Articolo 52 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 51Articolo 53
Versione
6 maggio 1982
Art. 52. (Terreni montani destinati ad alpeggio)

Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 1, purche' non inferiore a sei anni.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente