Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA03628/0 1 LRE LO TALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 17645/98 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.7574 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep . Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.18/10/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 23 SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2000 4266 procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di -1- Y ROMA del 21.01.1999, REP. N. 50382; * - resistente con procura avverso la sentenza n. 819/97 del Tribunale di PADOVA, depositata il 27/10/97 R.G.N. 288/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I1 Tribunale di Padova, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta da NA IO nei confronti dell'Inail, onde previo accertamento di una ipoacusia professionale, derivante dalla sua attività di artigiano, svolta nel settore edilizia con l'impiego di camion e escavatori, l'ente convenuto fosse condannato al pagamento di una rendita rapportata al grado di invalidità dell'11%. in particolare ilRiteneva Tribunale che l'appellante non aveva assolto l'onere della prova sia della effettività della patologia sia, trattandosi di lavorazioni non tabellate, del nesso causale tra la rumorosità dell'ambiente e la malattia professionale. Invero, osserva il Tribunale, dalla deposizioni dei testi circa la rumorosità dei mezzi di lavoro, non poteva trarsi alcuna certezza sulla esposizione del lavoratore a rumore eccedente la soglia di pericolo, così come neanche dall'accertamento tecnico medico legale era derivata alcuna certezza circa l'esistenza di una ipoacusia, ovvero circa i profili tipici della curva audiometrica che notoriamente costituiscono connotazione della ipoacusia di origine tecnopatia. 3 1 In conclusione il Tribunale riteneva che dagli accertamenti suddetti non era derivata la prova di una rumorosità dell'ambiente eccedente i limiti di pericolosità e quindi dell'origine tecnopatica della malattia. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione NA IO censurandola con violazione di legge e vizio di un motivo per motivazione. Si è costituito l'Istituto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente violazione dell'art. 3 del dpr n. 1124/65, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 437 e 421 c.p.c., del decreto legislativo n. 277/91, art. 38 e seg. oltre a vizio di motivazione, richiamando gli accertamenti tecnici di primo grado, per osservare che le conclusioni del C.T.U. non erano affatto dubitative circa il carattere professionale della patologia e che l'incertezza indicata dallo stesso C.T.U. riguardava esclusivamente la difficoltà di stabilire le percentuali di danno da rumore e da presbiacusia. Dinanzi a tale quadro istruttorio, il Tribunale ha omesso di avvalersi degli strumenti processuali, di cui all'art. 421 e 437 c.p.c. espressamente previsti al fine di integrare di ufficio la prova, disponendo la rinnovazione della C.T.U. medico legale, oltre ad accertamenti tecnici per accertare il grado di rumorosità dei camion e degli escavatori, in generale, sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dall'Inail; adempimenti tanto più necessari perché espressamente richiesti con l'atto di costituzione in appello. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha omesso di considerare la documentazione prodotta, ed in particolare un documento che, richiamando anche il d. lgs. n. 77 del 1991, indicava il rumore prodotto da motori pesanti in cantiere intorno ai 90 100- decibels: in sintesi ritenendosi che la sentenza impugnata aveva del tutto ignorato le deduzioni istruttorie e di merito formulate con l'atto di appello. Ritiene la Corte che il motivo di ricorso deve essere accolto. Trattandosi, nella specie, di una patologia non tabellata, è fuori dubbio che al ricorrente incombesse l'onere della prova del nesso causale tra il rischio insito nella attività lavorativa svolta e la malattia, onde accertarne la professionalità: in particolare tra la rumorosità dell'ambiente e del lavoro svolto e la ipoacusia denunciata. In discussione, sul piano probatorio, è 5 dunque, la sussistenza di una concausa, rispetto alla quale la motivazione del Tribunale, da una parte, mostra una grande incertezza (quale risulta dalle espressioni "non è per nulla facile riconoscere la forma a cucchiaio", "conclusioni del consulente - dubitative circa la concorrenza di concause di origine tecnopatica"), dall'altra, mostra di non aver provveduto a quegli ulteriori accertamenti che tale incertezza avrebbero potuto fugare: si consideri, infatti, che quelle motivazioni furono rese, nonostante che vi fosse una consistente richiesta di nuovi accertamenti istruttori da parte dell'appellato, quali il ricorso all'art. 421 c.p.c. (che ben poteva utilizzarsi agli effetti dell'accertamento della rumorosità) e soprattutto la richiesta rinnovazione di c.t.u.. Vi è stata dunque da parte del Tribunale una carenza ingiustificata di attività istruttoria (error) in procedendo) per la quale, ai fini dell'accertamento della verità, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice che provvederà agli accertamenti ritenuti necessari, ben oltre la sola consulenza di primo grado, sulla quale il Tribunale ha fondato il suo convincimento, per la decisione sulla domanda. Per 6 questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvio la causa al giudice designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2000 II Presidente: Киолинд Il Cons. estensote: PillDepositata in Cancelleria IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Oggi, 13 MAR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Shile T R O E N O * C I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N O ' A B L S 3 E I L E P 7 D - S D 8 I A I - N T 1 S S G 1 N O O E P S E A M I G D I A G E A , E O D O T L R T E T I T A S R N L A E G I D I S H E © D