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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/12/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza AL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 404 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 18.11.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. GAUDINO CONCETTA e dall'avv. VERDONE ELIANA e presso il loro studio elettivamente domiciliata , ricorrente
CONTRO
, in persona della Controparte_1 liquidatrice , C.F.: , Controparte_2 P.IVA_2 debitore resistente contumace
NONCHE' CONTRO
APPALTI E in persona dell'Amministratrice Controparte_3
NI ER , CP_4 resistente terza prima acquirente contumace
E
Controparte_5
, in persona dell'Amministratore unico ,
[...] Controparte_6 rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LEONE NICOLA e presso il suo studio elettivamente domiciliata
resistente terza seconda acquirente
1
OGGETTO: Azione revocatoria -doppio trasferimento cespiti- ex artt. 2901-2904 c.c. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189, co.1 n.1 c.p.c., che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la ricorrente evocava in giudizio le società Parte_1 convenute al fine di veder accolte le seguenti conclusioni, come meglio precisate in sede conclusionale:
‟ previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1)accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria, quindi dichiarando l'inefficacia, nei confronti della parte ricorrente dell'atto notarile di compravendita stipulato in data 29.05.2024, Rep n 75934 Racc n 31116 Notaio in Benevento, con cui la Per_1 Parte_2
, in persona dell' Amministratore Unico e legale rapp.te ,
[...] Controparte_6 vendeva alla con sede legale in Gaeta, Amministratore unico Parte_3 e legale rappresentante , “le porzioni immobiliari promesse in vendita al Controparte_2 signor ” ovvero la piena proprietà della porzione di fabbricato facente Parte_4 parte dell'immobile condominiale sito in Gaeta (LT) alla via Fontania snc, appartamento posto al piano terra della “scala B”, distinto al numero interno 1, composto di due camere, soggiorno cucina, due bagni, camera cabina armadio, con annesse corti scoperte di pertinenza esclusiva, nonché la pertinenziale autorimessa posta al piano seminterrato graficamente rappresentati con i nn 17 e 23 in Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta (LT) al foglio 32, mappale n 1521 sub 17, via Fontania snc Piano: S1; Cat F/3 (l'autorimessa); foglio 32, mappale n 1521 sub 23m via Fontania snc Scala B int 1 Pano T cat F/3 (l'appartamento); 2) accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria, quindi dichiarando l'inefficacia, nei confronti della parte ricorrente dell'atto notarile di compravendita sottoposto a condizione sospensiva datato 4.02.2025 Rep n 76836 Racc n 31678 Notaio in Benevento con cui la Per_1 [...] con sede legale in Gaeta, Amministratore unico e legale rappresentante, Parte_3 proprietaria al 100%, vendeva alla neo costituita società CP_7 Controparte_8
limitata semplificata con sede legale in Mercogliano in persona
[...] dell'Amministratore unico, proprietario al 100%, già amministratore Controparte_6 unico e quotista minoritario della oggi in liquidazione, odierna Controparte_1 convenuta debitrice;
3) Ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Latina di trascrivere il provvedimento, apportando le necessarie iscrizioni ed annotazioni esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
4)In via subordinata, accertato, anche d'ufficio, il diritto della società creditrice al pagamento dell'equivalente del proprio credito dichiari, per l'effetto, la condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento per equivalente di €. 28.306,08 (ovvero €. 48.306,08 -
2 20.000,00 versati in corso di causa e trattenuti dalla creditrice sul maggior avere), oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo - in favore della creditrice;
5) Condannare tutte le parti resistenti, in solido tra loro, a rimborsare a parte ricorrente le spese del giudizio e competenze professionali di giudizio oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, con istanza di liquidazione del compenso maggiorato perché il presente atto è stato redatto in osservanza del comma 1-bis dell'art. 4 del d.m. 55/2014 da distrarsi in favore dei procuratori antistatari” (v. atto introduttivo e successive precisazione delle conclusioni ex art. 189, c.1, n.1 c.p.c.).
- Con comparsa del 24.04.2025, si costituiva ritualmente la sola resistente
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., che, Controparte_9 Controparte_6 nell'impugnare e contestare le domande attorea, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza, con conseguente lesione del diritto alla difesa;
2) gradatamente, nel merito, rigettare la domanda, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., con conseguente dichiarazione di efficacia dell'atto di compravendita del 04/02/2025, meglio individuato in atti;
3) in tutti i casi, con vittoria di spese, onorari di lite, spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
4) in via del tutto subordinata, ove l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere sussistenti i presupposti per la revocabilità dell'atto, si chiede, alla luce del parziale pagamento del debito, ad opera della resistente e del debito residuo, pari alla somma di € Parte_3 23.304,30, di formulare proposta conciliativa, ex art. 185 c.p.c., per la definizione del giudizio, tenuto conto della buona fede dell'odierna resistente, nella conclusione dell'atto dispositivo” (v. comparsa di costituzione e successive precisazioni delle conclusioni ex art. 189, c.1, n.1 c.p.c.).
-Restavano contumaci, nonostante regolarmente evocati in giudizio, la
[...]
in persona della liquidatrice Controparte_1 [...]
e la in persona dell'Amministratrice CP_2 Parte_3 Controparte_3 NI . CP_7
-Così instaurato il contraddittorio, rilevato che il presente giudizio poteva essere deciso sulla base della documentazione prodotta ed ammessa, senza attività istruttoria ulteriore (v. ordinanza istruttoria del 06.05.2025 resa all'esito dell'udienza in pari data), ritenuta la causa matura per la decisione (v. verbale di causa e relativa ordinanza istruttoria del 06.05.2025), venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., termini ritualmente rispettati dalle parti che depositavano le precisazioni delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica secondo l'art 198, comma 1, c.p.c.; per cui la causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 18.11.2025.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale:
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che
3 su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
, in persona della liquidatrice Controparte_10 [...]
e di in persona dell'Amministratrice CP_2 Parte_3 NI che, regolarmente convenuti in giudizio, non si costituivano. CP_7 Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della domanda di parte ricorrente, peraltro neanche più coltivata e, dunque, implicitamente abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti disposto dal Giudice, pedissequo al ricorso introduttivo, atteso che la ricorrente notificava correttamente e tempestivamente sia il ricorso che il decreto di fissazione udienza fornendone prova con deposito nel fascicolo telematico delle notifiche effettuate e andate a buon fine.
Nel merito, la domanda è fondata e merita integrale accoglimento.
Ed invero, nell'ottica di economia processuale va precisato che, con riferimento al primo atto di compravendita, parte ricorrente ha provato, per i motivi di seguito analizzati, la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., sicchè si deve dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto dispositivo intercorso tra la debitrice
[...]
in persona dell'Amm.re Unico e l.r. e la terza Parte_5 Controparte_6 acquirente Amm.re e l.r. , ovvero Parte_3 CP_11 Controparte_2 dell'atto pubblico del 29.05.2024, trascritto in pari data Rep. N. 75934 Racc. n. 31116 ed avente ad oggetto “le porzioni immobiliari promesse in vendita al signor Parte_4
” al prezzo convenuto di € 300.000,00.
[...] Va dichiarata anche l'inefficacia nei confronti della ricorrente del secondo atto di compravendita del 04.02.2025 Rep. N. 76836 Racc. n. 31678, anch'esso oggetto di domanda revocatoria, con il quale la società resistente Parte_3 contumace, vendeva alla semplificata (società costituita in data Parte_6 29/01/2025) gli stessi beni immobili. La ricorrente ha provato, per i motivi di seguito analizzati, la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.. Tanto premesso, in diritto, appare utile rammentare che l'azione revocatoria è soltanto uno strumento per la mera tutela indiretta dei diritti del creditore limitandosi a ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito. Noto è, infatti, che l'azione revocatoria abbia solo funzione cautelare e conservativa del diritto di credito, di per sé strumentale alla fase, successiva ed eventuale, dell'esecuzione forzata: non vengono, infatti, svolte in questa motivazione considerazioni circa la validità degli atti perché l'azione dispiegata opera nella misura limitata dell'inefficacia relativa degli atti impugnati. L'accoglimento dell'azione determina soltanto che l'atto impugnato, ancorchè valido in se stesso o dato per tale in questo specifico contesto, sia soltanto dichiarato inefficace nei confronti del creditore ricorrente, sicchè il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma
4 resta soltanto soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata. L'art. 2901 c.c., infatti, dispone che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti). Per accogliere l'azione revocatoria ordinaria è necessario provare la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) l' esistenza di un diritto di credito verso il debitore, anche meramente eventuale, ovvero “litigioso”;
2) il compimento di un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) l'eventuale anteriorità dell'atto revocando rispetto all'atto dispositivo che non significa anteriorità dell'atto rispetto, ad esempio, al provvedimento giurisdizionale di accertamento ma l'anteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito;
4) la sussistenza del pregiudizio arrecato dal predetto atto alle regioni del creditore e in particolare alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (eventus damni), anche laddove il pregiudizio sia meramente potenziale e soltanto tale da rendere comunque più difficoltosa la soddisfazione delle ragioni creditorie;
in altre parole, non è necessario che parte attrice provi che il compimento dell'atto determini l'incapienza assoluta del patrimonio del debitore, ma deve provare soltanto che il compimento di quell'atto rende più difficoltosa una eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo;
5) il presupposto soggettivo in capo al debitore, ovvero la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (consilium fraudis); è palesemente sussistente il presupposto soggettivo in capo al debitore disponente ogni volta sia provato che costui avesse conoscenza della propria esposizione debitoria, ovvero avrebbe dovuto esserlo secondo l'ordinaria diligenza e, dunque, conseguentemente, si deve ritenere provato che avesse, proprio perché consapevole della propria qualifica di debitore, anche la consapevolezza del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni creditorie di parte ricorrente distraendo dal proprio patrimonio i beni oggetto dell'atto dispositivo;
6) il presupposto soggettivo richiesto in capo al terzo solo ove si tratti di atti a titolo oneroso, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente (c.d. scientia damni o scientia fraudis a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito); qui però precisando che in tutti i casi in cui sia incontroversa l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo oggetto di revocatoria trova applicazione il principio secondo cui:
“ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito” (cfr. Cass Civ, sez III, 15/10/2021, n. 28432; Cass. Civ, sez VI, n. 9563). Onere della ricorrente è provare il compimento di un atto a contenuto patrimoniale che alteri o modifichi in senso lesivo la garanzia patrimoniale del debitore, rendendola anche solo meno agevole per il creditore. Mentre, incombe sul convenuto/resistente in revocatoria l'onere di provare l'insussistenza del rischio di incapienza patrimoniale, adducendo l'esistenza di ampie residualità patrimoniali ed adducendo, quindi, la mancanza dell'eventus damni (v. Cass. Civ., 3/02/2015, n. 1902).
5 La prova della sussistenza di un diritto di credito verso il debitore, del compimento di un atto dispositivo e della sussistenza del pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione della garanzia patrimoniale di tale credito è fornita attraverso documenti. La ricorrente ha fornito la piena prova documentale che le competeva per legge. Di converso, la debitrice, pur regolarmente evocata in giudizio, nulla provava restando contumace. Parimenti è anche documentale o per presunzioni la prova della sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo (scientia damni o consilium fraudis) del debitore e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, anche del terzo. Di conseguenza, aderendo questo giudice a incontroversa linea giurisprudenziale di legittimità e di merito, si deve ritenere integrata per presunzioni la prova dell'elemento soggettivo nel caso di vendita degli unici residuali beni immobili ancora nel patrimonio della società debitrice con atto stipulato dopo il sorgere del credito. Pretesa creditoria pacifica ed incontestata che si fonda non già sul decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo e notificato in uno con l'atto di precetto in data 31/01/2025, mai opposto, ma sul rapporto obbligatorio esistente tra le parti in virtù di fornitura di calcestruzzo e relativi servizi in favore della posta poi Controparte_1 in liquidazione, rapporti che risalgono, come dimostrato documentalmente dalla ricorrente, al periodo dal 15.09.2023 al 31.07.2024. Rapporto obbligatorio sorto certamente prima degli atti di disposizione oggetto di domanda revocatoria con la conseguente inefficacia di questi, il primo dei quali risalente al mese di maggio 2024. La società creditrice ricorrente, quanto al primo atto di compravendita, nell'evidenziare la sussistenza di tutti i presupposti di legge e soffermandosi sul requisito soggettivo, precisava che, trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, fosse sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Nello specifico, quanto al terzo acquirente (primo terzo acquirente) parte ricorrente ha provato gli indici sintomatici di tale conoscenza ovvero: il rapporto intercorrente con il debitore laddove la si spogliava definitivamente anche dell'ultimo Controparte_1 bene ad essa intestato per poi essere posta in liquidazione volontaria con atto del 08/01/2025 nominando quale liquidatore tale già proprietaria, Amministratore Unico Controparte_2 e legale rappresentante della società terza acquirente (rimasta contumace)
[...]
Parte_3 Appare chiara, dunque, la conoscenza o conoscibilità da parte anche del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alla società creditrice che agisce in revocatoria e risulta provata, anche se per presunzione, il collegamento e i rapporti che legavano queste due società, ovvero la debitrice con la terza acquirente. Ulteriore indice sintomatico risiede nella circostanza che dopo appena 8 mesi, l'acquirente aliena nuovamente i beni ad altro terzo. Sul punto: "In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (cfr. Cass. Sez. 2 sent. n. 17327 del 17.8.2011; Cass. Sez. 3, sent. n. 13330 del 19.7.2004; ib., Sez. 3, sent. n. 18315 del 18.9.2015).
6 Quanto al secondo atto di compravendita, la mala fede del terzo, si evince dalla previsione del pagamento non all'atto della stipula ma all'avveramento della condizione sospensiva cui “è sottoposta la presente compravendita” (condizione individuata nel medesimo atto a pag. 23 dell'all. doc. 9 di parte ricorrente), nonché dalla circostanza che la dante causa della società avesse acquistato i beni alienati, come sopra Parte_6 detto, da soli 8 mesi. Ulteriore grave indice sintomatico risiede nella circostanza pacifica, incontestata e documentalmente provata che l'Amministratore unico e proprietario al 100% di quest'ultima società, costituita solo in data 29/01/2025 (v. doc. 10 fascicolo di parte ricorrente), terza seconda acquirente, sia lo stesso , già amministratore Controparte_6 unico della società debitrice . Controparte_1 Sussiste la prova della malafede anche del terzo secondo acquirente. Con riferimento alla seconda compravendita, è bene precisare che l'art. 2901 c.c. fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede. Nel caso di specie, è dato rinvenire, invece, la sussistenza di plurimi indici di malafede da parte del subacquirente, in quanto il prezzo dichiarato convenuto è di € 300.000,00 per l'acquisto degli immobili che potrebbe apparire ragionevole se non sussistesse la circostanza, del tutto inusuale, del prevedere da un lato il trasferimento immobiliare immediato e dall'altro il pagamento del prezzo “all'avveramento della condizione sospensiva cui è sottoposta la presente compravendita”. Tale indizio è tanto grave e preciso da essere considerato da solo del tutto comprovante la mala fede del terzo subacquirente. Gli immobili, in maniera del tutto anomala, sono transitati nel patrimonio della società subacquirente senza neanche il pagamento di una frazione del prezzo. E ancora la circostanza che a distanza di soli 8 mesi i beni venivano nuovamente alienati alla società (di nuova costituzione il cui proprietario e Parte_6 amministratore unico è lo stesso già amministratore unico e legale Controparte_6 rappresentante della società debitrice poi posta in liquidazione) è Controparte_1 indice chiaro della malafede del terzo. Tale ulteriore elemento, che si precisa essere del tutto concordante con il grave e preciso e sufficiente indizio del trasferimento immobiliare senza prevedere l'immediato pagamento del prezzo, è confessoriamente dichiarato dalla resistente costituita laddove conferma di non aver pagato il prezzo la cui corresponsione era subordinata alla validità del permesso di costruire. L'unica Società costituitasi, la terza seconda acquirente, Parte_6 chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto carenti dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.. Nulla eccepiva, né provava, invece, la debitrice Controparte_1
, né la terza acquirente rimaste contumaci.
[...] Parte_3 Eppure è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampliamente le ragioni del creditore, circostanza questa né dedotta, né provata, nel caso che ci occupa. A fronte di ciò la forniva un ulteriore indice sintomatico a Parte_6 riprova sia della consapevolezza e conoscenza del debito della Controparte_1
e dell'intenzione di questa di ledere la garanzia patrimoniale generica del
[...] creditore;
dell'accordo tra tutte e tre le società di cessione dei beni immobili residuati;
del legame, collegamento, esistente tra la debitrice e la terza acquirente: indice costituito proprio dalla prova, versata in atti dalla resistente costituita, del versamento di € 20.000,00
7 effettuato in corso di giudizio in favore della creditrice ricorrente da parte
[...] (società terza acquirente rimasta contumace). Parte_7 Trattasi di un pagamento parziale da parte di a riprova Parte_3 della consapevolezza da parte del terzo del debito conosciuto anche dal terzo subacquirente che ne depositava la prova in giudizio. Senza contare che, a fronte della pec di riconoscimento del debito, inviata dalla debitrice alla società ricorrente in data 2/12/2024 (v. doc. 2 fascicolo di parte ricorrente), la
-in data 29/05/2024- cedeva i beni per poi porsi in liquidazione Controparte_1 volontaria con atto del 08/01/2025 e, a distanza di neanche un mese, con atto del 04/02/2025, veniva costituita una nuova società, il cui amministratore unico e proprietario al 100% è lo stesso che, dunque, acquistava gli stessi beni immobili già Controparte_12 di proprietà della società debitrice e a questi riconducibile.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono determinate tenendo conto del valore della causa come fissato dal primo comma dell'art. 5 del D.M. 55/14, vale a dire con riferimento all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata e dei vantaggi conseguiti alla luce del principio di adeguatezza e proporzionalità. La fattispecie esaminata è certamente causa complessa perché la ricorrente, per tutelare il proprio credito, ha dovuto ricostruire due alienazioni immobiliari, i comportamenti delle parti di tali atti, ricostruire i legami e i collegamenti esistenti tra le società evocate in giudizio. Pertanto, questo giudice ritiene di applicare le tabelle per i giudizi innanzi al Tribunale (valore di € 28.306,68), scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 attribuendo i valori massimi in ogni fase (fase studio della controversia: € 2.552,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.806,00; fase istruttoria/di trattazione del giudizio: € 2.709,00 Fase decisionale:
€ 4.358,00) e, quindi, si attribuisce l'importo di € 11.425,00 come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza AL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona Parte_1 del legale rapp.te p.-t., nei confronti della Controparte_1
, in persona del liquidatore , della e
[...] Controparte_2 Pt_3 in persona dell'Amministratore Unico e della Parte_3 CP_7 [...] semplificata in persona dell'Amm.re ogni altra istanza, Parte_6 Controparte_6 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
8 b) ritenuti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c, dichiara l'inefficacia nei confronti della parte ricorrente dell'atto notarile di compravendita stipulato in data 29.05.2024, Rep. N. 75934 Racc. n. 31116 Notaio in Benevento, con Per_1 cui la , vendeva alla Parte_2 le porzioni immobiliari promesse in vendita Parte_3 al signor , ovvero la piena proprietà della porzione di Parte_4 fabbricato facente parte dell'immobile condominiale sito in Gaeta (LT) alla via Fontania s.n.c., appartamento posto al piano terra della “scala B”, distinto al numero interno 1, composto di due camere, soggiorno cucina, due bagni, camera cabina armadio, con annesse corti scoperte di pertinenza esclusiva, nonché la pertinenziale autorimessa posta al piano seminterrato graficamente rappresentati con i nn 17 e 23 in Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta (LT) al foglio 32, mappale 1521 sub 17, via Fontania, snc Piano S1; Cat F/3 (l'autorimessa); foglio 32, mappale 1521 sub 23, via Fontania, snc, Scala B, int 1, Pano T, cat. F/3 (l'appartamento); c) autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina a trascrivere il presente provvedimento esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
d) ritenuti i presupposti di cui all'art 2901 c.c, dichiara l'inefficacia nei confronti della parte ricorrente dell'atto notarile di compravendita sottoposto a condizione sospensiva datato 4.02.2025 Rep n 76836 Racc n 31678 Notaio in Per_1 Benevento con cui la vendeva a Parte_3 [...]
la piena proprietà della porzione di fabbricato facente parte Controparte_9 dell'immobile condominiale sito in Gaeta (LT) alla via Fontania snc, appartamento posto al piano terra della “scala B”, distinto dal numero interno 1, composto di due camere, soggiorno -cucina, due bagni, camera cabina armadio, con annesse corti scoperte di pertinenza esclusiva, nonché la pertinenziale autorimessa posta al piano seminterrato, distinta dal sub 17, il tutto in corso di costruzioni graficamente rappresentati con i nn 17 e 23 in Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta (LT) al foglio 32, mappale 1521 sub 17, via Fontania, snc, Piano: S1; Cat. F/3 (l'autorimessa); foglio 32, mappale 1521 sub 23, via Fontania, snc, Scala B, int 1, Pano T, cat. F/3 (l'appartamento); e) autorizza il Conservatore dei RR II di Latina alla trascrizione del presente provvedimento, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
f) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite per contributo unificato pari ad €. 545,00, al rimborso delle spese di giudizio che si liquidano, alla luce dei conteggi di cui in motivazione, in € 11.425,00 per onorari oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cassino il 12/12/2025 Il GIUDICE
Vincenza AL
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SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza AL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 404 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 18.11.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. GAUDINO CONCETTA e dall'avv. VERDONE ELIANA e presso il loro studio elettivamente domiciliata , ricorrente
CONTRO
, in persona della Controparte_1 liquidatrice , C.F.: , Controparte_2 P.IVA_2 debitore resistente contumace
NONCHE' CONTRO
APPALTI E in persona dell'Amministratrice Controparte_3
NI ER , CP_4 resistente terza prima acquirente contumace
E
Controparte_5
, in persona dell'Amministratore unico ,
[...] Controparte_6 rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LEONE NICOLA e presso il suo studio elettivamente domiciliata
resistente terza seconda acquirente
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OGGETTO: Azione revocatoria -doppio trasferimento cespiti- ex artt. 2901-2904 c.c. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189, co.1 n.1 c.p.c., che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la ricorrente evocava in giudizio le società Parte_1 convenute al fine di veder accolte le seguenti conclusioni, come meglio precisate in sede conclusionale:
‟ previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1)accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria, quindi dichiarando l'inefficacia, nei confronti della parte ricorrente dell'atto notarile di compravendita stipulato in data 29.05.2024, Rep n 75934 Racc n 31116 Notaio in Benevento, con cui la Per_1 Parte_2
, in persona dell' Amministratore Unico e legale rapp.te ,
[...] Controparte_6 vendeva alla con sede legale in Gaeta, Amministratore unico Parte_3 e legale rappresentante , “le porzioni immobiliari promesse in vendita al Controparte_2 signor ” ovvero la piena proprietà della porzione di fabbricato facente Parte_4 parte dell'immobile condominiale sito in Gaeta (LT) alla via Fontania snc, appartamento posto al piano terra della “scala B”, distinto al numero interno 1, composto di due camere, soggiorno cucina, due bagni, camera cabina armadio, con annesse corti scoperte di pertinenza esclusiva, nonché la pertinenziale autorimessa posta al piano seminterrato graficamente rappresentati con i nn 17 e 23 in Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta (LT) al foglio 32, mappale n 1521 sub 17, via Fontania snc Piano: S1; Cat F/3 (l'autorimessa); foglio 32, mappale n 1521 sub 23m via Fontania snc Scala B int 1 Pano T cat F/3 (l'appartamento); 2) accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria, quindi dichiarando l'inefficacia, nei confronti della parte ricorrente dell'atto notarile di compravendita sottoposto a condizione sospensiva datato 4.02.2025 Rep n 76836 Racc n 31678 Notaio in Benevento con cui la Per_1 [...] con sede legale in Gaeta, Amministratore unico e legale rappresentante, Parte_3 proprietaria al 100%, vendeva alla neo costituita società CP_7 Controparte_8
limitata semplificata con sede legale in Mercogliano in persona
[...] dell'Amministratore unico, proprietario al 100%, già amministratore Controparte_6 unico e quotista minoritario della oggi in liquidazione, odierna Controparte_1 convenuta debitrice;
3) Ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Latina di trascrivere il provvedimento, apportando le necessarie iscrizioni ed annotazioni esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
4)In via subordinata, accertato, anche d'ufficio, il diritto della società creditrice al pagamento dell'equivalente del proprio credito dichiari, per l'effetto, la condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento per equivalente di €. 28.306,08 (ovvero €. 48.306,08 -
2 20.000,00 versati in corso di causa e trattenuti dalla creditrice sul maggior avere), oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo - in favore della creditrice;
5) Condannare tutte le parti resistenti, in solido tra loro, a rimborsare a parte ricorrente le spese del giudizio e competenze professionali di giudizio oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, con istanza di liquidazione del compenso maggiorato perché il presente atto è stato redatto in osservanza del comma 1-bis dell'art. 4 del d.m. 55/2014 da distrarsi in favore dei procuratori antistatari” (v. atto introduttivo e successive precisazione delle conclusioni ex art. 189, c.1, n.1 c.p.c.).
- Con comparsa del 24.04.2025, si costituiva ritualmente la sola resistente
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., che, Controparte_9 Controparte_6 nell'impugnare e contestare le domande attorea, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza, con conseguente lesione del diritto alla difesa;
2) gradatamente, nel merito, rigettare la domanda, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., con conseguente dichiarazione di efficacia dell'atto di compravendita del 04/02/2025, meglio individuato in atti;
3) in tutti i casi, con vittoria di spese, onorari di lite, spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
4) in via del tutto subordinata, ove l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere sussistenti i presupposti per la revocabilità dell'atto, si chiede, alla luce del parziale pagamento del debito, ad opera della resistente e del debito residuo, pari alla somma di € Parte_3 23.304,30, di formulare proposta conciliativa, ex art. 185 c.p.c., per la definizione del giudizio, tenuto conto della buona fede dell'odierna resistente, nella conclusione dell'atto dispositivo” (v. comparsa di costituzione e successive precisazioni delle conclusioni ex art. 189, c.1, n.1 c.p.c.).
-Restavano contumaci, nonostante regolarmente evocati in giudizio, la
[...]
in persona della liquidatrice Controparte_1 [...]
e la in persona dell'Amministratrice CP_2 Parte_3 Controparte_3 NI . CP_7
-Così instaurato il contraddittorio, rilevato che il presente giudizio poteva essere deciso sulla base della documentazione prodotta ed ammessa, senza attività istruttoria ulteriore (v. ordinanza istruttoria del 06.05.2025 resa all'esito dell'udienza in pari data), ritenuta la causa matura per la decisione (v. verbale di causa e relativa ordinanza istruttoria del 06.05.2025), venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., termini ritualmente rispettati dalle parti che depositavano le precisazioni delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica secondo l'art 198, comma 1, c.p.c.; per cui la causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 18.11.2025.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale:
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che
3 su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
, in persona della liquidatrice Controparte_10 [...]
e di in persona dell'Amministratrice CP_2 Parte_3 NI che, regolarmente convenuti in giudizio, non si costituivano. CP_7 Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della domanda di parte ricorrente, peraltro neanche più coltivata e, dunque, implicitamente abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti disposto dal Giudice, pedissequo al ricorso introduttivo, atteso che la ricorrente notificava correttamente e tempestivamente sia il ricorso che il decreto di fissazione udienza fornendone prova con deposito nel fascicolo telematico delle notifiche effettuate e andate a buon fine.
Nel merito, la domanda è fondata e merita integrale accoglimento.
Ed invero, nell'ottica di economia processuale va precisato che, con riferimento al primo atto di compravendita, parte ricorrente ha provato, per i motivi di seguito analizzati, la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., sicchè si deve dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto dispositivo intercorso tra la debitrice
[...]
in persona dell'Amm.re Unico e l.r. e la terza Parte_5 Controparte_6 acquirente Amm.re e l.r. , ovvero Parte_3 CP_11 Controparte_2 dell'atto pubblico del 29.05.2024, trascritto in pari data Rep. N. 75934 Racc. n. 31116 ed avente ad oggetto “le porzioni immobiliari promesse in vendita al signor Parte_4
” al prezzo convenuto di € 300.000,00.
[...] Va dichiarata anche l'inefficacia nei confronti della ricorrente del secondo atto di compravendita del 04.02.2025 Rep. N. 76836 Racc. n. 31678, anch'esso oggetto di domanda revocatoria, con il quale la società resistente Parte_3 contumace, vendeva alla semplificata (società costituita in data Parte_6 29/01/2025) gli stessi beni immobili. La ricorrente ha provato, per i motivi di seguito analizzati, la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.. Tanto premesso, in diritto, appare utile rammentare che l'azione revocatoria è soltanto uno strumento per la mera tutela indiretta dei diritti del creditore limitandosi a ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito. Noto è, infatti, che l'azione revocatoria abbia solo funzione cautelare e conservativa del diritto di credito, di per sé strumentale alla fase, successiva ed eventuale, dell'esecuzione forzata: non vengono, infatti, svolte in questa motivazione considerazioni circa la validità degli atti perché l'azione dispiegata opera nella misura limitata dell'inefficacia relativa degli atti impugnati. L'accoglimento dell'azione determina soltanto che l'atto impugnato, ancorchè valido in se stesso o dato per tale in questo specifico contesto, sia soltanto dichiarato inefficace nei confronti del creditore ricorrente, sicchè il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma
4 resta soltanto soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata. L'art. 2901 c.c., infatti, dispone che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti). Per accogliere l'azione revocatoria ordinaria è necessario provare la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) l' esistenza di un diritto di credito verso il debitore, anche meramente eventuale, ovvero “litigioso”;
2) il compimento di un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) l'eventuale anteriorità dell'atto revocando rispetto all'atto dispositivo che non significa anteriorità dell'atto rispetto, ad esempio, al provvedimento giurisdizionale di accertamento ma l'anteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito;
4) la sussistenza del pregiudizio arrecato dal predetto atto alle regioni del creditore e in particolare alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (eventus damni), anche laddove il pregiudizio sia meramente potenziale e soltanto tale da rendere comunque più difficoltosa la soddisfazione delle ragioni creditorie;
in altre parole, non è necessario che parte attrice provi che il compimento dell'atto determini l'incapienza assoluta del patrimonio del debitore, ma deve provare soltanto che il compimento di quell'atto rende più difficoltosa una eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo;
5) il presupposto soggettivo in capo al debitore, ovvero la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (consilium fraudis); è palesemente sussistente il presupposto soggettivo in capo al debitore disponente ogni volta sia provato che costui avesse conoscenza della propria esposizione debitoria, ovvero avrebbe dovuto esserlo secondo l'ordinaria diligenza e, dunque, conseguentemente, si deve ritenere provato che avesse, proprio perché consapevole della propria qualifica di debitore, anche la consapevolezza del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni creditorie di parte ricorrente distraendo dal proprio patrimonio i beni oggetto dell'atto dispositivo;
6) il presupposto soggettivo richiesto in capo al terzo solo ove si tratti di atti a titolo oneroso, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente (c.d. scientia damni o scientia fraudis a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito); qui però precisando che in tutti i casi in cui sia incontroversa l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo oggetto di revocatoria trova applicazione il principio secondo cui:
“ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito” (cfr. Cass Civ, sez III, 15/10/2021, n. 28432; Cass. Civ, sez VI, n. 9563). Onere della ricorrente è provare il compimento di un atto a contenuto patrimoniale che alteri o modifichi in senso lesivo la garanzia patrimoniale del debitore, rendendola anche solo meno agevole per il creditore. Mentre, incombe sul convenuto/resistente in revocatoria l'onere di provare l'insussistenza del rischio di incapienza patrimoniale, adducendo l'esistenza di ampie residualità patrimoniali ed adducendo, quindi, la mancanza dell'eventus damni (v. Cass. Civ., 3/02/2015, n. 1902).
5 La prova della sussistenza di un diritto di credito verso il debitore, del compimento di un atto dispositivo e della sussistenza del pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione della garanzia patrimoniale di tale credito è fornita attraverso documenti. La ricorrente ha fornito la piena prova documentale che le competeva per legge. Di converso, la debitrice, pur regolarmente evocata in giudizio, nulla provava restando contumace. Parimenti è anche documentale o per presunzioni la prova della sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo (scientia damni o consilium fraudis) del debitore e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, anche del terzo. Di conseguenza, aderendo questo giudice a incontroversa linea giurisprudenziale di legittimità e di merito, si deve ritenere integrata per presunzioni la prova dell'elemento soggettivo nel caso di vendita degli unici residuali beni immobili ancora nel patrimonio della società debitrice con atto stipulato dopo il sorgere del credito. Pretesa creditoria pacifica ed incontestata che si fonda non già sul decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo e notificato in uno con l'atto di precetto in data 31/01/2025, mai opposto, ma sul rapporto obbligatorio esistente tra le parti in virtù di fornitura di calcestruzzo e relativi servizi in favore della posta poi Controparte_1 in liquidazione, rapporti che risalgono, come dimostrato documentalmente dalla ricorrente, al periodo dal 15.09.2023 al 31.07.2024. Rapporto obbligatorio sorto certamente prima degli atti di disposizione oggetto di domanda revocatoria con la conseguente inefficacia di questi, il primo dei quali risalente al mese di maggio 2024. La società creditrice ricorrente, quanto al primo atto di compravendita, nell'evidenziare la sussistenza di tutti i presupposti di legge e soffermandosi sul requisito soggettivo, precisava che, trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, fosse sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Nello specifico, quanto al terzo acquirente (primo terzo acquirente) parte ricorrente ha provato gli indici sintomatici di tale conoscenza ovvero: il rapporto intercorrente con il debitore laddove la si spogliava definitivamente anche dell'ultimo Controparte_1 bene ad essa intestato per poi essere posta in liquidazione volontaria con atto del 08/01/2025 nominando quale liquidatore tale già proprietaria, Amministratore Unico Controparte_2 e legale rappresentante della società terza acquirente (rimasta contumace)
[...]
Parte_3 Appare chiara, dunque, la conoscenza o conoscibilità da parte anche del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alla società creditrice che agisce in revocatoria e risulta provata, anche se per presunzione, il collegamento e i rapporti che legavano queste due società, ovvero la debitrice con la terza acquirente. Ulteriore indice sintomatico risiede nella circostanza che dopo appena 8 mesi, l'acquirente aliena nuovamente i beni ad altro terzo. Sul punto: "In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (cfr. Cass. Sez. 2 sent. n. 17327 del 17.8.2011; Cass. Sez. 3, sent. n. 13330 del 19.7.2004; ib., Sez. 3, sent. n. 18315 del 18.9.2015).
6 Quanto al secondo atto di compravendita, la mala fede del terzo, si evince dalla previsione del pagamento non all'atto della stipula ma all'avveramento della condizione sospensiva cui “è sottoposta la presente compravendita” (condizione individuata nel medesimo atto a pag. 23 dell'all. doc. 9 di parte ricorrente), nonché dalla circostanza che la dante causa della società avesse acquistato i beni alienati, come sopra Parte_6 detto, da soli 8 mesi. Ulteriore grave indice sintomatico risiede nella circostanza pacifica, incontestata e documentalmente provata che l'Amministratore unico e proprietario al 100% di quest'ultima società, costituita solo in data 29/01/2025 (v. doc. 10 fascicolo di parte ricorrente), terza seconda acquirente, sia lo stesso , già amministratore Controparte_6 unico della società debitrice . Controparte_1 Sussiste la prova della malafede anche del terzo secondo acquirente. Con riferimento alla seconda compravendita, è bene precisare che l'art. 2901 c.c. fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede. Nel caso di specie, è dato rinvenire, invece, la sussistenza di plurimi indici di malafede da parte del subacquirente, in quanto il prezzo dichiarato convenuto è di € 300.000,00 per l'acquisto degli immobili che potrebbe apparire ragionevole se non sussistesse la circostanza, del tutto inusuale, del prevedere da un lato il trasferimento immobiliare immediato e dall'altro il pagamento del prezzo “all'avveramento della condizione sospensiva cui è sottoposta la presente compravendita”. Tale indizio è tanto grave e preciso da essere considerato da solo del tutto comprovante la mala fede del terzo subacquirente. Gli immobili, in maniera del tutto anomala, sono transitati nel patrimonio della società subacquirente senza neanche il pagamento di una frazione del prezzo. E ancora la circostanza che a distanza di soli 8 mesi i beni venivano nuovamente alienati alla società (di nuova costituzione il cui proprietario e Parte_6 amministratore unico è lo stesso già amministratore unico e legale Controparte_6 rappresentante della società debitrice poi posta in liquidazione) è Controparte_1 indice chiaro della malafede del terzo. Tale ulteriore elemento, che si precisa essere del tutto concordante con il grave e preciso e sufficiente indizio del trasferimento immobiliare senza prevedere l'immediato pagamento del prezzo, è confessoriamente dichiarato dalla resistente costituita laddove conferma di non aver pagato il prezzo la cui corresponsione era subordinata alla validità del permesso di costruire. L'unica Società costituitasi, la terza seconda acquirente, Parte_6 chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto carenti dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.. Nulla eccepiva, né provava, invece, la debitrice Controparte_1
, né la terza acquirente rimaste contumaci.
[...] Parte_3 Eppure è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampliamente le ragioni del creditore, circostanza questa né dedotta, né provata, nel caso che ci occupa. A fronte di ciò la forniva un ulteriore indice sintomatico a Parte_6 riprova sia della consapevolezza e conoscenza del debito della Controparte_1
e dell'intenzione di questa di ledere la garanzia patrimoniale generica del
[...] creditore;
dell'accordo tra tutte e tre le società di cessione dei beni immobili residuati;
del legame, collegamento, esistente tra la debitrice e la terza acquirente: indice costituito proprio dalla prova, versata in atti dalla resistente costituita, del versamento di € 20.000,00
7 effettuato in corso di giudizio in favore della creditrice ricorrente da parte
[...] (società terza acquirente rimasta contumace). Parte_7 Trattasi di un pagamento parziale da parte di a riprova Parte_3 della consapevolezza da parte del terzo del debito conosciuto anche dal terzo subacquirente che ne depositava la prova in giudizio. Senza contare che, a fronte della pec di riconoscimento del debito, inviata dalla debitrice alla società ricorrente in data 2/12/2024 (v. doc. 2 fascicolo di parte ricorrente), la
-in data 29/05/2024- cedeva i beni per poi porsi in liquidazione Controparte_1 volontaria con atto del 08/01/2025 e, a distanza di neanche un mese, con atto del 04/02/2025, veniva costituita una nuova società, il cui amministratore unico e proprietario al 100% è lo stesso che, dunque, acquistava gli stessi beni immobili già Controparte_12 di proprietà della società debitrice e a questi riconducibile.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono determinate tenendo conto del valore della causa come fissato dal primo comma dell'art. 5 del D.M. 55/14, vale a dire con riferimento all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata e dei vantaggi conseguiti alla luce del principio di adeguatezza e proporzionalità. La fattispecie esaminata è certamente causa complessa perché la ricorrente, per tutelare il proprio credito, ha dovuto ricostruire due alienazioni immobiliari, i comportamenti delle parti di tali atti, ricostruire i legami e i collegamenti esistenti tra le società evocate in giudizio. Pertanto, questo giudice ritiene di applicare le tabelle per i giudizi innanzi al Tribunale (valore di € 28.306,68), scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 attribuendo i valori massimi in ogni fase (fase studio della controversia: € 2.552,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.806,00; fase istruttoria/di trattazione del giudizio: € 2.709,00 Fase decisionale:
€ 4.358,00) e, quindi, si attribuisce l'importo di € 11.425,00 come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza AL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona Parte_1 del legale rapp.te p.-t., nei confronti della Controparte_1
, in persona del liquidatore , della e
[...] Controparte_2 Pt_3 in persona dell'Amministratore Unico e della Parte_3 CP_7 [...] semplificata in persona dell'Amm.re ogni altra istanza, Parte_6 Controparte_6 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
8 b) ritenuti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c, dichiara l'inefficacia nei confronti della parte ricorrente dell'atto notarile di compravendita stipulato in data 29.05.2024, Rep. N. 75934 Racc. n. 31116 Notaio in Benevento, con Per_1 cui la , vendeva alla Parte_2 le porzioni immobiliari promesse in vendita Parte_3 al signor , ovvero la piena proprietà della porzione di Parte_4 fabbricato facente parte dell'immobile condominiale sito in Gaeta (LT) alla via Fontania s.n.c., appartamento posto al piano terra della “scala B”, distinto al numero interno 1, composto di due camere, soggiorno cucina, due bagni, camera cabina armadio, con annesse corti scoperte di pertinenza esclusiva, nonché la pertinenziale autorimessa posta al piano seminterrato graficamente rappresentati con i nn 17 e 23 in Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta (LT) al foglio 32, mappale 1521 sub 17, via Fontania, snc Piano S1; Cat F/3 (l'autorimessa); foglio 32, mappale 1521 sub 23, via Fontania, snc, Scala B, int 1, Pano T, cat. F/3 (l'appartamento); c) autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina a trascrivere il presente provvedimento esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
d) ritenuti i presupposti di cui all'art 2901 c.c, dichiara l'inefficacia nei confronti della parte ricorrente dell'atto notarile di compravendita sottoposto a condizione sospensiva datato 4.02.2025 Rep n 76836 Racc n 31678 Notaio in Per_1 Benevento con cui la vendeva a Parte_3 [...]
la piena proprietà della porzione di fabbricato facente parte Controparte_9 dell'immobile condominiale sito in Gaeta (LT) alla via Fontania snc, appartamento posto al piano terra della “scala B”, distinto dal numero interno 1, composto di due camere, soggiorno -cucina, due bagni, camera cabina armadio, con annesse corti scoperte di pertinenza esclusiva, nonché la pertinenziale autorimessa posta al piano seminterrato, distinta dal sub 17, il tutto in corso di costruzioni graficamente rappresentati con i nn 17 e 23 in Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta (LT) al foglio 32, mappale 1521 sub 17, via Fontania, snc, Piano: S1; Cat. F/3 (l'autorimessa); foglio 32, mappale 1521 sub 23, via Fontania, snc, Scala B, int 1, Pano T, cat. F/3 (l'appartamento); e) autorizza il Conservatore dei RR II di Latina alla trascrizione del presente provvedimento, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
f) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite per contributo unificato pari ad €. 545,00, al rimborso delle spese di giudizio che si liquidano, alla luce dei conteggi di cui in motivazione, in € 11.425,00 per onorari oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cassino il 12/12/2025 Il GIUDICE
Vincenza AL
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