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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7427/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7427/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DURINI 25 20122 MILANO ITALIA presso il difensore avv. FERRONI FRANCESCO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA DIVAGNO, 1/F 71043
MANFREDONIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia ha per oggetto l'accertamento del diritto della parte opposta ad ottenere dalla Banca la documentazione riguardante i rapporti contrattuali tra le parti, che il cliente afferma di aver chiesto inutilmente e per cui ha ottenuto il decreto ingiuntivo (precisamente: copia del contratto di finanziamento n. 403200492, della polizza assicurativa con il modello SECCI, nonché dell'estratto delle rate pagate). pagina 1 di 3 La resistente, costituendosi nel presente giudizio, ha prodotto soltanto a seguito di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo il contratto oggetto di causa, ma non la polizza né
l'estratto delle rate pagate, documenti richiesti dalla resistente con la comunicazione PEC del 16.5.2022 inviata all'indirizzo Email_1
2. Va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere copia del contratto e degli estratti conto ex artt. 117 co.1, 119 co. 4 e 2220 c.c.
Per quanto concerne gli estratti conto, va ora rilevato che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 119 c. 4 Tub va interpretato “alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di attribuire al cliente della banca … il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il cliente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale dalla stessa norma fissato” (Cass. 13277/2018 e Id.
11004/2006), da intendersi come decennio anteriore alla richiesta.
Il diritto ad ottenere copia del contratto è sancito dall'art.117 co.1 TUB, è riconosciuto per altro anche in base all'art.119 TUB e, in generale, discende dalle norme in tema di esecuzione in buona fede del contratto. Il diritto ad ottenere la documentazione si ricollega altresì al principio sancito dall'art.2220
c.c. in forza del quale l'imprenditore è tenuto a conservare le scritture per dieci anni “dall'ultima registrazione”, nonché al principio della prescrizione decennale.
La circostanza che i documenti fossero in ipotesi già stati consegnati in pendenza del rapporto contrattuale non esclude l'obbligo della Banca, in quanto le norme in questione non subordinano il diritto del cliente alla mancata consegna precedente.
3. Si ritiene che la richiesta fatta dal cliente all'indirizzo fosse Email_1 idonea a portare a conoscenza della banca l'istanza del cliente.
Infatti dalla documentazione bancaria non si evince che per inoltrare reclami e introdurre procedure di risoluzione delle controversie fossero previsti indirizzi PEC diversi e tantomeno l'indirizzo della filiale
(che è quello indicato al cliente in risposta alla sua richiesta di consegna di documenti).
Si ritiene quindi che la richiesta rivolta all'indirizzo fosse Email_2 sufficiente a far sorgere l'obbligazione della banca di consegnare i documenti.
Infatti una volta che il cliente abbia inoltrato la richiesta in modo formale ad uno dei canali bancari è compito della indirizzare la richiesta all'ufficio interno tenuto a soddisfarla, ciò che risulta Pt_2
particolarmente semplice attraverso i canali telematici, non essendo altrettanto agevole per il cliente identificare fin da subito l'ufficio competente a soddisfare la sua richiesta.
pagina 2 di 3 Va osservato al riguardo che ogni ritardo nell'ottenere la documentazione a cui ha diritto integra per il cliente il rischio di perdere, anche per il decorso del tempo, possibilità di tutela nei confronti della banca in relazione ad eventuali contestazioni sui rapporti contrattuali in essere o esauriti: ne consegue che anche sotto questo profilo appare contrario a buona fede il comportamento della banca che respinga richieste di documentazione del cliente, invitandolo a rivolgersi ad altri canali della stessa banca, anziché provvedervi direttamente.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il decreto ingiuntivo deve essere confermato e le spese vanno poste a carico della parte opponente soccombente.
4 Le spese si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/2022, nello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile con complessità bassa, nei valori minimi tenuto conto dell'attività effettivamente compiuta e della limitata complessità della vicenda, con esclusione della fase istruttoria che non ricorre.
