.
E) La liquidazione del danno iure hereditatis maturato in capo ad ogni singolo de cuius e da ripartirsi tra gli eredi.
La qualità di erede dell'attore è stata provata mediante la produzione dai certificati anagrafici e, in alcuni casi dagli atti di successione.
Si può procedere, pertanto, alla liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito da , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e da considerarsi causati e frutto del crimine di guerra. Persona_4
I danni sono stati richiesti iure hereditatis dalle parti attrici. Il de cuius - come risulta dalla documentazione è stato deportato, detenuto ed ha fatto ritorno in
Patria, sopravvivendo al campo di detenzione.
Può essere riconosciuto, con una liquidazione equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c., un danno relativo alla sofferenza psico-fisica subita dal singolo de cuius a seguito della privazione della libertà, della deportazione e della permanenza nel campo di prigionia.
Il danno per ogni singolo de cuius può essere liquidato in euro 30.000,00, somma già aggiornato in moneta corrente e non rivalutabile, danno entrato nel patrimonio del de cuius e trasmissibile in via ereditaria e da ripartirsi per i singoli eredi secondo le regole successorie. La somma così liquidata e determinata deve tenere conto del lungo tempo trascorso e della peculiarità della fattispecie che si sostanzia in una imprescrittibilità della fattispecie, della prigionia con liberazione e morte naturale dopo anni dal fatto. Qualsiasi tipo di danno, in assenza di diverse disposizioni di legge, va liquidato in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito (Cassazione Civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 19229 del 15 giugno 2022).
La somma di euro 30.000,00 viene liquidata, come detto, in capo e per ogni singolo de cuius e deve essere ripartita per tutti gli eredi del singolo soggetto deportato che hanno agito in questa sede;
qualora ci fossero altri eredi, che non
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abbiano eventualmente agito, la somma di euro 30.000,00 deve essere ulteriormente ripartita.
F) Compensatio lucri cum damno.
Avuto riguardo, all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato, si osserva quanto segue. Posto che nessuna documentazione è stata prodotta in merito dall'Amministrazione convenuta non è possibile procedere alla decurtazione di somme eventualmente già percepite dagli attori o dai loro danti causa. L'eccezione è, pertanto, rigettata. Tuttavia, si osserva che l'art.4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che:
“Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonchè a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”.
Ne discende che il rigetto di tale eccezione nel presente giudizio per difetto di prova, non precluderà eventuali decurtazioni in sede esecutiva in quanto previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita nel dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla
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luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_17 cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_17
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta da ogni singolo attore;
dichiara sussistente la responsabilità della Controparte_11 convenuta contumace per il crimine contro l'umanità commesso nei confronti di , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
da considerarsi causati e frutto del crimine di guerra;
Persona_4
b) per l'effetto, condanna la al risarcimento Controparte_11 del danno subìto dai singoli quattro(4) de cuius Persona_1 [...]
, e da considerarsi Persona_2 Persona_3 Persona_4 causati e frutto del crimine di guerra, e liquida per ciascuno €30.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €30.000,00 per ciascun de cuius, da ripartirsi tra gli eredi parti attrici, solo qualora gli attori risultino gli unici avente diritto in qualità di eredi del rispettivo de cuius;
c) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_11
d) condanna le parti convenute al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €7.000,00 oltre spese generali (15%); le spese di lite sono poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022.
Roma, Il Giudice
LB AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. LB AN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 67171 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
1. nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
e residente a [...], in qualità C.F._1 di erede del signor (suo padre); Persona_1
2. nato a [...] il [...] (C.F.: CP_2
) e ivi residente in [...], in qualità di erede C.F._2 del signor (suo padre); Persona_1
3. nata a [...] il [...] (C.F.: CP_3
) e residente a [...], in qualità C.F._3 di erede del signor (suo padre); Persona_1
4. nata in [...] il [...] (c.f.: Controparte_4
) e residente a [...] in piazza Municipio n. 15, C.F._4 in qualità di erede del signor (suo zio); Persona_2
5. nata a [...] il 1° aprile 1939 (C.F.: CP_5
e ivi residente in [...], in qualità di erede del C.F._5 signor (suo padre); Persona_3
6. nata a [...] il [...] (c.f.: CP_6
) e ivi residente in [...], in C.F._6 CP_7 qualità di erede del signor (suo padre); Persona_3
7. nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_8
) e ivi residente in [...], in C.F._7 CP_7 qualità di erede del signor (suo padre); Persona_4
1 2
8. , nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_9
) e ivi residente in [...], in qualità di C.F._8 erede del signor (suo padre); Persona_4
9. nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_10
e residente a [...], in piazza C.F._9
Guido Rossa n. 16, in qualità di erede del signor (suo marito Persona_5 nonché figlio di;
Persona_4
10. nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) e residente a [...], C.F._10 in qualità di erede del signor (suo padre nonché figlio di Persona_5
; Persona_4
11. nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
) e ivi residente in [...], in qualità di erede del C.F._11 signor (suo padre nonché figlio di;
Persona_5 Persona_4 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti prof. Andrea Di Porto (C.F. – pec C.F._12
), CE RI TO (C.F. Email_1
– pec ), C.F._13 Email_2
AL BA (C.F. – pec C.F._14
, Matteo Pericoli (C.F.: Email_3
– pec ) e ON C.F._15 Email_4
Conti (C.F. – pec C.F._16
), ed elettivamente domiciliati presso gli Email_5 indirizzi pec dei suddetti professionisti;
parti attrici contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_11 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
2 3
(cod. fiscale ), in persona Controparte_12 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. fax: 0696514000 – PEC: P.IVA_2
, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Email_6
Portoghesi n. 12 domicilia per legge. parte convenuta
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
L'odierna iniziativa giudiziaria riguarda il dramma della deportazione e dei lavori forzati cui furono sottoposti migliaia di civili italiani, da parte dei nazisti all'indomani dell'Armistizio dell'8 settembre 1943. In particolare, riportavano, le parti attrici, le singole posizioni con le specifiche richieste risarcitorie per come di seguito descritte:
1. La deportazione e l'internamento di Persona_1 era uno dei circa duecento civili deportati da CI la notte Persona_1 del 23 settembre 1943. , sin dalla sua cattura, ha patito le condizioni Per_1 inumane del trasporto verso la all'interno dei carri bestiame. E, poi, ha CP_11 sopportato le condizioni di vita all'interno dei lager nazisti. Il suo numero di matricola, all'arrivo a MM, Stalag VIIB, la notte del 30 settembre 1943, è il 9679.
Al contrario della maggior parte dei civili deportati da CI, , verso Per_1 la metà di ottobre, precisamente il 12 ottobre, viene trasferito nel campo di lavoro di Ausburg, Kommando n. 572/B, e viene costretto a lavorare presso la fabbrica bavarese di aeroplani Messerschmitt A.G. Augsburg, ad Haunstetten, con turni di lavoro quotidiani dalle 6 del mattino alle 18 la sera. Ad Augsburg, si Per_1 ammala gravemente per denutrizione e, dopo alcuni ricoveri, viene inviato nel lager di Gunzburg, dove viene adibito al lavoro coatto come falegname nella maschinenfabrik di il padre del famigerato 'angelo della morte', Persona_6
noto per i suoi brutali esperimenti scientifici sugli esseri umani Persona_7 all'interno del campo di concentramento di Auschwitz. Nella maschinenfabrik,
3 4
viene impiegato come falegname, con il compito, espressamente Per_1 conferitogli da a seguito di un faccia a faccia con lo stesso, di Persona_6 fabbricare centodieci contenitori di legno per munizioni da arma da fuoco al giorno. Solamente alla fine del mese di aprile del 1945, e gli altri Per_1 internati di Gunzburg vengono liberati dai soldati americani,
Rimpatriato al termine della guerra, ha tenuto viva la memoria dei suoi Per_1 giorni di prigionia, rilasciando diverse interviste e aiutando gli storici locali alla ricostruzione di quella tragica esperienza. Il suo nome figura nell'elenco stilato dal Comune di CI dei cittadini deportati il 23 settembre 1943 nel lager di
MM e la sua esperienza è documentata, oltre che dall'opera di
[...]
(Cavalli 8 Uomini 40), dal suo foglio matricolare, dai documenti Persona_8 estratti dall'archivio RO (elenchi degli internati di Gunzburg e relativa tessera), dal suo passaporto temporaneo tedesco, dalla corrispondenza spedita dal lager, dalla certificazione rilasciata dalla Croce Rossa Internazionale, dalla medaglia all'onore conferitagli dal Presidente della Repubblica, dalle due croci al merito di guerra, dalla deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
3394 del 1963, dal conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al
Merito della Repubblica Italiana.
1.1. La tipologia e la quantificazione del danno subito.
Per la deportazione in e l'internamento nei lager di MM, CP_11
Ausburg e Gunzburg, ha subito gravissimi danni non Persona_1 patrimoniali.
Considerato che il periodo di internamento di , dal giorno della sua Per_1 cattura, 23 settembre 1943, al giorno della sua liberazione, avvenuta alla fine del mese di aprile del 1945, è stato di 19 mesi, il danno non patrimoniale, deve essere quantificato in via equitativa in euro 170.000,00, salva la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Oltre a ciò, ha subito anche un danno Per_1 patrimoniale, in quanto, per il lavoro prestato, dapprima nella fabbrica di aeroplani Messerschmitt e poi nella machinenfabrik di non ha mai Persona_6 avuto alcuna retribuzione. Pertanto, considerato che è stato adibito al Per_1 lavoro coatto per tutto il periodo di internamento (19 mesi), il suo danno patrimoniale va quantificato in euro 19.000,00.
4 5
Alla luce di quanto sopra, i danni complessivamente subiti da Persona_1 ammontano a euro 189.000,00.
1.2. La trasmissione del diritto risarcitorio di ai suoi familiari e le Persona_1 domande risarcitorie degli odierni attori.
Il diritto risarcitorio di , al momento del suo decesso, intervenuto Persona_1 il 7 maggio 2009, si è trasmesso, secondo le disposizioni testamentarie redatte dal de cuius il 12 marzo 2000 e pubblicate per atto del notaio dell'8 Persona_9 luglio 2009, ai suoi tre figli, odierni attori, e CP_1 CP_2 CP_3
nella misura di 1/3 ciascuno.
[...]
Alla luce di quanto sopra, le domande risarcitorie degli odierni attori sono le seguenti:
: 63.000,00; Controparte_1
Amato: 63.000,00; CP_2
Amato: 63.000,00. CP_3
2. La deportazione e l'internamento di . Persona_2
era un altro dei circa duecento civili rastrellati a Persona_2
CI la notte del 23 settembre 1943. Anche , sin dalla sua Persona_2 cattura, ha patito le condizioni inumane del trasporto verso la CP_11 all'interno dei carri bestiame. E, poi, ha sopportato le condizioni di vita all'interno dei lager nazisti. La notte del 30 settembre 1943, giorno del suo arrivo a
MM, Stalag VII B, gli viene assegnato il numero di matricola 9643.
, così come , viene inizialmente trasferito, in ottobre, nel Persona_2 Per_1 lager di Augsburg, Kommando n. 572/B, e impiegato presso la fabbrica bavarese
Messerschmitt A.G. Augsburg, ad Haunstetten. In questa fabbrica lavora fino all'agosto del 1944, per poi venire trasferito, in un primo momento, presso la
Deutschen Vehrmact OL Hitler Caserme” a Monaco, e successivamente a
Landsberg per i lavori forzati.
Dopo la liberazione, avvenuta alla fine del mese di aprile del 1945, viene rimpatriato il 25 maggio 1945 dagli americani e fa rientro a CI il successivo 5 giugno. Il suo nome figura nell'elenco stilato dal Comune di
CI dei cittadini deportati il 23 settembre 1943 nel lager di MM e la sua esperienza è documentata dalla medaglia all'onore ricevuta per le sofferenze dell'internamento dal Presidente della Repubblica , dalla Persona_10
5 6
domanda di indennizzo per riduzione in schiavitù e lavoro forzato avanzata all'OIM e incredibilmente ignorata, ove sono attestate le varie tappe della prigionia, nonché dall'attestato rilasciato nel 1999 dal Dipartimento tedesco di
Berlino e da alcuni articoli di giornale.
8.2.1. La tipologia e la quantificazione del danno subito.
Per la deportazione in e l'internamento nei lager di MM, CP_11
Augsburg, Monaco e Landsberg, ha subito gravissimi Persona_2 danni non patrimoniali.
Considerato che
il periodo di internamento di
[...]
, dal giorno della sua cattura, 23 settembre 1943, al giorno della sua Per_2 liberazione, avvenuta alla fine del mese di aprile del 1945, è stato di 19 mesi, il danno non patrimoniale, deve essere quantificato in via equitativa in euro
170.000,00, salva la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Oltre a ciò, ha subito anche un danno patrimoniale, in quanto, Persona_2 per il lavoro prestato, dapprima nella fabbrica di aeroplani Messerschmitt e poi presso Monaco e Landsberg, non ha mai avuto alcuna retribuzione. Pertanto, considerato che è stato adibito al lavoro coatto per tutto il Persona_2 periodo di internamento (19 mesi), il suo danno patrimoniale va quantificato in euro 19.000,00. Alla luce di quanto sopra, i danni complessivamente subiti da ammontano a euro 189.000,00. Persona_2
2.2. La trasmissione del diritto risarcitorio di alla nipote Persona_2
e la sua domanda risarcitoria. Controparte_4
Il diritto risarcitorio di , deceduto il 4 novembre 2006 Persona_2 senza moglie né figli, si è interamente trasmesso, secondo le disposizioni testamentarie redatte dal de cuius il 7 ottobre 2005 e pubblicate per atto del notaio dell'14 marzo 2007, a sua nipote e odierna attrice Persona_11 CP_4
Per_
figlia del fratello , la quale si è presa cura del povero zio negli ultimi
[...] anni della sua vita. Pertanto, la domanda risarcitoria dell'odierna attrice è la seguente: : 189.000,00. Controparte_4
3. La deportazione e l'internamento di Persona_3 era un altro dei circa duecento civili rastrellati a CI la notte Persona_3 del 23 settembre 1943. Anche , sin dalla sua cattura, ha patito le Per_1 condizioni inumane del trasporto verso la all'interno dei carri bestiame. CP_11
E, poi, ha sopportato le condizioni di vita all'interno dei lager nazisti.
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, arriva a MM nella notte del 30 settembre 1943, dove viene Per_1 internato all'interno dello Stalag VII B. Così come la gran parte dei suoi compaesani catturati a CI, e a differenza di e Persona_1 [...]
, viene fatto rimanere a MM. Persona_2 Persona_3
Qui viene adibito a massacranti lavori forzati all'interno delle campagne presenti nei dintorni della città, come bracciante. Durante il periodo di internamento, nella seconda metà del 1944, si ammala gravemente. Per_1
Infatti, oltre a una grave forma di gastrite, contrae la malaria, a causa Per_1 delle pessime condizioni igieniche cui era costretto a vivere e lavorare.
Cionondimeno, non verrà mai rimpatriato prima della liberazione, Per_1 avvenuta alla fine del mese di aprile del 1945, grazie all'intervento dell'esercito alleato. Il suo nome figura nell'elenco stilato dal Comune di CI dei cittadini deportati il 23 settembre 1943 nel lager di MM e la sua esperienza e malattia sono documentate dagli atti di cui al parere della
Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro del 24 marzo
1970, nonché dalla decisione della Corte dei Conti n. 65446 del 3 febbraio 1978.
3.1. La tipologia e la quantificazione del danno subito. per la Persona_3 deportazione in e l'internamento nel lager di MM, dove ha CP_11 contratto gastrite e malaria, ha subito gravissimi danni non patrimoniali.
