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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 27 novembre 2023, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2988/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. MARIO SGAMBATO e con questi elett.te domiciliato in, San Felice a Cancello alla via Roma n. 11
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. GAROFALO SILVIO e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla via Roma n. 17
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe rivendica il diritto alla indennità di accompagnamento, l'indennità economica di accompagnamento, per il periodo che va da 02.03.2024 al
08.11.2024, nei termini già riconosciuti nella relazione di CTU depositata nel procedimento ex art.445 bis Cpc iscritto al n. CP_ 1709/2023 del tribunale di Avellino. si è costituito.
2) Il ricorso va rigettato.
1 CP_ E' pacifico, perché indicato da e non contestato, che il procedimento iscritto al n. 1709/2023 si è concluso con declaratoria di improcedibilità, e, quindi, senza un formale decreto di omologa che abbia accertato il requisito sanitario per accedere alla prestazione.
La parte ha quindi, correttamente, instaurato un ordinario giudizio di merito finalizzato al riconoscimento del diritto ed alla condanna della indennità, sul presupposto che la iniziativa assunta, e conclusasi nel proc. indicato con declaratoria di improcedibilità sia comunque idonea a soddisfare la condizione di procedibilità per l'azione di cui all'art. 445 bis Cpc .
Il presente ricorso, quindi, si colloca al di fuori dell'alveo di cui all'art. 445 bis Cpc, e segnatamente del comma 6, e si atteggia quale autonoma iniziativa, che come tale va valutata.
3) Ciò detto, il ricorso è proposto perché si proceda ad
“…Accertare e dichiarare l'indennità economica di accompagnamento a favore della sig.ra ” Persona_1 con conseguente condanna dell' al pagamento della somma CP_1 di €#4.785,84#.
La ricorrente, quindi, omette di proporre domanda perché sia accertata la sussistenza dei presupposti di fatto per accedere al diritto, ossia che la stessa, nei periodi indicati nella relazione di
Ctu, e genericamente richiamati attraverso il generico richiamo alla ctu stessa, versasse in condizioni fisiche tali da impossibilitarla a deambulare autonomamente o con incapacità di compiere azioni quotidiane ed imponesse assistenza continua.
In mancanza di un tale accertamento, che al Giudice non viene chiesto nella presente sede e che non può ritenersi altrimenti acquisito all'esito del procedimento ex art. 445 bis Cpc, la domanda di condanna alla prestazione va rigettata.
2 4) Ad ogni buon conto, nemmeno viene allegato il requisito del della assenza nel periodo de quo di ricovero a totale carico pubblico.
CP_ 5) va condannata al pagamento a favore di Parte_1 delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#886# (ottocentottantasei) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2988/2024 vertente tra nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 spese di lite, liquidate nella somma di €#886#
(ottocentottantasei) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 27.11.2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 27 novembre 2023, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2988/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. MARIO SGAMBATO e con questi elett.te domiciliato in, San Felice a Cancello alla via Roma n. 11
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. GAROFALO SILVIO e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla via Roma n. 17
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe rivendica il diritto alla indennità di accompagnamento, l'indennità economica di accompagnamento, per il periodo che va da 02.03.2024 al
08.11.2024, nei termini già riconosciuti nella relazione di CTU depositata nel procedimento ex art.445 bis Cpc iscritto al n. CP_ 1709/2023 del tribunale di Avellino. si è costituito.
2) Il ricorso va rigettato.
1 CP_ E' pacifico, perché indicato da e non contestato, che il procedimento iscritto al n. 1709/2023 si è concluso con declaratoria di improcedibilità, e, quindi, senza un formale decreto di omologa che abbia accertato il requisito sanitario per accedere alla prestazione.
La parte ha quindi, correttamente, instaurato un ordinario giudizio di merito finalizzato al riconoscimento del diritto ed alla condanna della indennità, sul presupposto che la iniziativa assunta, e conclusasi nel proc. indicato con declaratoria di improcedibilità sia comunque idonea a soddisfare la condizione di procedibilità per l'azione di cui all'art. 445 bis Cpc .
Il presente ricorso, quindi, si colloca al di fuori dell'alveo di cui all'art. 445 bis Cpc, e segnatamente del comma 6, e si atteggia quale autonoma iniziativa, che come tale va valutata.
3) Ciò detto, il ricorso è proposto perché si proceda ad
“…Accertare e dichiarare l'indennità economica di accompagnamento a favore della sig.ra ” Persona_1 con conseguente condanna dell' al pagamento della somma CP_1 di €#4.785,84#.
La ricorrente, quindi, omette di proporre domanda perché sia accertata la sussistenza dei presupposti di fatto per accedere al diritto, ossia che la stessa, nei periodi indicati nella relazione di
Ctu, e genericamente richiamati attraverso il generico richiamo alla ctu stessa, versasse in condizioni fisiche tali da impossibilitarla a deambulare autonomamente o con incapacità di compiere azioni quotidiane ed imponesse assistenza continua.
In mancanza di un tale accertamento, che al Giudice non viene chiesto nella presente sede e che non può ritenersi altrimenti acquisito all'esito del procedimento ex art. 445 bis Cpc, la domanda di condanna alla prestazione va rigettata.
2 4) Ad ogni buon conto, nemmeno viene allegato il requisito del della assenza nel periodo de quo di ricovero a totale carico pubblico.
CP_ 5) va condannata al pagamento a favore di Parte_1 delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#886# (ottocentottantasei) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2988/2024 vertente tra nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 spese di lite, liquidate nella somma di €#886#
(ottocentottantasei) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 27.11.2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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