Sentenza breve 3 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/05/2021, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00568/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto di rilascio del permesso di soggiorno -OMISSIS-(a.f.) emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 4/11/2020 e notificato a mani dell’interessato in data 12/01/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in data 4.06.2020, ha presentato alla Questura di -OMISSIS-, richiesta di permesso di soggiorno per ricerca lavoro-emersione, ex art. 103, comma 2, d.l. n. 34 del 2020.
A fronte della comunicazione, da parte della Questura, della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, poiché l’istanza sarebbe stata carente della documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa nei settori di cui all’art. 4 del decreto interministeriale 27.05.2020, il ricorrente ha prodotto documentazione integrativa.
Ciononostante, in data 4.11.2020, la Questura ha emesso il provvedimento indicato in epigrafe di rigetto dell’istanza, ritenendo insussistenti i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Avverso il predetto provvedimento parte ricorrente ha proposto impugnazione con ricorso depositato in data 11 aprile 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto il ricorrente avrebbe in sede procedimentale fornito documentazione idonea ad attestare lo svolgimento, anche per brevissimo periodo, anche occasionale, di attività nei settori previsti dalla norma.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 28 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 203 del 2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, <<i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro>>.
Ai sensi del comma 5, le istanze di cui al predetto comma 2 sono presentate con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre il comma 6 stabilisce che con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento.
In forza del comma 16, quindi, l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1 giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta.
Con decreto interministeriale del 27 maggio 2020, all’art. 3, (recante presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo) è stato previsto che <<i cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza; ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine; b) risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data; aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; comprovare di aver svolto attività di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all'atto della presentazione della richiesta; le istanze sono presentate al Questore dal 1 giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, sulla base della Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 39, commi 4-bis e 4-ter, l. 16 gennaio 2003, n. 3, inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto dall'interessato; l'onere a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30>>.
Nel caso di specie, l’unica documentazione rilevante, al fine di comprovare il requisito lavorativo antecedente al 31 ottobre 2019, è quella relativa al datore di lavoro -OMISSIS-”.
Si tratta, però, di ricevute di pagamento, per prestazioni occasionali di lavoro domestico, per i mesi di settembre e ottobre 2019, non sottoscritte dal datore di lavoro, e prodotte solo in corso di procedimento, laddove la norma precedentemente riportata richiede che la documentazione sia esibita “all'atto della presentazione della richiesta”.
La dichiarazione del suddetto datore di lavoro, prodotta in giudizio, poi, oltre a non essere stata allegata al momento della richiesta di permesso presenta altresì data 23 ottobre 2020, quindi, è addirittura di formazione successiva alle predette ricevute di pagamento.
Pertanto, considerato che, come detto, la documentazione relativa al rapporto datore di lavoro utile ai fini del rilascio per permesso in oggetto è stata prodotta tardivamente in sede procedimentale, il provvedimento risulta legittimo e il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.