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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg.ri magistrati
dr. Luigi Argan - Presidente
dr. Alfredo Matteo Sacco - Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 27702/2021 R.G. il 30.4.2021 e vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eugenia Solari e Niccolò A. Gallitto, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Manni, giusta procura in Controparte_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta
VE
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Manfredi, giusta procura in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta
VE , e , nella qualità di eredi CP_3 Controparte_4 Controparte_5
del sig. Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2021, il sig. nella qualità di erede Parte_1
legittimo della defunta madre, sig.ra (deceduta in data 26.11.2010), chiedeva, Persona_1
previo accertamento della natura relativamente simulata (in quanto dissimulante una donazione)
dell'atto di compravendita del 24.3.2000 (con cui la de cuius alienava alla figlia, sig.ra
[...]
la proprietà del terreno sito in Capranica (VT) e dell'immobile sito in Roma, alla piazza CP_1
Adele Zoagli Mameli n. 20), disporsene la collazione alla massa ereditaria, con retrocessione in suo favore dei beni che ne costituivano l'oggetto ovvero con condanna della convenuta al pagamento del relativo controvalore fino a concorrenza della sua quota ereditaria;
in subordine,
formulava domanda di riduzione della donazione predetta ai sensi degli artt. 553 e segg. c.c. e di condanna della convenuta al pagamento in suo favore di un importo corrispondente all'ammontare della sua quota di riserva, oltre ai frutti maturati, interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, chiedeva condannarsi la convenuta, sig.ra al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 147.000,00, come da riconoscimento di debito di cui alla scrittura privata del 21.10.2011; si costituiva in giudizio la sig.ra che, nell'eccepire Controparte_1
preliminarmente la prescrizione del diritto di parte attrice ad agire in riduzione/collazione,
chiedeva l'integrale rigetto della domanda avversa;
si costituiva, altresì, in giudizio la sig.ra che, nell'aderire alle richieste ed eccezioni della sorella chiedeva Controparte_2 CP_1
l'integrale rigetto della domanda attorea;
nonostante regolare notifica, non si costituivano in giudizio i sigg.ri , e e, all'udienza del CP_3 Controparte_4 Controparte_5
28.1.2022, ne veniva dichiarata la contumacia.
In corso di causa, disposta la separazione della domanda di cui al capo II delle conclusioni rassegnate dall'attore (riconoscimento del proprio diritto di credito per € 147.000,00 e condanna della convenuta al pagamento di detta somma) con formazione di autonomo fascicolo e sospensione di detto giudizio fino alla definizione del procedimento pendente dinanzi alla Corte
di Cassazione, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; successivamente,
ammesso ed espletato l'interrogatorio formale della convenuta, sig.ra e Controparte_1
trattenuta la causa in decisione all'udienza del 29.5.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ne veniva disposta la rimessione sul ruolo istruttorio al fine di acquisire la domanda introduttiva del procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo del
8.10.2019; acquisita la documentazione indicata e ribadite le conclusioni all'udienza del
12.12.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La duplice domanda che l'attore, nella qualità di erede legittimo e legittimario della defunta madre, sig.ra propone nell'ambito del presente giudizio trova il proprio Persona_1
fondamento nella natura relativamente simulata dell'atto di compravendita del 24.3.2000 a rogito del notaio da Ronciglione, con cui la sig.ra alienava alla figlia Persona_2 Per_1 CP_1
la proprietà del terreno sito in Capranica (VT) e dell'immobile sito in Roma, alla via piazza Adele
Zoagli Mameli n. 20 per il complessivo prezzo di lire 243.600.000 e si articola nella duplice richiesta di collazione alla massa ereditaria di detta donazione (nella totale assenza di relictum)
e, in via subordinata, di riduzione della donazione stessa fino alla ricostituzione della sua quota di riserva, con condanna della convenuta alla retrocessione in suo favore dei beni ovvero al pagamento del relativo controvalore (in riferimento, nel primo caso, alla successione legittima e, nel secondo, alla successione necessaria).
Preliminarmente alla disamina del merito, si rileva l'inammissibilità della domanda principale di collazione formulata dall'attore, in quanto non connessa ad alcuna domanda divisionale, cui deve necessariamente correlarsi per il raggiungimento delle sue finalità; nella fattispecie in esame, in assenza di relictum da dividere tra i coeredi o, comunque, in mancanza di proposizione di domanda divisionale, la domanda di collazione, proposta in via autonoma, risulta palesemente inammissibile, dal momento che “…la collazione presuppone l'esistenza di una comunione
ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o
con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene meno un "relictum" da dividere, sicché non
vi è luogo a divisione e, quindi, a collazione che non potrebbe essere invocata neppure per effetto
dell'eventuale azione di riduzione che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l'integrazione della quota di riserva spettantegli e
non già la costituzione di una comunione tra coeredi…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 1132 del
21.12.2021).
Riguardo, invece, alla subordinata domanda di riduzione, cui risulta strumentalmente ricollegata la domanda di declaratoria di simulazione relativa del contratto di compravendita del 24.3.2000,
si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sollevata da entrambe le convenute in riferimento all'avvenuto decorso, alla data di notifica dell'atto di citazione (8.4.2021), del termine prescrizionale decennale, decorrente dalla data di apertura della successione (26.11.2010).
Il termine prescrizionale risulta essere stato validamente interrotto dalla pregressa proposizione di istanza di mediazione del 3.6.2019; sebbene detta istanza di mediazione presenti un oggetto ridotto rispetto alla odierna domanda giudiziale, essendo relativa alla sola richiesta di reintegrazione della quota di riserva e non contemplando, quale petitum, la declaratoria di simulazione dell'atto di compravendita del 24.3.2020, si rileva che, in ogni caso, la stessa risulta idonea alla interruzione del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lsg. n.
28/2010, come all'epoca vigente, essendo stata chiaramente indicata, sotto il profilo della ricostruzione fattuale e cronologica, oltre che sotto quello della causa petendi sottesa alla domanda di riduzione ivi formulata, la circostanza della vendita simulata dei beni immobili di cui al contratto del 24.3.2000, da cui sarebbe derivata la lamentata lesione della quota di riserva dell'attore.
Non occorre, del resto, la sussistenza di una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, essendo invece sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano gli stessi già enucleati e descritti (sia pur sommariamente) nella pregressa domanda di mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda
(cfr., sul punto, Cass. Civ. Sez. 3, n. 29333 del 13.11.2019).
La valida interruzione del termine prescrizionale rispetto alla domanda di riduzione esplica i suoi effetti anche in riferimento alla strumentale e correlata domanda di simulazione, in applicazione dei principi espressi sul punto dalla S.C., secondo cui “…i beni oggetto di trasferimento a titolo
oneroso (anche se a favore del coerede) sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un'apposita domanda formulata
in tal senso dal coerede che chiede la divisione. In tal caso il "dies a quo" del termine di
prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda: se questa è
proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della
donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione
decorre dal momento dell'apertura della successione...” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 3932 del
29.2.2016).
E tuttavia, nel merito, la domanda riduzione formulata dall'attore risulta infondata e non meritevole di accoglimento.
Secondo la prospettazione difensiva attorea, l'atto di compravendita del 24.3.2000 integrerebbe,
in ragione della sua simulazione parziale, una vera e propria donazione indiretta (o, in subordine,
un negotium mixtum cum donatione) in favore della convenuta, sig.ra e la prova Controparte_1
di tale assunto dovrebbe essere rinvenuta, sul piano probatorio, nella circostanza della stipula dell'atto alla presenza di due testimoni, nel mancato effettivo pagamento del prezzo d'acquisto e nel rapporto di convivenza, all'epoca sussistente, tra le due contraenti.
E' noto che “…l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta
dal "de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio
diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è
ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione
della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di
riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse
ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso…” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, n. 19912 del 22.9.2014); e tuttavia, nella fattispecie in esame l'attore, aldilà di fumose e vaghe argomentazioni deduttive, non è stato in grado di fornire alcuna valida e compiuta dimostrazione, nemmeno sul piano presuntivo, della natura dissimulata dell'atto di compravendita del 24.3.2000 e della sua configurabilità quale vera e propria donazione indiretta in favore della sorella CP_1 In particolare, all'art. 3 dell'atto pubblico di compravendita del 24.3.2000 si dava atto che “…il
prezzo è convenuto in complessive lire 243.600.000…per l'abitazione e lire 4.600.000…per il
terreno…che la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente, alla quale
rilascia quietanza a saldo…”; se è vero che “…in tema di azione diretta a far valere la simulazione
di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla
dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una
compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore,
atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono
trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il
compratore, su cuyi grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa
dimostrazione…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 12955 del 9.6.2014), è pur vero che, nella fattispecie in esame, contrariamente agli assunti di parte attrice, la convenuta ha fornito ampia e piena dimostrazione dell'effettivo pagamento del prezzo d'acquisto in favore della venditrice:
dall'estratto del conto corrente bancario n. 035 10061208 – 1 acceso presso banca CARIVIT di
Roma, intestato alla sola sig.ra (e prodotto in allegato sub 2 alla relativa Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta), si evince l'avvenuto addebito, alla data del 14.4.2000,
dell'importo di lire 191.367.968 di cui all'assegno n. 19815928; risulta, poi, documentalmente dimostrato l'incasso del detto assegno ed il versamento del relativo importo di lire 191.367.968,
in data 14.4.2000, sul conto corrente bancario n. 14359 – 31, acceso presso Banca di Roma,
filiale Roma 25, cointestato tra la de cuius, sig.ra e la figlia, sig.ra Persona_1 [...]
(cfr. gli allegati sub 3 e 4 alla comparsa di costituzione della convenuta CP_2 [...]
; risulta, inoltre, dimostrato che la restante parte del prezzo d'acquisto dell'immobile è CP_1
stata oggetto di accollo del residuo mutuo da parte dell'acquirente, sig.ra che, Controparte_1
con il versamento dell'importo di lire 54.140.219 in favore della banca mutuante, provvedeva alla sua totale estinzione (cfr. l'attestazione della Banca Popolare di Novara del 28.8.2000,
contenente l'analitica descrizione dei conteggi estintivi e la dichiarazione della stessa banca del
27.9.2000, attestante l'avvenuta cancellazione della relativa ipoteca – cfr. allegati sub 6 e 7 alla comparsa di costituzione della convenuta). Risulta, pertanto, documentalmente dimostrato l'avvenuto esborso, da parte della sig.ra
[...]
del prezzo di acquisto dell'immobile sia a mezzo dell'assegno bancario sopra indicato CP_1
(tratto dal conto corrente di sua esclusiva intestazione) che a mezzo dell'accollo della quota di mutuo ancora gravante sull'immobile al momento del suo trasferimento;
del tutto prive di fondamento risultano le censure di parte attrice circa la non conformità degli estratti conto bancari prodotti dalla sorella in quanto attestanti soltanto le operazioni di diretto CP_1
interesse rispetto ai fatti di causa: a fronte della prova documentale della esclusiva intestazione alla convenuta del conto corrente bancario da cui venne tratto l'assegno utilizzato per il pagamento del prezzo, e della pacifica ed incontestata provenienza di detta documentazione dalla banca presso cui il detto conto corrente era, all'epoca, acceso, non vi sarebbe stato motivo di versare agli atti del presente giudizio l'intera movimentazione del conto in riferimento ad operazioni in alcun modo attinenti alla odierna materia del contendere, apparendo sufficiente e pienamente probatoria la documentazione bancaria in atti.
Nemmeno risulta fondata la contestazione sollevata da parte attrice in riferimento alla incongruità del prezzo d'acquisto indicato in atto pubblico, in quanto palesemente inferiore a quello di mercato dei beni;
dal listino ufficiale tenuto dalla Camera di Commercio di Roma e versato in atti da parte convenuta, si rileva che, in riferimento al IV trimestre dell'anno 2000, la quotazione di un immobile ubicato nel settore Q 10 (Ostiense) presentava un valore medio di €
2.750,00 al mq e, pertanto, moltiplicato tale importo per 109 mq, si ottiene un valore congruo rispetto al prezzo della compravendita, decurtato in relazione allo stato dell'immobile ed all'occupazione dello stesso da parte della venditrice.
La documentazione versata in atti dalla convenuta, idonea a fornire validi spunti probatori
dell'avvenuto pagamento dell'intero (e congruo) prezzo d'acquisto degli immobili in oggetto,
appare pienamente idonea a dimostrare l'effettività dell'intera operazione di compravendita del
24.3.2000 e ad escludere la configurabilità della dedotta simulazione dell'acquisto e non consente di ravvisare, nel trasferimento del 24.3.2000, alcuna donazione indiretta in favore della odierna convenuta. Il difetto di prova della natura donativa del trasferimento immobiliare del 24.3.2000 impone il rigetto della domanda di simulazione formulata dall'attore al capo I) delle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183 c.p.c., rigetto nel quale resta assorbita la disamina della subordinata domanda di riduzione di cui al capo b) delle dette conclusioni;
non risulta, infine, comprensibile il senso della domanda (peraltro nuova e formulata per la prima volta nella prima memoria ex
art. 183 c.p.c. di parte attrice) di cui al capo c) delle relative conclusioni, avente ad oggetto
“…nella denegata ipotesi in cui si accerti che un prezzo di vendita sia stato effettivamente versato
da ” l'accertamento e la declaratoria del relativo importo e degli effettivi Controparte_6
beneficiari di tale pagamento (risulta ampiamente provato il pagamento dell'intero prezzo della compravendita in favore della venditrice, sig.ra quanto all'assegno bancario di Persona_1
lire 191.367.968 e dell'ulteriore importo di lire 50.000.000 in favore della banca mutuante con l'estinzione della residua quota di mutuo gravante sugli immobili).
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, sono poste a carico di parte attrice in ragione della sua piena soccombenza;
nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto di citazione notificato in data in data 8.4.2021 nei confronti di CP_1 CP_1
, , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda;
---
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 10.860,00
in favore di ciascuna delle convenute costituite, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
---
3) nulla per le restanti spese.---
Roma, 29.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dr.ssa Andreina Gagliardi dr. Luigi Argan