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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 6981/21, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione egli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Favale, come da mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Palamà, come da mandato in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.9.21 il esponeva di aver contratto matrimonio Pt_1
concordatario con la resistente in data 30.4.94 e di aver generato insieme a costei due figlie nate, rispettivamente, nel 1995 e nel 2005; deduceva che la separazione tra le parti fosse stata pronunciata mediante sentenza n. 3028/17 e che da tale data la comunione familiare, venuta meno in ragione delle violazioni dei doveri coniugali ad opera della non fosse stata ripristinata;
chiedeva pertanto, pronunciarsi il divorzio alle CP_1
medesime condizioni stabilite in sede di separazione.
La resistente, costituendosi con comparsa depositata in data 29.3.22, rimarcava che solo di recente il si fosse attenuto alle previsioni inerenti la frequentazione con la figlia Pt_1
minore e gli obblighi economici a suo carico;
segnalava che l'importo dei contributi al sostentamento delle figlie stabiliti in sede di separazione dovesse essere rideterminato a fronte delle accresciute necessità delle medesime e delle modifiche che avevano interessato le condizioni reddituali delle parti;
rimarcava, in particolare, l'impatto deleterio della pandemia sulla propria attività lavorativa;
instava, pertanto, per l'affido esclusivo della minore, che, in ragione dell'età, avrebbe potuto concordare liberamente con il padre le modalità di frequentazione;
invocava l'assegnazione della casa coniugale;
chiedeva fissarsi in 400,00 il contributo paterno al sostentamento di ciascuna figlia.
Con provvedimento presidenziale emesso in data 26.1.23, preso atto del miglioramento della condizione economica del evincibile dalle dichiarazioni in atti, i rapporti tra Pt_1
le parti venivano regolati in ossequio alle previsioni assunte in sede di separazione, ma l'esborso a carico del padre veniva rideterminato in € 325,00 con riferimento alla figlia maggiorenne ed in € 275,00 con riferimento alla minore, quindi venivano adottati i provvedimenti funzionali all'istruzione del giudizio.
Con memoria integrativa datata 30.5.23 la resistente formulava istanza volta all'attribuzione di un assegno divorzile, rimarcando che la necessità di seguire il coniuge,
Vigile del Fuoco, presso le diverse sedi di assegnazione avesse ostato al rapido il completamento del percorso formativo quale estetista, avvenuto solo nel 2008; indicava che la ritardata apertura del proprio centro estetico, unita alla riduzione dell'attività connessa all'emergenza sanitaria, non le avesse consentito di raggiungere introiti idonei all'autonomo sostentamento;
chiedeva porsi a carico del ricorrente la quota del 70% delle spese straordinarie inerenti la prole.
Con provvedimento emesso in data 24.5.23 veniva adottata la pronuncia inerente lo status;
con provvedimento emesso in data 23.2.24 veniva stabilito che il versamento del contributo per la prole dovesse avvenire mediante bonifico bancario;
con provvedimento del 27.6.24 la domanda di modifica del provvedimento previdenziale in ordine ai profili economici formulata dalla veniva accolta, con rideterminazione in CP_1
€ 375,00 e 325,00, rispettivamente, per ed quindi la causa veniva rinviata CP_2 CP_3
per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 16.4.25 i procuratori delle parti formulavano le loro definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Risultando già intervenuta l'adozione della statuizione di divorzio, devono essere delibati in questa sede unicamente i profili accessori di carattere economico inerenti la prole, atteso che anche la figlia ha raggiunto la maggiore età. CP_3
In proposito, deve rilevarsi come il ricorrente, dipendente del Controparte_4
abbia documentato un reddito netto per il 2023 di circa € 30.5000,00 – lievemente superiore a quello relativo al 2022, prossimo ad € 29.000,00.
