Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4583 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'udienza di discussione del 10/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 25936/2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. MOSCA Parte_1 C.F._1
VINCENZO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dal Dirigente dell' Controparte_2
elettivamente domiciliato presso quest'ultimo sito in Napoli
[...]
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 28.11.24 parte ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024 per i periodi e presso gli Istituti meglio indicati in ricorso, e di essere inserita nelle GPS per il biennio 2024/2026 della scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Napoli (cfr. deposito telematico di parte ricorrente del 10.6.25), ha chiesto condannare l'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
il tutto con vittoria di spese. Si è costituito il , che ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1 avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione. Ha eccepito la prescrizione in relazione a quanto richiesto per l'a.s. 2018/2019. 2. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Da ultimo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023 ha stabilito alcuni principi:
<<1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”>>. Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024 (cfr. contratti in atti) ricevendo incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999. Quanto all'eccezione di prescrizione del beneficio relativamente all'a.s. 2018/19, sollevata tempestivamente da parte resistente, va osservato che il termine di prescrizione deve essere ritenuto quello quinquennale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie, cui va ricondotta la fattispecie in esame, pur con le sue peculiarità di scopo, con cadenza periodica ex art. 2948 n. 4 c.c.; la decorrenza va dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, soggiacendo la domanda di adempimento contrattuale nel caso di specie, fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE, alle stesse regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora la stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta. Al riguardo, il DPCM del 28 novembre 2016 stabilisce anche che “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari dell'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”. Conseguentemente, poiché il ha fatto presente che non esiste alcuna scadenza e CP_1 l'operatività del sistema non prevede finestre di registrazione prefissate, consentendo dunque l'accesso con le credenziali dal 1° settembre al 30 ottobre;
considerato che
il primo incarico per l'anno scolastico in questione è del 6.12.21, e che vi è atto interruttivo del 12.6.23, la annualità in esame non può ritenersi prescritta.
Deve provvedersi diversamente in relazione alla domanda per l'a.s. 2021/2022, poiché gli incarichi per l'anno 2021/2022 non sono fino al termine delle attività didattiche. Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda, va, per i soli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2023/2024, affermato il diritto di parte istante all'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Va pertanto pronunciata condanna del
[...]
alla relativa attribuzione. In tal senso deve reputarsi accolto il ricorso. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: 1) accerta il diritto di all'attribuzione della Carta Docente, secondo il Parte_1 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024; 2) condanna il , in persona del pro tempore al Controparte_1 CP_4 rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.313,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
MOSCA VINCENZO.
Così deciso in Napoli, il 10/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Manzon Roberta