TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.2.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 22279/2023 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP n. RG 2614/2023) vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via D. Cimarosa n. 93, presso lo studio dell'avv. Alessandro PETRILLO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
(comunicazioni alla Pec: ) Email_1
-ricorrente -
E
, (C.F.: Controparte_1
) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall' avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55 (PEC: CP_1
t; ) Email_2
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 28.11.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato, in data 10.5.2019, domanda di riconoscimento sia dell'assegno di invalidità civile sia dell'Handicap con connotazione di gravità.
Aggiungeva che, a seguito di visita presso la Commissione Sanitaria di prima istanza in data 22.10.2019, visita effettuata sia per l'invalidità civile che per l , in data Pt_2 CP_ 23.2.2020 riceveva dall' la comunicazione che a seguito della visita era stata riconosciuta portatrice di comma 1 art. 3, mentre mai nulla le è stato comunicato Pt_2 relativamente alla domanda di invalidità e che, successivamente, avverso l'esito negativo della procedura attivata nella fase amministrativa, aveva esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; nominato il c.t.u. questi concludeva ritenendo che la ricorrente non presentasse difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e che pertanto non avesse diritto all'assegno di invalidità civile (la ricorrente era stata valutata invalida nella misura del 50%) con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO, chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
Parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase Persona_1 dell'ATP (dr. ). Persona_2 All'udienza del 27.2.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
2614/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito per quanto riguarda i benefici dell'assegno di invalidità civile la domanda non
è fondata.
Orbene si è reso necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una doppia CTU, effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Già il CTU dr. in fase di ATPO aveva escluso che la ricorrente fosse affetta da un Per_2 complesso morboso tale da presentare la sola percentuale del 50% di invalidità, con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa. Peraltro, il CTU aveva dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato e Per_2 valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita nonché risposto in modo più che adeguato alle deduzioni difensive di parte ricorrente.
Nella fase di opposizione il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali e lo scrivente nominava, quale nuovo CTU, il dr. che ha, Persona_1 del pari, pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale) avendo il CTU svolto l'incarico a lui affidato con diligenza e con adeguata perizia. Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità. Nell'elaborato peritale il CTU nominato nella fase di opposizione ha, del pari, esaminato, dandone conto nel suo giudizio peritale, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Ha scritto, infatti, il CTU dr. nella perizia da ultimo depositata che la Persona_1 ricorrente è affetta da: “Note artrosiche generalizzate in esiti di frattura Parte_1 biossea di gamba destra (tibia e perone) con insufficienza vascolare superficiale agli arti inferiori: cod. 7210 = 30%. Note di bronchite cronica: cod. PA 6013 = 11%. Depressione endoreattiva di media entità: cod. 2205 = 25%”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sulla vita della ricorrente, il CTU ha, quindi, così concluso: “Tali Per_1 affezioni obiettivate e diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti, determinano nella Sig.ra un'invalidità complessiva nella misura del 50%. Parte_1
L'invalidità dev'essere datata dal mese di maggio 2019 data di presentazione della domanda amministrativa”.
In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, la ricorrente non si trova in una condizione di potere accedere al beneficio richiesto dell'invalidità civile (unica prestazione indicata nelle conclusioni contenute nel giudizio di opposizione) e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU l'altra del CTU ). Per_2 Per_1
Lo scrivente ritiene, quindi, anche di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti. Lo scrivente giudice ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la relativa domanda di riconoscimento dell'invalidità civile deve essere rigettata.
Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese della consulenza tecnica cedono a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
3) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio, anche per la fase di CP_1
ATPO, come liquidate con separati decreti.
Napoli, lì 6.3.2025
IL GIUDICE
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.2.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 22279/2023 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP n. RG 2614/2023) vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via D. Cimarosa n. 93, presso lo studio dell'avv. Alessandro PETRILLO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
(comunicazioni alla Pec: ) Email_1
-ricorrente -
E
, (C.F.: Controparte_1
) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall' avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55 (PEC: CP_1
t; ) Email_2
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 28.11.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato, in data 10.5.2019, domanda di riconoscimento sia dell'assegno di invalidità civile sia dell'Handicap con connotazione di gravità.
Aggiungeva che, a seguito di visita presso la Commissione Sanitaria di prima istanza in data 22.10.2019, visita effettuata sia per l'invalidità civile che per l , in data Pt_2 CP_ 23.2.2020 riceveva dall' la comunicazione che a seguito della visita era stata riconosciuta portatrice di comma 1 art. 3, mentre mai nulla le è stato comunicato Pt_2 relativamente alla domanda di invalidità e che, successivamente, avverso l'esito negativo della procedura attivata nella fase amministrativa, aveva esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; nominato il c.t.u. questi concludeva ritenendo che la ricorrente non presentasse difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e che pertanto non avesse diritto all'assegno di invalidità civile (la ricorrente era stata valutata invalida nella misura del 50%) con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO, chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
Parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase Persona_1 dell'ATP (dr. ). Persona_2 All'udienza del 27.2.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
2614/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito per quanto riguarda i benefici dell'assegno di invalidità civile la domanda non
è fondata.
Orbene si è reso necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una doppia CTU, effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Già il CTU dr. in fase di ATPO aveva escluso che la ricorrente fosse affetta da un Per_2 complesso morboso tale da presentare la sola percentuale del 50% di invalidità, con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa. Peraltro, il CTU aveva dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato e Per_2 valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita nonché risposto in modo più che adeguato alle deduzioni difensive di parte ricorrente.
Nella fase di opposizione il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali e lo scrivente nominava, quale nuovo CTU, il dr. che ha, Persona_1 del pari, pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale) avendo il CTU svolto l'incarico a lui affidato con diligenza e con adeguata perizia. Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità. Nell'elaborato peritale il CTU nominato nella fase di opposizione ha, del pari, esaminato, dandone conto nel suo giudizio peritale, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Ha scritto, infatti, il CTU dr. nella perizia da ultimo depositata che la Persona_1 ricorrente è affetta da: “Note artrosiche generalizzate in esiti di frattura Parte_1 biossea di gamba destra (tibia e perone) con insufficienza vascolare superficiale agli arti inferiori: cod. 7210 = 30%. Note di bronchite cronica: cod. PA 6013 = 11%. Depressione endoreattiva di media entità: cod. 2205 = 25%”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sulla vita della ricorrente, il CTU ha, quindi, così concluso: “Tali Per_1 affezioni obiettivate e diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti, determinano nella Sig.ra un'invalidità complessiva nella misura del 50%. Parte_1
L'invalidità dev'essere datata dal mese di maggio 2019 data di presentazione della domanda amministrativa”.
In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, la ricorrente non si trova in una condizione di potere accedere al beneficio richiesto dell'invalidità civile (unica prestazione indicata nelle conclusioni contenute nel giudizio di opposizione) e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU l'altra del CTU ). Per_2 Per_1
Lo scrivente ritiene, quindi, anche di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti. Lo scrivente giudice ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la relativa domanda di riconoscimento dell'invalidità civile deve essere rigettata.
Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese della consulenza tecnica cedono a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
3) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio, anche per la fase di CP_1
ATPO, come liquidate con separati decreti.
Napoli, lì 6.3.2025
IL GIUDICE
Dr. Federico Bile