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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 7652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7652 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a RG. N. 9169/24
Tra
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Mondragone (CE), al Largo Sant'Antonio lotto 48, rappresentato e difeso dall'avv. Aloia Fabio (C.F. ), presso il cui studio in Napoli alla via C.F._2
IU SC n.ro 28 elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto.
RICORRENTE E
” c.f. (sede legale VIA Controparte_1 C.F._3
BAGUTTA, 13 Milano - 20121), e sede operativa in Pozzuoli (Na) alla via Pisciarelli III E Traversa n.ro 120 Mail: pec: Email_1 iva in persona del suo titolare sig. Email_3 P.IVA_1
residente in [...]al Corso Angelo Rizzoli n.ro 69. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.24 e ritualmente notificato, parte ricorrente deduceva:
1) che, dal 20.2.22 al 15.5.22, aveva lavorato presso la Controparte_1 CP_1
” ricoprendo la qualifica di manovale con orario di lavoro dalle ore 07:30 alle
[...] ore 13:00 e dalle ore 14:00 fino alle ore 18:00 (talvolta 18:30), dal lunedì alla domenica;
1 2) che in data 15.5.2022 la collaborazione tra il datore di lavoro e il ricorrente cessava, poiché il titolare della ditta decideva di non avvalersi più della collaborazione del dipendente, comunicandoglielo per via telefonica;
3) che, come corrispettivo dell'attività lavorativa prestata, veniva pattuita la misura euro
80 al giorno;
4) che percepiva la retribuzione in maniera saltuaria, per la somma totale di euro 2.150,00
a mezzo di quattro bonifici bancari effettuati nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2022;
5) che tale retribuzione non era proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, in violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c., nonché delle disposizioni del
CCNL in relazione alle tariffe minime;
6) che le prestazioni di lavoro svolte in via straordinaria e in trasferta nonché il T.F.R. non venivano retribuiti;
7) che gli ultimi 15 giorni di lavoro non erano stati pagati;
8) di aver sollecitato il pagamento di quanto dovuto, con raccomandata A/R del 29.3.22, che rimaneva priva di riscontro;
9) che il rapporto di lavoro non era mai stato formalizzato;
10) che il lavoro prestato era da qualificare come lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094
c.c., essendovi stata una messa a disposizione delle energie lavorative in favore del datore;
11) che, alla luce delle mansioni svolte, il rapporto di lavoro rientrava nella disciplina di cui al CCNL dei lavoratori domestici, con qualifica di operaio di livello 5;
12) che, pertanto, aveva diritto alla somma di euro 8.083,00, a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva di preavviso e T.F.R.;
13) chiedeva ammettersi prova testimoniale al fine di accertare le predette circostanze.
Concludeva: “A) dichiarare la nullità di ogni pattuizione e/o transazione importante rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;
B) accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti del presente giudizio, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato Full Time , di carattere unitario e continuativo, a far data dal 20 febbraio 2022 e sino alla data del licenziamento del 15 maggio 2022; C) per l'effetto ed in relazione al mansionamento e agli orari di fatto espletati dal ricorrente, ed in applicazione dell'invocato C.C.N.L. del settore, dichiarare
l'attribuzione al ricorrente della qualifica di V livello della stessa contrattazione collettiva
2 o di quella che l'illustre Giudicante riterrà confacente in relazione al mansionamento effettivamente reso;
D) in conseguenza di tanto condannare la Controparte_2
c.f. (sede legale VIA BAGUTTA, 13
[...] C.F._3
MILANO 20121), e sede operativa in Pozzuoli (Na) alla via Pisciarelli III Traversa n.ro
120 Mail: pec: Email_4 Email_5
in persona del suo titolare sig. residente in [...]P.IVA_1 Controparte_1
(Na) al Corso Angelo Rizzoli n.ro 69. al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 8.083,83 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che
l'Ill.mo Giudice adito riterrà di ragione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, per le causali ed i titoli analiticamente indicati negli allegati conteggi, che qui debbonsi ritenere integralmente ripetuti e trascritti nonché facenti parte integrante del presente ricorso, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate, dal dì di maturazione dei singoli crediti, o della diversa somma che l'Ill.mo
G.L. riterrà di giusitizia;
E) oltre spese, diritti ed onorari di giudizio, più IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipazione”.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il datore di lavoro.
All' esito dell'espletamento del libero interrogatorio del ricorrente e della prova testi , il giudice sussistendo un principio di prova, deferiva il giuramento suppletorio al ricorrente, fissando a tal fine l' udienza del 30/9/2025
All'udienza del 30 settembre 2025 veniva espletato il giuramento suppletorio del ricorrente e la causa veniva rinviata per la decisione all' udienza del 21/10/2025 ex art 127 ter c.p.c. ed a tale udienza decisa come da sentenza contestuale .
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del datore di lavoro.
In merito, va svolta una premessa.
La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre
3 argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del 4.11.2015).
Ciò premesso, si procede all'analisi dell'odierna controversia.
Il ricorrente agiva per vedersi accertare il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra lo stesso e la resistente, con conseguente condanna al pagamento delle differenze CP_3 retributive a vario titolo e del TFR.
Egli, infatti, deduceva che il proprio contratto di lavoro al nero risultava essere full time e che l'orario di lavoro era pari a circa 73 ore settimanali.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Circa la natura del rapporto di lavoro subordinato e le modalità di svolgimento dello stesso si rileva quanto segue.
Come da giurisprudenza consolidata, la mancata regolarizzazione del lavoratore non assolve il datore di lavoro dal rispetto di tutti i diritti spettanti al lavoratore regolarmente inquadrato, tra cui una retribuzione commisurata al lavoro prestato, secondo rispettivo inquadramento nel
CCNL di categoria, ferie, permessi, contributi previdenziali, 13esima e TFR.
In mancanza di un contratto di lavoro regolare, la sussistenza del rapporto di lavoro a nero andrà provata in base alla regola generale dettata dell'art. 2697 c.c., dunque, sulla parte ricorrente grava l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi posti a fondamento del proprio diritto.
In altri termini, il lavoratore è onerato di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro a nero, e solo in seguito all'accertamento, potrà ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le voci che non gli sono state regolarmente corrisposte nel corso del rapporto.
Al fine di individuare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
4 Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n.
7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98,
2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
5 È però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
In sostanza, è necessario che il ricorrente sia in grado di provare: che l'attività lavorativa si svolga presso i locali aziendali, la presenza costante sul lavoro, specie se ad orario fisso e caratterizzata da un vero e proprio obbligo di presenza, con necessità di avvertire il datore di lavoro in caso di assenza, che deve essere in ogni caso giustificata;
la necessità di richiedere le ferie che dovranno essere preventivamente accolte dal datore di lavoro;
l'utilizzo di strumenti appartenenti al datore di lavoro;
la sottoposizione a ordini e direttive del datore di lavoro. La prova della natura subordinata di un rapporto di lavoro, dunque, passa attraverso il riscontro della contemporanea sussistenza di alcuni degli indici che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato.
6 La soluzione della controversia, dunque, presuppone un'attenta analisi delle dichiarazioni rese dal testimone escusso, al fine di accertare la sussistenza o meno degli indici di subordinazione sopra richiamati, non senza evidenziare che la testimonianza risulta essere non pienamente attendibile a causa della pendenza di una analoga controversia tra il teste e l'odierna società resistente
Le risultanze della prova testimoniale hanno offerto tuttavia elementi sufficienti e univoci., unitamente alle altre risultanze probatorie
Il teste ha dichiarato: Ho giudizi in corso con la parte resistente. Vi ho Testimone_1 lavorato dal 20.2.2022 al 15.5.2022. Siamo stati licenziati senza ottenere il TFR e altre voci retributive. Lavoravo insieme a nella sua stessa squadra, con mansioni di operaio e Pt_1 manovale. Eravamo inquadrati con contratto full time, a tempo determinato. Confermo il capo 2 del ricorso, lavoravamo nei cantieri di Rimini e Roma. Confermo che siamo stati licenziati telefonicamente. Eravamo manovali specializzati e le nostre mansioni erano: messa in posa dei materiali e coordinamento di altri quattro dipendenti. Eravamo inquadrati al V livello ed eravamo diretti da . Lavoravamo dalle 8:00 alle 13:00, con 1:00 h di CP_1
dalle 14:00 alle 18:00, orario che poteva anche prolungarsi fino alle 18:30. Per_1
Prendevamo 80,00 euro al giorno, comprensivi della trasferta. Non ricordo le somme che il ricorrente ha ricevuto in corso di rapporto. Posso però confermare che a maggio 2022 non è stato pagato, perché nessuno di noi è stato pagato.
Da siffatta testimonianza risulta la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra l'odierno ricorrente e la società resistente, svolto negli orari indicati dal teste (incluse le ore di straordinario), la prestazione dell'attività lavorativa in trasferta a Rimini o Roma, nonché il mancato percepimento della retribuzione del mese di maggio (per giorni quindici).
Invero, è stato confermato dal teste, l'assunzione e l'assoggettamento del Testimone_1 ricorrente al potere direttivo del datore di lavoro , nonché la modalità di CP_1 esecuzione dello stesso, in quanto talvolta il datore si recava presso il luogo di lavoro, impartendo direttive ed esercitando poteri di controllo .