PQM
Definitivamente pronunciando,
- conferma il decreto ingiuntivo 855/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 6.2.2023;
- condanna a rimborsare a le spese processuali che Parte_1 Controparte_1
liquida nella somma di euro 2.906 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, e oltre a IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Torino, 7 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Chiara Comune
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7427/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DURINI 25 20122 MILANO ITALIA presso il difensore avv. FERRONI FRANCESCO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA DIVAGNO, 1/F 71043
MANFREDONIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia ha per oggetto l'accertamento del diritto della parte opposta ad ottenere dalla Banca la documentazione riguardante i rapporti contrattuali tra le parti, che il cliente afferma di aver chiesto inutilmente e per cui ha ottenuto il decreto ingiuntivo (precisamente: copia del contratto di finanziamento n. 403200492, della polizza assicurativa con il modello SECCI, nonché dell'estratto delle rate pagate). pagina 1 di 3 La resistente, costituendosi nel presente giudizio, ha prodotto soltanto a seguito di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo il contratto oggetto di causa, ma non la polizza né
l'estratto delle rate pagate, documenti richiesti dalla resistente con la comunicazione PEC del 16.5.2022 inviata all'indirizzo Email_1
2. Va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere copia del contratto e degli estratti conto ex artt. 117 co.1, 119 co. 4 e 2220 c.c.
Per quanto concerne gli estratti conto, va ora rilevato che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 119 c. 4 Tub va interpretato “alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di attribuire al cliente della banca … il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il cliente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale dalla stessa norma fissato” (Cass. 13277/2018 e Id.
11004/2006), da intendersi come decennio anteriore alla richiesta.
Il diritto ad ottenere copia del contratto è sancito dall'art.117 co.1 TUB, è riconosciuto per altro anche in base all'art.119 TUB e, in generale, discende dalle norme in tema di esecuzione in buona fede del contratto. Il diritto ad ottenere la documentazione si ricollega altresì al principio sancito dall'art.2220
c.c. in forza del quale l'imprenditore è tenuto a conservare le scritture per dieci anni “dall'ultima registrazione”, nonché al principio della prescrizione decennale.
La circostanza che i documenti fossero in ipotesi già stati consegnati in pendenza del rapporto contrattuale non esclude l'obbligo della Banca, in quanto le norme in questione non subordinano il diritto del cliente alla mancata consegna precedente.
3. Si ritiene che la richiesta fatta dal cliente all'indirizzo fosse Email_1 idonea a portare a conoscenza della banca l'istanza del cliente.
Infatti dalla documentazione bancaria non si evince che per inoltrare reclami e introdurre procedure di risoluzione delle controversie fossero previsti indirizzi PEC diversi e tantomeno l'indirizzo della filiale
(che è quello indicato al cliente in risposta alla sua richiesta di consegna di documenti).
Si ritiene quindi che la richiesta rivolta all'indirizzo fosse Email_2 sufficiente a far sorgere l'obbligazione della banca di consegnare i documenti.
Infatti una volta che il cliente abbia inoltrato la richiesta in modo formale ad uno dei canali bancari è compito della indirizzare la richiesta all'ufficio interno tenuto a soddisfarla, ciò che risulta Pt_2
particolarmente semplice attraverso i canali telematici, non essendo altrettanto agevole per il cliente identificare fin da subito l'ufficio competente a soddisfare la sua richiesta.
pagina 2 di 3 Va osservato al riguardo che ogni ritardo nell'ottenere la documentazione a cui ha diritto integra per il cliente il rischio di perdere, anche per il decorso del tempo, possibilità di tutela nei confronti della banca in relazione ad eventuali contestazioni sui rapporti contrattuali in essere o esauriti: ne consegue che anche sotto questo profilo appare contrario a buona fede il comportamento della banca che respinga richieste di documentazione del cliente, invitandolo a rivolgersi ad altri canali della stessa banca, anziché provvedervi direttamente.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il decreto ingiuntivo deve essere confermato e le spese vanno poste a carico della parte opponente soccombente.
4 Le spese si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/2022, nello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile con complessità bassa, nei valori minimi tenuto conto dell'attività effettivamente compiuta e della limitata complessità della vicenda, con esclusione della fase istruttoria che non ricorre.
PQM
Definitivamente pronunciando,
- conferma il decreto ingiuntivo 855/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 6.2.2023;
- condanna a rimborsare a le spese processuali che Parte_1 Controparte_1
liquida nella somma di euro 2.906 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, e oltre a IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Torino, 7 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Chiara Comune
pagina 3 di 3