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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/06/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 676/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 676/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 ricorrente entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Mariani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/03/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 23/01/2016 in IE (TR), che dall'unione è nato a [...] in data [...] il figlio , che il rapporto coniugale aveva Per_1 manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di scioglimento del matrimonio. In particolare, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) pronunciare la separazione personale tra i coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
2) i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto;
3) il padre resterà a vivere nella casa coniugale di proprietà della moglie in Parte_1
IE (TR) Via dei Vasari n. 11, mentre quest'ultima ha già trasferito la propria residenza in
IE (TR) Corso Cavour 229 di cui è comproprietaria unitamente alla madre IG.ra
[...]
; Pt_2
4) il IG. provvederà al pagamento di tutte le utenze relative alla casa coniugale, CP_1 mentre la IG.ra provvederà al pagamento dei ratei di mutuo fino al 30 dicembre 2025, da Pt_1 tale data il IG. si accollerà il pagamento dei ratei fino a quando occuperà l'immobile. CP_1
3) Comunicazioni ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c. ultimo comma, relative al figlio minore
: Persona_2
-Frequenta la scuola elementare Luigi Barzini di IE con orario 8,15-16,15 dal lunedì al venerdì;
-ha disturbi dell'apprendimento e tiene lezioni private per utilizzo di ausili compensativi;
-nei giorni di lunedì e venerdì pratica la scherma, mentre il sabato pratica bike;
-entrambi i genitori si occupano di accompagnare il figlio alle attività extrascolastiche, in assenza dei quali provvedono i nonni materni e paterni;
-durante il periodo estivo il figlio frequenta un centro estivo;
--il medico di base del minore è la dott.ssa con ambulatorio in IE Scalo P. Persona_3
Monte Rosa 7;
-al minore è stata riscontrata da qualche anno la “sindrome di Brugada da febbre” e negli ultimi tre anni ha effettuato visite presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma;
4) Piano genitoriale per la gestione del figlio minore:
-il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento paritario presso entrambi i genitori sulla base degli accordi fra gli stessi pattuiti in considerazione delle eIGenze del minore ed in ogni caso secondo la seguente turnazione:
-il figlio starà con i genitori secondo la seguente turnazione:
a settimane alternate, con il padre e la madre, secondo le eIGenze del bambino ed in particolare: lunedì e martedì con il padre;
mercoledì e giovedì con la madre, venerdì sabato e domenica con il padre e così alternativamente nei giorni indicati.
-la stessa alternanza dovrà essere seguita per le festività natalizie, pasquali o secondo gli accordi dei genitori;
-per le vacanze estive il bambino sarà con il padre o la madre per una o due settimane consecutive con avviso all'altro genitore almeno un mese prima;
-i genitori si occuperanno di portare/andare a prendere il figlio a scuola;
in caso di assenza/impedimento degli stessi, saranno delegati i nonni materni e paterni;
5) i genitori dichiarano il loro impegno a favorire e a non ostacolare, il rapporto del figlio con i nonni materni e paterni;
6) per il mantenimento del figlio non dovrà essere corrisposto alcun assegno di mantenimento in quanto il minore starà con entrambi i genitori in tempi equivalenti;
7) i genitori parteciperanno al 50% ciascuno delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, delle spese per attività sportive, il tutto previa esibizione di regolare documentazione di spesa, secondo le linee guida del Tribunale di Terni del 27.06.2018;
8) quanto all'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% come per legge;
9) le parti concordano che nulla è dovuto a titolo di alimenti in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
10) le parti si danno sin da ora reciproco e preventivo consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.”
Le parti hanno quindi confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate nel ricorso introduttivo.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, e riportate in motivazione, che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale tra nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], coniugi per matrimonio celebrato Controparte_1 in IE (TR) il 23/01/2016, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
IE (TR), anno 2016, n. 1, P. I;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso nella camera di conIGlio in data 11.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli