TRIB
Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
RG 37/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. BINI VALERIA ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. TOMMASINO FRANCESCO resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PREMESSO che
- Con ricorso per la separazione dei coniugi, depositato in data 13.01.2025, la SI.ra chiedeva al Tribunale di Cremona di pronunciare la separazione personale Pt_1 tra i coniugi;
- successivamente, le parti hanno definito congiuntamente le condizioni del divorzio, secondo l'accordo allegato del quale si richiede l'omologa.
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Cremona alla via Livrasco n. 46, di proprietà dei genitori della SI.ra , SIg. e viene assegnata alla moglie che Pt_1 Controparte_2 CP_3 vi abiterà unitamente ai due figli minori;
3. i figli minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'attuale abitazione sita in Cremona alla via Livrasco n. 46, ove manterranno la propria residenza;
4. il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 dei due figli minori l'importo complessivo di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), con bonifico bancario su conto corrente individunto dal seguente codice IBAN:
[...], entro il giorno 20 di ogni mese, importo che sarà soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione di questo accordo;
5. il SI. si impegna a versare gli arretrati del mantenimento, per un totale di € CP_1
600,00, tenuto conto dei parziali pagamenti versati;
6. ciascun genitore provvederà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, secondo quanto disposto dal protocollo di ripartizione del Tribunale di Cremona;
7. l'assegno unico universale spetterà alla SI.ra nella misura del 100%; Pt_1
8. entrambi i genitori godranno delle detrazioni fiscali per i figli a carico che verranno indicati in dichiarazione dei redditi nella misura del 50%;
9. il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo e avviso ed accordo di almeno 48 ore, con comunicazione in caso di pernottamento del luogo in cui dormiranno i minori e compatibilmente con le eSIenze di e In generale, si stabilisce che potrà Per_1 Per_2 tenerli con sé a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, portando i figli pag. 2/4 a scuola. Negli altri weekend, il SI. potrà vedere i figli nella giornata di sabato o CP_1 di domenica, riportandoli la sera a casa della madre entro le ore 21.00.
Per le festività natalizie e pasquali, verrà seguita l'alternanza dei giorni festivi con i genitori e allo stesso modo verrà seguita l'alternanza per i ponti primaverili, le altre festività, compleanni e ricorrenze nel corso dell'anno.
Ciascuno dei genitori trascorrerà con i minori un periodo di vacanze estive di 15 giorni continuativi che verranno concordati di anno in anno tra i genitori entro il mese di maggio.
Atteso che i minori sono soliti a trascorrere gran parte delle vacanze estive a Monte San
Biagio (LT), presso l'abitazione dei nonni paterni e con il padre, tale periodo potrà essere diversamente concordato e prolungat previo accordo tra i genitori. Inoltre, compatibilmente con gli impegni dei minori, e previo accordo tra i Per_1 Per_2 genitori, potranno trascorre qualche fine settimana a casa dei nonni paterni, in Monte San Biagio (LT) anche durante l'anno;
10. entrambi i genitori potranno sentire i figli al telefono con il rispetto degli orari scolastici, degli impegni extrascolastici e non oltre le 21.30 al fine di garantire che I minori possano riposare adeguatamente. Le chiamate e le videochiamate nondevono Intendersi come obbligo per I minori, ma saranno sempre veicolate alla volontà ed alle eSIenze di e Per_1
Per_2
11. per quanto concerne il rapporto tra i coniugi, gli stessi potranno comunicare liberamente per la gestione dei figli e, al fine di garantire il mantenimento di rapporti civili, non saranno tenuti a comunicare alcuna informazione personale che esuli dalla gestione e dall'educazione di e Per_1 Per_2
12. le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori;
13. gli avv. Valeria Bini e avv. Francesco Tommasino si impegnano a depositare il presente accordo, allegato ad istanza congiunta per la trasformazione del ricorso per la separazione in consensuale. Dichiarano, inoltre, che il presente accordo di separazione consensuale non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico;
pag. 3/4 14. ciascuna parte corrisponderà al proprio avvocato il compenso per l'assistenza legale ricevuta;
15. per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia”.
Il Collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona
dichiara la separazione personale dei coniugi;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 07/05/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. BINI VALERIA ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. TOMMASINO FRANCESCO resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PREMESSO che
- Con ricorso per la separazione dei coniugi, depositato in data 13.01.2025, la SI.ra chiedeva al Tribunale di Cremona di pronunciare la separazione personale Pt_1 tra i coniugi;
- successivamente, le parti hanno definito congiuntamente le condizioni del divorzio, secondo l'accordo allegato del quale si richiede l'omologa.
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Cremona alla via Livrasco n. 46, di proprietà dei genitori della SI.ra , SIg. e viene assegnata alla moglie che Pt_1 Controparte_2 CP_3 vi abiterà unitamente ai due figli minori;
3. i figli minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'attuale abitazione sita in Cremona alla via Livrasco n. 46, ove manterranno la propria residenza;
4. il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 dei due figli minori l'importo complessivo di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), con bonifico bancario su conto corrente individunto dal seguente codice IBAN:
[...], entro il giorno 20 di ogni mese, importo che sarà soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione di questo accordo;
5. il SI. si impegna a versare gli arretrati del mantenimento, per un totale di € CP_1
600,00, tenuto conto dei parziali pagamenti versati;
6. ciascun genitore provvederà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, secondo quanto disposto dal protocollo di ripartizione del Tribunale di Cremona;
7. l'assegno unico universale spetterà alla SI.ra nella misura del 100%; Pt_1
8. entrambi i genitori godranno delle detrazioni fiscali per i figli a carico che verranno indicati in dichiarazione dei redditi nella misura del 50%;
9. il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo e avviso ed accordo di almeno 48 ore, con comunicazione in caso di pernottamento del luogo in cui dormiranno i minori e compatibilmente con le eSIenze di e In generale, si stabilisce che potrà Per_1 Per_2 tenerli con sé a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, portando i figli pag. 2/4 a scuola. Negli altri weekend, il SI. potrà vedere i figli nella giornata di sabato o CP_1 di domenica, riportandoli la sera a casa della madre entro le ore 21.00.
Per le festività natalizie e pasquali, verrà seguita l'alternanza dei giorni festivi con i genitori e allo stesso modo verrà seguita l'alternanza per i ponti primaverili, le altre festività, compleanni e ricorrenze nel corso dell'anno.
Ciascuno dei genitori trascorrerà con i minori un periodo di vacanze estive di 15 giorni continuativi che verranno concordati di anno in anno tra i genitori entro il mese di maggio.
Atteso che i minori sono soliti a trascorrere gran parte delle vacanze estive a Monte San
Biagio (LT), presso l'abitazione dei nonni paterni e con il padre, tale periodo potrà essere diversamente concordato e prolungat previo accordo tra i genitori. Inoltre, compatibilmente con gli impegni dei minori, e previo accordo tra i Per_1 Per_2 genitori, potranno trascorre qualche fine settimana a casa dei nonni paterni, in Monte San Biagio (LT) anche durante l'anno;
10. entrambi i genitori potranno sentire i figli al telefono con il rispetto degli orari scolastici, degli impegni extrascolastici e non oltre le 21.30 al fine di garantire che I minori possano riposare adeguatamente. Le chiamate e le videochiamate nondevono Intendersi come obbligo per I minori, ma saranno sempre veicolate alla volontà ed alle eSIenze di e Per_1
Per_2
11. per quanto concerne il rapporto tra i coniugi, gli stessi potranno comunicare liberamente per la gestione dei figli e, al fine di garantire il mantenimento di rapporti civili, non saranno tenuti a comunicare alcuna informazione personale che esuli dalla gestione e dall'educazione di e Per_1 Per_2
12. le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori;
13. gli avv. Valeria Bini e avv. Francesco Tommasino si impegnano a depositare il presente accordo, allegato ad istanza congiunta per la trasformazione del ricorso per la separazione in consensuale. Dichiarano, inoltre, che il presente accordo di separazione consensuale non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico;
pag. 3/4 14. ciascuna parte corrisponderà al proprio avvocato il compenso per l'assistenza legale ricevuta;
15. per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia”.
Il Collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona
dichiara la separazione personale dei coniugi;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 07/05/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 4/4