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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2162/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.SA Elena Sollazzo Presidente dott.SA Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2162/2022 promoSA da
(C.F. ), in proprio e quale genitore del minore Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti AleSAndra Persona_1 C.F._2
Toldo e Ludovica Dalla Costa
ATTRICE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisa e TE C.F._3
Michele Castrilli
CONVENUTO
e
AVV. ELENA TOLIO, Curatrice del minore Persona_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: dichiarazione giudiziale di paternità; regolamentazione esercizio resp. genitoriale/contributo al mantenimento ordinario e straordinario e regresso;
risarcimento del danno pagina 1 di 21 Conclusioni dell'attrice: “1) Dichiarare che il convenuto è padre del minore TE
. Persona_1
2) Quanto al cognome del minore disporre di aggiungere ed anteporre il cognome paterno Per_1
“ ” al cognome materno “ , di modo che il minore venga a chiamarsi “ P_ Per_1 P_ [...]
”. Controparte_2
3) Pronunciare ogni provvedimento consequenziale, anche con riguardo alle comunicazioni per
l'Ufficiale di Stato Civile del Comune e/o dei Comuni competenti.
4) Affidare il minore in via esclusiva alla madre , con diritto del padre di Per_1 Parte_1 vedere e tenere con sé il minore nei seguenti momenti: un week-end a settimane alternate;
15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
5 giorni durante le vacanze natalizie;
3 giorni durante le vacanze pasquali.
5) Condannare il convenuto a versare alla OR , a titolo di TE Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio un assegno mensile dell'importo di euro 600,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Vicenza; il tutto a far data dalla domanda giudiziale e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
6) Per i motivi di cui in narrativa, con riferimento al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per il minore dalla nascita alla domanda giudiziale, condannare altresì il NO , a TE titolo di regresso, a pagare alla OR la somma, quantificata in via equitativa, di Parte_1 euro 65.200,00, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia.
7) Condannare il convenuto, a titolo di risarcimento del danno per i motivi di cui in narrativa, a pagare alla OR ed in favore del figlio l'importo di euro 250.000,00, Parte_1 Per_1 ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa.
8) Condannare il convenuto a risarcire in favore della OR il TE Parte_1 danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
9) Ordinare l'espunzione dalla comparsa di costituzione e risposta del NO delle TE espressioni ritenute offensive in danno alla OR . Parte_1
10) Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Conclusioni del convenuto: pagina 2 di 21 “I. IN RITO
In via pregiudiziale: dichiararsi l'improcedibilità, inammissibilità e inefficacia di tutte le domande e azioni dell'attrice nel momento in cui sono state proposte per assenza della Sentenza definitiva di accertamento della paternità naturale
II. NEL MERITO
In via preliminare: dato atto che è stato riconosciuto come figlio naturale dal sig. Persona_1
, anteporre il cognome “ ” al cognome “ o sostituire quest'ultimo TE P_ Per_1 con il primo, come da preferenze manifestate dal minore, con comunicazione al competente Ufficiale di
Stato per le annotazioni e registrazioni di legge
In via principale:
a) affidare in modo congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e diritto del convenuto di continuare a vedere il minore durante la settimana in modo ampio e libero;
fine settimana alternati;
quanto alle vacanze, il minore trascorrerà col convenuto 20 giorni consecutivi durante le vacanze estive, 7 durante quelle invernali;
3 durante quelle pasquali.
b) disporsi a carico del convenuto un assegno per il mantenimento ordinario di non superiore Per_1
a € 300,00 fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica, tenuto altresì conto che da ottobre 2024 e a tutt'oggi percepisce redditi propri, a far data dal momento dal paSAggio in giudicato della Sentenza di paternità o comunque dal riconoscimento di con rivalutazione annuale Per_1
Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese e il 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza,
c) Respingersi in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate tutte le ulteriori domande formulate nei confronti di , in particolare: TE
- quanto alla domanda in regresso di € 65.200,00, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto stante il contributo versato dal convenuto all'attrice per dalla nascita ad oggi (€ 400,00 fino al 2012, Per_1 poi € 300,00 tuttora in corso) oltre spese extra;
- quanto alla domanda di risarcimento danni di 250.000,00 €, dichiararsi ed accertarsi che nulla è dovuto stante la costante presenza morale ed economica del convenuto nella vita di Per_1
In via subordinata, quanto al punto c: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, contenersi l'entità delle somme nei limiti delle sole voci giuridicamente rilevanti e compiutamente dimostrate sia nell'an che nel quantum, dichiarando preliminarmente l'intervenuta prescrizione
a) per i pagamenti periodici ex art. 2948 c.c. o comunque per la domanda di regresso ex art. 2946 c.c. con decorso ex art. 2935 c.c. dalla spesa effettuata e documentata, b) per la domanda di risarcimento pagina 3 di 21 ex art. 2947 c.c. con decorrenza dal verificarsi del danno, laddove provato.
Ridursi gli importi in considerazione delle somme versate dal convenuto, delle capacità reddituali delle parti e delle concrete necessità del minore.
Accertata e dichiarata l'efficienza causale del comportamento di nella causazione del Parte_1 danno, ridursi quindi ulteriormente gli importi dando applicazione all'art. 2055 c.c. e all'art. 1227 c.c.
d) Condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, da liquidarsi secondo quanto ritenuto di Giustizia ed Equità.
(e) Respingersi ogni altra domanda formulata dall'attrice e dal Curatore Speciale del minore.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze e onorari di giudizio oltre iva e cpa, spese generali e spese tutte anche successive occorrende.
In via istruttoria: si insiste su tutte le istanze istruttorie formulate nell'interesse del sig. in P_ comparsa di costituzione e risposta, nella memoria ex art. 183 co. 1, 2 e 3 c.p.c., non ammesse e non esperite. A fronte della intervenuta attività lavorativa di si chiede l'ordine di esibizione della Per_1 documentazione reddituale con riferimento ai CUD / dichiarazione dei redditi e buste paga del 2024 e
2025 e l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate e il datore di lavoro;
si chiede altresì sia ordinato all'attrice di depositare la documentazione comprovante l'ammontare dell'assegno unico universale erogatole dall'INPS per il figlio e la documentazione inerente alla propria situazione reddituale e patrimoniale.”
Conclusioni della Curatrice del minore: “1) Preso atto del riconoscimento, intervenuto nelle more del presente giudizio, del minore da parte del padre, disporsi Persona_1 TE
l'aggiunta del cognome , anteponendolo a quello materno, di modo che il minore si P_ chiami Persona_2
2) Disporsi le conseguenti comunicazioni all'Ufficio di Stato Civile del/i Comune/i di competenza.
3) Disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre ed ampie facoltà di visita del padre, secondo modalità libere, in considerazione dell'età del ragazzo.
4) Porsi a carico del padre, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, l'obbligo di versare alla madre, con decorrenza dalla data della domanda ed entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile di € 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste e disciplinate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
5) Condannare il NO a versare alla OR , a titolo di rimborso TE Parte_1 del mantenimento pregresso, ordinario e straordinario, del figlio minore, dalla nascita alla data della domanda, l'importo che sarà ritenuto di giustizia sulla base della determinazione di cui al punto pagina 4 di 21 precedente e tenuto conto degli importi medio tempore versati dal padre, di cui le parti hanno dato atto in atti.
6) Condannare il NO a pagare, a titolo di risarcimento del danno non TE patrimoniale patito dal figlio minore in conseguenza del contegno del padre, l'importo di € Per_1
150.000,00 o la diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, da versare a favore della madre o dello stesso su un conto corrente vincolato all'ordine del GT. Per_1
7) Spese e competenze interamente rifuse.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni del Curatore
FATTO E DIRITTO
1. Con citazione del 25.3.2022, notificata l'11.4.2022. la deduceva di aver intrattenuto nel Per_1 corso del 2007 una relazione con il convenuto, da cui il 27.8.2008 nasceva in Thiene (Vi) il minore
, che assumeva il suo cognome, venendo riconosciuto solo dalla madre. Per_1
Rappresentava infatti che dopo avergli comunicato di essere incinta di , avrebbe Per_1 P_ avuto un comportamento altalenante, ecliSAndosi, ripresentandosi, scomparendo di nuovo per poi iniziare a convivere dal gennaio 2008 con l'attrice, convivenza interrotta dopo la scoperta della relazione del convenuto con altra donna, . Alla nascita di , si Parte_2 Per_1 Parte_3 presentava in ospedale, promettendo di fargli da padre, promeSA disattesa, giacché il convenuto si sarebbe recato a vedere il neonato solo quando aveva già due mesi di vita.
Dal quinto mese di la dovette tornare a lavoro;
durante i turni la nonna paterna si Per_1 Per_1 offriva di tenere il bambino e occuparsene e così proseguì fino al terzo anno d'età; anche successivamente i nonni paterni accolsero, con minor frequenza, il minore presso la loro abitazione: in quegli anni non chiese mai di paSAre del tempo con il figlio, che ebbe al più modo di P_ vedere occasionalmente quando paSAva dai genitori, disintereSAndosi dell'istruzione e della salute del figlio.
Solo per qualche mese nel 2020, su richiesta della il convenuto – che aveva nelle more avuto Per_1 due figli dalla – iniziò a trascorrere dei fine settimana con , trattato però come un Pt_2 Per_1 ospite, tanto che veniva fatto dormire su un materasso per terra. L'attrice deduceva inoltre che il padre avrebbe sempre versato, dalla nascita, la somma omnicompresiva di € 300,00 per il mantenimento di
. Per_1
Ciò premesso in fatto, in diritto chiedeva dichiararsi giudizialmente che fosse figlio di Per_1 P_
con conseguente aggiunta del cognome paterno a quello materno.
[...]
Quanto al regime di affido e collocamento del figlio, chiedeva disporsi l'affido esclusivo del minore, con diritto per il padre di vederlo e tenerlo con sé un fine settimana ogni due, 15 giorni durante le pagina 5 di 21 vacanze estive e per alcuni giorni a Natale/Pasqua.
In punto mantenimento, chiedeva condannarsi il , a far data dalla domanda, a contribuire al Parte_3 mantenimento di con il versamento di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, anche in Per_1 ragione della posizione reddituale/patrimoniale delle parti: allegava di essere operaia e aver avuto un altro figlio, nato da un altro compagno e invalido;
deduceva di contro che solo Per_3 P_ formalmente sarebbe un lavoratore dipendente, appartenendo alla famiglia titolare della P_ società Punto Verde di Dalle Rive F.lli s.r.l., con 46 dipendenti e dell'Azienda Agricola vivai Dalle Rive comm. ES e figli s.s. società agricola, società specializzata in vivaistica.
Chiedeva anche il rimborso in via di regresso di quanto sborsato per il mantenimento di dalla Per_1 nascita, somma da liquidarsi anche ex art. 1226 c.c.: rappresentava di aver sostenuto vari esborsi per
, necessitante anche dall'ausilio di diversi professionisti per problematiche di salute e che il Per_1 padre avrebbe contribuito solo in parte al mantenimento, versando € 300,00 mensili e nulla a titolo di rimborso delle spese straordinarie. Stimato in € 600,00 il contributo al mantenimento ordinario dovuto dal padre anche per il paSAto e in € 100,00 al mese la quota di spese straordinarie pure a suo carico – considerate le spese scolastiche, i vari sport praticati dal figlio - nuoto, rugby, arti marziali, pallacanestro, calcio - e le mediche -psicologa/logopedista per l'aiuto nello studio, connessi ai problemi di dislessia e difficoltà nell'attenzione -, chiedeva il rimborso dei 300 € di differenza per mantenimento ordinario per i 163 mesi dal settembre 2008 e fino a marzo 2022 (per complessivi € 48.900,00) e straordinario, per il medesimo periodo (per € 16.300,00).
Instava anche per il risarcimento del danno cagionato al figlio dalla privazione della figura paterna, da liquidarsi ex art. 1226 c.c., suggerendo l'applicazione delle tabelle milanesi e chiedendo liquidarsi €
250.000,00.
La prima udienza, indicata in citazione per il 13.9.2022, veniva differita ex art. 168bis, co. 5 c.p.c. al
13.9.2022. Si costituiva ritualmente con comparsa del 22.7.2022, eccependo P_ preliminarmente l'improcedibilità per mancato consenso del minore ex art. 250, co. 2 c.c.
In fatto, rappresentava di essersi comportato sin dalla nascita di come un padre, Per_1 indipendentemente da ogni accertamento biologico e dal riconoscimento formale dello status, cui la madre si sarebbe sempre opposta.
