Art. 3.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali stabilisce con propri decreti la ripartizione dei posti da mettere a concorso per il personale di custodia e di guardia notturna, nonche' la determinazione dei relativi contingenti per ciascuna regione, in base alla articolazione territoriale dei beni culturali da vigilare ed alla situazione del personale in servizio.
Nelle regioni nelle quali il numero delle domande presentate dagli idonei ai sensi dell' articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 44 , risulti superiore ai posti disponibili in base agli organici anteriori all'entrata in vigore della presente legge, vengono assegnati agli idonei anche i posti di nuova istituzione fino alla concorrenza numerica delle domande presentate.
Detti concorsi si svolgeranno in base ad un esame colloquio vertente su argomenti di carattere generale, nonche' su argomenti relativi al servizio d'istituto.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali nomina le commissioni di concorso, costituite da tre membri, di cui uno funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale antichita' e belle arti o le dipendenti soprintendenze, con funzioni di presidente, e due funzionari, anche della carriera di concetto, designati rispettivamente dal prefetto e dal provveditore agli studi del capoluogo regionale.
Il Ministro emana le ulteriori norme concorsuali necessarie per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali stabilisce con propri decreti la ripartizione dei posti da mettere a concorso per il personale di custodia e di guardia notturna, nonche' la determinazione dei relativi contingenti per ciascuna regione, in base alla articolazione territoriale dei beni culturali da vigilare ed alla situazione del personale in servizio.
Nelle regioni nelle quali il numero delle domande presentate dagli idonei ai sensi dell' articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 44 , risulti superiore ai posti disponibili in base agli organici anteriori all'entrata in vigore della presente legge, vengono assegnati agli idonei anche i posti di nuova istituzione fino alla concorrenza numerica delle domande presentate.
Detti concorsi si svolgeranno in base ad un esame colloquio vertente su argomenti di carattere generale, nonche' su argomenti relativi al servizio d'istituto.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali nomina le commissioni di concorso, costituite da tre membri, di cui uno funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale antichita' e belle arti o le dipendenti soprintendenze, con funzioni di presidente, e due funzionari, anche della carriera di concetto, designati rispettivamente dal prefetto e dal provveditore agli studi del capoluogo regionale.
Il Ministro emana le ulteriori norme concorsuali necessarie per l'attuazione della presente legge.