Considerato che il periodo di internamento di , dal giorno della sua Per_1 cattura, 23 settembre 1943, al giorno della sua liberazione, avvenuta alla fine del mese di aprile del 1945, è stato di 19 mesi, il danno non patrimoniale deve essere quantificato in via equitativa in euro 170.000,00, salva la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Oltre a ciò, ha subito anche un danno Per_1 patrimoniale, in quanto, per il lavoro prestato da bracciante nelle campagne di
MM, non ha mai avuto alcuna retribuzione.
Pertanto, considerato che è stato adibito al lavoro coatto per tutto il Per_1 periodo di internamento (19 mesi), il suo danno patrimoniale va quantificato in euro 19.000,00. Alla luce di quanto sopra, i danni complessivamente subiti da ammontano a euro 189.000,00. Persona_3
3.2. La trasmissione del diritto risarcitorio di ai suoi familiari e le Persona_3 domande risarcitorie degli odierni attori.
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Il diritto risarcitorio di deceduto il 18 febbraio 1980, si è Persona_3 trasmesso, secondo le regole della successione legittima, alla moglie CP_13
(per 6/18) e, considerato che una delle figlie, era
[...] Persona_13
CP_1 morta ancora adolescente, ai restanti sei figli, , , CP_4 CP_6 Per_5
e , nella misura di 2/18 ciascuno. CP_15 Controparte_16
La quota ereditata dalla moglie (pari a 6/18), al momento del Persona_14 suo decesso, intervenuto il 7 gennaio 2001, si è pure trasmessa, secondo le regole della successione legittima, ai suoi sei figli, in parti uguali.
Anche la quota ereditata da (pari a 2/18), deceduta nel 2021 Controparte_16 senza coniuge né discendenti, si è trasmessa, secondo le regole della successione legittima, ai suoi cinque fratelli, in parti uguali.
Pertanto, il diritto risarcitorio di risulta così ripartito: Persona_3
: euro 37.800,00 (1/5); CP_5
: euro 37.800,00 (1/5); CP_6
: euro 37.800,00 (1/5); Parte_3
: euro 37.800,00 (1/5); Parte_4
: euro 37.800,00 (1/5). Parte_5
Si precisa che le odierne attrici e intendono chiedere la CP_4 CP_6 condanna al pagamento dell'intero diritto risarcitorio presente nella comunione ereditaria del padre e confluito, per quote, nelle successive comunioni Per_1 ereditarie della madre e della sorella ivi comprese, quindi, le Per_14 CP_16
CP_1 quote spettanti agli altri fratelli e coeredi , e , in virtù Per_5 Parte_5 del noto insegnamento della Corte Suprema di Cassazione, a mente del quale i crediti appartenenti a una comunione ereditaria posso essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (cfr. Cass., SS.UU, n.
24657/2007).
Alla luce di quanto sopra, le domande risarcitorie delle odierne attrici sono le seguenti:
: euro 94.500,00; CP_5
: euro 94.500,00. CP_6
4. La deportazione e l'internamento di Persona_4
era un altro dei circa duecento civili rastrellati a CI la Persona_4 notte del 23 settembre 1943.
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Ex militare, anche sin dalla sua cattura, ha patito le condizioni inumane Per_4 del trasporto verso la all'interno dei carri bestiame. E, poi, ha CP_11 sopportato le condizioni di vita all'interno dei lager nazisti (di cui si è detto supra
§ 3). Anche arriva a MM nella notte del 30 settembre 1943, dove Per_4 viene internato all'interno dello Stalag VII B.
Così come la gran parte dei suoi compaesani catturati a CI, e a differenza di e , resta a Persona_1 Persona_2 Persona_4
MM, durante tutta la durata della sua prigionia. Qui viene adibito a massacranti lavori forzati all'interno delle campagne presenti nei dintorni della città, come bracciante.
A differenza degli altri compaesani, e purtroppo solamente due settimane prima della liberazione, avvenuta alla fine del mese di aprile del 1945, riesce a Per_4 scappare dal lager dove era internato.
Così, dopo settimane e settimane di cammino, arriva in Croazia, dove viene accolto e ristorato dai partigiani croati.
L'11 giugno 1945 ottiene il foglio di rimpatrio per l'Italia, grazie al quale farà rientro nella sua amata CI.
Il nome di figura nell'elenco stilato dal Comune di CI Persona_4 dei cittadini deportati il 23 settembre 1943 nel lager di MM e la sua esperienza è documentata, fra l'altro, dal foglio di rimpatrio rilasciato dai partigiani Croati l'11 giugno 1945.
4.1. La tipologia e la quantificazione del danno subito. , per la Persona_4 deportazione in e l'internamento nel lager di MM, ha subito CP_11 gravissimi danni non patrimoniali.
Considerato che
il periodo di internamento di dal giorno della sua cattura, 23 settembre 1943, al giorno della sua fuga, Per_4 avvenuta all'inizio del mese di aprile del 1945, è stato di 18 mesi, il danno non patrimoniale deve essere quantificato in via equitativa in euro 160.000,00, salva la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Oltre a ciò, ha subito anche un danno patrimoniale, in quanto, per il Per_4 lavoro prestato da bracciante nelle campagne di MM, non ha mai avuto alcuna retribuzione.
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Pertanto, considerato che è stato adibito al lavoro coatto per tutto il Per_4 periodo di internamento (18 mesi), il suo danno patrimoniale va quantificato in euro 18.000,00.
Alla luce di quanto sopra, i danni complessivamente subiti da Persona_3 ammontano a euro 178.000,00.
4.2. La trasmissione del diritto risarcitorio di ai suoi Persona_4 familiari e le domande risarcitorie degli odierni attori.
Il diritto risarcitorio di deceduto il 23 gennaio 1972, si è Persona_4 trasmesso, secondo le regole della successione legittima ante riforma del diritto di famiglia, ai suoi tre figli e nella misura di Per_5 CP_9 Controparte_8
1/3 ciascuno:
: euro 59.333,33 (1/3); Controparte_9
euro 59.333,33 (1/3); Controparte_8
: euro 59.333,33 (1/3). Persona_5
La quota ereditata da , al momento del suo decesso, intervenuto Persona_5 nel 2022, si è poi trasmessa alla moglie e ai figli e Controparte_10 Pt_2
in parti uguali: Parte_1
euro 19.777,77,00 (1/3); Controparte_10
euro 19.777,77,00 (1/3); Parte_2
euro 19.777,77,00 (1/3). Parte_1
Alla luce di quanto sopra, le domande risarcitorie degli odierni attori sono le seguenti:
: euro 59.333,33; Controparte_9
euro 59.333,33; Controparte_8
euro 19.777,77,00; Controparte_10
euro 19.777,77,00; Parte_2
euro 19.777,77,00. Parte_1
Tutto ciò premesso, le parti attrici così concludevano: -accertare e dichiarare la responsabilità della Federale di Germania, quale ente succeduto al CP_11
Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi in danno di Per_1
, e da
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 considerarsi crimini di guerra e/o contro l'umanità; per l'effetto, condannare la e il al Controparte_11 Controparte_12
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risarcimento, in favore degli odierni attori, di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali di cui in narrativa ove, per ciascun civile deportato, sono indicate le specifiche voci di danno e le somme complessivamente richieste dagli odierni attori), da liquidarsi nella misura ivi indicata, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Tali le somme dovranno essere devalutate alla data del crimine e rivalutate annualmente sino al soddisfo, con applicazione degli interessi legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La rimaneva contumace. CP_11
Si costituiva la difesa erariale e così concludeva: in via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale ex art. 25 c.p.c. del Tribunale di Roma per gli attori sopra meglio indicati per essere competente il Tribunale di Napoli o (per
[...]
), quello di Firenze;
CP_1
b) in subordine, affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché Controparte_12 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
c) in ogni caso, rigettare nel merito la domanda, in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, perché infondata in fatto e in diritto;
d) in via gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.
All'udienza del 28.11.2023 il Giudice dichiarava la contumacia della CP_11
All'udienza del 18.3.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è
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stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste
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a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Posto che la fattispecie in esame riguarda l'arresto e la deportazione di un civile sussiste l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
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Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale
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conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
Trattasi di civili inermi i quali hanno subito un periodo di carcerazione senza titolo in un lager per come sopra meglio descritto nel dettaglio;
per tale motivo sussistendo il crimine di guerra questo giudice deve esercitare la propria giurisdizione.
D) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attore, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
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n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”. Pertanto, la domanda è rigettata avuto riguardo a tale voce di danno.
E) La liquidazione del danno iure hereditatis maturato in capo ad ogni singolo de cuius e da ripartirsi tra gli eredi.
La qualità di erede dell'attore è stata provata mediante la produzione dai certificati anagrafici e, in alcuni casi dagli atti di successione.
Si può procedere, pertanto, alla liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito da , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e da considerarsi causati e frutto del crimine di guerra. Persona_4
I danni sono stati richiesti iure hereditatis dalle parti attrici. Il de cuius - come risulta dalla documentazione è stato deportato, detenuto ed ha fatto ritorno in
Patria, sopravvivendo al campo di detenzione.
Può essere riconosciuto, con una liquidazione equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c., un danno relativo alla sofferenza psico-fisica subita dal singolo de cuius a seguito della privazione della libertà, della deportazione e della permanenza nel campo di prigionia.
Il danno per ogni singolo de cuius può essere liquidato in euro 30.000,00, somma già aggiornato in moneta corrente e non rivalutabile, danno entrato nel patrimonio del de cuius e trasmissibile in via ereditaria e da ripartirsi per i singoli eredi secondo le regole successorie. La somma così liquidata e determinata deve tenere conto del lungo tempo trascorso e della peculiarità della fattispecie che si sostanzia in una imprescrittibilità della fattispecie, della prigionia con liberazione e morte naturale dopo anni dal fatto. Qualsiasi tipo di danno, in assenza di diverse disposizioni di legge, va liquidato in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito (Cassazione Civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 19229 del 15 giugno 2022).
La somma di euro 30.000,00 viene liquidata, come detto, in capo e per ogni singolo de cuius e deve essere ripartita per tutti gli eredi del singolo soggetto deportato che hanno agito in questa sede;
qualora ci fossero altri eredi, che non
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abbiano eventualmente agito, la somma di euro 30.000,00 deve essere ulteriormente ripartita.
F) Compensatio lucri cum damno.
Avuto riguardo, all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato, si osserva quanto segue. Posto che nessuna documentazione è stata prodotta in merito dall'Amministrazione convenuta non è possibile procedere alla decurtazione di somme eventualmente già percepite dagli attori o dai loro danti causa. L'eccezione è, pertanto, rigettata. Tuttavia, si osserva che l'art.4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che:
“Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonchè a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”.
Ne discende che il rigetto di tale eccezione nel presente giudizio per difetto di prova, non precluderà eventuali decurtazioni in sede esecutiva in quanto previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita nel dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla
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luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_17 cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_17
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta da ogni singolo attore;
dichiara sussistente la responsabilità della Controparte_11 convenuta contumace per il crimine contro l'umanità commesso nei confronti di , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
da considerarsi causati e frutto del crimine di guerra;
Persona_4
b) per l'effetto, condanna la al risarcimento Controparte_11 del danno subìto dai singoli quattro(4) de cuius Persona_1 [...]
, e da considerarsi Persona_2 Persona_3 Persona_4 causati e frutto del crimine di guerra, e liquida per ciascuno €30.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €30.000,00 per ciascun de cuius, da ripartirsi tra gli eredi parti attrici, solo qualora gli attori risultino gli unici avente diritto in qualità di eredi del rispettivo de cuius;
c) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_11
d) condanna le parti convenute al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €7.000,00 oltre spese generali (15%); le spese di lite sono poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022.
Roma, Il Giudice
LB AN
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