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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 879 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 879 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con Controparte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. MARTINA ARIANNA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SAGLIOCCA LUIGIA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/05/2024 con il quale Controparte_1 CP_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...]
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.09.2017, a Coriano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 9.12.2017 e
31.07.2021, i figli ed Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 14.05.2025 e 27.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione egli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e Controparte_1
in Coriano (RN), in data 10/09/2017, trascritto / iscritto nei registri dello Stato Civile Controparte_2
del Comune di Coriano, N. 8 parte 2 serie A - anno 2017;
2. Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nessun contributo economico è previsto in favore dell'uno o dell'altra;
3. Affidare i figli minori ed in via condivisa a entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti, ad esempio, alla salute (es.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
4. Disporre che i minori ed continuino a vivere e risiedere Persona_3 Persona_4 insieme alla madre presso l'abitazione familiare, con ogni arredo e pertinenza;
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: il padre terrà con sé i figli minori nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 19.30 del sabato fino al lunedì mattina. Nelle settimane di weekend di spettanza paterna, inoltre, il padre terrà ed Per_1 il lunedì dalle 13:00 alle ore 20:30 quando li accompagnerà dopo cena presso l'abitazione Per_2
materna e il mercoledì dalle ore 19.30 fino alle ore 14.00 del giovedì. Nelle settimane con weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé i minori ed il lunedì sempre dalle 13:00 fino Per_1 Per_2 alle ore 20:30, accompagnandoli presso l'abitazione materna dopo cena. Inoltre, i minori staranno con il padre il mercoledì dalle ore 19.30 fino alle ore 14.00 del giovedì, pernottando con lo stesso anche il giovedì e il venerdì. Si specifica che è già in essere fra i genitori un accordo per usufruire del servizio di babysitteraggio nei giorni di mercoledì e venerdì mattina nonché il sabato pomeriggio.
I genitori potranno, inoltre, tenere con sé i figli 15 giorni a scelta, anche non consecutivi, durante l'anno per fare le vacanze.
I piccoli ed trascorreranno con il padre le festività natalizie (Vigilia, Natale, Santo Per_1 Per_2
Stefano, San Silvestro, Capodanno, Epifania) le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) nonché la giornata di Ferragosto ad anni e a giorni alterni. Pertanto, a titolo esemplificativo, se il primo anno passeranno con il padre , Stefano, San Silvestro, e il giorno di Per_5 Per_6 Per_7
Pasqua, l'anno successivo trascorreranno con lo stesso Natale, Capodanno, il Lunedì dell'Angelo e il giorno di Ferragosto;
6. Disporre che i minori ed trascorrano il giorno dei propri Persona_3 Persona_4
compleanni (09/12 e 31/07) con entrambi i genitori;
7. Stabilire che i minori ed trascorrano la Festa del Papà con il Persona_3 Persona_4
padre e la Festa della Mamma con la madre, indipendentemente dal calendario dei turni di visita;
8. Dare atto che ogni genitore comunicherà preventivamente all'altro ove trascorrerà periodi continuativi più lunghi di due giorni con i figli qualora in simili frangenti dovesse allontanarsi dal comune di residenza;
9. Dare atto che entrambi i genitori avranno cura di introdurre eventuali nuove figure relazionali nella vita di ed in maniera graduale e compatibile con il gradimento ed il benessere Per_1 Per_2
psicofisico dei figli minori;
10. Dare atto che ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative dei figli minori con i nonni e con gli altri familiari, facendo obbligo ad entrambi i coniugi ed ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei minori ma anche con i terzi, dall'esternare considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento del matrimonio;
11. Disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento dell'importo di € 800,00 (ottocento/00), oltre rivalutazione Istat, da versarsi alla madre entro il 20 di ogni mese a partire dal mese di deposito del presente ricorso. Il padre provvederà a versare alla madre anche il 50% delle spese straordinarie, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori sia quelle c.d. “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna 1 : sono da considerare spese straordinarie tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori;
occorrerà, in ogni caso, tenere conto della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori;
12. quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
13. il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
14. gli importi per i quali viene richiesto il rimborso dovranno essere debitamente documentati attraverso l'esibizione dei giustificativi di spesa, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute attestanti le somme anticipate;
15. dare atto che l'assegno unico erogato a favore dei figli minori verrà percepito nella misura del
100% dalla madre, Sig.ra e, quindi, il Sig. si impegna ad attivarsi al fine di permettere CP_2 Persona_3 alla stessa di percepire l'assegno unico nella misura stabilita;
16. quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori;
17. dare atto che i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e viceversa a eccezione di e fatto salvo quanto sopra specificato;
18. dare atto che i coniugi dichiarano di avere definito prima d'ora consensualmente ogni rapporto patrimoniale inter partes a eccezione di quelli di cui alle presenti condizioni;
19. dare atto che le parti fin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio;
20. prendere atto che le spese legali relative al presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti e i costi della procedura (tra i quali il contributo unificato) sono sopportati in parti uguali tra le stesse;
21. Gli Avvocati Arianna Martina e Luigia Sagliocca firmano anche per rinuncia alla solidarietà professionale prevista dalla dall'art. 13 L. 247/12;
22. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coriano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
23. Si dichiara che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande con esse connesse;
24. I Sig.ri e rilasciano assenso alla celebrazione dell'udienza in Controparte_1 Controparte_2
forma scritta ex artt. 127 e 127 ter c.p.c.
1 Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) Spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori- a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti: spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) Campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre alternative;
c) Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) Abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi).
