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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2911/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
GA RI, LA
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16563/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IRPEF-ALTRO 2006
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IRPEF-ALTRO 2007
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IRPEF-ALTRO 2019
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IVA-ALTRO 2006
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IVA-ALTRO 2007
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IVA-ALTRO 2009
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IMU 2006
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IMU 2007
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 TARI 2010
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IRAP 2006
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IRAP 2007
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110051412271 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110051412271 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110051412271 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110051412271 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110051412271 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110051412271 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120021650133 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120196061323 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130101409845 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130219165031 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130288586602 IMU 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130288586602 IMU 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130288586602 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140178053350 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140178053350 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150076806051 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160065252707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220198993566 SPESE GIUSTIZIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230137044835 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230159238675 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1938/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 propone ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776202400002728000 che, in data 29 luglio 2024, veniva notificata al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per un importo pari a € 233.620,68, relativa a cartelle di pagamento e avvisi di addebito per vari tributi (TARI, ICI, TAS, IVA e IRPEF, varie annualità).
Censura l'inesigibilità delle somme per passaggio del termine di decadenza per procedere con la riscossione, la totale assenza di titolo stante l'inesistenza delle notifiche degli avvisi sottesi alle cartelle di pagamento prodromiche alla intimazione di pagamento impugnata, la violazione del diritto alla difesa e la carenza di motivazione.
Inoltre, lamenta l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, la violazione del diritto alla difesa, la mancata produzione in giudizio di copia delle cartelle sottese.
Contesta l'avvenuta prescrizione dei crediti.
Chiede, ai sensi dell'art.12 d.PR n.602/1973, sulla “Formazione e contenuto dei ruoli”, l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa.
Infine, censura la mancata notifica della intimazione di pagamento prodromica, oltre che per mancata prova e indicazione del numero di autorizzazione rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate per procedere con la iscrizione ipotecaria.
Inoltre, non sono stati indicati i criteri di computo di sanzioni e interessi.
Conclude chiedendo dichiararsi l'accoglimento del ricorso, previa sospensione di quanto impugnato, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi all'antistatario.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituisce, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la documentazione prodotta attestante la notifica delle cartelle e, inoltre, dei successivi avvisi di intimazione i quali ultimi interrompevano la prescrizione.
L'Agenzia delle entrate si costituisce, chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso.
Con successive memorie, il resistente contesta la legittimità della costituzione dell'ADER con un avvocato del libero foro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte ritiene l'ammissibilità della costituzione dell'avvocato del libero foro per conto dell'Agente della Riscossione. A tal riguardo, il comma 8 dell'art. 1 del d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n.
225/2016, dispone che "L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale” ; con norma di interpretazione autentica (articolo 4-nonies, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), si è chiarito che "il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio". La costituzione in giudizio dell'ADER, nel caso di specie, è coerente con le fonte di rango primario appena riportata e, quindi, la censura è infondata.
Nel merito, il ricorso è rigettato.
L'ADER ha documentato, assolvendo il proprio onere probatorio, la notifica degli atti prodromici. In base alla copiosa documentazione allegata alle controdeduzioni dell'Agente della riscossione, nel dettaglio, risultano notificate: la cartella esattoriale n. 09720110051412271000 in data 12.05.2011, per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito;
la cartella esattoriale n. 09720120021650133000 in data 27.04.2012,
a mezzo consegna dell'atto a mani proprie del destinatario;
la cartella esattoriale n. 09720120196061323000 in data 26.06.2012, a mezzo consegna dell'atto a mani proprie del destinatario;
la cartella esattoriale n.
09720130101409845000 in data 11.08.2013 per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26
DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza;
la cartella esattoriale n. 09720130219165031000 in data 30.07.2015 per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa
Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, firmata per ricevuta;
la cartella esattoriale n. 09720130288586602000 in data
24.04.2014 per irreperibilità assoluta del destinatario, ex artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa;
la cartella esattoriale n. 09720140178053350000 in data 16.08.2015 per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza;
la cartella esattoriale n. 09720150076806051000 in data 01.06.2015, a mezzo consegna dell'atto a mani proprie del destinatario;
la cartella esattoriale n.
