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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il LE di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del 29.5.25, esaurita la discussione orale riservava la decisione , emette la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n° 1108 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
nato a [...] il [...] – (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Panunzio Marvasi Tiziana del Foro di RC giusta procura in atti
(ATTORE) contro
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 - Controparte_1
00142, (C.F./P.I.: n. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calarco del P.IVA_1
foro di Reggio AB
(CONVENUTA)
Nonché contro
1
(CF , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AB
(CONVENUTO)
E
Controparte_3
[...]
(CONVENUTI CONTUMACI)
avente ad oggetto: opposizione ex art 617 e 615 cpc
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza
è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte attrice ha convenuto innanzi al Giudice del LE di Palmi l' ed il Controparte_1 [...]
con le sue articolazioni distrettuali per sentir dichiarare non Controparte_3
dovuto per assenza dell'atto presupposto ed in ogni caso estinto per prescrizione il credito relativo alla intimazione di pagamento n. 094 202490127 651 55/000 notificata in data 10.9.24 con la quale l' di Reggio AB intimava il pagamento totale Controparte_1 di € 43.320,65 di cui € 31.543.15 (limitatamente alla prima cartella concernente poste debitorie della ex asseritamente dovuti a seguito della Parte_2
presunta notifica, in data 12/11/2010, della cartella di pagamento n. 094 2010000 39795 49/000, afferenti sanzioni amministrative di competenza di ST LE .
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L'attore unitamente alla citazione ha dedotto in primo luogo la mancata notifica della cartella sottesa ed in ogni caso la prescrizione del diritto tenuto conto della decorrenza del termine di prescrizione quinquennali relativi agli atti amministrativi di cui trattasi.
Precisava che considerato che la sanzione di cui trattasi era risalente all'anno 2009 e che in assenza della notifica della cartella e/o di atti interruttivi la relativa pretesa era da ritenersi prescritta.
Si costituiva contestando la domanda per come formulata rilevava la corretta CP_4
notifica della cartella come anche successivi atti interruttivi il primo risalente al 2015 e concludeva per il rigetto della domanda.
L'ispettorato si costituiva precisando la correttezza del proprio operato demandando per i successivi controlli agli atti compiuti dall'agente di riscossione nei confronti del quale formulava altresì ordine di esibizione e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa istruita su base documentale dopo lo scambio di memorie viene trattenuta per la decisione ex art 281 sexies cpc nuova formulazione.
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E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In
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applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il LE ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestati, in punto di assorbente doglianza di intervenuta prescrizione del credito.
Il LE ritiene che la domanda sia fondata.
Infatti, a seguito della costituzione l' non da prova della notifica della cartella CP_4
relativa all'ordinanza ingiunzione in materia di lavoro nero ma deposita solo una cartolina per la quale è impossibile individuare qualsivoglia riferibilità alla stessa.
Ad ogni buon conto deposita altresì una intimazione di pagamento del 2015 effettuata via pec.
Orbene, rispetto a tale questione ed alla validità della notifica è necessario precisare che poichè ai sensi dell'art. 7 quater della DL 193 del 2016 convertito in legge n. 225 del
2016 per la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, la data di applicazione per le notifiche via pec è solo per gli atti notificati a partire dal 1 luglio 2017, ne deriva che la detta notifica è da ritenersi nulla con la conseguenza che il diritto di credito deve ritenersi in ogni caso prescritto.
Quanto al regolamento delle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nei termini di legge secondo l'attività effettivamente, con i valori delle tabelle al minimo in ragione del tenore delle difese e della semplicità delle questioni trattate anche considerato il costante orientamento del tribunale in materia e devono essere poste definitivamente a carico di che con il suo comportamento ha CP_4
determinato la decorrenza del termine per la riscossione coattiva delle somme .
PQM
Il LE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
per come in atti generalizzato nei confronti della + altri Controparte_1
così provvede:
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• Dichiara prescritto il credito relativo alla intimazione di pagamento n. 094 202490127 651
55/000 notificata in data 10.9.24 per la parte di € 31.543.15 (concernente poste debitorie della ex in riferimento alla cartella di pagamento n. 094 2010000 Parte_2
39795 49/000 mai notificata per tutte le causali di cui in parte motiva
-Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di che si liquidano nella CP_4 Parte_1
somma di euro 1700,00 oltre euro 540,00 per spese vive e oneri di legge se dovuti da distrarsi a favore dell'avv. Panunzio Marvasi Tiziana ex art 93 cpc dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Palmi il 29.5.25
IL GIUDICE
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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