CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5854 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. LA AC presidente dott. GI UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3541 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data
25 giugno 2025 vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Alessio
APPELLANTE
E
(c.f.: ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti
APPELLATA
OGGETTO: usucapione
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
2533/2019, la quale ha rigettato la domanda di accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione da parte del del terreno adiacente l'immobile di sua proprietà, sito in Pt_1 CP_1 via Gino ALOR 16, censito nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di al foglio 935, CP_1 particella 17.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha errato nel non ammettere la prova per testi formulata dall'attore, finalizzata a dimostrare che l'usucapione era già intervenuta in capo a (nonno CP_2 dell'attore) e (padre dell'attore), danti causa di nel cui possesso egli Per_1 Parte_1 succedeva ai sensi dell'articolo 1146, primo comma, c.c.;
2) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'attore non abbia provato l'esistenza dei requisiti fondanti il possesso ad usucapionem, nonostante gravi sul convenuto l'onere di contestare e dimostrare l'insussistenza di tali elementi (non assolto nel caso di specie in quanto si è limitata a eccepire la non usucapibilità del bene in ragione della CP_1 sua natura demaniale).
L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata,
l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione in suo favore dell'appezzamento di terreno censito nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di al foglio 935, particella 17, CP_1 con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, l'appellante ha insistito nella richiesta di prova per testi.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia respinto la richiesta di prova per testi formulata dall'attore, benché essa fosse idonea a dimostrare che l'usucapione era già intervenuta in capo ai danti causa di , nel cui possesso egli è Parte_1 succeduto ai sensi dell'articolo 1146, primo comma, c.c.
La doglianza è fondata.
Il tribunale ha rigettato la richiesta istruttoria formulata da sul presupposto Parte_1 che la prova per testi fosse “ininfluente”, in quanto i capitoli di prova articolati dall'attore avevano ad oggetto solo circostanze relative a condotte attribuibili ai suoi danti causa
(precedenti possessori della porzione di terreno in questione) e non allo stesso Parte_1
(v. verbale d'udienza del 31 ottobre 2017 e pag. 2 della sentenza impugnata).
Il tribunale non ha, tuttavia, considerato che, ai sensi dell'art. 1146, primo comma, c.c.,
l'erede succede nel possesso dei suoi danti causa e beneficia dunque degli effetti del loro
2 possesso – purché continuato ed ininterrotto - dal momento dell'apertura della successione.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - diversamente dalla “accessio possessionis” a vantaggio del successore a titolo particolare di cui all'art. 1146, secondo comma, c.c., che rimette alla volontà dell'acquirente la scelta di unire il proprio possesso a quello del suo dante causa - la continuazione del possesso in favore dell'erede opera ipso iure come conseguenza dell'efficacia retroattiva dell'accettazione dell'eredità, senza che sia necessaria la materiale apprensione del bene da parte dell'erede (Cass. 6881/2024; Cass.
12271/2023; Cass.14505/2018).
Alla luce di tali considerazioni il primo motivo d'appello va accolto, dovendosi ritenere che la richiesta di prova testimoniale formulata dall'attore fosse ammissibile e rilevante, in quanto finalizzata a dimostrare l'acquisito per usucapione sulla porzione di terreno oggetto di causa maturato per effetto del possesso ininterrotto del bene da parte degli aventi causa di
Parte_1
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto non provata la sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem, senza tenere conto del fatto che incombeva sull'Amministrazione convenuta l'onere di provare l'inesistenza di tali requisiti, laddove si è limitata ad eccepire la non usucapibilità del bene in CP_1 ragione della sua natura demaniale.
L'appellante afferma al riguardo che il terreno in questione – di cui egli ha attualmente il possesso – è stato posseduto a partire dal 1962 da (suo nonno) e da CP_2 Per_1
(suo padre), come parte integrante del complesso immobiliare oggi di proprietà
[...] dell'appellante sito in Via Gino ALOR 16 e che tale possesso “né è stato mai CP_1 contestato con qualsivoglia precedente atto interruttivo da parte del né tantomeno CP_3 nel giudizio di primo grado” (pag. 9 dell'atto di appello).
Anche tale doglianza è fondata.
Ai fini della usucapibilità dei beni di proprietà pubblica, occorre distinguere tra beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato o altro ente pubblico – che, in quanto tali, sono assoggettati alle comuni regole di diritto privato e sono, quindi, usucapibili (Cass.
16964/2023; Cass. 5158/2006) - e quelli appartenenti al demanio pubblico indisponibile che, ai sensi degli artt. 823 e 824 c.c., sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, salvo che nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
I beni pubblici appartenenti a quest'ultima categoria (tra cui gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico) non possono essere oggetto di usucapione (v. sul punto Cass. 28792/2023; Cass. 12688/2023; Cass. 4388/2009).
Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la circostanza dirimente per riconoscere la non usucapibilità di un bene dipende dalla scelta operata dal legislatore con riguardo alla destinazione di pubblica utilità” (Cass. 7158/2024).
Non opera, al riguardo, la presunzione di demanialità, gravando sulla Pubblica
Amministrazione convenuta nel relativo giudizio l'onere di dimostrare la natura demaniale del
3 bene oggetto del contendere e, di conseguenza, la sua inidoneità ad essere usucapito (Cass.
10556/2024; Cass. 4388/2009).
Ai fini dell'acquisto per usucapione di un terreno, l'occupante deve comportarsi uti dominus, esercitando una signoria di fatto sull'immobile per il tempo previsto dall'art. 1158
c.c.
A tale proposito, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass.
22784/2023; Cass. 1796/2022; Cass. 6123/2020).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante (che ha agito per l'accertamento dell'acquisto per usucapione dell'intera particella 17 del foglio 935, della superficie complessiva di 3.080 mq.), la porzione di terreno di proprietà del Comune di CP_1 effettivamente occupata dal è soltanto una piccola parte della particella 17, per Pt_1 un'estensione di appena 590 mq. (v. il documento n. 5 allegato alla relazione di c.t.u. depositata nel giudizio di primo grado, in cui la porzione di terreno per cui è causa è identificata in colore rosso). ha eccepito che tale porzione di terreno sia insuscettibile di essere CP_1 usucapita, trattandosi di terreno demaniale soggetto al vincolo archeologico/paesaggistico Ad duas lauros imposto con il d.m. 21 ottobre 1995.
L'eccezione è infondata.
Come precisato dal c.t.u., dall'esame del d.m. del 21 ottobre 1995 – che ha incluso il comprensorio denominato “Ad duas lauros” sito nel comune di tra le aree di interesse CP_1 archeologico indicate all'art. 1, lettera m), della legge 8 agosto 1985, n. 431 - “non tutta la suddetta particella 17 è interessata da vincolo, ma risulta esclusa un'area specificata al punto 3 del comma 5 delle premesse del suddetto Decreto e riportata graficamente nell'elaborato riprodotto a pag. 46 e 47 della GU citata […]; proprio su tale area, esclusa dal vincolo, ricade il terreno occupato dal Sig. ” (pag. 9 della relazione di Parte_1 consulenza depositata nel giudizio di primo grado).
Il terreno oggetto di causa (situato in in via Gino ALOR 16) è dunque CP_1 espressamente sottratto al vincolo paesaggistico-archeologico che grava sul comprensorio “Ad duas lauros”, come indicato espressamente anche nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 10 febbraio 1996, n. 34, che esclude dal vincolo l'area delimitata da un lato dalla via Gino
ALOR (v. il documento n. 7 allegato alla relazione di c.t.u.).
Dalla relazione di consulenza e dal documento n. 5 ad esso allegato risulta inoltre che solo una parte dell'area identificata come particella 17 del foglio 935 è stata utilizzata per la
4 realizzazione di una via pubblica e relativo parcheggio, mentre “la restante parte, tra cui il terreno oggetto di causa, pur se di proprietà del (quindi pubblica), non CP_4 risulta abbia assunto alcuna specifica destinazione tale da essere considerato un bene demaniale” (così a pag. 8 della relazione di consulenza).
Alla luce di tali elementi va dunque escluso che la porzione di terreno oggetto di causa non fosse suscettibile di usucapione.
Quanto al possesso utile ad usucapionem, si osserva che l'odierno appellante ha dimostrato che già il proprio dante causa ( ha posseduto il fondo per il tempo Per_1 necessario ad usucapirne la proprietà.
La prova testimoniale raccolta nel corso del presente giudizio di appello ha consentito infatti di accertare che fin dal 1980 (padre dell'attore) ha posseduto uti dominus la Per_1 porzione di terreno de qua.
La teste ha dichiarato che “già all'epoca vi era un terreno adiacente al Tes_1 giardino condominiale che era stato completamente recintato da il quale vi Per_1 coltivava piante dell'orto e vi allevava qualche gallina e qualche coniglio. Per accedere a questo terreno si doveva aprire un cancello (una porticina), che era stato messo lungo la recinzione adiacente al giardino condominiale e le chiavi per aprire questo cancello le aveva soltanto ” (v. il verbale dell'udienza istruttoria del 22 maggio 2025). Per_1
Tale deposizione è coerente con quella resa da (cognata dell'attore), la quale Tes_2 ha dichiarato che “ e la sua famiglia abitavano in un appartamento ubicato al Per_1 primo piano di una delle due palazzine che si vedono nella foto. Adiacente al giardino condominiale vi era una porzione di terreno […] che la famiglia utilizzava come Pt_1 ricovero per animali domestici (galline, conigli) e per coltivare verdure dell'orto. Questa porzione di terreno, che si vede raffigurata in colore rosso nella fotografia che mi viene mostrata, era completamente recintata ed era accessibile soltanto alla famiglia che Pt_1 aveva posto un cancello per entrare nel terreno di cui solo loro avevano le chiavi. Riconosco
l'area adibita a parcheggio che si vede raffigurata nella foto e ricordo che questo era lo stato dei luoghi quando io negli anni 80 iniziai a frequentare la famiglia . Pt_1
Tali dichiarazioni collimano con l'accertamento dello stato dei luoghi operato dal c.t.u., il quale ha dichiarato che sul fondo per cui è causa vi sono alberi da frutto e un manto erboso dalla lunghezza degli arbusti costante, “segno di continui interventi di manutenzione”, e che il terreno è “recintato lungo i due lati a confine con la pubblica via, con vecchi bandoni metallici arrugginiti, verso Via Gino ALOrto (all. 02 – Foto 14), e con rete metallica verso
Piazza Francesco Zambeccari (all. 02 – Foto 15)” (pagg.
3-4 della relazione di consulenza depositata nel giudizio di primo grado).
Alla luce di tali elementi può dirsi dunque raggiunta la prova dell'acquisto per usucapione in capo a (dante causa dell'odierno appellante) della porzione di Per_1 terreno estesa 590 mq. facente parte del fondo sito nel Comune di e iscritto nel catasto CP_1 terreni del Comune al foglio 935, particella 17 (come identificata nella planimetria di cui
5 all'allegato n. 5 alla relazione di c.t.u. a firma dell'ing. . Persona_2
E' al riguardo irrilevante l'obiezione mossa dalla difesa di a pag. 2 della CP_1 comparsa conclusionale (laddove afferma che non vi è prova del possesso continuato e ininterrotto del fondo da parte dell'appellante, nel 1989 si è sposato e ha Parte_1 lasciato la casa familiare di via Gino ALOR 16, andando a vivere altrove), trattandosi di un bene che in realtà è stato usucapito da (dante causa dell'odierno appellante), il Per_1 quale ne ha avuto il possesso dal 1980 fino al 2015, anno della sua morte (avvenuta il 14 febbraio 2015).
In accoglimento dell'appello, si deve dunque dichiarare che è proprietario Parte_1 per intervenuta usucapione della porzione di terreno estesa 590 mq. facente parte del fondo sito nel Comune di e iscritto nel catasto terreni del Comune al foglio 935, particella 17 CP_1
(come meglio identificata nella planimetria di cui all'allegato n. 5 alla relazione di c.t.u. a firma dell'ing. . Persona_2
Alla soccombenza dell'appellata segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore di spese che si liquidano in complessivi 4.000,00 € per Parte_1 compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e in complessivi 6.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15% per il giudizio di appello (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 2533/2019 e per l'effetto dichiara che è proprietario per intervenuta Parte_1 usucapione della porzione di terreno estesa 590 mq. facente parte del fondo sito nel Comune di e iscritto nel catasto terreni del Comune al foglio 935, particella 17, come CP_1 identificata nella planimetria di cui all'allegato n. 5 alla relazione di c.t.u. a firma dell'ing.
Persona_2
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Pt_1
liquidandole in complessivi 4.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali
[...] nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e in complessivi 6.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
GI UR PELLEGRINI LA AC
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. LA AC presidente dott. GI UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3541 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data
25 giugno 2025 vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Alessio
APPELLANTE
E
(c.f.: ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti
APPELLATA
OGGETTO: usucapione
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
2533/2019, la quale ha rigettato la domanda di accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione da parte del del terreno adiacente l'immobile di sua proprietà, sito in Pt_1 CP_1 via Gino ALOR 16, censito nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di al foglio 935, CP_1 particella 17.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha errato nel non ammettere la prova per testi formulata dall'attore, finalizzata a dimostrare che l'usucapione era già intervenuta in capo a (nonno CP_2 dell'attore) e (padre dell'attore), danti causa di nel cui possesso egli Per_1 Parte_1 succedeva ai sensi dell'articolo 1146, primo comma, c.c.;
2) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'attore non abbia provato l'esistenza dei requisiti fondanti il possesso ad usucapionem, nonostante gravi sul convenuto l'onere di contestare e dimostrare l'insussistenza di tali elementi (non assolto nel caso di specie in quanto si è limitata a eccepire la non usucapibilità del bene in ragione della CP_1 sua natura demaniale).
L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata,
l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione in suo favore dell'appezzamento di terreno censito nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di al foglio 935, particella 17, CP_1 con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, l'appellante ha insistito nella richiesta di prova per testi.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia respinto la richiesta di prova per testi formulata dall'attore, benché essa fosse idonea a dimostrare che l'usucapione era già intervenuta in capo ai danti causa di , nel cui possesso egli è Parte_1 succeduto ai sensi dell'articolo 1146, primo comma, c.c.
La doglianza è fondata.
Il tribunale ha rigettato la richiesta istruttoria formulata da sul presupposto Parte_1 che la prova per testi fosse “ininfluente”, in quanto i capitoli di prova articolati dall'attore avevano ad oggetto solo circostanze relative a condotte attribuibili ai suoi danti causa
(precedenti possessori della porzione di terreno in questione) e non allo stesso Parte_1
(v. verbale d'udienza del 31 ottobre 2017 e pag. 2 della sentenza impugnata).
Il tribunale non ha, tuttavia, considerato che, ai sensi dell'art. 1146, primo comma, c.c.,
l'erede succede nel possesso dei suoi danti causa e beneficia dunque degli effetti del loro
2 possesso – purché continuato ed ininterrotto - dal momento dell'apertura della successione.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - diversamente dalla “accessio possessionis” a vantaggio del successore a titolo particolare di cui all'art. 1146, secondo comma, c.c., che rimette alla volontà dell'acquirente la scelta di unire il proprio possesso a quello del suo dante causa - la continuazione del possesso in favore dell'erede opera ipso iure come conseguenza dell'efficacia retroattiva dell'accettazione dell'eredità, senza che sia necessaria la materiale apprensione del bene da parte dell'erede (Cass. 6881/2024; Cass.
12271/2023; Cass.14505/2018).
Alla luce di tali considerazioni il primo motivo d'appello va accolto, dovendosi ritenere che la richiesta di prova testimoniale formulata dall'attore fosse ammissibile e rilevante, in quanto finalizzata a dimostrare l'acquisito per usucapione sulla porzione di terreno oggetto di causa maturato per effetto del possesso ininterrotto del bene da parte degli aventi causa di
Parte_1
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto non provata la sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem, senza tenere conto del fatto che incombeva sull'Amministrazione convenuta l'onere di provare l'inesistenza di tali requisiti, laddove si è limitata ad eccepire la non usucapibilità del bene in CP_1 ragione della sua natura demaniale.
L'appellante afferma al riguardo che il terreno in questione – di cui egli ha attualmente il possesso – è stato posseduto a partire dal 1962 da (suo nonno) e da CP_2 Per_1
(suo padre), come parte integrante del complesso immobiliare oggi di proprietà
[...] dell'appellante sito in Via Gino ALOR 16 e che tale possesso “né è stato mai CP_1 contestato con qualsivoglia precedente atto interruttivo da parte del né tantomeno CP_3 nel giudizio di primo grado” (pag. 9 dell'atto di appello).
Anche tale doglianza è fondata.
Ai fini della usucapibilità dei beni di proprietà pubblica, occorre distinguere tra beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato o altro ente pubblico – che, in quanto tali, sono assoggettati alle comuni regole di diritto privato e sono, quindi, usucapibili (Cass.
16964/2023; Cass. 5158/2006) - e quelli appartenenti al demanio pubblico indisponibile che, ai sensi degli artt. 823 e 824 c.c., sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, salvo che nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
I beni pubblici appartenenti a quest'ultima categoria (tra cui gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico) non possono essere oggetto di usucapione (v. sul punto Cass. 28792/2023; Cass. 12688/2023; Cass. 4388/2009).
Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la circostanza dirimente per riconoscere la non usucapibilità di un bene dipende dalla scelta operata dal legislatore con riguardo alla destinazione di pubblica utilità” (Cass. 7158/2024).
Non opera, al riguardo, la presunzione di demanialità, gravando sulla Pubblica
Amministrazione convenuta nel relativo giudizio l'onere di dimostrare la natura demaniale del
3 bene oggetto del contendere e, di conseguenza, la sua inidoneità ad essere usucapito (Cass.
10556/2024; Cass. 4388/2009).
Ai fini dell'acquisto per usucapione di un terreno, l'occupante deve comportarsi uti dominus, esercitando una signoria di fatto sull'immobile per il tempo previsto dall'art. 1158
c.c.
A tale proposito, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass.
22784/2023; Cass. 1796/2022; Cass. 6123/2020).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante (che ha agito per l'accertamento dell'acquisto per usucapione dell'intera particella 17 del foglio 935, della superficie complessiva di 3.080 mq.), la porzione di terreno di proprietà del Comune di CP_1 effettivamente occupata dal è soltanto una piccola parte della particella 17, per Pt_1 un'estensione di appena 590 mq. (v. il documento n. 5 allegato alla relazione di c.t.u. depositata nel giudizio di primo grado, in cui la porzione di terreno per cui è causa è identificata in colore rosso). ha eccepito che tale porzione di terreno sia insuscettibile di essere CP_1 usucapita, trattandosi di terreno demaniale soggetto al vincolo archeologico/paesaggistico Ad duas lauros imposto con il d.m. 21 ottobre 1995.
L'eccezione è infondata.
Come precisato dal c.t.u., dall'esame del d.m. del 21 ottobre 1995 – che ha incluso il comprensorio denominato “Ad duas lauros” sito nel comune di tra le aree di interesse CP_1 archeologico indicate all'art. 1, lettera m), della legge 8 agosto 1985, n. 431 - “non tutta la suddetta particella 17 è interessata da vincolo, ma risulta esclusa un'area specificata al punto 3 del comma 5 delle premesse del suddetto Decreto e riportata graficamente nell'elaborato riprodotto a pag. 46 e 47 della GU citata […]; proprio su tale area, esclusa dal vincolo, ricade il terreno occupato dal Sig. ” (pag. 9 della relazione di Parte_1 consulenza depositata nel giudizio di primo grado).
Il terreno oggetto di causa (situato in in via Gino ALOR 16) è dunque CP_1 espressamente sottratto al vincolo paesaggistico-archeologico che grava sul comprensorio “Ad duas lauros”, come indicato espressamente anche nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 10 febbraio 1996, n. 34, che esclude dal vincolo l'area delimitata da un lato dalla via Gino
ALOR (v. il documento n. 7 allegato alla relazione di c.t.u.).
Dalla relazione di consulenza e dal documento n. 5 ad esso allegato risulta inoltre che solo una parte dell'area identificata come particella 17 del foglio 935 è stata utilizzata per la
4 realizzazione di una via pubblica e relativo parcheggio, mentre “la restante parte, tra cui il terreno oggetto di causa, pur se di proprietà del (quindi pubblica), non CP_4 risulta abbia assunto alcuna specifica destinazione tale da essere considerato un bene demaniale” (così a pag. 8 della relazione di consulenza).
Alla luce di tali elementi va dunque escluso che la porzione di terreno oggetto di causa non fosse suscettibile di usucapione.
Quanto al possesso utile ad usucapionem, si osserva che l'odierno appellante ha dimostrato che già il proprio dante causa ( ha posseduto il fondo per il tempo Per_1 necessario ad usucapirne la proprietà.
La prova testimoniale raccolta nel corso del presente giudizio di appello ha consentito infatti di accertare che fin dal 1980 (padre dell'attore) ha posseduto uti dominus la Per_1 porzione di terreno de qua.
