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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2025, n. 40252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40252 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IL, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/05/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del sostituto IA ODELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40252 Anno 2025 Presidente: CAPPELLO GABRIELLA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con l'ordinanza del 8 maggio 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da IL EL di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 5 maggio 2013 al 9 marzo 2018, prima in regime di arresti domiciliari, poi in custodia cautelare in carcere e infine di nuovo agli arresti domiciliari, per complessivi 1.784 giorni, nell'ambito del procedimento penale n. 1782/2013 R.G.N.R. D.D.A. (c.d. operazione Califfo). 2. In tale procedimento era contestato a IL EL il delitto di associazione di tipo mafioso previsto dall'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen., per aver fatto parte dell'associazione denominata 'ndrangheta (CA CE), attiva nel territorio di Rosarno e zone limitrofe, reato per il quale era stata condannata in primo grado, con sentenza parzialmente confermata in secondo grado, e dal quale era stata definitivamente assolta con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione. 3. IL EL era stata arrestata il 05/05/2013 e sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione dell'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria il 04/05/2013; era stata poi sottoposta a custodia cautelare in carcere con ordinanza di aggravamento della misura emessa dal Tribunale di Palmi fino al 17/12/2016, allorché, con ordinanza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, venivano concessi alla EL gli arresti domiciliari. La misura auto-custodiale aveva fine il 09/03/2018 con ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne dichiarava l'inefficacia per decorrenza dei termini di fase, con conseguente liberazione dell'odierna ricorrente. 4. Avverso l'ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione IL EL, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale lamenta, cumulativamente, violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 178 e 314 cod. proc. pen. Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla Corte di cassazione in tema di riparazione per ingiusta detenzione, perché dalla sentenza della Corte di appello che ha assolto l'imputata non emerge la prova di una condotta 2 extraprocessuale e processuale dell'imputata, caratterizzata da dolo o quanto meno da colpa grave, ostativa al riconoscimento della pretesa riparazione. Sostiene, inoltre, la ricorrente che non era possibile pretendere che la stessa cessasse i propri contatti e le proprie relazioni affettive con il padre EL MB e il marito EP CE in ragione della loro condizione particolare (detenuto in carcere il primo, latitante l'altro) e che, nell'esplicazione e coltivazione inevitabile di quei rapporti e di quelle relazioni familiari, non aveva tenuto condotte connotate da dolo o da colpa grave. Sostiene, infine, che l'eventuale colpa ostativa non può essere desunta da fatti o comportamenti la cui valenza negativa era stata definitivamente esclusa in sede di cognizione. Richiama a tale fine giurisprudenza di legittimità e aggiunge che la violazione degli obblighi connessi all'esecuzione della misura degli arresti domiciliari, con conseguente aggravamento e sostituzione con quella di maggior rigore, non aveva avuto alcuna incidenza causale sull'emissione del titolo custodiale genetico, potendo tale comportamento semmai soltanto incidere sul quantum debeatur. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto IA ODELLO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 6. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, LI e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito 3 penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione;
Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione;
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. 259082-01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01). 2.1. Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 - 01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 - 01, secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della 4 detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le "frequentazioni ambigue" con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021 Abruzzese, Rv. 280547 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione). 2.2. Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta della richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01). 3. Passando all'esame della vicenda che occupa, la Corte di appello ha ritenuto che il materiale probatorio disponibile, tratto dai provvedimenti che si sono succeduti nel corso del procedimento penale a suo carico, dimostri che IL EL ha ampliamente contribuito con la propria condotta dolosa (o comunque gravemente colposa) a ingenerare l'errore che ha determinato la privazione della sua libertà. 5 3.1. La Corte territoriale ha osservato che sia la sentenza rescindente della Corte di cassazione, sia quella della Corte di appello di Reggio Calabria, che in sede di rinvio aveva definitivamente assolto IL EL, avevano entrambe evidenziato il contesto penale, sociale e territoriale in cui si inserivano i fatti che avevano portato all'imputazione (e all'adozione della misura cautelare) nei confronti della odierna ricorrente. In particolare, avevano diffusamente illustrato il ruolo e il peso assunto dalla CA CE nel complesso panorama della 'ndrangheta calabrese e del suo "mandamento tirrenico" e le vicende relative alla "storica alleanza" tra la CA CE e quella dei EL. 3.2. Quel giudice ha quindi esaminato gli elementi fattuali, dimostrativi del ritenuto comportamento ostativo, indicandoli nei seguenti: 1) l'attività di intermediazione compiuta da IL EL tra il marito latitante (EP CE) e gli uomini della CA, evidenziata dai numerosi contatti monitorati tra l'imputata e gli altri sodali in stato di libertà, in particolare con EN SI con il quale quest'ultima si rapportava in modo paritetico ed a cui recapitava le 'imbasciate' del marito;
