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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2472/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
richiamato il precedente provvedimento, con il quale si disponeva la sostituzione dell'udienza calendarizzata al 7 maggio 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 2472/2017, promossa da:
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Pisa, Via del Parte_1 P.IVA_1
Borghetto nr. 43, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F.: Controparte_1
, nato in [...] il [...], ivi residente in [...]
Condotti nr. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Passerini (C.F.: ), del C.F._2
Foro di Livorno, con studio in Livorno, Viale Mameli nr. 37;
attore
contro pagina 1 di 6 (cod. fisc. , con Sede amministrativa e Direzione Controparte_2 P.IVA_2
generale in Sassari, in persona del Presidente in carica, Avv. , rappresentato e Controparte_3 difeso dall'Avv. Giuseppe Cudoni (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio del difensore, in Olbia, Corso Umberto nr. 150;
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_1
; Controparte_8
; Controparte_9
CP_10
Controparte_11
convenuti;
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conatto di citazione notificato il 5 dicembre 2017, parte attrice chiedeva, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 6 Si costituiva il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“- Contrariis reiectis - in via preliminare, per le ragioni indicate in espositiva, disponga gli opportuni provvedimenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 273 e 274 c.p.c. con riferimento al giudizio
N.2520/2016 R.G. pendente nanti l'intestato Tribunale;
- nel merito, per le ragioni indicate in espositiva, accertata l'infondatezza in fatto e in diritto della proposta opposizione e della successiva azione di merito interposta dall'attrice, confermare la legittimità dell'azione interposta dal CP_2
, confermare il provvedimento emesso dall'intestato Tribunale in data 4.7.2017, per l'effetto,
[...]
rigettarsi integralmente ogni relativa istanza e domanda attorea. - per l'effetto condannare
l'opponente, in forza di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c., co. 1, al risarcimento dei danni da determinarsi in via ufficiosa, salva ogni altra ulteriore pretesa a tutela dell' convenuto. - con CP_12 vittoria delle spese di lite”.
All'udienza del 15 giugno 2018, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia di tutti i convenuti regolarmente citati, e non costituiti nel presente giudizio e, rilevata la sussistenza di elementi di connessione soggettiva, e parzialmente oggettiva, con il procedimento n.r.g. 2520/2016, pendente davanti all'intestato Tribunale, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale, per le determinazioni ex art. 274 c.p.c..
pagina 3 di 6 All'udienza del 3 aprile 2019, il Giudice Istruttore, rilevata l'impossibilità di disporre la riunione del presente giudizio con quello recante n.r.g. 2520/2016, pendenti in due fasi diverse, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c., disponendo rinvio per la prosecuzione del procedimento.
Nelle more, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 7 maggio 2025, le parti costituite, in via congiunta, davano atto di avere definito le rispettive posizioni con separato atto di transazione, al fine di addivenire alla rinuncia agli atti, all'azione ed alle rispettive pretese di cui alle cause n.r.g. 2472/2017 e n.r.g. 2520/2016, entrambe pendenti avanti al Tribunale di Tempio Pausania.
Pertanto, rilevavano di non avere più interesse alla prosecuzione ed alla definizione del presente giudizio, rispetto al quale chiedevano dichiararsi l'estinzione, con integrale compensazione delle spese di lite.
*****
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c.: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Dato atto della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione già depositate agli atti, si ritengono sussistenti i presupposti per pronunciarsi in ordine all'estinzione del presente giudizio.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 in Riv. giur. Sarda
1994, 367 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ. Mass.
2012, 9, 1096).
Deve essere dichiarata con sentenza, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui:
“L'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve essere dichiarata con Sentenza, in quanto nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo
pagina 4 di 6 decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; si rende pertanto necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello” (Tribunale Torino sez. I, 12/02/2016, n.904).
Del resto, la Cassazione si è espressa nel senso che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal Giudice Monocratico del Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e che, dunque, se pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ.
Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n.
3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002,
1829).
Le spese processuali, come chiesto dalle parti, sono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Micol Menconi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, e definitivamente pronunciando:
DICHIARA l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Tempio Pausania, 26 maggio 2025
Il Giudice Dott.ssa Micol Menconi
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
richiamato il precedente provvedimento, con il quale si disponeva la sostituzione dell'udienza calendarizzata al 7 maggio 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 2472/2017, promossa da:
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Pisa, Via del Parte_1 P.IVA_1
Borghetto nr. 43, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F.: Controparte_1
, nato in [...] il [...], ivi residente in [...]
Condotti nr. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Passerini (C.F.: ), del C.F._2
Foro di Livorno, con studio in Livorno, Viale Mameli nr. 37;
attore
contro pagina 1 di 6 (cod. fisc. , con Sede amministrativa e Direzione Controparte_2 P.IVA_2
generale in Sassari, in persona del Presidente in carica, Avv. , rappresentato e Controparte_3 difeso dall'Avv. Giuseppe Cudoni (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio del difensore, in Olbia, Corso Umberto nr. 150;
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_1
; Controparte_8
; Controparte_9
CP_10
Controparte_11
convenuti;
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conatto di citazione notificato il 5 dicembre 2017, parte attrice chiedeva, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 6 Si costituiva il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“- Contrariis reiectis - in via preliminare, per le ragioni indicate in espositiva, disponga gli opportuni provvedimenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 273 e 274 c.p.c. con riferimento al giudizio
N.2520/2016 R.G. pendente nanti l'intestato Tribunale;
- nel merito, per le ragioni indicate in espositiva, accertata l'infondatezza in fatto e in diritto della proposta opposizione e della successiva azione di merito interposta dall'attrice, confermare la legittimità dell'azione interposta dal CP_2
, confermare il provvedimento emesso dall'intestato Tribunale in data 4.7.2017, per l'effetto,
[...]
rigettarsi integralmente ogni relativa istanza e domanda attorea. - per l'effetto condannare
l'opponente, in forza di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c., co. 1, al risarcimento dei danni da determinarsi in via ufficiosa, salva ogni altra ulteriore pretesa a tutela dell' convenuto. - con CP_12 vittoria delle spese di lite”.
All'udienza del 15 giugno 2018, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia di tutti i convenuti regolarmente citati, e non costituiti nel presente giudizio e, rilevata la sussistenza di elementi di connessione soggettiva, e parzialmente oggettiva, con il procedimento n.r.g. 2520/2016, pendente davanti all'intestato Tribunale, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale, per le determinazioni ex art. 274 c.p.c..
pagina 3 di 6 All'udienza del 3 aprile 2019, il Giudice Istruttore, rilevata l'impossibilità di disporre la riunione del presente giudizio con quello recante n.r.g. 2520/2016, pendenti in due fasi diverse, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c., disponendo rinvio per la prosecuzione del procedimento.
Nelle more, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 7 maggio 2025, le parti costituite, in via congiunta, davano atto di avere definito le rispettive posizioni con separato atto di transazione, al fine di addivenire alla rinuncia agli atti, all'azione ed alle rispettive pretese di cui alle cause n.r.g. 2472/2017 e n.r.g. 2520/2016, entrambe pendenti avanti al Tribunale di Tempio Pausania.
Pertanto, rilevavano di non avere più interesse alla prosecuzione ed alla definizione del presente giudizio, rispetto al quale chiedevano dichiararsi l'estinzione, con integrale compensazione delle spese di lite.
*****
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c.: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Dato atto della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione già depositate agli atti, si ritengono sussistenti i presupposti per pronunciarsi in ordine all'estinzione del presente giudizio.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 in Riv. giur. Sarda
1994, 367 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ. Mass.
2012, 9, 1096).
Deve essere dichiarata con sentenza, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui:
“L'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve essere dichiarata con Sentenza, in quanto nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo
pagina 4 di 6 decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; si rende pertanto necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello” (Tribunale Torino sez. I, 12/02/2016, n.904).
Del resto, la Cassazione si è espressa nel senso che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal Giudice Monocratico del Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e che, dunque, se pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ.
Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n.
3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002,
1829).
Le spese processuali, come chiesto dalle parti, sono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Micol Menconi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, e definitivamente pronunciando:
DICHIARA l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Tempio Pausania, 26 maggio 2025
Il Giudice Dott.ssa Micol Menconi
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