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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/12/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2457/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Adelia Tomasetti, provvedendo ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. (come risultanti a seguito del d.lgs. n. 149/2022 - c.d. Riforma Cartabia) all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti ed esaminati gli atti di causa;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, depositate telematicamente il 16.12.2025 e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte (notificazione curata a mezzo pec e perfezionatasi nei confronti della destinataria il 4.9.2023), la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadini italiani, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19 bis d.lgs. n.
150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del
28.2.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. n.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., atteso che parte resistente/convenuta, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte ricorrente/attrice, nelle proprie note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
1 R.G. N. 2457/2023
nella causa iscritta al n. R.G. 2457/2023 promosso da
1. , nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
6865 (Caba – Argentina);
2. , nata in [...] il [...], residente in Controparte_1
Humaitá 6865 (Caba – Argentina); rappresentate e difese, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti
AN ID e AC ER in virtù di giusta procura in atti ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. AC ER sito in
Milano alla via Messina n. 47;
-RICORRENTI-
CONTRO il , in persona del Ministro p.t.; Controparte_2
- RESISTENTE CONTUMACE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il al fine Controparte_2 di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano Per_1
nato a [...] il [...], il quale era emigrato in Argentina senza
[...] mai naturalizzarsi cittadino argentino, come comprovato dal Certificato Elettorale
n. 03138606 del 18.8.2022 depositato in atti, attestante la non registrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), ove risultano iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età.
A sostegno della domanda, le ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotti e apostillati, tali da considerarsi provata la linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Potenza, non si è costituito in giudizio e - conseguentemente- deve essere dischiarato contumace.
2 R.G. N. 2457/2023
2. Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1 comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del
26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.2.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22.6.2022 la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie le ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato a [...], Comune che rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Lagonegro, quest'ultimo appartenete al distretto della Corte d'Appello di Potenza, e che nella specie deve trovare applicazione l'art. 25 c.p.c., il giudice competente è inderogabilmente il Tribunale di Potenza.
3. Ciò posto, in linea di principio nel caso di specie dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla documentazione versata in atti, non si registrano eventi interruttivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. E poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, le ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del CP_2 relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino italiano, senza
3 R.G. N. 2457/2023
necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, le odierne ricorrenti hanno dato prova di aver inviato al
[...]
a Buenos Aires la richiesta di riconoscimento della cittadinanza Parte_2 avvalendosi della piattaforma denominata “Prenot@mi”, riscontrando a ogni tentativo effettuato il messaggio “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” (cfr. all. n. 14 in atti) e, dunque, evidenziando come l'attuale sistema di esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la competente Autorità Consolare sia strutturato in modo tale da rendere concretamente impossibile una evasione delle istanze in tempi congrui, da cui il grave ritardo nel concludere le procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai discendenti di avi italiani emigrati in Argentina.
In proposito si rileva che l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda a ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, ovvero effettivo,
e attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17.1.2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli sia pari a 730 Parte_3 giorni. Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione
4 R.G. N. 2457/2023
analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato comportano una lesione dell'interesse stesso, equivalente a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, sussiste l'interesse ad agire delle ricorrenti.
4. Nel merito, come noto, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: «È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono»).
La legislazione italiana, anche nel vigore della normativa precedentemente alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato).
Invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite con le cc.dd. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che ha affermato il seguente principio di diritto: «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
5 R.G. N. 2457/2023
controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Risulta, infatti, che l'avo cittadino italiano delle odierne ricorrenti era emigrato in
Argentina senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come comprovato dal
Certificato Elettorale n. 03138606 del 18.08.2022 attestante la non registrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), ove risultano iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Infine, si rileva che la linea di discendenza delle ricorrenti è stata puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge che la linea di discendenza che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza, ovvero ostacoli di carattere normativo che possono opporvisi, in assenza -peraltro- di ipotesi di trasmissione per via materna in epoca precostituzionale.
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n.
87 del 9-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero.
A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del
1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Ne consegue che, anche in presenza -nella linea di discendenza- di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso ai suoi discendenti.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che le ricorrenti sono cittadine italiane e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_2
6 R.G. N. 2457/2023
5. In ragione della peculiarità della materia e della notoria notevolissima consistenza numerica delle istanze di cittadinanza iure sanguinis presso il competente Ufficio Consolare, con la conseguente sostanziale impossibilità per la
P.A. di esaminarle tutte compiutamente e adeguatamente in tempi congrui, tenuto anche conto della mancata costituzione di parte resistenti, sussistono motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_2
b) dichiara che le ricorrenti:
1. , nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
6865 (Caba – Argentina);
2. , nata in [...] il [...], residente Controparte_1 in Humaitá 6865 (Caba – Argentina); sono cittadine italiane iure sanguinis dalla nascita;
c) ordina -per l'effetto- al e -per esso- all'Ufficiale dello Controparte_2 stato civile del Comune di Sassano (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate al superiore capo b), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
d) dichiara le spese di lite integralmente compensate;
e) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, il 19.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Adelia Tomasetti, provvedendo ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. (come risultanti a seguito del d.lgs. n. 149/2022 - c.d. Riforma Cartabia) all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti ed esaminati gli atti di causa;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, depositate telematicamente il 16.12.2025 e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte (notificazione curata a mezzo pec e perfezionatasi nei confronti della destinataria il 4.9.2023), la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadini italiani, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19 bis d.lgs. n.
150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del
28.2.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. n.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., atteso che parte resistente/convenuta, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte ricorrente/attrice, nelle proprie note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
1 R.G. N. 2457/2023
nella causa iscritta al n. R.G. 2457/2023 promosso da
1. , nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
6865 (Caba – Argentina);
2. , nata in [...] il [...], residente in Controparte_1
Humaitá 6865 (Caba – Argentina); rappresentate e difese, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti
AN ID e AC ER in virtù di giusta procura in atti ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. AC ER sito in
Milano alla via Messina n. 47;
-RICORRENTI-
CONTRO il , in persona del Ministro p.t.; Controparte_2
- RESISTENTE CONTUMACE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il al fine Controparte_2 di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano Per_1
nato a [...] il [...], il quale era emigrato in Argentina senza
[...] mai naturalizzarsi cittadino argentino, come comprovato dal Certificato Elettorale
n. 03138606 del 18.8.2022 depositato in atti, attestante la non registrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), ove risultano iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età.
A sostegno della domanda, le ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotti e apostillati, tali da considerarsi provata la linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Potenza, non si è costituito in giudizio e - conseguentemente- deve essere dischiarato contumace.
2 R.G. N. 2457/2023
2. Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1 comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del
26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.2.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22.6.2022 la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie le ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato a [...], Comune che rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Lagonegro, quest'ultimo appartenete al distretto della Corte d'Appello di Potenza, e che nella specie deve trovare applicazione l'art. 25 c.p.c., il giudice competente è inderogabilmente il Tribunale di Potenza.
3. Ciò posto, in linea di principio nel caso di specie dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla documentazione versata in atti, non si registrano eventi interruttivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. E poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, le ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del CP_2 relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino italiano, senza
3 R.G. N. 2457/2023
necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, le odierne ricorrenti hanno dato prova di aver inviato al
[...]
a Buenos Aires la richiesta di riconoscimento della cittadinanza Parte_2 avvalendosi della piattaforma denominata “Prenot@mi”, riscontrando a ogni tentativo effettuato il messaggio “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” (cfr. all. n. 14 in atti) e, dunque, evidenziando come l'attuale sistema di esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la competente Autorità Consolare sia strutturato in modo tale da rendere concretamente impossibile una evasione delle istanze in tempi congrui, da cui il grave ritardo nel concludere le procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai discendenti di avi italiani emigrati in Argentina.
In proposito si rileva che l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda a ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, ovvero effettivo,
e attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17.1.2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli sia pari a 730 Parte_3 giorni. Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione
4 R.G. N. 2457/2023
analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato comportano una lesione dell'interesse stesso, equivalente a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, sussiste l'interesse ad agire delle ricorrenti.
4. Nel merito, come noto, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: «È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono»).
La legislazione italiana, anche nel vigore della normativa precedentemente alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato).
Invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite con le cc.dd. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che ha affermato il seguente principio di diritto: «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
5 R.G. N. 2457/2023
controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Risulta, infatti, che l'avo cittadino italiano delle odierne ricorrenti era emigrato in
Argentina senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come comprovato dal
Certificato Elettorale n. 03138606 del 18.08.2022 attestante la non registrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), ove risultano iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Infine, si rileva che la linea di discendenza delle ricorrenti è stata puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge che la linea di discendenza che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza, ovvero ostacoli di carattere normativo che possono opporvisi, in assenza -peraltro- di ipotesi di trasmissione per via materna in epoca precostituzionale.
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n.
87 del 9-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero.
A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del
1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Ne consegue che, anche in presenza -nella linea di discendenza- di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso ai suoi discendenti.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che le ricorrenti sono cittadine italiane e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_2
6 R.G. N. 2457/2023
5. In ragione della peculiarità della materia e della notoria notevolissima consistenza numerica delle istanze di cittadinanza iure sanguinis presso il competente Ufficio Consolare, con la conseguente sostanziale impossibilità per la
P.A. di esaminarle tutte compiutamente e adeguatamente in tempi congrui, tenuto anche conto della mancata costituzione di parte resistenti, sussistono motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_2
b) dichiara che le ricorrenti:
1. , nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
6865 (Caba – Argentina);
2. , nata in [...] il [...], residente Controparte_1 in Humaitá 6865 (Caba – Argentina); sono cittadine italiane iure sanguinis dalla nascita;
c) ordina -per l'effetto- al e -per esso- all'Ufficiale dello Controparte_2 stato civile del Comune di Sassano (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate al superiore capo b), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
d) dichiara le spese di lite integralmente compensate;
e) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, il 19.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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