La teste ha dichiarato che “già all'epoca vi era un terreno adiacente al Tes_1 giardino condominiale che era stato completamente recintato da il quale vi Per_1 coltivava piante dell'orto e vi allevava qualche gallina e qualche coniglio. Per accedere a questo terreno si doveva aprire un cancello (una porticina), che era stato messo lungo la recinzione adiacente al giardino condominiale e le chiavi per aprire questo cancello le aveva soltanto ” (v. il verbale dell'udienza istruttoria del 22 maggio 2025). Per_1
Tale deposizione è coerente con quella resa da (cognata dell'attore), la quale Tes_2 ha dichiarato che “ e la sua famiglia abitavano in un appartamento ubicato al Per_1 primo piano di una delle due palazzine che si vedono nella foto. Adiacente al giardino condominiale vi era una porzione di terreno […] che la famiglia utilizzava come Pt_1 ricovero per animali domestici (galline, conigli) e per coltivare verdure dell'orto. Questa porzione di terreno, che si vede raffigurata in colore rosso nella fotografia che mi viene mostrata, era completamente recintata ed era accessibile soltanto alla famiglia che Pt_1 aveva posto un cancello per entrare nel terreno di cui solo loro avevano le chiavi. Riconosco
l'area adibita a parcheggio che si vede raffigurata nella foto e ricordo che questo era lo stato dei luoghi quando io negli anni 80 iniziai a frequentare la famiglia . Pt_1
Tali dichiarazioni collimano con l'accertamento dello stato dei luoghi operato dal c.t.u., il quale ha dichiarato che sul fondo per cui è causa vi sono alberi da frutto e un manto erboso dalla lunghezza degli arbusti costante, “segno di continui interventi di manutenzione”, e che il terreno è “recintato lungo i due lati a confine con la pubblica via, con vecchi bandoni metallici arrugginiti, verso Via Gino ALOrto (all. 02 – Foto 14), e con rete metallica verso
Piazza Francesco Zambeccari (all. 02 – Foto 15)” (pagg.
3-4 della relazione di consulenza depositata nel giudizio di primo grado).
Alla luce di tali elementi può dirsi dunque raggiunta la prova dell'acquisto per usucapione in capo a (dante causa dell'odierno appellante) della porzione di Per_1 terreno estesa 590 mq. facente parte del fondo sito nel Comune di e iscritto nel catasto CP_1 terreni del Comune al foglio 935, particella 17 (come identificata nella planimetria di cui
5 all'allegato n. 5 alla relazione di c.t.u. a firma dell'ing. . Persona_2
E' al riguardo irrilevante l'obiezione mossa dalla difesa di a pag. 2 della CP_1 comparsa conclusionale (laddove afferma che non vi è prova del possesso continuato e ininterrotto del fondo da parte dell'appellante, nel 1989 si è sposato e ha Parte_1 lasciato la casa familiare di via Gino ALOR 16, andando a vivere altrove), trattandosi di un bene che in realtà è stato usucapito da (dante causa dell'odierno appellante), il Per_1 quale ne ha avuto il possesso dal 1980 fino al 2015, anno della sua morte (avvenuta il 14 febbraio 2015).
In accoglimento dell'appello, si deve dunque dichiarare che è proprietario Parte_1 per intervenuta usucapione della porzione di terreno estesa 590 mq. facente parte del fondo sito nel Comune di e iscritto nel catasto terreni del Comune al foglio 935, particella 17 CP_1
(come meglio identificata nella planimetria di cui all'allegato n. 5 alla relazione di c.t.u. a firma dell'ing. . Persona_2
Alla soccombenza dell'appellata segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore di spese che si liquidano in complessivi 4.000,00 € per Parte_1 compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e in complessivi 6.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15% per il giudizio di appello (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 2533/2019 e per l'effetto dichiara che è proprietario per intervenuta Parte_1 usucapione della porzione di terreno estesa 590 mq. facente parte del fondo sito nel Comune di e iscritto nel catasto terreni del Comune al foglio 935, particella 17, come CP_1 identificata nella planimetria di cui all'allegato n. 5 alla relazione di c.t.u. a firma dell'ing.
Persona_2
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Pt_1
liquidandole in complessivi 4.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali
[...] nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e in complessivi 6.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
GI UR PELLEGRINI LA AC
6