Deduceva di esser stato sempre presente nella vita del piccolo, con cui nutrirebbe un ottimo rapporto e che avrebbe frequentato e frequenterebbe con costanza: rappresentava che per l'assenza della madre sarebbe stato esso convenuto con la nonna paterna a prendersi cura del figlio nei primi anni di vita;
successivamente avrebbe vissuto con la madre, mantenendo tuttavia un ottimo rapporto con Per_1
e i fratelli, chiamando i due figli del convenuto “fratelli”, i suoi genitori “nonni” etc. P_
pagina 6 di 21 Rappresentava di aver avuto un rapporto occasionale con l'attrice e di esser venuto a sapere della nascita di il giorno dopo la steSA da terzi, precipitandosi in ospedale, ove si sarebbe offerto di Per_1 prendersi cura del bambino, suscitando le ire della che lo diffidava dal prendere iniziative. Per_1
Deduceva di esser andato a trovare dalla madre nel primo anno di vita due/tre volte a Per_1 settimana e che sarebbe stato accudito dai “nonni” paterni fino ai 3 anni, ospitandolo nella Per_1 loro abitazione in Zugliano, periodo in cui avrebbe visto il minoredurante ogni pausa pranzo. In questo periodo la madre avrebbe mantenuto un comportamento oppositivo verso il padre, per gelosia della sua nuova compagna, impedendo a di pernottare con il convenuto presso la sua abitazione, Per_1 permettendolo al più solo presso quella materna.
Rappresentava di esser stato presente nella vita di , prestando assistenza materiale e morale,
Per_1 nella scuola e nello sport, nei momenti di svago e di vacanza, partecipando a feste e ricorrenze, ai compleanni e alle cerimonie, introducendo il ragazzo nel suo nucleo famigliare come figlio. Dopo i tre anni, si sarebbe fermato dai nonni paterni perlopiù al pomeriggio, occasioni in cui il padre lo
Per_1 avrebbe portato con sé al lavoro, al vivaio o in mezzo alla natura;
lo introduceva quindi nella sua famiglia, sicché aveva contatti con i figli del convenuto, partecipando alle ricorrenze, ai
Per_1 compleanni e ai momenti di festa;
chiariva che , al momento dell'introduzione del giudizio, si
Per_1 sarebbe recato dal convenuto con visite ampie e libre in settimana, trascorrendo con lui e la sua famiglia fine settimana e vacanze.
Quanto ai profili economici, deduceva di svolgere il lavoro di operaio presso Punto Verde di Dalle Rive
F.lli s.r.l., percependo un reddito lordo annuo di ca. € 25.000,00 società partecipata da altri componenti Per_ della famiglia (tra cui , padre del convenuto) ma non dal convenuto, estraneo anche P_ all'Azienda Agricola Vivai Dalle Rive s.s. Rappresentava di aver contratto mutuo ipotecario nel 2021 per l'acquisto della casa di abitazione, con rate mensili venticinquennali di € 851,69, ove abitava con la compagna e i due figli nati da detta relazione il 2.3.2010 e 6.3.2012. Deduceva di aver corrisposto alla
, dalla nascita di e fino alla nascita della seconda figlia con la l'importo di P_ Per_1 Pt_2
€ 400,00 mensili, ridotti ad € 300,00 in ragione dei maggiori oneri familiari. Chiariva altresì di aver versato, oltre a dette somme, in contanti il 50% delle spese straordinarie per nel corso degli Per_1 anni, tra cui ad esempio quelle per battesimo e cresima.
Rappresentava che solo dal 2019 la madre avesse rappresentato una maggiore apertura al dialogo e che dal gennaio 2020 le comunicazioni sarebbero diventate più facili, dopo che l'attrice si sarebbe rivolta a una psicologa;
avrebbe quindi ribadito dal settembre 2021 la sua volontà di riconoscere il P_ figlio, inviando il 7.10.2021 un meSAggio in tal senso alla madre.
In diritto, ribadiva che la madre si sarebbe opposta per anni al riconoscimento e, superata l'eccezione di pagina 7 di 21 improcedibilità per mancanza del consenso, evidenziava la necessità di procedere a CTU genetica.
Sulle ulteriori domande, osservava che la decisione sul mantenimento avrebbe potuto diventare efficace ed esecutiva solo dopo il giudicato sullo status.
In punto affido e diritto di visita, concludeva per l'affido condiviso e chiedeva prevedersi un diritto di visita infrasettimanale, stanti gli stabili rapporti col minore.
Sul mantenimento, deduceva che al più la relativa pronuncia avrebbe potuto decorrere dal paSAggio in giudicato della sentenza sulla paternità. Deduceva che, in realtà, in ragione delle condizioni patrimoniali/reddituali della coppia dovesse ritenersi congruo l'importo di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla domanda di rimborso per il pregresso, ne evidenziava l'azionabilità solo dal momento di definitività della sentenza di accertamento della filiazione naturale, deducendo comunque che l'ammontare non avrebbe potuto essere determinato sulla base delle somme eventualmente riconosciute per il mantenimento futuro, ma di quelle presumibilmente sostenute per il paSAto, da provarsi nel loro an e quantum. Ribadiva di aver effettuato versamenti mensili dal 2008 al 2012 per € 400,00 e successivamente di € 300,00, somma che riteneva congrua per le condizioni globali del minore, anche a copertura delle spese straordinarie, di cui eccepiva la mancanza di prova e che assumeva pure aver già rimborsato. Eccepiva altresì la prescrizione del credito, quinquennale ex art. 2948 c.c. della domanda e ordinaria per l'azione di regresso, decorrente da ogni singola spesa.
Contestava altresì i presupposti della domanda risarcitoria conneSA all'assenza della figura parentale, eccependo la prescrizione ex artt. 2947 e 2947 c.c.; deduceva comunque l'insussistenza di un abbandono economico, materiale e morale. Chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice.
All'udienza del 13.9.2022 compariva il minore, che nel frattempo aveva compiuto quattordici anni, che prestava il consenso all'azione e veniva ascoltato. Venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e all'esito disposta CTU ematologica e genetica, affidata alla Prof.SA , che depositava la sua Per_5 relazione il 15.5.2023 in cui tra l'altro rilevava che “[…] La probabilità ottenuta nel caso in esame è risultata del 99,99999999% che sia padre di ” (pag. 9). All'esito, TE Persona_1 con ordinanza del 15.8.2023, venivano ammessi alcuni capitoli di prova orale articolati dalle parti, con riserva di disporre una CTU circa il patimento psicologico sofferto da (istanza Persona_1 articolata nelle memorie ex art. 183 c.p.c. dall'attrice) e con ordinanza del 14.9.2023, su istanza della difesa attorea, veniva nominato il Curatore del Minore, nella persona dell'Avv. Tolio, che depositava comparsa il 17.10.2023.
Seguiva l'istruttoria orale: il 17.10.2023 venivano escussi e , testi Testimone_1 Testimone_2 di parte attrice e per il convenuto la madre la causa veniva rinviata al 9.11.2023 per Controparte_3
pagina 8 di 21 ulteriore audizione del minore, che veniva quindi ascoltato e ulteriormente rinviata al 25.1.2024 per il prosieguo della prova orale. Con ordinanza dell'1.4.2024 veniva articolata una proposta conciliativa, prevedente l'affido condiviso e le libere visite padre/figlio; obbligo di mantenimento del figlio a carico del padre a far data dalla domanda, con l'importo di € 400,00 mensili oltre al 50% delle straordinarie;
versamento del padre a titolo di pregresso mantenimento dell'importo di € 40.000,00 omnia e versamento da parte del padre all'attrice sul conto vincolato all'ordine del GT dell'importo di € 30.710 omnia. La causa veniva rinviata al 10.5.2024 per vagliare l'esito della proposta. A detta udienza parte attrice e Curatrice la accettavano, il convenuto rifiutava. La causa veniva quindi rinviata per escutere altri testi, e , escusse il 4.7.2024 e , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Parte_2
e per parte convenuta, escusse il 17.10.2024. A detta udienza si dava atto
[...] Testimone_6 dell'intervenuto riconoscimento del minore da parte del padre. All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per p.c. al 20.5.2025, trattata ex art. 127ter c.p.c. Pervenuto il giudizio all'attuale Relatore, con provvedimento del 21.5.2025 ai sensi della predetta norma, si dava atto del deposito delle note in cui le parti rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe e venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c., mandando gli atti al PM, che pure concludeva come in epigrafe.
2. Deve essere anzitutto confermato il rigetto delle residue istanze istruttorie di prova del convenuto, per le medesime ragioni già espresse dal precedente G.I. con ordinanza del 15.8.2023 (e, quindi, per essere gli ulteriori capitoli generici, documentali o superflui ai fini del decidere). Deve altresì essere rigettata l'istanza del convenuto, articolata in terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. asseritamente a prova contraria acché il “il Giudice acquisisca tutti i meSAggi whatsapp (audio, foto e video) intercorsi dal 2018 tra e il convenuto che si dichiara disponibile a produrre il proprio cellulare per Per_1 qualsiasi accertamento ritenuto utile, ovvero - in alternativa - voglia autorizzare il predetto alla produzione dei file in un supporto CD / DVD.”. L'istanza è inammissibile, perché assolutamente generica e comunque superata dalle ulteriori risultanze istruttorie, di cui si dirà.
Pure devono essere respinte le istanze di esibizione documentale/reddituale articolate dal convenuto nelle note ex art. 127ter c.p.c. e aventi ad oggetto la documentazione reddituale di Persona_6 paga, per le ragioni di cui si dirà nell'esaminare le domande economiche e quella avente ad oggetto
“l'ammontare dell'assegno unico universale erogatole dall'INPS per il figlio e la documentazione inerente alla propria situazione reddituale e patrimoniale”, perché tardiva in ragione delle disposizioni di rito applicabili ratione temporis.
3. Può darsi anzitutto atto della ceSAzione della materia del contendere quanto alla domanda di riconoscimento del minore, eseguita in corso di causa, come pacificamente ammesso dalle parti e documentato dal convenuto (doc. 21). pagina 9 di 21 Ai fini, tuttavia, della liquidazione delle spese, quanto a detta domanda, si deve evidenziare che, diversamente da quanto allegato dal non è stato dimostrato in corso di causa che il P_ convenuto si sarebbe da sempre detto disponibile ad eseguire il riconoscimento e che sarebbe stato impedito in ciò solo dalla condotta oppositiva della madre.
Può anzitutto evidenziarsi che non è stata fornita alcuna prova di detta asserita condotta oppositiva;
la tesi del convenuto è peraltro comunque inconsistente, perché anche laddove la avesse Per_1 effettivamente contrastato l'asserita volontà del padre di riconoscere il figlio – ma di ciò, lo si ribadisce, non vi è prova – nulla avrebbe impedito al di attivare gli strumenti giurisdizionali P_ previsti dall'ordinamento. Come meglio si vedrà di seguito, il convenuto ha invece tenuto, dalla nascita del figlio, una condotta ambigua (provvedendo parzialmente al mantenimento, ma limitando, come meglio si vedrà, al minimo le frequentazioni col figlio) senza mai concretamente attivarsi per il riconoscimento. Può del resto poi evidenziarsi che anche nel corso del presente giudizio il convenuto ha tenuto una condotta ostruzionistica, il che ha reso neceSAria una defatigante CTU genetica;
peraltro, anche a seguito della steSA, il convenuto si è attivato solo dopo qualche mese (marzo 2024, cfr. doc.
21) per procedere al riconoscimento.
Non consta tuttavia che in sede di riconoscimento le parti o l'anagrafe abbiano proceduto anche all'aggiunta del cognome paterno. Le parti negli scritti conclusivi concordano sul fatto che il cognome venga aggiunto, anteponendolo a quello materno e tale è la volontà del minore, manifestata anche dalla
Curatrice negli scritti conclusivi. Sul punto deve dunque provvedersi come da dispositivo.
4. Prima di procedere all'esame delle residue domande attoree, pare opportuno riassumere quanto emerso in corso causa.
Può dirsi provato che, sin dalla nascita di , il padre tenne effettivamente una condotta Per_1 ambivalente. Non è stato dimostrato che, come dedotto, egli frequentasse la casa materna con costanza, nel primo anno di vita (cfr. risposte teste madre del convenuto a cap. 2 attoreo, alquanto CP_3 generiche “sì, ora non ricordo quante volte andava però andava”).