2) le "imbasciate " recapitate da IL EL anche al padre detenuto (EL MB) e quelle ricevute dal padre per il marito latitante (EP CE), in particolare in relazione alla prospettiva di quest'ultimo di costituirsi alle forze dell'ordine; 3) i resoconti fatti da IL EL al padre MB EL in ordine alle attività estorsive compiute nella zona di Rosarno da alcuni parenti, appartenenti alla famiglia EL, che spendevano proprio il nome di MB EL;
4) la mediazione svolta da IL EL nel litigio tra EL FO e EN EL, facendo da tramite tra il marito EP CE e il referente di questi EN SI, il quale s'era adoperato a rappresentare ai contendenti "la parola risolutiva consistente nella "volontà di EP CE"; 5) le attività compiute da IL EL per la distribuzione di denaro e di aiuti alle donne della famiglia, per far fronte alle esigenze delle stesse a causa della detenzione dei loro mariti, profilo, questo, rilevante in quanto l'assistenza alle famiglie degli affiliati detenuti, il mantenimento delle stesse e la corresponsione continuativa di sussidi alle donne degli appartenenti al clan o alla CA, che si trovino ristretti, costituiscono elementi tipici della criminalità organizzata di tipo Mafioso, finalizzati a mantenere il consenso e evitare il rischio di collaborazioni con la giustizia. 3.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si può parlare in questi casi di meri sospetti ingenerati dalla EL, trattandosi di condotte tutte dolose o comunque gravemente colpose, emerse nel processo di merito e comunque non escluse dalla pronuncia assolutoria, che, seppure non ritenute sufficienti, infine, per la pronuncia di una sentenza di condanna, hanno in modo 6 evidente indotto i giudici della fase cautelare a ritenere che la stessa fosse coinvolta nel reato associativo contestatole. 3.4. Così come non costituisce un semplice sospetto la violazione delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari, commessa da IL EL quando si recava a colloquio con il padre in carcere, approfittando dell'autorizzazione ottenuta solo per andare dal dentista, dando causa in tal modo all'aggravamento della misura cautelare. 4. La motivazione della Corte territoriale appare, dunque, esaustiva, coerente e certamente non manifestamente illogica, nonché conforme ai principi elaborati in materia da questa Corte, sopra esposti. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv. 286737 - 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 04/11/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del sostituto IA ODELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40252 Anno 2025 Presidente: CAPPELLO GABRIELLA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con l'ordinanza del 8 maggio 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da IL EL di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 5 maggio 2013 al 9 marzo 2018, prima in regime di arresti domiciliari, poi in custodia cautelare in carcere e infine di nuovo agli arresti domiciliari, per complessivi 1.784 giorni, nell'ambito del procedimento penale n. 1782/2013 R.G.N.R. D.D.A. (c.d. operazione Califfo). 2. In tale procedimento era contestato a IL EL il delitto di associazione di tipo mafioso previsto dall'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen., per aver fatto parte dell'associazione denominata 'ndrangheta (CA CE), attiva nel territorio di Rosarno e zone limitrofe, reato per il quale era stata condannata in primo grado, con sentenza parzialmente confermata in secondo grado, e dal quale era stata definitivamente assolta con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione. 3. IL EL era stata arrestata il 05/05/2013 e sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione dell'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria il 04/05/2013; era stata poi sottoposta a custodia cautelare in carcere con ordinanza di aggravamento della misura emessa dal Tribunale di Palmi fino al 17/12/2016, allorché, con ordinanza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, venivano concessi alla EL gli arresti domiciliari. La misura auto-custodiale aveva fine il 09/03/2018 con ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne dichiarava l'inefficacia per decorrenza dei termini di fase, con conseguente liberazione dell'odierna ricorrente. 4. Avverso l'ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione IL EL, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale lamenta, cumulativamente, violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 178 e 314 cod. proc. pen. Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla Corte di cassazione in tema di riparazione per ingiusta detenzione, perché dalla sentenza della Corte di appello che ha assolto l'imputata non emerge la prova di una condotta 2 extraprocessuale e processuale dell'imputata, caratterizzata da dolo o quanto meno da colpa grave, ostativa al riconoscimento della pretesa riparazione. Sostiene, inoltre, la ricorrente che non era possibile pretendere che la stessa cessasse i propri contatti e le proprie relazioni affettive con il padre EL MB e il marito EP CE in ragione della loro condizione particolare (detenuto in carcere il primo, latitante l'altro) e che, nell'esplicazione e coltivazione inevitabile di quei rapporti e di quelle relazioni familiari, non aveva tenuto condotte connotate da dolo o da colpa grave. Sostiene, infine, che l'eventuale colpa ostativa non può essere desunta da fatti o comportamenti la cui valenza negativa era stata definitivamente esclusa in sede di cognizione. Richiama a tale fine giurisprudenza di legittimità e aggiunge che la violazione degli obblighi connessi all'esecuzione della misura degli arresti domiciliari, con conseguente aggravamento e sostituzione con quella di maggior rigore, non aveva avuto alcuna incidenza causale sull'emissione del titolo custodiale genetico, potendo tale comportamento semmai soltanto incidere sul quantum debeatur. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto IA ODELLO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 6. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, LI e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito 3 penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione;
Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione;
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. 259082-01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01). 2.1. Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 - 01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 - 01, secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della 4 detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le "frequentazioni ambigue" con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021 Abruzzese, Rv. 280547 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione). 2.2. Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta della richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01). 3. Passando all'esame della vicenda che occupa, la Corte di appello ha ritenuto che il materiale probatorio disponibile, tratto dai provvedimenti che si sono succeduti nel corso del procedimento penale a suo carico, dimostri che IL EL ha ampliamente contribuito con la propria condotta dolosa (o comunque gravemente colposa) a ingenerare l'errore che ha determinato la privazione della sua libertà. 5 3.1. La Corte territoriale ha osservato che sia la sentenza rescindente della Corte di cassazione, sia quella della Corte di appello di Reggio Calabria, che in sede di rinvio aveva definitivamente assolto IL EL, avevano entrambe evidenziato il contesto penale, sociale e territoriale in cui si inserivano i fatti che avevano portato all'imputazione (e all'adozione della misura cautelare) nei confronti della odierna ricorrente. In particolare, avevano diffusamente illustrato il ruolo e il peso assunto dalla CA CE nel complesso panorama della 'ndrangheta calabrese e del suo "mandamento tirrenico" e le vicende relative alla "storica alleanza" tra la CA CE e quella dei EL. 3.2. Quel giudice ha quindi esaminato gli elementi fattuali, dimostrativi del ritenuto comportamento ostativo, indicandoli nei seguenti: 1) l'attività di intermediazione compiuta da IL EL tra il marito latitante (EP CE) e gli uomini della CA, evidenziata dai numerosi contatti monitorati tra l'imputata e gli altri sodali in stato di libertà, in particolare con EN SI con il quale quest'ultima si rapportava in modo paritetico ed a cui recapitava le 'imbasciate' del marito;
2) le "imbasciate " recapitate da IL EL anche al padre detenuto (EL MB) e quelle ricevute dal padre per il marito latitante (EP CE), in particolare in relazione alla prospettiva di quest'ultimo di costituirsi alle forze dell'ordine; 3) i resoconti fatti da IL EL al padre MB EL in ordine alle attività estorsive compiute nella zona di Rosarno da alcuni parenti, appartenenti alla famiglia EL, che spendevano proprio il nome di MB EL;
4) la mediazione svolta da IL EL nel litigio tra EL FO e EN EL, facendo da tramite tra il marito EP CE e il referente di questi EN SI, il quale s'era adoperato a rappresentare ai contendenti "la parola risolutiva consistente nella "volontà di EP CE"; 5) le attività compiute da IL EL per la distribuzione di denaro e di aiuti alle donne della famiglia, per far fronte alle esigenze delle stesse a causa della detenzione dei loro mariti, profilo, questo, rilevante in quanto l'assistenza alle famiglie degli affiliati detenuti, il mantenimento delle stesse e la corresponsione continuativa di sussidi alle donne degli appartenenti al clan o alla CA, che si trovino ristretti, costituiscono elementi tipici della criminalità organizzata di tipo Mafioso, finalizzati a mantenere il consenso e evitare il rischio di collaborazioni con la giustizia. 3.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si può parlare in questi casi di meri sospetti ingenerati dalla EL, trattandosi di condotte tutte dolose o comunque gravemente colpose, emerse nel processo di merito e comunque non escluse dalla pronuncia assolutoria, che, seppure non ritenute sufficienti, infine, per la pronuncia di una sentenza di condanna, hanno in modo 6 evidente indotto i giudici della fase cautelare a ritenere che la stessa fosse coinvolta nel reato associativo contestatole. 3.4. Così come non costituisce un semplice sospetto la violazione delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari, commessa da IL EL quando si recava a colloquio con il padre in carcere, approfittando dell'autorizzazione ottenuta solo per andare dal dentista, dando causa in tal modo all'aggravamento della misura cautelare. 4. La motivazione della Corte territoriale appare, dunque, esaustiva, coerente e certamente non manifestamente illogica, nonché conforme ai principi elaborati in materia da questa Corte, sopra esposti. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv. 286737 - 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 04/11/2025.