Con riferimento alla posizione della figlia , il ricorrente ha chiesto accertarsi CP_2
l'intervenuta autosufficienza della medesima;
appare irrilevante la reiterata richiesta, formulata dal , di escussione del teste , a fronte della presenza in atti del Pt_1 Tes_1
Verbale dei NAS mediante il quale vengono identificati i soggetti presenti presso l'esercizio della e del registro di tirocinio inerente la permanenza della figlia CP_1
suddetta presso Biolab srl nell'anno 2023; ella, peraltro, ha concluso nel 2024 gli studi di
Biologia preso l'Università del Salento e, come indicato dalla madre in comparsa conclusionale, ha avviato l'attività di biologa nutrizionista sicchè, in considerazione dell'età attuale, dell'avvenuto completamento degli studi e dell'introduzione nel modo del lavoro con un ruolo consono al progetto formativo svolto, il contributo al sostentamento della medesima deve essere revocato con decorrenza dalla presente statuizione.
Deve, invece, a fronte delle attuali esigenze connesse all'età, oltre che agli studi universitari, essere rideterminato in misura pari ad € 400,00 quello relativo di con CP_3 conferma dell'importo stabilito in via provvisoria per i periodi antecedenti alla presente statuizione;
in favore della resistente, che con la medesima convive, deve essere assegnata l'abitazione coniugale;
la figlia potrà percepire direttamente l'AU.
La ha documentato, per il 2023, un reddito netto prossimo ad € 19.000,00; in CP_1
ragione della differenza di portata tra gli introiti ascrivibili a ciascuna delle parti, le spese straordinarie inerenti ad da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso CP_3
il Tribunale di Lecce, graveranno, con decorrenza dalla presente statuizione, sul ricorrente nella misura del 60% e sulla resistente nella misura del 40%.
La resistente ha, di seguito, invocato l'attribuzione di un assegno divorzile: tale emolumento risulta connotato da “natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto …fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole. ( cfr. Cass. Civ. sent. n. 5603/20 e 18554/25) pertanto “ deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio. (18693/25) “va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito
l'eventuale profilo prettamente assistenziale. (cfr. Cass. civ. sent. n. 24759/25).
A prescindere dalle notazioni del resistente in ordine alla presunta convivenza di fatto, articolate tardivamente solo nella memoria di replica, giovi osservare come, nel caso per cui è controversia, in favore della resistente, in sede di separazione, non sia stato riconosciuto un assegno di mantenimento;
ella, titolare di un centro estetico, beneficia, ad oggi, di un reddito prossimo ad € 19.000,00 che, nonostante l'incidenza delle rateizzazioni contemplate nell'estratto di ruolo in atti, appare idoneo e consentirle l'autonomo sostentamento – risulta rilevante, al riguardo, anche la circostanza che ella si giovi della presenza di una dipendente per gestire l'esercizio suddetto;
non appare, pertanto, apprezzabile l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno divorzile.
In ordine alla componente compensativa, la ha depositato in atti un primo CP_1
attestato professionale risalente al 1999 – ovvero a quattro anni dopo la nascita della prima figlia - e la qualificazione di completamento della scuola di specializzazione biennale risalente al 2008- ovvero a tre anni dopo la nascita della seconda figlia;
quand'anche volesse ritenersi il prolungamento del percorso professionalizzante ascrivibile alla necessità di gestione del menage familiare, comunque non può tacersi, anche in considerazione dell'amplissimo lasso di tempo trascorso dall'apertura dell'esercizio commerciale della resistente, l'assenza di elementi, anche presuntivi, atti a comprovare che un avvio dell'attività maggiormente tempestivo avrebbe consentito alla medesima una carriera oppure una condizione economica e lavorativa significativamente difforme da quella di cui la stessa attualmente fruisce.
Le spese di lite, parametrate alla reciproca soccombenza, anche rispetto ai subprocedimenti, vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civilee in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Assegna l'abitazione coniugale in favore della resistente;
- Revoca, con decorrenza dalla presente statuizione, il contributo paterno al sostentamento di;
CP_2
- Dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento di corrispondendo alla CP_3
resistente entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400,00, oltre rivalutazione annuale istat, confermando per il periodo precedente la diversa somma contemplata nei provvedimenti provvisori assunti nel corso del giudizio;
- Pone a carico del ricorrente, con decorrenza dalla presente statuizione, la quota del 60% delle spese straordinarie inerenti la figlia suddetta, da individuarsi sulla scorta del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce, mentre l'importo residuo graverà sulla resistente;
- Rigetta la domanda della resistente inerente l'attribuzione di un assegno divorzile;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4.12.25
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)