Non è contestato che egli si sia recato presso l'ospedale in occasione della nascita del ragazzo. Le prove orali assunte hanno tuttavia consentito di confermare la prospettazione materna: nei primi tre anni di vita circa, fino a quando frequentò la scuola dell'infanzia, il bambino – comunque curato in via esclusiva dalla madre – aveva modo di frequentare i nonni paterni. Di regola veniva Per_1 accompagnato alla scuola dalla nonna materna, che coadiuvava la figlia impegnata coi turni di lavoro
(cfr. risposte teste attoreo , da ritenersi attendibile perché indifferente, trattandosi di babysitter Tes_1 che aiutò l'attrice nella cura del bambino, subentrando quando la nonna materna non poteva) e dormiva solamente presso la madre. All'uscita da scuola si recava dai nonni paterni (cfr. risp. cap. 3, 4 pagina 10 di 21 convenuto teste ma anche risposta a prova contraria su cap. 5 attoreo). In queste occasioni (cfr. CP_3 cap. 3 convenuto) il padre si limitava a vedere il figlio quando si recava dai genitori, ma non consta si sia mai recato a scuola o si sia mai intereSAto diversamente al figlio, ad esempio interfacciandosi con le maestre della scuola dell'infanzia (cfr. risposta a cap. 6). Tes_1
Dopo tale periodo, per steSA ammissione della (cfr. risposta a cap. 5 attoreo), le frequentazioni CP_3 presso i nonni paterni si fecero più sporadiche, in media una volta al mese, salvo per il periodo estivo, quando si recava presso i nonni paterni anche 8 giorni, pernottando da loro (cfr. risposta cap. 5); i contatti con il padre durante la scuola elementare si fecero più diradati, perché al più lo Per_1 vedeva quando si recava dalla nonna paterna, che ha riferito “[…] negli anni successivi io lo vedevo circa 1 volta al mese, non mi ricordo bene, in quei casi lo vedeva anche mio figlio perché lo chiamavo
[…]”. Anche durante le elementari non si interessò al percorso scolastico del figlio (cfr. in P_ tal senso risposte , ma anche – amica della e madre di alcuni ragazzi Tes_1 Tes_2 Per_1 dell'età di – a cap. 10 e 11; cfr. in tal senso anche risposte teste , madre di un Per_1 Tes_5 compagno di calasse di , a cap. 8, 19). La e la hanno confermato che era Per_1 Tes_2 Tes_5 la madre ad accompagnare il figlio presso le attività non scolastiche (sport: per il corso di nuoto, 31 basket, cfr. risp. cap. 32 o altri sport, cfr. risp. 36). Sempre e solo la madre si occupò di portare il figlio presso una psicoterapeuta (cfr. risposta cap. 17).
comunque non fu estromesso dalla famiglia paterna: i testi del convenuto – Per_1 Testimone_4
sorella – ha confermato che era presente alle varie ricorrenze di famiglia (compleanni
[...] Per_1 etc, cfr. risp. cap. 8 e 14).
La presenza complessivamente aSAi limitata del padre nella vita del figlio è confermata anche dalla steSA documentazione prodotta dal convenuto (cfr. docc. 18-19, testo e scambi whatsapp), da cui emerge che era per lo più la madre ad invitare il padre a eventi e occasioni riguardanti il figlio (lo spettacolo scolastico di fine anno del 2019, cfr. doc. 18, pag. 2); dagli stessi meSAggi emerge che dall'estate del 2019 il padre – e la circostanza è stata confermata dai testi – ha in una certa misura, aSAi ridotta, coinvolto il figlio in alcune occasioni (gite in famiglia in montagna, tra cui la più volte menzionata giornata sulla neve). Trattasi tuttavia di eventi aSAi sporadici.
L'occasionalità della frequentazione ha trovato poi conferma nell'ascolto del minore, Persona_7 eseguito due volte dal precedente G.I.: nell'ambito di tali ascolti – che tende, nel riferirsi al Per_1 padre, a denominarlo “ ” – ha confermato che gli incontri con il convenuto si concentravano nelle P_ occasioni in cui andava dai nonni paterni (quindi una volta al mese) e più occasionalmente in qualche fine settimana (cfr. verbale ud. 13.9.2022 “di solito vedo quando vado dai nonni, dai genitori di P_
, è capitato che sono andato a casa di qualche fine settimana”). P_ P_
pagina 11 di 21 Il minore, di nuovo ascoltato il 9.11.2023, ha confermato che, a seguito di un incidente in motorino, anche tali occasioni si sono diradate, avendo il ragazzo ridotto le visite dai nonni. Quanto ai tentativi di approccio col padre ha confermato che “In questo mese ci siamo sentiti per telefono, lui mi ha scritto ma ci siamo sentiti poco. Lui non mi ha detto di vedersi magari da qualche parte. ADR: a me va bene così il rapporto con mio padre, non c'è mai stato, quindi sono abituato a vederlo così.
Al minore viene spiegato l'oggetto del procedimento. Il minore spontaneamente dice che ha visto P_ nel 2020, sono andato 4 fine settimana a dormire, poi l'ho sempre visto quando andavo dai nonni e se lui c'era lo vedevo sennò andavo là. Quando andavamo fuori a mangiare
era spesso ubriaco, una volta a un compleanno non ricordo se di lui o di un suo amico, io avevo P_ mangiato poco e gli ho chiesto di mangiare e lui mi ha dato solo una barretta di cioccolato e mi ha detto arrangiati. Poi mi dà fastidio che abbia iniziato a scrivermi da quando è iniziata la causa, la vedo come una presa in giro. Prima del 2020 lo vedevo solo dai nonni, più o meno una o due volte al mese, i nonni gli dicevano che ero lì, lui non chiamava mai me, solo il giorno del compleanno mi chiama o comunque durante le feste.”
Le dichiarazioni del minore devono ritenersi genuine, perché capace di discernimento e perché in linea con le ulteriori risultanze istruttorie.
5. Ciò premesso, quanto ai provvedimenti in punto affido e diritto di visita, ritiene questo Collegio che, anche considerata l'età di (17 anni compiuti), nonostante il mancato riconoscimento e la Per_1 condotta ambigua tenuta dal convenuto nel corso degli anni, non vi siano ragioni per discostarsi – per il periodo limitato intercorrente fino alla maggiore età – dal paradigma legale dell'affido condiviso.
È opportuno ricordare che in base all'orientamento ampiamente maggioritario della S.C. il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli – ispirata dal c.d. diritto alla bigenitorialità - solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Sez. I, ord. n. 4056 del
9/2/2023; Cass. Sez. I, ord. n. 21425 del 6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019). Nel caso di specie dette condizioni non ricorrono, considerata la prossima emancipazione del figlio e le ridotte occasioni di conflitto sulle scelte genitoriali tra madre e padre.
Quanto al collocamento, non vi sono ragioni, considerata anche l'età del minore, di mutare l'attuale assetto e deve essere confermato il collocamento e la residenza del ragazzo presso l'abitazione della madre.
In merito all'esercizio del diritto di visita, considerata la prossima maggiore età di , va previsto Per_1
pagina 12 di 21 che questi poSA vedere il padre accordandosi direttamente con lo stesso.
6. Quanto ai profili economici, deve osservarsi che sono comunque superati – in ragione dell'intervenuto riconoscimento stragiudiziale e della ceSAta materia del contendere – i rilievi del convenuto circa la necessità di attendere il paSAggio in giudicato della sentenza di riconoscimento.
Si rammenta che, in ogni caso, per il periodo successivo alla proposizione dell'azione, il Giudice può adottare i provvedimenti opportuni anche in punto mantenimento, nell'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 277 co. 2 c.c. non potendo invece prescindersi dalla domanda della parte per l'eventuale domanda di rimborso pro quota delle somme integralmente versate dall'altro genitore, nel periodo antecedente alla proposizione della domanda (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. I, sent. n. 26575 del
17/12/2007, Cass. Sez. I, sent. n. 7960 del 28/03/2017).
Si esamina pertanto la domanda concernente il mantenimento a partire dalla proposizione dell'azione e, quindi, dal mese di maggio 2022, risultando la citazione notificata ad aprile 2022.
6.1. Quanto al dato patrimoniale/reddituale, deve osservarsi che nel costituirsi le parti – anche in ragione del rito applicabile all'introduzione del giudizio – hanno prodotto della documentazione aSAi scarna.
L'attrice, che ha allegato di lavorare come operaia– e la circostanza non è contestata - ha prodotto sub. doc. 7 i 730 2019 per il 2018, 2020 per il 2019, 2021 per il 2020 da cui emerge che in detti anni la ha percepito rispettivamente: redditi complessivi per € 17.664 e una imposta netta di € 1.575 Per_1 per un reddito netto di € 16.089, ossia 1.340,75 al mese per il 2018; redditi complessivi per € 17.103 e una imposta netta di € 1.554 per un reddito netto di € 15.549, ossia 1.295,75 al mese per il 2019; redditi complessivi per € 15.923 e una imposta netta di € 1.166 per un reddito netto di € 14.757, ossia 1.229,75 al mese per il 2020. Unitamente alla memoria di replica l'attrice ha allegato – inammissibilmente – ulteriore documentazione. Non ha prodotto copia degli estratti conti e non ha dedotto di sostenere spese abitative o altre spese fisse;
convive pacificamente con un compagno, da cui ha avuto un altro figlio, dopo . Per_1
6.2. Il convenuto, che ha allegato anch'egli di lavorare come operaio per la società di famiglia, ha prodotto sub. doc. 16 i CUD 2018, per il 2017, 2019 per il 2018, 2020 per il 2019, 2021 per il 2020, da cui emerge che in detti anni ha percepito rispettivamente: redditi per € 24.382,39 e una P_ imposta netta di € 3.363,4 per un reddito netto di € 21.018,99, ossia 1.751,58 al mese per il 2017; redditi per € 24.785,86 e una imposta netta di € 3.497,49 per un reddito netto di € 21.288,37 ossia
1.774,03 al mese per il 2018;redditi per € 25.258,69 e una imposta netta di € 3.654,71 per un reddito netto di € 21.603,98 ossia 1.800,33 al mese per il 2019; redditi per € 25.147,69 e una imposta netta di €
3.618,78 per un reddito netto di € 21.528,91 ossia 1.794,07 al mese per il 2020. pagina 13 di 21 ha allegato – e comprovato – di farsi carico del mutuo per l'acquisto della casa di proprietà, P_ per € 851,69 mensili a partire dal 2021 (cfr. docc. 17). Anch'egli convive con la compagna da cui ha avuto due figli, l'ultimo dei quali nato nel 2012.
Anche il convenuto non ha prodotto la documentazione ora prescritta dall'art. 473bis.12 c.p.c. avendo depositato, solo in parte ed in maniera incompleta, gli estratti conto – al fine di dimostrare il costante pagamento di € 300,00 in favore della madre, comunque non contestato.
Deve quindi essere rigettata l'istanza di esibizione di tutta la documentazione reddituale e patrimoniale dell'attrice, articolata da ultimo a p.c. dal convenuto, stante il rito applicabile e considerate le lacune documentali dello stesso Deve poi essere respinta l'istanza di esibizione articolata in P_ conclusionale e avente ad oggetto la documentazione relativa ai rapporti di lavoro instaurati da nelle more, trattandosi di documentazione irrilevante, essendo pacifico trattarsi di lavori Per_1 occasionali e inidonei a garantire l'autosufficienza al minore, comunque ancora in età scolare.
Non ha di contro trovato alcuna conferma l'allegazione dell'attrice per cui il convenuto solo formalmente sarebbe operaio, potendo godere indirettamente degli utili percepiti dalle società di famiglia;
dalle stesse visure prodotte dall'attrice (doc. 6) emerge che il non è titolare di P_ quote delle relative società (riferibili, a quanto è dato capire, al di lui padre e ai suoi fratelli) né la si è offerta in alcun modo di dimostrare che il , per tenore di vita/capacità di spesa, Per_1 P_ sia dotato di fonti reddituali diverse da quelle dichiarate fiscalmente.
Va poi evidenziato – ma sul punto si tornerà più diffusamente nell'esaminare la domanda di regresso – che può dirsi dimostrato, quanto anche alla ricostruzione delle esigenze specifiche del ragazzo, che l'attrice abbia ricevuto quale contributo l'importo mensile di € 300,00 dalla nascita del ragazzo, importo omnicompresivo (come si vedrà, non è stata fornita prova della contribuzione alle spese straordinarie).
Ciò chiarito, si rammenta che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espreSA valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda CaSAzione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle presumibili esigenze del figlio correlate alla sua età, dei tempi di permanenza pressoché esclusivi presso la madre e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter comma
4 c.c., si ritiene di porre a carico del convenuto il contributo in € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo dell'intestato Tribunale.
7. Quanto alla domanda di regresso, l'eccezione di prescrizione articolata da è infondata. P_
pagina 14 di 21 Anzitutto, quanto all'individuazione del termine prescrizionale, trattasi di azione di regresso tra condebitori solidali ex art. 1299 c.c., 148 e 316bis, sicché al più sarebbe applicabile la prescrizione decennale e non quella quinquennale (cfr. in tal senso tra le varie, Cass. Sez. I, ord. n. 15098 del
30/5/2023).
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale deve evidenziarsi che lo stesso decorre dalla nascita del minore, quando questi sia stato già riconosciuto da entrambi i genitori. Se tuttavia – come nel caso di specie – il genitore inadempiente nel rapporto con l'altro non abbia riconosciuto il figlio, il termine prescrizionale decorre da quanto il diritto di regresso “può essere fatto valere” ex art. 2935 c.c., ossia da quando si sia perfezionato il riconoscimento del figlio (e, quindi, se per effetto di una sentenza, dal suo paSAggio in giudicato: cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 23596 del 3/11/2006, e Cass. Sez. I, sent. n. 7986 del 4/4/2014).
Nel caso di specie il riconoscimento è intervenuto in corso di causa, sicché l'eventuale diritto di regresso per gli esborsi sostenuti integralmente dalla madre – a partire dalla nascita di e Per_1 dunque dal mese di settembre 2008, compreso, essendo il minore nato il [...] – non può dirsi prescritto.
Tanto chiarito, deve ricordarsi che è onere del genitore che agisce provare comunque di essersi fatto carico integralmente (o in misura eccedente quella che reputa sarebbe stata la sua quota) del mantenimento. Una volta fornita tale prova, quanto al quantum, è stato osservato che “In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi, in assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, decorrono dalla data della domanda giudiziale.” (cfr. in tal senso, Cass. Sez. I, sent. n. 16657 del 22/7/2014; Cass. Sez. I, ord. n. 16916 del 25/5/2022 e Cass. Sez. I, ord. n. 8762 del 28/2/2023).
Quanto ai criteri da seguire nella liquidazione equitativa, si è osservato che “l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla pagina 15 di 21 valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Cass., sez. 1, 4 novembre 2010, n. 22506; Cass., 14 luglio 2016, n. 14417).” (Cass. Sez. I, n. 16916/2022), in parte motiva.
Ciò premesso, nel caso di specie la peculiarità è che la non ha dedotto di essersi fatta Per_1 integralmente carico delle spese del minore – avendo ammesso, sin dalla citazione, che P_ avrebbe corrisposto € 300,00 mensili – ma che quanto versato non sarebbe stato congruo in rapporto alle effettive esigenze del ragazzo, anche considerato che non avrebbe mai rimborsato le P_ spese straordinarie.
Dalle Rive ha dedotto che, in realtà, fino alla nascita della terzogenita, nel 2012, avrebbe versato 400 € mensili e che avrebbe puntualmente rimborsato anche le spese straordinarie.
Deve osservarsi che, all'infuori delle spese connesse ad attività sportive/connesse a problematiche mediche, l'attrice non ha meglio delineato e provato specifiche esigenze del minore (essendo il tenore di vita della diade madre/figlio stato delineato genericamente, pur potendosi ritenere che esso non fosse particolarmente elevato); quanto a sostanze e redditi dei genitori nel periodo dal 2008 al 2022 pure non sono stati forniti particolari elementi, dovendosi ritenere che anche in questo periodo fossero in linea con quelli esaminati quanto alla domanda di mantenimento pro futuro. Il convenuto non ha di contro provato di aver contribuito anche alle spese straordinarie: ha comprovato al più la P_ collaborazione per solo talune spese, del tutto eccezionali (per la celebrazione della comunione e della creesima).
Per il resto, dagli elementi raccolti – che hanno confermato che seguì varie attività Per_1 extrascolastiche – sport, teatro – sostenendo anche delle visite specialistiche sotto il profilo medio può ritenersi che la abbia sostenuto integralmente le relative spese straordinarie: il convenuto non Per_1 ha infatti provato, come si era offerto di fare, di aver contribuito costantemente anche al rimborso degli esborsi straordinari (sul capitolo articolato sul punto dal convenuto, il 21, il teste non ha saputo CP_3 rispondere;
la teste , compagna del convenuto, ha risposto genericamente “mi ricordo che Pt_2 quando la madre ha chiesto il contributo per le spese di uno specialista, il padre ha sempre contribuito”, dal che può al più ipotizzarsi che occasionalmente il convenuto poSA aver rimborsato delle spese mediche, restando quindi comunque escluse le ulteriori spese straordinarie per iscrizioni a sport etc..).
In questo contesto, può ritenersi che con il contributo di € 300,00, abbia coperto P_ esclusivamente e in maniera congrua le spese ordinarie per il minore, ma non le straordinarie. La pagina 16 di 21 domanda di regresso può essere dunque limitatamente accolta con riferimento a questa componente: con riferimento alla liquidazione, stante l'estrema ampiezza dell'arco temporale e la consequenziale difficoltà della di provare gli esborsi nel loro esatto ammontare, si ritiene congruo, alla luce Per_1 delle risultanze istruttorie da cui emerge la sussistenza di varie attività fonte di spesa, riconoscere l'importo di € 100,00 al mese dal settembre 2008 fino all'aprile 2022, compresi e dunque 164 mensilità, per complessivi € 16.400,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla notifica della citazione (11.4.2022) al saldo.
8. Residua da esaminare la domanda di ristoro del danno cagionato a dal mancato Per_1 riconoscimento (c.d. danno abbandonico o da deprivazione del rapporto parentale).
Si ricorda che “Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.” (Cass. Sez. VI, sent. n. 3079 del 16/2/2015; cfr. in tal senso tra le varie, Cass. Sez. III, ord. n. 11097 del 10/6/2020). È stato poi osservato che “In tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore.” (Cass. Sez. III, ord. n. 15418 del 12/5/2022) e che “Ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa
l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. Sez. I, sent. n. 34950 del 28/11/2022).
Si tratta dunque di un ristoro di un danno personale del figlio, perché connesso strettamente alla violazione dei diritti derivanti dal rapporto di filiazione. pagina 17 di 21 8.1. Tanto premesso, è infondata l'eccezione di prescrizione articolata dal . P_
L'illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, sia permanente, se detta condotta perdura e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione;
sicché, stante la la natura dell'illecito, nel secondo caso il termine di prescrizione decorre dalla ceSAzione della condotta abbandonica o dal giorno in cui, in assenza di impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione risarcitoria,
l'illecito viene percepito o può essere percepito dalla vittima come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (cfr. tra le varie, Cass. Sez. III, ord. n. 11097 del 10/6/2020; Cass.
Sez. III, Sent. n. 9930 del 13/4/2023).
Nel caso di specie, l'attrice (quale esercente la responsabilità sul minore) ha delineato il danno come derivante dal mancato riconoscimento e dalla sostanziale assenza/inconsistenza dei rapporti tra padre e figlio. La prima condotta è ceSAta solo in corso di causa e la seconda si è consapevolmente protratta, per fatto esclusivo del padre, fino agli anni immediatamente antecedenti alla proposizione del giudizio.
8.2. Il convenuto ha dedotto, da ultimo in conclusionale (pag. 24) che non sarebbe stata fornita prova del danno che, a quanto è dato comprendere, il assume debba comportare pur sempre una P_ lesione di carattere biologico (pur sotto il profilo psicologico).
Il rilievo è infondato, posto che non si confronta con l'esatta tipologia del danno azionato in questa sede;
quel che rileva è infatti la lesione dei doveri endofamiliari, a prescindere dalle conseguenze sulla salute del figlio (che possono, eventualmente, integrare un'ulteriore danno risarcibile): avendo l'attrice fatto valere in questa sede unicamente il danno abbandonico è quindi irrilevante se le condotte del abbiano o meno leso la salute psichica di , sicché correttamente non è stata Parte_3 Per_1 disposta, dai precedenti GI, la richiesta CTU medico-legale.
Tanto chiarito, la domanda risarcitoria è fondata: benché consapevole del rapporto di P_ filiazione (avendo intrattenuto con l'attrice rapporti sessuali non protetti all'epoca cui risale presumibilmente il concepimento) - consapevolezza desumibile anche dall'ambigua condotta del convenuto, che non ha proceduto al riconoscimento pur garantendo un contributo al minore– ha violato in maniera grave e reiterata gli obblighi familiari.
Può osservarsi che pur avendo il convenuto versato – sin dalla nascita – un contributo al mantenimento del figlio (in questo adempiendo, pur in misura parziale, all'obbligo di assistenza materiale) il padre è stato per una presenza sporadica, posto che i due per tutta la vita del minore si sono visti Per_1 unicamente quando andava a trovare i nonni paterni o nelle sporadiche celebrazioni di Per_1 compleanni, feste etc.
In ultima analisi, il padre si è sottratto in maniera aSAi consistente ai doveri di assistenza morale ex art. pagina 18 di 21 147 c.c. e pressoché integralmente all'obbligo di istruire e educare , adempiuto in via esclusiva Per_1 dalla madre.
Ritiene il Collegio che il minore abbia indubbiamente patito un pregiudizio di natura non patrimoniale per effetto della condotta dell'odierno convenuto in quanto, sin dalla nascita, è stato privato pressoché completamente di qualsiasi rapporto affettivo con il padre ed ha quindi subito la lesione del diritto
(costituzionalmente protetto) di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale patito da deve farsi neceSAriamente ricorso al Per_1 criterio equitativo ex artt. 2056 e 1226 c.c., trattandosi di voce di pregiudizio che sfugge a precise quantificazioni monetarie.
A tal fine possono essere applicati analogicamente – come suggerito dalla S.C., cfr. in particolare Cass.
Sez. VI, ord. n. 34986 del 28/11/2022 - i criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore, con i neceSAri correttivi dati dall'irreversibilità dell'assenza causata dalla morte rispetto a quella cagionata dalla scelta volontaria del genitore.
Nella liquidazione del danno ritiene il Collegio di avvalersi delle Tabelle Tribunale di Milano ed in particolare di quelle del 2021, non fondate sul sistema a punti diversamente da quelle successive
(inutilizzabile nel caso di specie), ma sull'individuazione, in caso di morte del genitore, di un importo minimo di € 168.250 e di un tetto massimo di € 336.500.
Si ritiene anzitutto di applicare l'importo minimo, in quanto pur assolutamente carente P_ sotto il profilo dell'assistenza morale/educativo-istruttiva, ha comunque garantito il mantenimento del figlio ed è risultato pur occasionalmente presente nella sua vita, introducendolo nella cerchia familiare paterna.
Il convenuto, oggi quarantaduenne, si è estraniato dal figlio sin dal momento della sua nascita, quando egli aveva 25 anni.
Considerato che l'aspettativa di vita media per gli uomini è di ca. 82 anni, deve ritenersi che, qualora il convenuto si fosse assunto le responsabilità derivanti dal rapporto genitoriale, avrebbe potuto aspirare ad avere una relazione con il proprio padre per un periodo di circa 55 anni (82 – 25 = 57).
Il disinteresse del convenuto per si è protratto per circa 13 anni (per difetto, dalla nascita sino Per_1 all'anno di instaurazione del presente giudizio, quando era tredicenne). Per_1
Riducendo l'importo di € 168.250 previsto dalle tabelle di Milano per la perdita del genitore in proporzione agli anni in cui è stato assente dalla vita del figlio, si determina in € 38.372,80 (somma già attualizzata) il danno non patrimoniale da riconoscere in favore di (X: 168.250 = 13: 57). Su Per_1 tale importo decorreranno gli interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla decisione al saldo. pagina 19 di 21 9. Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono così liquidate ex l. 27/2012 e Parte_3 articoli 1-11 DM 55/14 in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello per le cause di valore indeterminabile, complessità baSA– e, precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 7.616,00.
Anche le competenze della curatrice speciale del figlio vanno poste integralmente a carico del Per_1 padre. Tali spese vengono pure liquidate in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello per le cause di valore indeterminabile, complessità baSA–, salvo per la fase istruttoria/di trattazione, non avendo la Curatrice articolato istanze istruttorie, per cui vengono applicati i minimi e, precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 6.713,00. Il soccombente sarà tenuto al pagamento in favore dell'Erario, in quanto il minore è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
i) preso atto dell'intervenuto riconoscimento del minore nato a [...] il Persona_1
27.8.2008, intervenuto nelle more del giudizio, da parte del padre, e della concorde TE volontà delle parti e del minore, dispone che il minore assuma il cognome paterno Persona_1
, anteponendolo a quello materno, e si chiami quindi P_ Per_1 Persona_2
;
[...]
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Thiene di eseguire le relative annotazioni sull'atto di nascita di Persona_1
iii) affida il figlio ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido Persona_2 condiviso, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
iv) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore quando quest'ultimo Persona_2 manifesterà una volontà in tal senso, con visite libere, previ accordi diretti tra madre e figlio;
v) fa obbligo a , con decorrenza dal mese di maggio 2022 compreso, di contribuire al TE mantenimento del figlio con l'importo mensile di € 400,00, annualmente Persona_2 Persona_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
vi) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna al pagamento in favore TE di della somma di € 16.400,00 per le causali indicate in narrativa, oltre interessi al Parte_1
pagina 20 di 21 saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dall'11.4.2022 al saldo;
vii) in parziale accoglimento delle domande attoree condanna a pagare a TE [...]
quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore la Pt_1 Persona_2 somma di € 38.372,80, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, per le causali indicate in narrativa;
viii) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di TE [...]
pari ad € 7.616,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
Pt_1 ix) condanna al pagamento delle competenze del curatore speciale del figlio minore TE
, liquidandole in complessivi € 6.713,00 a titolo di compensi, oltre accessori sui compensi e Per_1 disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario.
x) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in eSA menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.SA Elena Sollazzo Presidente dott.SA Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2162/2022 promoSA da
(C.F. ), in proprio e quale genitore del minore Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti AleSAndra Persona_1 C.F._2
Toldo e Ludovica Dalla Costa
ATTRICE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisa e TE C.F._3
Michele Castrilli
CONVENUTO
e
AVV. ELENA TOLIO, Curatrice del minore Persona_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: dichiarazione giudiziale di paternità; regolamentazione esercizio resp. genitoriale/contributo al mantenimento ordinario e straordinario e regresso;
risarcimento del danno pagina 1 di 21 Conclusioni dell'attrice: “1) Dichiarare che il convenuto è padre del minore TE
. Persona_1
2) Quanto al cognome del minore disporre di aggiungere ed anteporre il cognome paterno Per_1
“ ” al cognome materno “ , di modo che il minore venga a chiamarsi “ P_ Per_1 P_ [...]
”. Controparte_2
3) Pronunciare ogni provvedimento consequenziale, anche con riguardo alle comunicazioni per
l'Ufficiale di Stato Civile del Comune e/o dei Comuni competenti.
4) Affidare il minore in via esclusiva alla madre , con diritto del padre di Per_1 Parte_1 vedere e tenere con sé il minore nei seguenti momenti: un week-end a settimane alternate;
15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
5 giorni durante le vacanze natalizie;
3 giorni durante le vacanze pasquali.
5) Condannare il convenuto a versare alla OR , a titolo di TE Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio un assegno mensile dell'importo di euro 600,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Vicenza; il tutto a far data dalla domanda giudiziale e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
6) Per i motivi di cui in narrativa, con riferimento al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per il minore dalla nascita alla domanda giudiziale, condannare altresì il NO , a TE titolo di regresso, a pagare alla OR la somma, quantificata in via equitativa, di Parte_1 euro 65.200,00, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia.
7) Condannare il convenuto, a titolo di risarcimento del danno per i motivi di cui in narrativa, a pagare alla OR ed in favore del figlio l'importo di euro 250.000,00, Parte_1 Per_1 ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa.
8) Condannare il convenuto a risarcire in favore della OR il TE Parte_1 danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
9) Ordinare l'espunzione dalla comparsa di costituzione e risposta del NO delle TE espressioni ritenute offensive in danno alla OR . Parte_1
10) Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Conclusioni del convenuto: pagina 2 di 21 “I. IN RITO
In via pregiudiziale: dichiararsi l'improcedibilità, inammissibilità e inefficacia di tutte le domande e azioni dell'attrice nel momento in cui sono state proposte per assenza della Sentenza definitiva di accertamento della paternità naturale
II. NEL MERITO
In via preliminare: dato atto che è stato riconosciuto come figlio naturale dal sig. Persona_1
, anteporre il cognome “ ” al cognome “ o sostituire quest'ultimo TE P_ Per_1 con il primo, come da preferenze manifestate dal minore, con comunicazione al competente Ufficiale di
Stato per le annotazioni e registrazioni di legge
In via principale:
a) affidare in modo congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e diritto del convenuto di continuare a vedere il minore durante la settimana in modo ampio e libero;
fine settimana alternati;
quanto alle vacanze, il minore trascorrerà col convenuto 20 giorni consecutivi durante le vacanze estive, 7 durante quelle invernali;
3 durante quelle pasquali.
b) disporsi a carico del convenuto un assegno per il mantenimento ordinario di non superiore Per_1
a € 300,00 fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica, tenuto altresì conto che da ottobre 2024 e a tutt'oggi percepisce redditi propri, a far data dal momento dal paSAggio in giudicato della Sentenza di paternità o comunque dal riconoscimento di con rivalutazione annuale Per_1
Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese e il 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza,
c) Respingersi in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate tutte le ulteriori domande formulate nei confronti di , in particolare: TE
- quanto alla domanda in regresso di € 65.200,00, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto stante il contributo versato dal convenuto all'attrice per dalla nascita ad oggi (€ 400,00 fino al 2012, Per_1 poi € 300,00 tuttora in corso) oltre spese extra;
- quanto alla domanda di risarcimento danni di 250.000,00 €, dichiararsi ed accertarsi che nulla è dovuto stante la costante presenza morale ed economica del convenuto nella vita di Per_1
In via subordinata, quanto al punto c: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, contenersi l'entità delle somme nei limiti delle sole voci giuridicamente rilevanti e compiutamente dimostrate sia nell'an che nel quantum, dichiarando preliminarmente l'intervenuta prescrizione
a) per i pagamenti periodici ex art. 2948 c.c. o comunque per la domanda di regresso ex art. 2946 c.c. con decorso ex art. 2935 c.c. dalla spesa effettuata e documentata, b) per la domanda di risarcimento pagina 3 di 21 ex art. 2947 c.c. con decorrenza dal verificarsi del danno, laddove provato.
Ridursi gli importi in considerazione delle somme versate dal convenuto, delle capacità reddituali delle parti e delle concrete necessità del minore.
Accertata e dichiarata l'efficienza causale del comportamento di nella causazione del Parte_1 danno, ridursi quindi ulteriormente gli importi dando applicazione all'art. 2055 c.c. e all'art. 1227 c.c.
d) Condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, da liquidarsi secondo quanto ritenuto di Giustizia ed Equità.
(e) Respingersi ogni altra domanda formulata dall'attrice e dal Curatore Speciale del minore.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze e onorari di giudizio oltre iva e cpa, spese generali e spese tutte anche successive occorrende.
In via istruttoria: si insiste su tutte le istanze istruttorie formulate nell'interesse del sig. in P_ comparsa di costituzione e risposta, nella memoria ex art. 183 co. 1, 2 e 3 c.p.c., non ammesse e non esperite. A fronte della intervenuta attività lavorativa di si chiede l'ordine di esibizione della Per_1 documentazione reddituale con riferimento ai CUD / dichiarazione dei redditi e buste paga del 2024 e
2025 e l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate e il datore di lavoro;
si chiede altresì sia ordinato all'attrice di depositare la documentazione comprovante l'ammontare dell'assegno unico universale erogatole dall'INPS per il figlio e la documentazione inerente alla propria situazione reddituale e patrimoniale.”
Conclusioni della Curatrice del minore: “1) Preso atto del riconoscimento, intervenuto nelle more del presente giudizio, del minore da parte del padre, disporsi Persona_1 TE
l'aggiunta del cognome , anteponendolo a quello materno, di modo che il minore si P_ chiami Persona_2
2) Disporsi le conseguenti comunicazioni all'Ufficio di Stato Civile del/i Comune/i di competenza.
3) Disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre ed ampie facoltà di visita del padre, secondo modalità libere, in considerazione dell'età del ragazzo.
4) Porsi a carico del padre, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, l'obbligo di versare alla madre, con decorrenza dalla data della domanda ed entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile di € 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste e disciplinate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
5) Condannare il NO a versare alla OR , a titolo di rimborso TE Parte_1 del mantenimento pregresso, ordinario e straordinario, del figlio minore, dalla nascita alla data della domanda, l'importo che sarà ritenuto di giustizia sulla base della determinazione di cui al punto pagina 4 di 21 precedente e tenuto conto degli importi medio tempore versati dal padre, di cui le parti hanno dato atto in atti.
6) Condannare il NO a pagare, a titolo di risarcimento del danno non TE patrimoniale patito dal figlio minore in conseguenza del contegno del padre, l'importo di € Per_1
150.000,00 o la diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, da versare a favore della madre o dello stesso su un conto corrente vincolato all'ordine del GT. Per_1
7) Spese e competenze interamente rifuse.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni del Curatore
FATTO E DIRITTO
1. Con citazione del 25.3.2022, notificata l'11.4.2022. la deduceva di aver intrattenuto nel Per_1 corso del 2007 una relazione con il convenuto, da cui il 27.8.2008 nasceva in Thiene (Vi) il minore
, che assumeva il suo cognome, venendo riconosciuto solo dalla madre. Per_1
Rappresentava infatti che dopo avergli comunicato di essere incinta di , avrebbe Per_1 P_ avuto un comportamento altalenante, ecliSAndosi, ripresentandosi, scomparendo di nuovo per poi iniziare a convivere dal gennaio 2008 con l'attrice, convivenza interrotta dopo la scoperta della relazione del convenuto con altra donna, . Alla nascita di , si Parte_2 Per_1 Parte_3 presentava in ospedale, promettendo di fargli da padre, promeSA disattesa, giacché il convenuto si sarebbe recato a vedere il neonato solo quando aveva già due mesi di vita.
Dal quinto mese di la dovette tornare a lavoro;
durante i turni la nonna paterna si Per_1 Per_1 offriva di tenere il bambino e occuparsene e così proseguì fino al terzo anno d'età; anche successivamente i nonni paterni accolsero, con minor frequenza, il minore presso la loro abitazione: in quegli anni non chiese mai di paSAre del tempo con il figlio, che ebbe al più modo di P_ vedere occasionalmente quando paSAva dai genitori, disintereSAndosi dell'istruzione e della salute del figlio.
Solo per qualche mese nel 2020, su richiesta della il convenuto – che aveva nelle more avuto Per_1 due figli dalla – iniziò a trascorrere dei fine settimana con , trattato però come un Pt_2 Per_1 ospite, tanto che veniva fatto dormire su un materasso per terra. L'attrice deduceva inoltre che il padre avrebbe sempre versato, dalla nascita, la somma omnicompresiva di € 300,00 per il mantenimento di
. Per_1
Ciò premesso in fatto, in diritto chiedeva dichiararsi giudizialmente che fosse figlio di Per_1 P_
con conseguente aggiunta del cognome paterno a quello materno.
[...]
Quanto al regime di affido e collocamento del figlio, chiedeva disporsi l'affido esclusivo del minore, con diritto per il padre di vederlo e tenerlo con sé un fine settimana ogni due, 15 giorni durante le pagina 5 di 21 vacanze estive e per alcuni giorni a Natale/Pasqua.
In punto mantenimento, chiedeva condannarsi il , a far data dalla domanda, a contribuire al Parte_3 mantenimento di con il versamento di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, anche in Per_1 ragione della posizione reddituale/patrimoniale delle parti: allegava di essere operaia e aver avuto un altro figlio, nato da un altro compagno e invalido;
deduceva di contro che solo Per_3 P_ formalmente sarebbe un lavoratore dipendente, appartenendo alla famiglia titolare della P_ società Punto Verde di Dalle Rive F.lli s.r.l., con 46 dipendenti e dell'Azienda Agricola vivai Dalle Rive comm. ES e figli s.s. società agricola, società specializzata in vivaistica.
Chiedeva anche il rimborso in via di regresso di quanto sborsato per il mantenimento di dalla Per_1 nascita, somma da liquidarsi anche ex art. 1226 c.c.: rappresentava di aver sostenuto vari esborsi per
, necessitante anche dall'ausilio di diversi professionisti per problematiche di salute e che il Per_1 padre avrebbe contribuito solo in parte al mantenimento, versando € 300,00 mensili e nulla a titolo di rimborso delle spese straordinarie. Stimato in € 600,00 il contributo al mantenimento ordinario dovuto dal padre anche per il paSAto e in € 100,00 al mese la quota di spese straordinarie pure a suo carico – considerate le spese scolastiche, i vari sport praticati dal figlio - nuoto, rugby, arti marziali, pallacanestro, calcio - e le mediche -psicologa/logopedista per l'aiuto nello studio, connessi ai problemi di dislessia e difficoltà nell'attenzione -, chiedeva il rimborso dei 300 € di differenza per mantenimento ordinario per i 163 mesi dal settembre 2008 e fino a marzo 2022 (per complessivi € 48.900,00) e straordinario, per il medesimo periodo (per € 16.300,00).
Instava anche per il risarcimento del danno cagionato al figlio dalla privazione della figura paterna, da liquidarsi ex art. 1226 c.c., suggerendo l'applicazione delle tabelle milanesi e chiedendo liquidarsi €
250.000,00.
La prima udienza, indicata in citazione per il 13.9.2022, veniva differita ex art. 168bis, co. 5 c.p.c. al
13.9.2022. Si costituiva ritualmente con comparsa del 22.7.2022, eccependo P_ preliminarmente l'improcedibilità per mancato consenso del minore ex art. 250, co. 2 c.c.
In fatto, rappresentava di essersi comportato sin dalla nascita di come un padre, Per_1 indipendentemente da ogni accertamento biologico e dal riconoscimento formale dello status, cui la madre si sarebbe sempre opposta.
Deduceva di esser stato sempre presente nella vita del piccolo, con cui nutrirebbe un ottimo rapporto e che avrebbe frequentato e frequenterebbe con costanza: rappresentava che per l'assenza della madre sarebbe stato esso convenuto con la nonna paterna a prendersi cura del figlio nei primi anni di vita;
successivamente avrebbe vissuto con la madre, mantenendo tuttavia un ottimo rapporto con Per_1
e i fratelli, chiamando i due figli del convenuto “fratelli”, i suoi genitori “nonni” etc. P_
pagina 6 di 21 Rappresentava di aver avuto un rapporto occasionale con l'attrice e di esser venuto a sapere della nascita di il giorno dopo la steSA da terzi, precipitandosi in ospedale, ove si sarebbe offerto di Per_1 prendersi cura del bambino, suscitando le ire della che lo diffidava dal prendere iniziative. Per_1
Deduceva di esser andato a trovare dalla madre nel primo anno di vita due/tre volte a Per_1 settimana e che sarebbe stato accudito dai “nonni” paterni fino ai 3 anni, ospitandolo nella Per_1 loro abitazione in Zugliano, periodo in cui avrebbe visto il minoredurante ogni pausa pranzo. In questo periodo la madre avrebbe mantenuto un comportamento oppositivo verso il padre, per gelosia della sua nuova compagna, impedendo a di pernottare con il convenuto presso la sua abitazione, Per_1 permettendolo al più solo presso quella materna.
Rappresentava di esser stato presente nella vita di , prestando assistenza materiale e morale,
Per_1 nella scuola e nello sport, nei momenti di svago e di vacanza, partecipando a feste e ricorrenze, ai compleanni e alle cerimonie, introducendo il ragazzo nel suo nucleo famigliare come figlio. Dopo i tre anni, si sarebbe fermato dai nonni paterni perlopiù al pomeriggio, occasioni in cui il padre lo
Per_1 avrebbe portato con sé al lavoro, al vivaio o in mezzo alla natura;
lo introduceva quindi nella sua famiglia, sicché aveva contatti con i figli del convenuto, partecipando alle ricorrenze, ai
Per_1 compleanni e ai momenti di festa;
chiariva che , al momento dell'introduzione del giudizio, si
Per_1 sarebbe recato dal convenuto con visite ampie e libre in settimana, trascorrendo con lui e la sua famiglia fine settimana e vacanze.
Quanto ai profili economici, deduceva di svolgere il lavoro di operaio presso Punto Verde di Dalle Rive
F.lli s.r.l., percependo un reddito lordo annuo di ca. € 25.000,00 società partecipata da altri componenti Per_ della famiglia (tra cui , padre del convenuto) ma non dal convenuto, estraneo anche P_ all'Azienda Agricola Vivai Dalle Rive s.s. Rappresentava di aver contratto mutuo ipotecario nel 2021 per l'acquisto della casa di abitazione, con rate mensili venticinquennali di € 851,69, ove abitava con la compagna e i due figli nati da detta relazione il 2.3.2010 e 6.3.2012. Deduceva di aver corrisposto alla
, dalla nascita di e fino alla nascita della seconda figlia con la l'importo di P_ Per_1 Pt_2
€ 400,00 mensili, ridotti ad € 300,00 in ragione dei maggiori oneri familiari. Chiariva altresì di aver versato, oltre a dette somme, in contanti il 50% delle spese straordinarie per nel corso degli Per_1 anni, tra cui ad esempio quelle per battesimo e cresima.
Rappresentava che solo dal 2019 la madre avesse rappresentato una maggiore apertura al dialogo e che dal gennaio 2020 le comunicazioni sarebbero diventate più facili, dopo che l'attrice si sarebbe rivolta a una psicologa;
avrebbe quindi ribadito dal settembre 2021 la sua volontà di riconoscere il P_ figlio, inviando il 7.10.2021 un meSAggio in tal senso alla madre.
In diritto, ribadiva che la madre si sarebbe opposta per anni al riconoscimento e, superata l'eccezione di pagina 7 di 21 improcedibilità per mancanza del consenso, evidenziava la necessità di procedere a CTU genetica.
Sulle ulteriori domande, osservava che la decisione sul mantenimento avrebbe potuto diventare efficace ed esecutiva solo dopo il giudicato sullo status.
In punto affido e diritto di visita, concludeva per l'affido condiviso e chiedeva prevedersi un diritto di visita infrasettimanale, stanti gli stabili rapporti col minore.
Sul mantenimento, deduceva che al più la relativa pronuncia avrebbe potuto decorrere dal paSAggio in giudicato della sentenza sulla paternità. Deduceva che, in realtà, in ragione delle condizioni patrimoniali/reddituali della coppia dovesse ritenersi congruo l'importo di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla domanda di rimborso per il pregresso, ne evidenziava l'azionabilità solo dal momento di definitività della sentenza di accertamento della filiazione naturale, deducendo comunque che l'ammontare non avrebbe potuto essere determinato sulla base delle somme eventualmente riconosciute per il mantenimento futuro, ma di quelle presumibilmente sostenute per il paSAto, da provarsi nel loro an e quantum. Ribadiva di aver effettuato versamenti mensili dal 2008 al 2012 per € 400,00 e successivamente di € 300,00, somma che riteneva congrua per le condizioni globali del minore, anche a copertura delle spese straordinarie, di cui eccepiva la mancanza di prova e che assumeva pure aver già rimborsato. Eccepiva altresì la prescrizione del credito, quinquennale ex art. 2948 c.c. della domanda e ordinaria per l'azione di regresso, decorrente da ogni singola spesa.
Contestava altresì i presupposti della domanda risarcitoria conneSA all'assenza della figura parentale, eccependo la prescrizione ex artt. 2947 e 2947 c.c.; deduceva comunque l'insussistenza di un abbandono economico, materiale e morale. Chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice.
All'udienza del 13.9.2022 compariva il minore, che nel frattempo aveva compiuto quattordici anni, che prestava il consenso all'azione e veniva ascoltato. Venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e all'esito disposta CTU ematologica e genetica, affidata alla Prof.SA , che depositava la sua Per_5 relazione il 15.5.2023 in cui tra l'altro rilevava che “[…] La probabilità ottenuta nel caso in esame è risultata del 99,99999999% che sia padre di ” (pag. 9). All'esito, TE Persona_1 con ordinanza del 15.8.2023, venivano ammessi alcuni capitoli di prova orale articolati dalle parti, con riserva di disporre una CTU circa il patimento psicologico sofferto da (istanza Persona_1 articolata nelle memorie ex art. 183 c.p.c. dall'attrice) e con ordinanza del 14.9.2023, su istanza della difesa attorea, veniva nominato il Curatore del Minore, nella persona dell'Avv. Tolio, che depositava comparsa il 17.10.2023.
Seguiva l'istruttoria orale: il 17.10.2023 venivano escussi e , testi Testimone_1 Testimone_2 di parte attrice e per il convenuto la madre la causa veniva rinviata al 9.11.2023 per Controparte_3
pagina 8 di 21 ulteriore audizione del minore, che veniva quindi ascoltato e ulteriormente rinviata al 25.1.2024 per il prosieguo della prova orale. Con ordinanza dell'1.4.2024 veniva articolata una proposta conciliativa, prevedente l'affido condiviso e le libere visite padre/figlio; obbligo di mantenimento del figlio a carico del padre a far data dalla domanda, con l'importo di € 400,00 mensili oltre al 50% delle straordinarie;
versamento del padre a titolo di pregresso mantenimento dell'importo di € 40.000,00 omnia e versamento da parte del padre all'attrice sul conto vincolato all'ordine del GT dell'importo di € 30.710 omnia. La causa veniva rinviata al 10.5.2024 per vagliare l'esito della proposta. A detta udienza parte attrice e Curatrice la accettavano, il convenuto rifiutava. La causa veniva quindi rinviata per escutere altri testi, e , escusse il 4.7.2024 e , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Parte_2
e per parte convenuta, escusse il 17.10.2024. A detta udienza si dava atto
[...] Testimone_6 dell'intervenuto riconoscimento del minore da parte del padre. All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per p.c. al 20.5.2025, trattata ex art. 127ter c.p.c. Pervenuto il giudizio all'attuale Relatore, con provvedimento del 21.5.2025 ai sensi della predetta norma, si dava atto del deposito delle note in cui le parti rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe e venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c., mandando gli atti al PM, che pure concludeva come in epigrafe.
2. Deve essere anzitutto confermato il rigetto delle residue istanze istruttorie di prova del convenuto, per le medesime ragioni già espresse dal precedente G.I. con ordinanza del 15.8.2023 (e, quindi, per essere gli ulteriori capitoli generici, documentali o superflui ai fini del decidere). Deve altresì essere rigettata l'istanza del convenuto, articolata in terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. asseritamente a prova contraria acché il “il Giudice acquisisca tutti i meSAggi whatsapp (audio, foto e video) intercorsi dal 2018 tra e il convenuto che si dichiara disponibile a produrre il proprio cellulare per Per_1 qualsiasi accertamento ritenuto utile, ovvero - in alternativa - voglia autorizzare il predetto alla produzione dei file in un supporto CD / DVD.”. L'istanza è inammissibile, perché assolutamente generica e comunque superata dalle ulteriori risultanze istruttorie, di cui si dirà.
Pure devono essere respinte le istanze di esibizione documentale/reddituale articolate dal convenuto nelle note ex art. 127ter c.p.c. e aventi ad oggetto la documentazione reddituale di Persona_6 paga, per le ragioni di cui si dirà nell'esaminare le domande economiche e quella avente ad oggetto
“l'ammontare dell'assegno unico universale erogatole dall'INPS per il figlio e la documentazione inerente alla propria situazione reddituale e patrimoniale”, perché tardiva in ragione delle disposizioni di rito applicabili ratione temporis.
3. Può darsi anzitutto atto della ceSAzione della materia del contendere quanto alla domanda di riconoscimento del minore, eseguita in corso di causa, come pacificamente ammesso dalle parti e documentato dal convenuto (doc. 21). pagina 9 di 21 Ai fini, tuttavia, della liquidazione delle spese, quanto a detta domanda, si deve evidenziare che, diversamente da quanto allegato dal non è stato dimostrato in corso di causa che il P_ convenuto si sarebbe da sempre detto disponibile ad eseguire il riconoscimento e che sarebbe stato impedito in ciò solo dalla condotta oppositiva della madre.
Può anzitutto evidenziarsi che non è stata fornita alcuna prova di detta asserita condotta oppositiva;
la tesi del convenuto è peraltro comunque inconsistente, perché anche laddove la avesse Per_1 effettivamente contrastato l'asserita volontà del padre di riconoscere il figlio – ma di ciò, lo si ribadisce, non vi è prova – nulla avrebbe impedito al di attivare gli strumenti giurisdizionali P_ previsti dall'ordinamento. Come meglio si vedrà di seguito, il convenuto ha invece tenuto, dalla nascita del figlio, una condotta ambigua (provvedendo parzialmente al mantenimento, ma limitando, come meglio si vedrà, al minimo le frequentazioni col figlio) senza mai concretamente attivarsi per il riconoscimento. Può del resto poi evidenziarsi che anche nel corso del presente giudizio il convenuto ha tenuto una condotta ostruzionistica, il che ha reso neceSAria una defatigante CTU genetica;
peraltro, anche a seguito della steSA, il convenuto si è attivato solo dopo qualche mese (marzo 2024, cfr. doc.
21) per procedere al riconoscimento.
Non consta tuttavia che in sede di riconoscimento le parti o l'anagrafe abbiano proceduto anche all'aggiunta del cognome paterno. Le parti negli scritti conclusivi concordano sul fatto che il cognome venga aggiunto, anteponendolo a quello materno e tale è la volontà del minore, manifestata anche dalla
Curatrice negli scritti conclusivi. Sul punto deve dunque provvedersi come da dispositivo.
4. Prima di procedere all'esame delle residue domande attoree, pare opportuno riassumere quanto emerso in corso causa.
Può dirsi provato che, sin dalla nascita di , il padre tenne effettivamente una condotta Per_1 ambivalente. Non è stato dimostrato che, come dedotto, egli frequentasse la casa materna con costanza, nel primo anno di vita (cfr. risposte teste madre del convenuto a cap. 2 attoreo, alquanto CP_3 generiche “sì, ora non ricordo quante volte andava però andava”).
Non è contestato che egli si sia recato presso l'ospedale in occasione della nascita del ragazzo. Le prove orali assunte hanno tuttavia consentito di confermare la prospettazione materna: nei primi tre anni di vita circa, fino a quando frequentò la scuola dell'infanzia, il bambino – comunque curato in via esclusiva dalla madre – aveva modo di frequentare i nonni paterni. Di regola veniva Per_1 accompagnato alla scuola dalla nonna materna, che coadiuvava la figlia impegnata coi turni di lavoro
(cfr. risposte teste attoreo , da ritenersi attendibile perché indifferente, trattandosi di babysitter Tes_1 che aiutò l'attrice nella cura del bambino, subentrando quando la nonna materna non poteva) e dormiva solamente presso la madre. All'uscita da scuola si recava dai nonni paterni (cfr. risp. cap. 3, 4 pagina 10 di 21 convenuto teste ma anche risposta a prova contraria su cap. 5 attoreo). In queste occasioni (cfr. CP_3 cap. 3 convenuto) il padre si limitava a vedere il figlio quando si recava dai genitori, ma non consta si sia mai recato a scuola o si sia mai intereSAto diversamente al figlio, ad esempio interfacciandosi con le maestre della scuola dell'infanzia (cfr. risposta a cap. 6). Tes_1
Dopo tale periodo, per steSA ammissione della (cfr. risposta a cap. 5 attoreo), le frequentazioni CP_3 presso i nonni paterni si fecero più sporadiche, in media una volta al mese, salvo per il periodo estivo, quando si recava presso i nonni paterni anche 8 giorni, pernottando da loro (cfr. risposta cap. 5); i contatti con il padre durante la scuola elementare si fecero più diradati, perché al più lo Per_1 vedeva quando si recava dalla nonna paterna, che ha riferito “[…] negli anni successivi io lo vedevo circa 1 volta al mese, non mi ricordo bene, in quei casi lo vedeva anche mio figlio perché lo chiamavo
[…]”. Anche durante le elementari non si interessò al percorso scolastico del figlio (cfr. in P_ tal senso risposte , ma anche – amica della e madre di alcuni ragazzi Tes_1 Tes_2 Per_1 dell'età di – a cap. 10 e 11; cfr. in tal senso anche risposte teste , madre di un Per_1 Tes_5 compagno di calasse di , a cap. 8, 19). La e la hanno confermato che era Per_1 Tes_2 Tes_5 la madre ad accompagnare il figlio presso le attività non scolastiche (sport: per il corso di nuoto, 31 basket, cfr. risp. cap. 32 o altri sport, cfr. risp. 36). Sempre e solo la madre si occupò di portare il figlio presso una psicoterapeuta (cfr. risposta cap. 17).
comunque non fu estromesso dalla famiglia paterna: i testi del convenuto – Per_1 Testimone_4
sorella – ha confermato che era presente alle varie ricorrenze di famiglia (compleanni
[...] Per_1 etc, cfr. risp. cap. 8 e 14).
La presenza complessivamente aSAi limitata del padre nella vita del figlio è confermata anche dalla steSA documentazione prodotta dal convenuto (cfr. docc. 18-19, testo e scambi whatsapp), da cui emerge che era per lo più la madre ad invitare il padre a eventi e occasioni riguardanti il figlio (lo spettacolo scolastico di fine anno del 2019, cfr. doc. 18, pag. 2); dagli stessi meSAggi emerge che dall'estate del 2019 il padre – e la circostanza è stata confermata dai testi – ha in una certa misura, aSAi ridotta, coinvolto il figlio in alcune occasioni (gite in famiglia in montagna, tra cui la più volte menzionata giornata sulla neve). Trattasi tuttavia di eventi aSAi sporadici.
L'occasionalità della frequentazione ha trovato poi conferma nell'ascolto del minore, Persona_7 eseguito due volte dal precedente G.I.: nell'ambito di tali ascolti – che tende, nel riferirsi al Per_1 padre, a denominarlo “ ” – ha confermato che gli incontri con il convenuto si concentravano nelle P_ occasioni in cui andava dai nonni paterni (quindi una volta al mese) e più occasionalmente in qualche fine settimana (cfr. verbale ud. 13.9.2022 “di solito vedo quando vado dai nonni, dai genitori di P_
, è capitato che sono andato a casa di qualche fine settimana”). P_ P_
pagina 11 di 21 Il minore, di nuovo ascoltato il 9.11.2023, ha confermato che, a seguito di un incidente in motorino, anche tali occasioni si sono diradate, avendo il ragazzo ridotto le visite dai nonni. Quanto ai tentativi di approccio col padre ha confermato che “In questo mese ci siamo sentiti per telefono, lui mi ha scritto ma ci siamo sentiti poco. Lui non mi ha detto di vedersi magari da qualche parte. ADR: a me va bene così il rapporto con mio padre, non c'è mai stato, quindi sono abituato a vederlo così.
Al minore viene spiegato l'oggetto del procedimento. Il minore spontaneamente dice che ha visto P_ nel 2020, sono andato 4 fine settimana a dormire, poi l'ho sempre visto quando andavo dai nonni e se lui c'era lo vedevo sennò andavo là. Quando andavamo fuori a mangiare
era spesso ubriaco, una volta a un compleanno non ricordo se di lui o di un suo amico, io avevo P_ mangiato poco e gli ho chiesto di mangiare e lui mi ha dato solo una barretta di cioccolato e mi ha detto arrangiati. Poi mi dà fastidio che abbia iniziato a scrivermi da quando è iniziata la causa, la vedo come una presa in giro. Prima del 2020 lo vedevo solo dai nonni, più o meno una o due volte al mese, i nonni gli dicevano che ero lì, lui non chiamava mai me, solo il giorno del compleanno mi chiama o comunque durante le feste.”
Le dichiarazioni del minore devono ritenersi genuine, perché capace di discernimento e perché in linea con le ulteriori risultanze istruttorie.
5. Ciò premesso, quanto ai provvedimenti in punto affido e diritto di visita, ritiene questo Collegio che, anche considerata l'età di (17 anni compiuti), nonostante il mancato riconoscimento e la Per_1 condotta ambigua tenuta dal convenuto nel corso degli anni, non vi siano ragioni per discostarsi – per il periodo limitato intercorrente fino alla maggiore età – dal paradigma legale dell'affido condiviso.
È opportuno ricordare che in base all'orientamento ampiamente maggioritario della S.C. il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli – ispirata dal c.d. diritto alla bigenitorialità - solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Sez. I, ord. n. 4056 del
9/2/2023; Cass. Sez. I, ord. n. 21425 del 6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019). Nel caso di specie dette condizioni non ricorrono, considerata la prossima emancipazione del figlio e le ridotte occasioni di conflitto sulle scelte genitoriali tra madre e padre.
Quanto al collocamento, non vi sono ragioni, considerata anche l'età del minore, di mutare l'attuale assetto e deve essere confermato il collocamento e la residenza del ragazzo presso l'abitazione della madre.
In merito all'esercizio del diritto di visita, considerata la prossima maggiore età di , va previsto Per_1
pagina 12 di 21 che questi poSA vedere il padre accordandosi direttamente con lo stesso.
6. Quanto ai profili economici, deve osservarsi che sono comunque superati – in ragione dell'intervenuto riconoscimento stragiudiziale e della ceSAta materia del contendere – i rilievi del convenuto circa la necessità di attendere il paSAggio in giudicato della sentenza di riconoscimento.
Si rammenta che, in ogni caso, per il periodo successivo alla proposizione dell'azione, il Giudice può adottare i provvedimenti opportuni anche in punto mantenimento, nell'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 277 co. 2 c.c. non potendo invece prescindersi dalla domanda della parte per l'eventuale domanda di rimborso pro quota delle somme integralmente versate dall'altro genitore, nel periodo antecedente alla proposizione della domanda (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. I, sent. n. 26575 del
17/12/2007, Cass. Sez. I, sent. n. 7960 del 28/03/2017).
Si esamina pertanto la domanda concernente il mantenimento a partire dalla proposizione dell'azione e, quindi, dal mese di maggio 2022, risultando la citazione notificata ad aprile 2022.
6.1. Quanto al dato patrimoniale/reddituale, deve osservarsi che nel costituirsi le parti – anche in ragione del rito applicabile all'introduzione del giudizio – hanno prodotto della documentazione aSAi scarna.
L'attrice, che ha allegato di lavorare come operaia– e la circostanza non è contestata - ha prodotto sub. doc. 7 i 730 2019 per il 2018, 2020 per il 2019, 2021 per il 2020 da cui emerge che in detti anni la ha percepito rispettivamente: redditi complessivi per € 17.664 e una imposta netta di € 1.575 Per_1 per un reddito netto di € 16.089, ossia 1.340,75 al mese per il 2018; redditi complessivi per € 17.103 e una imposta netta di € 1.554 per un reddito netto di € 15.549, ossia 1.295,75 al mese per il 2019; redditi complessivi per € 15.923 e una imposta netta di € 1.166 per un reddito netto di € 14.757, ossia 1.229,75 al mese per il 2020. Unitamente alla memoria di replica l'attrice ha allegato – inammissibilmente – ulteriore documentazione. Non ha prodotto copia degli estratti conti e non ha dedotto di sostenere spese abitative o altre spese fisse;
convive pacificamente con un compagno, da cui ha avuto un altro figlio, dopo . Per_1
6.2. Il convenuto, che ha allegato anch'egli di lavorare come operaio per la società di famiglia, ha prodotto sub. doc. 16 i CUD 2018, per il 2017, 2019 per il 2018, 2020 per il 2019, 2021 per il 2020, da cui emerge che in detti anni ha percepito rispettivamente: redditi per € 24.382,39 e una P_ imposta netta di € 3.363,4 per un reddito netto di € 21.018,99, ossia 1.751,58 al mese per il 2017; redditi per € 24.785,86 e una imposta netta di € 3.497,49 per un reddito netto di € 21.288,37 ossia
1.774,03 al mese per il 2018;redditi per € 25.258,69 e una imposta netta di € 3.654,71 per un reddito netto di € 21.603,98 ossia 1.800,33 al mese per il 2019; redditi per € 25.147,69 e una imposta netta di €
3.618,78 per un reddito netto di € 21.528,91 ossia 1.794,07 al mese per il 2020. pagina 13 di 21 ha allegato – e comprovato – di farsi carico del mutuo per l'acquisto della casa di proprietà, P_ per € 851,69 mensili a partire dal 2021 (cfr. docc. 17). Anch'egli convive con la compagna da cui ha avuto due figli, l'ultimo dei quali nato nel 2012.
Anche il convenuto non ha prodotto la documentazione ora prescritta dall'art. 473bis.12 c.p.c. avendo depositato, solo in parte ed in maniera incompleta, gli estratti conto – al fine di dimostrare il costante pagamento di € 300,00 in favore della madre, comunque non contestato.
Deve quindi essere rigettata l'istanza di esibizione di tutta la documentazione reddituale e patrimoniale dell'attrice, articolata da ultimo a p.c. dal convenuto, stante il rito applicabile e considerate le lacune documentali dello stesso Deve poi essere respinta l'istanza di esibizione articolata in P_ conclusionale e avente ad oggetto la documentazione relativa ai rapporti di lavoro instaurati da nelle more, trattandosi di documentazione irrilevante, essendo pacifico trattarsi di lavori Per_1 occasionali e inidonei a garantire l'autosufficienza al minore, comunque ancora in età scolare.
Non ha di contro trovato alcuna conferma l'allegazione dell'attrice per cui il convenuto solo formalmente sarebbe operaio, potendo godere indirettamente degli utili percepiti dalle società di famiglia;
dalle stesse visure prodotte dall'attrice (doc. 6) emerge che il non è titolare di P_ quote delle relative società (riferibili, a quanto è dato capire, al di lui padre e ai suoi fratelli) né la si è offerta in alcun modo di dimostrare che il , per tenore di vita/capacità di spesa, Per_1 P_ sia dotato di fonti reddituali diverse da quelle dichiarate fiscalmente.
Va poi evidenziato – ma sul punto si tornerà più diffusamente nell'esaminare la domanda di regresso – che può dirsi dimostrato, quanto anche alla ricostruzione delle esigenze specifiche del ragazzo, che l'attrice abbia ricevuto quale contributo l'importo mensile di € 300,00 dalla nascita del ragazzo, importo omnicompresivo (come si vedrà, non è stata fornita prova della contribuzione alle spese straordinarie).
Ciò chiarito, si rammenta che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espreSA valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda CaSAzione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle presumibili esigenze del figlio correlate alla sua età, dei tempi di permanenza pressoché esclusivi presso la madre e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter comma
4 c.c., si ritiene di porre a carico del convenuto il contributo in € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo dell'intestato Tribunale.
7. Quanto alla domanda di regresso, l'eccezione di prescrizione articolata da è infondata. P_
pagina 14 di 21 Anzitutto, quanto all'individuazione del termine prescrizionale, trattasi di azione di regresso tra condebitori solidali ex art. 1299 c.c., 148 e 316bis, sicché al più sarebbe applicabile la prescrizione decennale e non quella quinquennale (cfr. in tal senso tra le varie, Cass. Sez. I, ord. n. 15098 del
30/5/2023).
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale deve evidenziarsi che lo stesso decorre dalla nascita del minore, quando questi sia stato già riconosciuto da entrambi i genitori. Se tuttavia – come nel caso di specie – il genitore inadempiente nel rapporto con l'altro non abbia riconosciuto il figlio, il termine prescrizionale decorre da quanto il diritto di regresso “può essere fatto valere” ex art. 2935 c.c., ossia da quando si sia perfezionato il riconoscimento del figlio (e, quindi, se per effetto di una sentenza, dal suo paSAggio in giudicato: cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 23596 del 3/11/2006, e Cass. Sez. I, sent. n. 7986 del 4/4/2014).
Nel caso di specie il riconoscimento è intervenuto in corso di causa, sicché l'eventuale diritto di regresso per gli esborsi sostenuti integralmente dalla madre – a partire dalla nascita di e Per_1 dunque dal mese di settembre 2008, compreso, essendo il minore nato il [...] – non può dirsi prescritto.
Tanto chiarito, deve ricordarsi che è onere del genitore che agisce provare comunque di essersi fatto carico integralmente (o in misura eccedente quella che reputa sarebbe stata la sua quota) del mantenimento. Una volta fornita tale prova, quanto al quantum, è stato osservato che “In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi, in assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, decorrono dalla data della domanda giudiziale.” (cfr. in tal senso, Cass. Sez. I, sent. n. 16657 del 22/7/2014; Cass. Sez. I, ord. n. 16916 del 25/5/2022 e Cass. Sez. I, ord. n. 8762 del 28/2/2023).
Quanto ai criteri da seguire nella liquidazione equitativa, si è osservato che “l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla pagina 15 di 21 valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Cass., sez. 1, 4 novembre 2010, n. 22506; Cass., 14 luglio 2016, n. 14417).” (Cass. Sez. I, n. 16916/2022), in parte motiva.
Ciò premesso, nel caso di specie la peculiarità è che la non ha dedotto di essersi fatta Per_1 integralmente carico delle spese del minore – avendo ammesso, sin dalla citazione, che P_ avrebbe corrisposto € 300,00 mensili – ma che quanto versato non sarebbe stato congruo in rapporto alle effettive esigenze del ragazzo, anche considerato che non avrebbe mai rimborsato le P_ spese straordinarie.
Dalle Rive ha dedotto che, in realtà, fino alla nascita della terzogenita, nel 2012, avrebbe versato 400 € mensili e che avrebbe puntualmente rimborsato anche le spese straordinarie.
Deve osservarsi che, all'infuori delle spese connesse ad attività sportive/connesse a problematiche mediche, l'attrice non ha meglio delineato e provato specifiche esigenze del minore (essendo il tenore di vita della diade madre/figlio stato delineato genericamente, pur potendosi ritenere che esso non fosse particolarmente elevato); quanto a sostanze e redditi dei genitori nel periodo dal 2008 al 2022 pure non sono stati forniti particolari elementi, dovendosi ritenere che anche in questo periodo fossero in linea con quelli esaminati quanto alla domanda di mantenimento pro futuro. Il convenuto non ha di contro provato di aver contribuito anche alle spese straordinarie: ha comprovato al più la P_ collaborazione per solo talune spese, del tutto eccezionali (per la celebrazione della comunione e della creesima).
Per il resto, dagli elementi raccolti – che hanno confermato che seguì varie attività Per_1 extrascolastiche – sport, teatro – sostenendo anche delle visite specialistiche sotto il profilo medio può ritenersi che la abbia sostenuto integralmente le relative spese straordinarie: il convenuto non Per_1 ha infatti provato, come si era offerto di fare, di aver contribuito costantemente anche al rimborso degli esborsi straordinari (sul capitolo articolato sul punto dal convenuto, il 21, il teste non ha saputo CP_3 rispondere;
la teste , compagna del convenuto, ha risposto genericamente “mi ricordo che Pt_2 quando la madre ha chiesto il contributo per le spese di uno specialista, il padre ha sempre contribuito”, dal che può al più ipotizzarsi che occasionalmente il convenuto poSA aver rimborsato delle spese mediche, restando quindi comunque escluse le ulteriori spese straordinarie per iscrizioni a sport etc..).
In questo contesto, può ritenersi che con il contributo di € 300,00, abbia coperto P_ esclusivamente e in maniera congrua le spese ordinarie per il minore, ma non le straordinarie. La pagina 16 di 21 domanda di regresso può essere dunque limitatamente accolta con riferimento a questa componente: con riferimento alla liquidazione, stante l'estrema ampiezza dell'arco temporale e la consequenziale difficoltà della di provare gli esborsi nel loro esatto ammontare, si ritiene congruo, alla luce Per_1 delle risultanze istruttorie da cui emerge la sussistenza di varie attività fonte di spesa, riconoscere l'importo di € 100,00 al mese dal settembre 2008 fino all'aprile 2022, compresi e dunque 164 mensilità, per complessivi € 16.400,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla notifica della citazione (11.4.2022) al saldo.
8. Residua da esaminare la domanda di ristoro del danno cagionato a dal mancato Per_1 riconoscimento (c.d. danno abbandonico o da deprivazione del rapporto parentale).
Si ricorda che “Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.” (Cass. Sez. VI, sent. n. 3079 del 16/2/2015; cfr. in tal senso tra le varie, Cass. Sez. III, ord. n. 11097 del 10/6/2020). È stato poi osservato che “In tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore.” (Cass. Sez. III, ord. n. 15418 del 12/5/2022) e che “Ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa
l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. Sez. I, sent. n. 34950 del 28/11/2022).
Si tratta dunque di un ristoro di un danno personale del figlio, perché connesso strettamente alla violazione dei diritti derivanti dal rapporto di filiazione. pagina 17 di 21 8.1. Tanto premesso, è infondata l'eccezione di prescrizione articolata dal . P_
L'illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, sia permanente, se detta condotta perdura e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione;
sicché, stante la la natura dell'illecito, nel secondo caso il termine di prescrizione decorre dalla ceSAzione della condotta abbandonica o dal giorno in cui, in assenza di impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione risarcitoria,
l'illecito viene percepito o può essere percepito dalla vittima come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (cfr. tra le varie, Cass. Sez. III, ord. n. 11097 del 10/6/2020; Cass.
Sez. III, Sent. n. 9930 del 13/4/2023).
Nel caso di specie, l'attrice (quale esercente la responsabilità sul minore) ha delineato il danno come derivante dal mancato riconoscimento e dalla sostanziale assenza/inconsistenza dei rapporti tra padre e figlio. La prima condotta è ceSAta solo in corso di causa e la seconda si è consapevolmente protratta, per fatto esclusivo del padre, fino agli anni immediatamente antecedenti alla proposizione del giudizio.
8.2. Il convenuto ha dedotto, da ultimo in conclusionale (pag. 24) che non sarebbe stata fornita prova del danno che, a quanto è dato comprendere, il assume debba comportare pur sempre una P_ lesione di carattere biologico (pur sotto il profilo psicologico).
Il rilievo è infondato, posto che non si confronta con l'esatta tipologia del danno azionato in questa sede;
quel che rileva è infatti la lesione dei doveri endofamiliari, a prescindere dalle conseguenze sulla salute del figlio (che possono, eventualmente, integrare un'ulteriore danno risarcibile): avendo l'attrice fatto valere in questa sede unicamente il danno abbandonico è quindi irrilevante se le condotte del abbiano o meno leso la salute psichica di , sicché correttamente non è stata Parte_3 Per_1 disposta, dai precedenti GI, la richiesta CTU medico-legale.
Tanto chiarito, la domanda risarcitoria è fondata: benché consapevole del rapporto di P_ filiazione (avendo intrattenuto con l'attrice rapporti sessuali non protetti all'epoca cui risale presumibilmente il concepimento) - consapevolezza desumibile anche dall'ambigua condotta del convenuto, che non ha proceduto al riconoscimento pur garantendo un contributo al minore– ha violato in maniera grave e reiterata gli obblighi familiari.
Può osservarsi che pur avendo il convenuto versato – sin dalla nascita – un contributo al mantenimento del figlio (in questo adempiendo, pur in misura parziale, all'obbligo di assistenza materiale) il padre è stato per una presenza sporadica, posto che i due per tutta la vita del minore si sono visti Per_1 unicamente quando andava a trovare i nonni paterni o nelle sporadiche celebrazioni di Per_1 compleanni, feste etc.
In ultima analisi, il padre si è sottratto in maniera aSAi consistente ai doveri di assistenza morale ex art. pagina 18 di 21 147 c.c. e pressoché integralmente all'obbligo di istruire e educare , adempiuto in via esclusiva Per_1 dalla madre.
Ritiene il Collegio che il minore abbia indubbiamente patito un pregiudizio di natura non patrimoniale per effetto della condotta dell'odierno convenuto in quanto, sin dalla nascita, è stato privato pressoché completamente di qualsiasi rapporto affettivo con il padre ed ha quindi subito la lesione del diritto
(costituzionalmente protetto) di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale patito da deve farsi neceSAriamente ricorso al Per_1 criterio equitativo ex artt. 2056 e 1226 c.c., trattandosi di voce di pregiudizio che sfugge a precise quantificazioni monetarie.
A tal fine possono essere applicati analogicamente – come suggerito dalla S.C., cfr. in particolare Cass.
Sez. VI, ord. n. 34986 del 28/11/2022 - i criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore, con i neceSAri correttivi dati dall'irreversibilità dell'assenza causata dalla morte rispetto a quella cagionata dalla scelta volontaria del genitore.
Nella liquidazione del danno ritiene il Collegio di avvalersi delle Tabelle Tribunale di Milano ed in particolare di quelle del 2021, non fondate sul sistema a punti diversamente da quelle successive
(inutilizzabile nel caso di specie), ma sull'individuazione, in caso di morte del genitore, di un importo minimo di € 168.250 e di un tetto massimo di € 336.500.
Si ritiene anzitutto di applicare l'importo minimo, in quanto pur assolutamente carente P_ sotto il profilo dell'assistenza morale/educativo-istruttiva, ha comunque garantito il mantenimento del figlio ed è risultato pur occasionalmente presente nella sua vita, introducendolo nella cerchia familiare paterna.
Il convenuto, oggi quarantaduenne, si è estraniato dal figlio sin dal momento della sua nascita, quando egli aveva 25 anni.
Considerato che l'aspettativa di vita media per gli uomini è di ca. 82 anni, deve ritenersi che, qualora il convenuto si fosse assunto le responsabilità derivanti dal rapporto genitoriale, avrebbe potuto aspirare ad avere una relazione con il proprio padre per un periodo di circa 55 anni (82 – 25 = 57).
Il disinteresse del convenuto per si è protratto per circa 13 anni (per difetto, dalla nascita sino Per_1 all'anno di instaurazione del presente giudizio, quando era tredicenne). Per_1
Riducendo l'importo di € 168.250 previsto dalle tabelle di Milano per la perdita del genitore in proporzione agli anni in cui è stato assente dalla vita del figlio, si determina in € 38.372,80 (somma già attualizzata) il danno non patrimoniale da riconoscere in favore di (X: 168.250 = 13: 57). Su Per_1 tale importo decorreranno gli interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla decisione al saldo. pagina 19 di 21 9. Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono così liquidate ex l. 27/2012 e Parte_3 articoli 1-11 DM 55/14 in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello per le cause di valore indeterminabile, complessità baSA– e, precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 7.616,00.
Anche le competenze della curatrice speciale del figlio vanno poste integralmente a carico del Per_1 padre. Tali spese vengono pure liquidate in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello per le cause di valore indeterminabile, complessità baSA–, salvo per la fase istruttoria/di trattazione, non avendo la Curatrice articolato istanze istruttorie, per cui vengono applicati i minimi e, precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 6.713,00. Il soccombente sarà tenuto al pagamento in favore dell'Erario, in quanto il minore è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
i) preso atto dell'intervenuto riconoscimento del minore nato a [...] il Persona_1
27.8.2008, intervenuto nelle more del giudizio, da parte del padre, e della concorde TE volontà delle parti e del minore, dispone che il minore assuma il cognome paterno Persona_1
, anteponendolo a quello materno, e si chiami quindi P_ Per_1 Persona_2
;
[...]
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Thiene di eseguire le relative annotazioni sull'atto di nascita di Persona_1
iii) affida il figlio ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido Persona_2 condiviso, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
iv) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore quando quest'ultimo Persona_2 manifesterà una volontà in tal senso, con visite libere, previ accordi diretti tra madre e figlio;
v) fa obbligo a , con decorrenza dal mese di maggio 2022 compreso, di contribuire al TE mantenimento del figlio con l'importo mensile di € 400,00, annualmente Persona_2 Persona_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
vi) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna al pagamento in favore TE di della somma di € 16.400,00 per le causali indicate in narrativa, oltre interessi al Parte_1
pagina 20 di 21 saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dall'11.4.2022 al saldo;
vii) in parziale accoglimento delle domande attoree condanna a pagare a TE [...]
quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore la Pt_1 Persona_2 somma di € 38.372,80, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, per le causali indicate in narrativa;
viii) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di TE [...]
pari ad € 7.616,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
Pt_1 ix) condanna al pagamento delle competenze del curatore speciale del figlio minore TE
, liquidandole in complessivi € 6.713,00 a titolo di compensi, oltre accessori sui compensi e Per_1 disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario.
x) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in eSA menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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