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1 Controparte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coriano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 8 Parte II Serie A Anno 2017 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 879 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con Controparte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. MARTINA ARIANNA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SAGLIOCCA LUIGIA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/05/2024 con il quale Controparte_1 CP_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...]
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.09.2017, a Coriano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 9.12.2017 e
31.07.2021, i figli ed Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 14.05.2025 e 27.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione egli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e Controparte_1
in Coriano (RN), in data 10/09/2017, trascritto / iscritto nei registri dello Stato Civile Controparte_2
del Comune di Coriano, N. 8 parte 2 serie A - anno 2017;
2. Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nessun contributo economico è previsto in favore dell'uno o dell'altra;
3. Affidare i figli minori ed in via condivisa a entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti, ad esempio, alla salute (es.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
4. Disporre che i minori ed continuino a vivere e risiedere Persona_3 Persona_4 insieme alla madre presso l'abitazione familiare, con ogni arredo e pertinenza;
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: il padre terrà con sé i figli minori nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 19.30 del sabato fino al lunedì mattina. Nelle settimane di weekend di spettanza paterna, inoltre, il padre terrà ed Per_1 il lunedì dalle 13:00 alle ore 20:30 quando li accompagnerà dopo cena presso l'abitazione Per_2
materna e il mercoledì dalle ore 19.30 fino alle ore 14.00 del giovedì. Nelle settimane con weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé i minori ed il lunedì sempre dalle 13:00 fino Per_1 Per_2 alle ore 20:30, accompagnandoli presso l'abitazione materna dopo cena. Inoltre, i minori staranno con il padre il mercoledì dalle ore 19.30 fino alle ore 14.00 del giovedì, pernottando con lo stesso anche il giovedì e il venerdì. Si specifica che è già in essere fra i genitori un accordo per usufruire del servizio di babysitteraggio nei giorni di mercoledì e venerdì mattina nonché il sabato pomeriggio.
I genitori potranno, inoltre, tenere con sé i figli 15 giorni a scelta, anche non consecutivi, durante l'anno per fare le vacanze.
I piccoli ed trascorreranno con il padre le festività natalizie (Vigilia, Natale, Santo Per_1 Per_2
Stefano, San Silvestro, Capodanno, Epifania) le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) nonché la giornata di Ferragosto ad anni e a giorni alterni. Pertanto, a titolo esemplificativo, se il primo anno passeranno con il padre , Stefano, San Silvestro, e il giorno di Per_5 Per_6 Per_7
Pasqua, l'anno successivo trascorreranno con lo stesso Natale, Capodanno, il Lunedì dell'Angelo e il giorno di Ferragosto;
6. Disporre che i minori ed trascorrano il giorno dei propri Persona_3 Persona_4
compleanni (09/12 e 31/07) con entrambi i genitori;
7. Stabilire che i minori ed trascorrano la Festa del Papà con il Persona_3 Persona_4
padre e la Festa della Mamma con la madre, indipendentemente dal calendario dei turni di visita;
8. Dare atto che ogni genitore comunicherà preventivamente all'altro ove trascorrerà periodi continuativi più lunghi di due giorni con i figli qualora in simili frangenti dovesse allontanarsi dal comune di residenza;
9. Dare atto che entrambi i genitori avranno cura di introdurre eventuali nuove figure relazionali nella vita di ed in maniera graduale e compatibile con il gradimento ed il benessere Per_1 Per_2
psicofisico dei figli minori;
10. Dare atto che ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative dei figli minori con i nonni e con gli altri familiari, facendo obbligo ad entrambi i coniugi ed ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei minori ma anche con i terzi, dall'esternare considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento del matrimonio;
11. Disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento dell'importo di € 800,00 (ottocento/00), oltre rivalutazione Istat, da versarsi alla madre entro il 20 di ogni mese a partire dal mese di deposito del presente ricorso. Il padre provvederà a versare alla madre anche il 50% delle spese straordinarie, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori sia quelle c.d. “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna 1 : sono da considerare spese straordinarie tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori;
occorrerà, in ogni caso, tenere conto della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori;
12. quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
13. il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
14. gli importi per i quali viene richiesto il rimborso dovranno essere debitamente documentati attraverso l'esibizione dei giustificativi di spesa, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute attestanti le somme anticipate;
15. dare atto che l'assegno unico erogato a favore dei figli minori verrà percepito nella misura del
100% dalla madre, Sig.ra e, quindi, il Sig. si impegna ad attivarsi al fine di permettere CP_2 Persona_3 alla stessa di percepire l'assegno unico nella misura stabilita;
16. quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori;
17. dare atto che i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e viceversa a eccezione di e fatto salvo quanto sopra specificato;
18. dare atto che i coniugi dichiarano di avere definito prima d'ora consensualmente ogni rapporto patrimoniale inter partes a eccezione di quelli di cui alle presenti condizioni;
19. dare atto che le parti fin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio;
20. prendere atto che le spese legali relative al presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti e i costi della procedura (tra i quali il contributo unificato) sono sopportati in parti uguali tra le stesse;
21. Gli Avvocati Arianna Martina e Luigia Sagliocca firmano anche per rinuncia alla solidarietà professionale prevista dalla dall'art. 13 L. 247/12;
22. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coriano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
23. Si dichiara che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande con esse connesse;
24. I Sig.ri e rilasciano assenso alla celebrazione dell'udienza in Controparte_1 Controparte_2
forma scritta ex artt. 127 e 127 ter c.p.c.
1 Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) Spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori- a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti: spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) Campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre alternative;
c) Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) Abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi).
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1 Controparte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coriano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 8 Parte II Serie A Anno 2017 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi