Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2911
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità della costituzione dell'avvocato del libero foro per conto dell'Agente della Riscossione

    La Corte ritiene ammissibile la costituzione dell'avvocato del libero foro per conto dell'Agente della Riscossione, in base al d.l. n.193/2016 e alla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 34/2019.

  • Rigettato
    Inesigibilità delle somme per passaggio del termine di decadenza per la riscossione

    L'ADER ha documentato la notifica degli atti prodromici e delle successive intimazioni di pagamento, che hanno interrotto la prescrizione. Si esclude il maturarsi della prescrizione anche a causa della sospensione dei termini per il lockdown.

  • Rigettato
    Assenza di titolo per inesistenza delle notifiche degli avvisi sottesi alle cartelle di pagamento

    L'ADER ha documentato la notifica delle cartelle esattoriali e delle successive intimazioni di pagamento, interrompendo la prescrizione. Il contribuente non ha impugnato le intimazioni di pagamento, consolidando il credito e precludendo la contestazione dei vizi delle cartelle.

  • Rigettato
    Violazione del diritto alla difesa

    La contestazione dei vizi delle cartelle è preclusa dalla mancata impugnazione delle successive intimazioni di pagamento.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La contestazione dei vizi delle cartelle è preclusa dalla mancata impugnazione delle successive intimazioni di pagamento.

  • Rigettato
    Mancata produzione in giudizio di copia delle cartelle sottese

    L'ADER ha prodotto documentazione attestante la notifica delle cartelle e delle intimazioni.

  • Rigettato
    Richiesta di esibizione dei ruoli e prova della consegna

    La Corte ha ritenuto provata la notifica degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'intimazione di pagamento prodromica

    L'ADER ha documentato la notifica delle intimazioni di pagamento.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del numero di autorizzazione per l'iscrizione ipotecaria

    La contestazione è assorbita dal rigetto delle censure relative alla validità degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei criteri di computo di sanzioni e interessi

    Le censure sono rigettate in quanto generiche. L'Amministrazione ha fatto riferimento alle previsioni di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2911
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2911
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo