Versione
6 maggio 1982
6 maggio 1982
Art. 52. (Terreni montani destinati ad alpeggio)
Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 1, purche' non inferiore a sei anni.
Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 1, purche' non inferiore a sei anni.
Giurisprudenza • 18
- 1. TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 30/06/2014, n. 740Provvedimento: […] iii) in questo contesto, il richiamo all'art. 45 legge 203/1982 e, in via residuale, all'insieme della medesima legge n. 203/1982, contenuti nel contratto di affitto 2014 e pur valorizzati in sede di decreto monocratico n. 363/2014, devono essere correttamente letti nel senso di essere funzionali a dare validità al contratto agrario in deroga (quanto alla sua durata) che si va a stipulare: donde la sua sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali agricole, necessaria perché possa farsi eccezione ex art. 45 citato alla regola generale della durata dei contratti di affitto non inferiore a 6 anni stabilita, per i terreni montani destinati ad alpeggio, dal successivo art. 52 legge 203/1982 (norma, questa, richiamata dalla difesa del Comune in sede di discussione orale).Leggi di più...
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