Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3353 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti , dall'avv. BETTEGHELLA ELENA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- non costituita CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: “a) affinchè l'affido del minore al ricorrente sia di tipo cd superesclusivo a favore del padre ricorrente -diversamente ogni emergenza riguardante il minore sarebbe di difficile gestione essendo la madre molto lontana;
b)sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti
c)che il padre possa usufruire degli assegni famigliari per e che Per_1 ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio che vive con se'
in ogni caso spese compensate ”.
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Il Pubblico Ministero, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto accogliersi la domanda con conferma dei provvedimenti in essere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data 1.2.2007 in MAROCCO con la resistente e che dall'unione coniugale sono nati 2 figli, nata a [...] il 15 Persona_2
agosto 2015 e nato a [...] il [...], ha dedotto che: Persona_3
1. la coppia si stabiliva prima a Porto Mantovano (MN) e poi a Londra;
2. venuto meno l'affetto coniugale il ricorrente rientrava in Italia e nel 2020 promuoveva giudizio di separazione, che veniva deciso con sentenza nr 235/2020 emessa da questo Tribunale in data 27.4.2020;
3. attualmente il figlio vive con lui mentre la figlia vive a Per_1 Per_2
Londra con la madre;
Tanto premesso, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con l'adozione dei provvedimenti di cui alle sopra riportate conclusioni.
La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita, salvo comparire personalmente all'ultima udienza.
Con ordinanza presidenziale del 22.09.2022, fallito il tentativo di conciliazione, sentito il minore , il Presidente ha così disposto : “ Per_1
1) dispone l'affidamento del figlio minore con residenza dello stesso Per_1 presso il padre al quale spetterà, ai sensi dell'art. 337 quater III co. c.c., di assumere in autonomia le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
2) dispone che provveda integralmente al mantenimento del Parte_1
figlio ; Per_1
3) stabilisce che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio Per_1
quando gli farà visita in Italia, previ accordi con il padre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
4) dichiara non luogo a provvedere sulle domande concernenti la figlia
sussistendo il difetto di giurisdizione posto che la stessa Persona_2 abita da oltre un anno con la madre a Londra;
” , e ha rimesso la causa al giudice istruttore.
Questo, acquisita la relazione richiesta ai servizi sociali, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in data 22.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Sullo scioglimento del matrimonio.
Preliminarmente, con riguardo alla giurisdizione sulla separazione e sullo scioglimento del vincolo matrimoniale, in base al Reg. (UE) n. 1111/2019, cd. “Bruxelles II ter” -
applicabile, indipendentemente dalla cittadinanza europea delle parti e a prescindere dalla cittadinanza straniera dei coniugi se l'ultima residenza abituale dei coniugi oppure se l'attuale residenza della parte ricorrente si trovi nel territorio dello Stato italiano
(Corte di Giustizia Europea 29/11/2007 caso - sono competenti, Persona_4
alternativamente tra loro, le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
“a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto,
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno
immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi
immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o
b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
Nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana ai sensi della lett. a), punto v), in quanto il ricorrente risiede abitualmente in Italia da anni ed è, comunque, cittadino italiano.
Per quanto riguarda la legge sostanziale applicabile alla separazione personale,
applicando a il Reg. (UE) n. 1259/2010, le cui norme di conflitto hanno, come per il Reg. (UE) n.
1111/2019, carattere universale, sussistono - in mancanza di accordo di scelta delle parti
– una serie di criteri di collegamento in concorso successivo tra loro e, nello specifico:
“a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
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b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in
mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale; o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, essendo inapplicabili i criteri stabiliti alle lettere a) – in quanto i coniugi non hanno residenza abituale nel momento in cui viene adita l'autorità
giurisdizionale –, b) – in quanto è trascorso più di un anno da quando i coniugi avevano ultima residenza abituale in Londra– e c) – poiché il ricorrente è di nazionalità italiana,
mentre la resistente è di nazionalità marocchina– deve farsi riferimento, come prevede la lett. d), alla legge italiana.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Mantova con sentenza n. 235 del 27.4.2020, previa comparizione personale dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale in data
21/03/2019.
Del pari è provata, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987, la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi sin da epoca precedente alla separazione, e, dunque, certamente per un periodo ininterrotto richiesto dalla legge dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 , e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sull'affido del minore.
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Preliminarmente deve confermarsi il diniego di giurisdizione con riguardo alla figlia che non ha mai vissuto in Italia e che si trova stabilmente a Londra presso Per_2
la madre, in quanto l'autorità giurisdizionale competente sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale, sempre in base al Regolamento (UE) n. 1111/2019, è quella in cui si trova la residenza abituale del minore. Sussiste invece la giurisdizione di questo
Tribunale con riferimento al figlio , convivente con il padre in Italia. Per_1
Ciò posto, l'affido esclusivo del minore al padre era stato disposto dal Presidente
tenuto conto della lontananza geografica della madre e della sua mancata comparizione in giudizio. In corso di causa, sono stati attivati i servizi sociali i quali , presi contatti con la madre, hanno riferito di una donna presente nella vita del figlio e dell'assenza di motivi per escluderla dall'esercizio della responsabilità genitoriale. La stessa resistente ,
comparsa in udienza, ha riferito che sente telefonicamente il figlio circa 2 o3 volte alla settimana e che quando questi glielo chiede gli invia dei soldi. A parere del collegio, la distanza geografica non è di per sé, in assenza di ulteriori elementi, motivo sufficiente per escludere la madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale , tenuto conto dell'attuale stato di sviluppo dei mezzi di comunicazione e della presenza attuale della madre nella vita del figlio.
Deve essere confermata la collocazione del minore presso il padre e il diritto di visita padre-figlio così come stabilito in sede presidenziale.
Sul mantenimento del figlio.
Quanto al contributo economico al mantenimento del figlio, tenuto conto del fatto che il ricorrente si è offerto di farsi carico integralmente del mantenimento del minore collocato presso di sé, appare opportuno prevedere il mantenimento ordinario a carico del ricorrente e porre il mantenimento straordinario, che per sua stessa definizione è caratterizzato da circostanze imprevedibili, a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di
Mantova del 28.5.2024.
Spese di lite.
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Tenuto conto della natura della controversia e della mancata opposizione, ritiene il
Collegio che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e ( atto n. 34 P.2 S.C. Parte_1 CP_1
Anno 2007);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
• affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
presso il padre. La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando gli farà Per_1
visita in Italia, previ accordi con il padre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
• dichiara il difetto di giurisdizione sulla figlia Per_2
• pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario Parte_1
del figlio;
Per_1
• pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere, nella misura del
50% ciascuno le spese straordinarie del figlio, secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024;
• dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 20/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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