Tuttavia, considerato che il teste in questione va ritenuto non pienamente attendibile a causa della pendenza di un analogo giudizio con la società resistente, codesto giudicante, sussistendo un principio di prova, ha deferito giuramento suppletorio al ricorrente ai sensi dell' art 2736 c. 2 c.c. . .
7 Nel corso del giuramento suppletorio, il ricorrente confermava quanto dedotto in ricorso e confermato dal teste escusso, sicché le dichiarazioni rese dal ricorrente ai sensi dell'art. 2738
c.c. assumono valore di prova legale e pertanto può dirsi adempiuto l'onere della prova gravante sullo stesso.
Per quanto attiene alla prova della mancata retribuzione per il periodo di lavoro prestato, questa risulta dal rendiconto prodotto in atti, dal quale emergono unicamente i quattro bonifici ricevuti dal datore di lavoro, per la complessiva somma di euro 2.150,00, residuando quindi il diritto alle relative differenze retributive, allo straordinario prestato, all' indennità di trasferta ed alla retribuzione dei 15 giorni di maggio, antecedenti alla cessazione del rapporto, nonché al trattamento di fine rapporto .
In relazione al TFR giova premettere che la disciplina dello stesso è contenuta nel Codice
Civile. In particolare, il comma 1 dell'art. 2120 prevede quanto segue: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per
l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.” Costante giurisprudenza ha chiarito che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa (Cass. civ. n.
11579/2014; Cass. civ. n. 3894/2010).
Dunque, in conseguenza della suddetta conclusione del rapporto di lavoro il ricorrente, a far data dalla cessazione, ha maturato il diritto al trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, atteso che nulla è stato provato circa il pagamento di tali spettanze, stante la contumacia della società resistente, le stesse vanno riconosciute al ricorrente.
Giova infine evidenziare che non spettano la quattordicesima mensilità e gli altri istituti di natura tipicamente contrattuale, inapplicabili nei rapporti con datori di lavoro non aderenti ad alcuna associazione sindacale firmataria del contratto collettivo di riferimento, avendo riguardo al fatto che i contratti collettivi postcorporativi, data la loro natura negoziale e privatistica, sono applicabili ai rapporti individuali di lavoro che intercedono tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti e, quindi, da esse rappresentati;
pertanto, la parte che ne invochi l'applicazione deve provare l'estremo della iscrizione sua e dell'altra parte alle relative associazioni sindacali contraenti o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto
8 vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita. Pertanto, non è possibile l'automatica applicazione degli istituti convenzionali di cd. retribuzione indiretta, tra le quali la quattordicesima mensilità (Cass. Sez. Lav. 9.8.1996, n. 7379).
Tanto premesso, va precisato che non appaiono condivisibili i conteggi formulati da parte ricorrente, atteso che a prescindere dal riferimento ad un accordo simulato in virtù del quale veniva concordato il pagamento delle somma di euro 80,00 al giorno, va evidenziato che i conteggi allegati al ricorso fanno riferimento, quale data di inizio del rapporto all' 1/3/2022 in luogo del 20/2/2022 ed all' inquadramento in base al II livello contrattuale, pur avendo nel ricorso il ricorrente dedotto che per la qualifica di operaio rivestita andava inquadrato nel V livello contrattuale .
Ne consegue che, calcolata in base all' inquadramento di V livello del CCNL Commercio
Industria e terziario, applicato in via parametrica, la retribuzione mensile pari ad euro
1603,00 per gli 84 giorni di attività svolta, compete la retribuzione di euro 5178,00 . Inoltre, sulla stessa vanno calcolate 2 ore di straordinario al giorno per 84 giorni, e pertanto a detto titolo compete la ulteriore somma di euro 1471,00 .
Va infine calcolata l'indennità di trasferta, tenuto conto del fatto che la prestazione veniva resa a Rimini e a Roma, per euro 1680,00 .
Compete infine a titolo di TFR la somma di euro 416,00, dovendosi computare nel calcolo del TFR le ore di straordinario, in quanto aventi carattere fisso e continuativo, perché prestate per l'intero periodo, per un totale di euro 8745,00 .
Da detta somma va detratto comunque l' importo di euro 2150,00 per ammissione dello stesso ricorrente, versate dalla società a mezzo bonifici ( come da documentazione in atti ) .
Pertanto, residua la somma di euro 6595,00 di cui euro 416,00 a titolo di TFR, al cui pagamento la società resistente va condannata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando;
1. Accerta e dichiara l'intercorso rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società per il periodo 20/2/2022 - Controparte_1
15/05/2022 e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive calcolate nella complessiva somma di euro
9 6575,00 di cui euro 416,00 per TFR., oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione al saldo.
2. Condanna, altresì, la società resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, quantificate in euro 2,695,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Maria Grazia Pellegrini
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