Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1475/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei SIg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione
S E N T E N Z A consensuale e divorzio nella causa civile iscritta al n. 1475/2024 R.V.G. congiunto”.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ) nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mariangela Sparacio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in in Volpiano (TO), Via G. Raimondo n. 19, per delega in atti;
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
;
[...]
ordinare al Comune di Front (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
Affidamento dei figli minori e regime di visita
1. I figli e minorenni, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
2. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse inerenti i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo presente i loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i minori.
3. Il padre potrà tenere i figli con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi, ed in ogni caso secondo il seguente calendario:
- durante la settimana, il venerdì dall'uscita da scuola (o in periodo non scolastico dalle ore
16.30) con pernottamento presso il padre (salvo diverso accordo), riaccompagnandoli dalla madre il sabato alle ore 14.00;
- a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (o in periodo non scolastico dalle ore 16.30) sino alla domenica sera alle ore 20.00, riaccompagnandoli dalla madre dopo cena;
- alternativamente durante le Festività per il Santo Natale dal giorno 24.12 al giorno 30.12
di ogni anno, ovvero per il Capodanno dal giorno 31.12 al giorno 06.01 di ogni anno (a
Pag. 2 di 9 partire dal corrente anno 2024 in cui il minore trascorrerà il Natale con la madre e il
Capodanno con il padre e, così, ad anni alterni);
- alternativamente il giorno di Pasqua ovvero il lunedì dell'Angelo (a partire dal 2025 in cui il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre e, così, ad anni alterni);
- alternativamente, durante gli altri giorni di festività e/o ponti;
- per due settimane consecutive oltre un'altra settimana da concordare ogni anno, per un totale di tre settimane, durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno (in mancanza di accordo, le ultime due settimane di luglio con la madre e due settimane di agosto, oltre un'altra settimana da concordare, con il padre).
Contributo al mantenimento dei figli minori
4. Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli minori, secondo le proprie possibilità e nel periodo in cui li avranno con sè.
5. Il SI. verserà in favore della SI.ra a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2
mantenimento dei figli la somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al
50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e ludico-ricreative, secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24/06/2016.
Rapporti patrimoniali tra i coniugi
6. Il marito continuerà a risiedere nella casa coniugale sita in Front (TO), Via Matteotti n.
19, di sua proprietà esclusiva.
7. La moglie ha già trasferito la propria residenza, unitamente a quella dei minori,
portando seco i propri effetti personali
Pag. 3 di 9 8. Le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale ed economica e rinunciano reciprocamente a richiedere assegni di mantenimento, non avanzando ulteriori pretese.
9. I coniugi si concedono vicendevolmente autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto proprio e dei minori.
*********
Le parti chiedono altresì che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c., con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti:
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto civile in Front (TO)
in data 01/12/2012, iscritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Front al n. 5,
parte 1, anno 2012;
ORDINARE al Comune di Front (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
Affidamento dei figli minori e regime di visita
1. I figli e minorenni, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
2. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse inerenti i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo presente i loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno eserciterà la
Pag. 4 di 9 responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i minori.
3. Il padre potrà tenere i figli con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi, ed in ogni caso secondo il seguente calendario:
- durante la settimana, il venerdì dall'uscita da scuola (o in periodo non scolastico dalle ore
16.30) con pernottamento presso il padre (salvo diverso accordo), riaccompagnandoli dalla madre il sabato alle ore 14.00;
- a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (o in periodo non scolastico dalle ore 16.30) sino alla domenica sera alle ore 20.00, riaccompagnandoli dalla madre dopo cena;
- alternativamente durante le Festività per il Santo Natale dal giorno 24.12 al giorno 30.12
di ogni anno, ovvero per il Capodanno dal giorno 31.12 al giorno 06.01 di ogni anno (a partire dal corrente anno 2024 in cui il minore trascorrerà il Natale con la madre e il
Capodanno con il padre e, così, ad anni alterni);
- alternativamente il giorno di Pasqua ovvero il lunedì dell'Angelo (a partire dal 2025 in cui il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre e, così, ad anni alterni);
- alternativamente, durante gli altri giorni di festività e/o ponti;
- per due settimane consecutive oltre un'altra settimana da concordare ogni anno, per un totale di tre settimane, durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno (in mancanza di accordo, le ultime due settimane di luglio con la madre e due settimane di agosto oltre un'altra settimana da concordare, con il padre).
Contributo al mantenimento del figlio minore
4. Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli minori, secondo le proprie possibilità e nel periodo in cui li avranno con sè.
Pag. 5 di 9 5. Il SI. verserà in favore della SI.ra a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2
mantenimento dei figli la somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al
50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e ludico-ricreative, secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24/06/2016.
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Il P.M. ha concluso: “V°, il PM LL NE esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 26.06.2024,
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente, al verificarsi dei presupposti, anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- il giorno il 1 dicembre 2012 hanno contratto matrimonio con rito civile in Front
(TO) e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2012, Parte I, Serie /,
N. 5;
- al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale sono nati due figli: in Torino l'08/01/2013, e Persona_3
, in Torino l'18/05/2017; Persona_4
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni è
venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
Pag. 6 di 9 I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno 4
febbraio 2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio il giorno 1 dicembre 2012 con rito civile in Front (TO) e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2012, Parte I, Serie /, N. 5.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno concordemente regolamentato l'affidamento ed il mantenimento della prole ed i rapporti patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene comunque garantito paritario accesso ad entrambe le figure genitoriali, nel rispetto del principio di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.”
Il P.M. con provvedimento del 23.07.2024 esprimeva pare favorevole per l'accoglimento del ricorso.
Pag. 7 di 9 Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciata lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e,
verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile in Front (TO) e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Front (TO) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'anno 2012, Parte I, Serie /, N. 5 – alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio.
Pag. 8 di 9 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 26 marzo
2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
IL PRESIDENTE
(dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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