09720160065252707000 in data 03.07.2016 per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26
DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza;
la cartella esattoriale n. 09720220198993566000 in data 28.02.2023, a mezzo consegna dell'atto a mani del figlio del destinatario;
la cartella esattoriale n. 09720230137044835000 in data 28.12.2023 per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, firmata per ricevuta;
la cartella esattoriale n.
09720230159238675000 in data 08.11.2023, a mezzo consegna dell'atto a mani di persona qualificatasi di famiglia. Successivamente alla notifica delle predette dodici cartelle esattoriali e prima della notifica dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al ricorrente ulteriori atti con i quali ha richiesto il pagamento dei crediti opposti, interrompendo il decorso del relativo termine di prescrizione che, contrariamente a quanto assunto in ricorso, non risultava essere maturato alla notifica dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. In particolare,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato: in data 04.07.2013 l'intimazione di pagamento n.
09720139077695849000, per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, firmata per ricevuta, relativo alla cartella esattoriale n. 09720110051412271000; in data 27.01.2015 l'intimazione di pagamento n.
09720149158283766000 a mezzo consegna dell'atto a mani de destinatario, relativa alle cartelle esattoriali n. 09720120021650133000 e n. 09720120196061323000; - in data 12.02.2016 l'intimazione di pagamento n. 09720159115976837000 per irreperibilità relativa del destinatario al proprio indirizzo di residenza, ex artt.
140 cpc e 26 del DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale, affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza, relativa alle cartelle esattoriali n. 09720110051412271000 n.
09720120021650133000 n. 09720120196061323000 n.09720130101409845000 e n. 09720130288586602000; in data 15.02.2017 l'intimazione di pagamento n. 09720179004390749000 a mezzo PEC ad un indirizzo di posta elettronica certificata risultato non valido, a mezzo deposito telematico dell'atto presso la Camera di Nominativo_1, Artigianato e Agricoltura di Roma, pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa e spedizione della raccomandata informativa al destinatario, relativa alle cartelle esattoriali n.09720110051412271000, n. 09720120021650133000, n. 09720120196061323000 n. 09720130101409845000;
n. 09720130219165031000, n. 09720130288586602000, n. 09720140178053350000 e n.
09720150076806051000; in data 01.04.2022 l'intimazione di pagamento n. 09720229003399907000 a mezzo consegna dell'atto a mani di persona di famiglia relativa alle cartelle esattoriali alle cartelle esattoriali n. 09720110051412271000, n. 09720120021650133000; n. 09720120196061323000 n. 09720130101409845000;
n. 09720130219165031000; n. 09720130288586602000; n. 09720140178053350000; n. 09720150076806051000
e n. 09720160065252707000; n. 09720110051412271000, n. 09720130101409845000 n.
09720130288586602000 e n. 09720160065252707000; in data 28.11.2023 l'intimazione di pagamento n.
09720239094348832000 per irreperibilità assoluta del destinatario, ex artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR
600/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, relativa alle cartelle esattoriali n. 09720110051412271000 n.09720130101409845000 n.
09720130288586602000 e n. 09720160065252707000; in data 02.07.2024 l'intimazione di pagamento n.
09720249007939982000 per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, firmata per ricevuta, relativa alla cartella esattoriale n. 09720220198993566000 ; infine, in data 29.07.2024 l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400002728000 a mezzo ritiro dell'atto presso l'Ufficio Postale regolarmente ritirata, relativa a tutte le dodici cartelle esattoriali oggetto di impugnazione.
Sulla scorta di quanto documentato in ordine alla notifica dei numerosi atti oggetto di impugnativa, va escluso il successivo maturarsi della prescrizione, anche in ragione della sospensione di tutti i termini decadenziali e di prescrizione per effetto del lockdown, tra il giorno 8/3/2020 ed il 31/05/2020, in forza del D.L. n.18/2020 art. 67, poi prorogata fino al 31 agosto 2021 dall'art. 9, D.L. n. 73/2021 (per 542 giorni).
Come preme evidenziare, il contribuente avrebbe dovuto contestare eventuali vizi della notifica degli atti prodromici alle intimazioni appena riportate impugnando le citate intimazioni di pagamento, circostanza qust'ultima che preclude al contribuente la possibilità di contestare i vizi propri delle cartelle, a norma dell'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Giova rimarcare come il contribuente, non impugnando le citate intimazioni di pagamento (che richiamavano espressamente le cartelle prodromiche) -con conseguente consolidamento del relativo credito- non può più far valere vicende estintive anteriori alla notifica delle citate intimazioni. L'atto intermedio non impugnato determina, infatti, la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta, impedendo la deduzione in sede di impugnazione di atti successivi di vizi o eccezioni che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale. Ne consegue l'assorbimento delle censure in punto di difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa, in quanto i tributi non contestati tempestivamente sono divenuti irretrattabili.
Le residue censure su computo interessi e sanzioni, invece, sono rigettate in quanto generiche, segnalandosi che, in ogni caso, l'Amministrazione risulta aver fatto riferimento alle previsioni di legge sul tasso degli interessi e sulla misura nella quale procedere all'irrogazione delle sanzioni per omesso pagamento.
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate: in euro 3000,00, oltre spese generali al 15% oltre accessori se dovuti a favore l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con distrazione all'avv. Difensore_2 in qualità di antistatario;
in euro 1000,00, oltre spese generali al 15% a favore della Regione Lazio;
in euro 1000,00 oltre spese generali al 15% a favore di Roma Capitale.
Roma 21.1.2026
Il giudice estensore Il Presidente
NA RU OM IR
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
GA RI, LA
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16563/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IRPEF-ALTRO 2006
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IRPEF-ALTRO 2007
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IRPEF-ALTRO 2019
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IVA-ALTRO 2006
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IVA-ALTRO 2007
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IVA-ALTRO 2009
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IMU 2006
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IMU 2007
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 TARI 2010
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IRAP 2006
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 IRAP 2007
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- COM PREV ISC IP n. 09776202400002728 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110051412271 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110051412271 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110051412271 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110051412271 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110051412271 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110051412271 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120021650133 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120196061323 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130101409845 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130219165031 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130288586602 IMU 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130288586602 IMU 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130288586602 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140178053350 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140178053350 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150076806051 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160065252707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220198993566 SPESE GIUSTIZIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230137044835 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230159238675 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1938/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 propone ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776202400002728000 che, in data 29 luglio 2024, veniva notificata al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per un importo pari a € 233.620,68, relativa a cartelle di pagamento e avvisi di addebito per vari tributi (TARI, ICI, TAS, IVA e IRPEF, varie annualità).
Censura l'inesigibilità delle somme per passaggio del termine di decadenza per procedere con la riscossione, la totale assenza di titolo stante l'inesistenza delle notifiche degli avvisi sottesi alle cartelle di pagamento prodromiche alla intimazione di pagamento impugnata, la violazione del diritto alla difesa e la carenza di motivazione.
Inoltre, lamenta l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, la violazione del diritto alla difesa, la mancata produzione in giudizio di copia delle cartelle sottese.
Contesta l'avvenuta prescrizione dei crediti.
Chiede, ai sensi dell'art.12 d.PR n.602/1973, sulla “Formazione e contenuto dei ruoli”, l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa.
Infine, censura la mancata notifica della intimazione di pagamento prodromica, oltre che per mancata prova e indicazione del numero di autorizzazione rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate per procedere con la iscrizione ipotecaria.
Inoltre, non sono stati indicati i criteri di computo di sanzioni e interessi.
Conclude chiedendo dichiararsi l'accoglimento del ricorso, previa sospensione di quanto impugnato, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi all'antistatario.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituisce, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la documentazione prodotta attestante la notifica delle cartelle e, inoltre, dei successivi avvisi di intimazione i quali ultimi interrompevano la prescrizione.
L'Agenzia delle entrate si costituisce, chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso.
Con successive memorie, il resistente contesta la legittimità della costituzione dell'ADER con un avvocato del libero foro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte ritiene l'ammissibilità della costituzione dell'avvocato del libero foro per conto dell'Agente della Riscossione. A tal riguardo, il comma 8 dell'art. 1 del d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n.
225/2016, dispone che "L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale” ; con norma di interpretazione autentica (articolo 4-nonies, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), si è chiarito che "il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio". La costituzione in giudizio dell'ADER, nel caso di specie, è coerente con le fonte di rango primario appena riportata e, quindi, la censura è infondata.
Nel merito, il ricorso è rigettato.
L'ADER ha documentato, assolvendo il proprio onere probatorio, la notifica degli atti prodromici. In base alla copiosa documentazione allegata alle controdeduzioni dell'Agente della riscossione, nel dettaglio, risultano notificate: la cartella esattoriale n. 09720110051412271000 in data 12.05.2011, per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito;
la cartella esattoriale n. 09720120021650133000 in data 27.04.2012,
a mezzo consegna dell'atto a mani proprie del destinatario;
la cartella esattoriale n. 09720120196061323000 in data 26.06.2012, a mezzo consegna dell'atto a mani proprie del destinatario;
la cartella esattoriale n.
09720130101409845000 in data 11.08.2013 per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26
DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza;
la cartella esattoriale n. 09720130219165031000 in data 30.07.2015 per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa
Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, firmata per ricevuta;
la cartella esattoriale n. 09720130288586602000 in data
24.04.2014 per irreperibilità assoluta del destinatario, ex artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa;
la cartella esattoriale n. 09720140178053350000 in data 16.08.2015 per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza;
la cartella esattoriale n. 09720150076806051000 in data 01.06.2015, a mezzo consegna dell'atto a mani proprie del destinatario;
la cartella esattoriale n.
09720160065252707000 in data 03.07.2016 per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26
DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza;
la cartella esattoriale n. 09720220198993566000 in data 28.02.2023, a mezzo consegna dell'atto a mani del figlio del destinatario;
la cartella esattoriale n. 09720230137044835000 in data 28.12.2023 per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, firmata per ricevuta;
la cartella esattoriale n.
09720230159238675000 in data 08.11.2023, a mezzo consegna dell'atto a mani di persona qualificatasi di famiglia. Successivamente alla notifica delle predette dodici cartelle esattoriali e prima della notifica dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al ricorrente ulteriori atti con i quali ha richiesto il pagamento dei crediti opposti, interrompendo il decorso del relativo termine di prescrizione che, contrariamente a quanto assunto in ricorso, non risultava essere maturato alla notifica dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. In particolare,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato: in data 04.07.2013 l'intimazione di pagamento n.
09720139077695849000, per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, firmata per ricevuta, relativo alla cartella esattoriale n. 09720110051412271000; in data 27.01.2015 l'intimazione di pagamento n.
09720149158283766000 a mezzo consegna dell'atto a mani de destinatario, relativa alle cartelle esattoriali n. 09720120021650133000 e n. 09720120196061323000; - in data 12.02.2016 l'intimazione di pagamento n. 09720159115976837000 per irreperibilità relativa del destinatario al proprio indirizzo di residenza, ex artt.
140 cpc e 26 del DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale, affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza, relativa alle cartelle esattoriali n. 09720110051412271000 n.
09720120021650133000 n. 09720120196061323000 n.09720130101409845000 e n. 09720130288586602000; in data 15.02.2017 l'intimazione di pagamento n. 09720179004390749000 a mezzo PEC ad un indirizzo di posta elettronica certificata risultato non valido, a mezzo deposito telematico dell'atto presso la Camera di Nominativo_1, Artigianato e Agricoltura di Roma, pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa e spedizione della raccomandata informativa al destinatario, relativa alle cartelle esattoriali n.09720110051412271000, n. 09720120021650133000, n. 09720120196061323000 n. 09720130101409845000;
n. 09720130219165031000, n. 09720130288586602000, n. 09720140178053350000 e n.
09720150076806051000; in data 01.04.2022 l'intimazione di pagamento n. 09720229003399907000 a mezzo consegna dell'atto a mani di persona di famiglia relativa alle cartelle esattoriali alle cartelle esattoriali n. 09720110051412271000, n. 09720120021650133000; n. 09720120196061323000 n. 09720130101409845000;
n. 09720130219165031000; n. 09720130288586602000; n. 09720140178053350000; n. 09720150076806051000
e n. 09720160065252707000; n. 09720110051412271000, n. 09720130101409845000 n.
09720130288586602000 e n. 09720160065252707000; in data 28.11.2023 l'intimazione di pagamento n.
09720239094348832000 per irreperibilità assoluta del destinatario, ex artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR
600/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, relativa alle cartelle esattoriali n. 09720110051412271000 n.09720130101409845000 n.
09720130288586602000 e n. 09720160065252707000; in data 02.07.2024 l'intimazione di pagamento n.
09720249007939982000 per irreperibilità relativa del destinatario, ex artt. 140 cpc e 26 DPR 602/1973, a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione del relativo avviso di deposito presso la stessa, spedizione della raccomandata informativa al destinatario, firmata per ricevuta, relativa alla cartella esattoriale n. 09720220198993566000 ; infine, in data 29.07.2024 l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400002728000 a mezzo ritiro dell'atto presso l'Ufficio Postale regolarmente ritirata, relativa a tutte le dodici cartelle esattoriali oggetto di impugnazione.
Sulla scorta di quanto documentato in ordine alla notifica dei numerosi atti oggetto di impugnativa, va escluso il successivo maturarsi della prescrizione, anche in ragione della sospensione di tutti i termini decadenziali e di prescrizione per effetto del lockdown, tra il giorno 8/3/2020 ed il 31/05/2020, in forza del D.L. n.18/2020 art. 67, poi prorogata fino al 31 agosto 2021 dall'art. 9, D.L. n. 73/2021 (per 542 giorni).
Come preme evidenziare, il contribuente avrebbe dovuto contestare eventuali vizi della notifica degli atti prodromici alle intimazioni appena riportate impugnando le citate intimazioni di pagamento, circostanza qust'ultima che preclude al contribuente la possibilità di contestare i vizi propri delle cartelle, a norma dell'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Giova rimarcare come il contribuente, non impugnando le citate intimazioni di pagamento (che richiamavano espressamente le cartelle prodromiche) -con conseguente consolidamento del relativo credito- non può più far valere vicende estintive anteriori alla notifica delle citate intimazioni. L'atto intermedio non impugnato determina, infatti, la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta, impedendo la deduzione in sede di impugnazione di atti successivi di vizi o eccezioni che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale. Ne consegue l'assorbimento delle censure in punto di difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa, in quanto i tributi non contestati tempestivamente sono divenuti irretrattabili.
Le residue censure su computo interessi e sanzioni, invece, sono rigettate in quanto generiche, segnalandosi che, in ogni caso, l'Amministrazione risulta aver fatto riferimento alle previsioni di legge sul tasso degli interessi e sulla misura nella quale procedere all'irrogazione delle sanzioni per omesso pagamento.
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate: in euro 3000,00, oltre spese generali al 15% oltre accessori se dovuti a favore l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con distrazione all'avv. Difensore_2 in qualità di antistatario;
in euro 1000,00, oltre spese generali al 15% a favore della Regione Lazio;
in euro 1000,00 oltre spese generali al 15% a favore di Roma Capitale.
Roma 21.1.2026
Il giudice estensore Il Presidente
NA RU OM IR