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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3663 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 03/04/2024 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Parte_1 C.F._1
Alessandrini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._2
Via dei Prati Fiscali n.221, giusta procura in atti
Appellante
E
, in persona del Controparte_1
Direttore generale pro-tempore, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Controparte_2
Russo (C.F. ) dell'Avvocatura dell'Azienda ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio in Roma, Via Fulceri Paulucci de' Colboli n. 20/E giusta procura in atti;
Appellata,
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21428/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
07/11/2019
Conclusioni
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza difesa ed eccezione, previa sospensiva e in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma nr. 21428/2019
1 pubbl. il 07/11/2019 RG n. 41210/2018 non notificata, accertato quanto in narrativa: - in via preliminare sospendere il giudizio e/o il decreto di rilascio stante la sanatoria approvata dalla
Regione Lazio;
- rigettare la domanda perché infondata, sia in fatto che in diritto, stante la decaduta possibilità di richiedere la stessa. Infatti, sussiste lo stato di necessità, la richiesta di pagamento somme e la determinazione del canone di locazione, che deve essere accertato. Oltre a ciò fa decadere la domanda di rilascio;
- sempre nel merito dichiarare l'esistenza di un contratto di fatto fra la sig.ra
e l per i comportamento della parte attrice, per il pagamento del canone Parte_1 CP_1 di locazione e per l'effetto respingere la domanda attorea e stabilire il canone di locazione, previa
CTU; - in ogni caso, accertare che il canone da corrispondere è di Euro 108,00 e/o in quella somma accertata dalla CTU e condannare la sig.ra al pagamento dell'eventuale somma Parte_1
residua”
Per l'appellata "Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza respingere l'appello proposto dalla sig.ra e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. Parte_1
21428/2019 del Tribunale di Roma. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio".
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 22.6.2018, l' del ha convenuto in CP_1 Parte_2
giudizio ed ha esposto: - di essere proprietaria dell'appartamento in Roma, via Parte_1
Ostuni n. 2 scala G int. 1; - che tale immobile è occupato senza titolo dalla convenuta a far data dal
4.3.2010, come dalla medesima esposto nella dichiarazione indirizzata all'ente; - che è stata sporta formale querela ed è stato emesso nei confronti della convenuta decreto penale di condanna;
- che alla convenuta è stata inviata formale diffida per il pagamento dell'indennità di occupazione in data
27.11.2017; - che la medesima non solo non ha corrisposto quanto dovuto ma non ha rilasciato l'immobile ed anzi ha chiesto di poter continuare ad alloggiare nel medesimo in considerazione della sua condizione economica;
- che il canone mensile relativo all'alloggio deve essere quantificato in €
155,00, somma che costituisce parametro per la quantificazione del danno;
- che quindi l'importo maturato dal marzo 2010 all'attualità deva essere determinato in € 15.190.00. Ha chiesto, pertanto, nei confronti della convenuta la condanna all'immediato rilascio dell'appartamento e al pagamento,
a titolo di risarcimento del danno della somma di € 15.190,00 oltre alle somme successive maturande fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
La convenuta costituendosi ha chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo di possedere tutti i requisiti perché le venga riconosciuto il diritto ad essere assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica e che in ogni caso il suo comportamento deve ritenersi scriminato per aver agito
2 in stato di necessità. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato per decorso del termine quinquennale e sostenuto di aver corrisposto alla parte attrice somme documentate dalle ricevute allegate per l'importo totale di € 2.197,99.
Il Tribunale, con sentenza n. 21428/2019 così ha provveduto:
“condanna all'immediato rilascio in favore di parte attrice dell'appartamento Parte_1
sito in Roma via Ostuni n. 2 scala G int. 1; condanna altresì la convenuta al pagamento in favore dell' della somma Pt_3 Pt_2 CP_1 di € 9.427,01 oltre interessi legali dalla data di emissione della presente sentenza;
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese del procedimento, che liquida in € 250,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita l' chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'udienza del 03 Aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente si osserva che l'appellante ha eccepito che nelle more del giudizio è stata approvata la sanatoria, che l'appellante ha tutti i requisiti per ottenerla e che quindi deve essere sospeso il decreto di rilascio e/o il giudizio.
E' pacifico che non vi è stato alcun provvedimento di sanatoria e che pertanto non vi è motivo per sospendere il giudizio e per aderire alle richieste dell'appellante.
Con il primo motivo di appello l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto la sua domanda di regolarizzazione del rapporto locatizio, deducendo di non aver occupato l'immobile, dal momento che questo era vuoto, libero ed aperto da più di dieci anni, che ha un reddito molto basso e due figli a carico, e, dunque, ha diritto all'assistenza abitativa e non può attendere i lunghi tempi necessari per ottenere una casa popolare, corrispondendo il giusto canone.
Inoltre, il comportamento dell' l'ha indotta a ritenere sussistere di un contratto di locazione CP_1 di fatto ai sensi delle norme sulle locazioni L.431/98, essendo l' un ente strumentale e non CP_1
una pubblica amministrazione.
Il motivo di appello è infondato.
La circostanza che l'appellante non abbia commesso effrazioni ma sia entrata nell'alloggio approfittando del fatto che questo era vuoto, libero e aperto non significa certamente che Parte_1 non ha occupato l'immobile senza titolo, ma significa solo che non ha commesso altri reati
[...] oltre quelli sanciti dall'art. 633c.p. e 639-bis c.p. come da decreto penale di condanna. Il motivo è poi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nella parte in cui si chiede che venga dichiarata illegittima la richiesta di rilascio dell'immobile atteso che l'appellante si è limitata a riproporre le identiche argomentazioni prospettate nel giudizio di primo grado senza confrontarsi con la motivazione della
3 sentenza di primo grado. Inoltre, la richiesta di dichiarare illegittima la domanda proposta dall' CP_1 in primo grado di rilasciare l'immobile non è fondata e di certo non può trovare fondamento nelle condizioni economiche dell'appellante che potranno essere prese in considerazione in sede di assegnazione ma non per giustificare l'occupazione dell'immobile senza alcun titolo legittimante.
Infatti, l'appellante non risulta titolare di alcuna assegnazione relativamente all'alloggio di edilizia residenziale in questione né l' ha stipulato, al riguardo, alcun contratto di locazione la cui CP_1
stipulazione in forma scritta è, invece, imprescindibile in ragione della veste pubblica dell'ente concedente (oltre che, a partire dal 30.12.1998, in ragione della destinazione abitativa: art.1, co. 4, l.
n. 431/98) e non può essere surrogata da presunti atti attuativi del rapporto di locazione integranti facta concludentia.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza in merito alla condanna di risarcimento danni che avrebbero dovuto essere determinati con CTU anche in ragione dello stato dell'immobile.
Il motivo è infondato.
Come evidenziato dal giudice di prime cure, accertato che l'immobile è occupato da parte appellante senza un valido titolo di detenzione, ne consegue il riconoscimento del diritto al risarcimento da commisurare al valore locativo dell'appartamento nella misura equiparata al canone di locazione per appartamenti aventi le stesse caratteristiche dell'immobile occupato, profilo questo non specificamente contestato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 21428/2019 del Tribunale di Roma, così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_1 in € 1985,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
4 Roma, 8.01.2025
Il consigliere estensore
Assunta Marini
Il Presidente
Franco Petrolati
5
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3663 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 03/04/2024 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Parte_1 C.F._1
Alessandrini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._2
Via dei Prati Fiscali n.221, giusta procura in atti
Appellante
E
, in persona del Controparte_1
Direttore generale pro-tempore, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Controparte_2
Russo (C.F. ) dell'Avvocatura dell'Azienda ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio in Roma, Via Fulceri Paulucci de' Colboli n. 20/E giusta procura in atti;
Appellata,
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21428/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
07/11/2019
Conclusioni
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza difesa ed eccezione, previa sospensiva e in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma nr. 21428/2019
1 pubbl. il 07/11/2019 RG n. 41210/2018 non notificata, accertato quanto in narrativa: - in via preliminare sospendere il giudizio e/o il decreto di rilascio stante la sanatoria approvata dalla
Regione Lazio;
- rigettare la domanda perché infondata, sia in fatto che in diritto, stante la decaduta possibilità di richiedere la stessa. Infatti, sussiste lo stato di necessità, la richiesta di pagamento somme e la determinazione del canone di locazione, che deve essere accertato. Oltre a ciò fa decadere la domanda di rilascio;
- sempre nel merito dichiarare l'esistenza di un contratto di fatto fra la sig.ra
e l per i comportamento della parte attrice, per il pagamento del canone Parte_1 CP_1 di locazione e per l'effetto respingere la domanda attorea e stabilire il canone di locazione, previa
CTU; - in ogni caso, accertare che il canone da corrispondere è di Euro 108,00 e/o in quella somma accertata dalla CTU e condannare la sig.ra al pagamento dell'eventuale somma Parte_1
residua”
Per l'appellata "Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza respingere l'appello proposto dalla sig.ra e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. Parte_1
21428/2019 del Tribunale di Roma. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio".
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 22.6.2018, l' del ha convenuto in CP_1 Parte_2
giudizio ed ha esposto: - di essere proprietaria dell'appartamento in Roma, via Parte_1
Ostuni n. 2 scala G int. 1; - che tale immobile è occupato senza titolo dalla convenuta a far data dal
4.3.2010, come dalla medesima esposto nella dichiarazione indirizzata all'ente; - che è stata sporta formale querela ed è stato emesso nei confronti della convenuta decreto penale di condanna;
- che alla convenuta è stata inviata formale diffida per il pagamento dell'indennità di occupazione in data
27.11.2017; - che la medesima non solo non ha corrisposto quanto dovuto ma non ha rilasciato l'immobile ed anzi ha chiesto di poter continuare ad alloggiare nel medesimo in considerazione della sua condizione economica;
- che il canone mensile relativo all'alloggio deve essere quantificato in €
155,00, somma che costituisce parametro per la quantificazione del danno;
- che quindi l'importo maturato dal marzo 2010 all'attualità deva essere determinato in € 15.190.00. Ha chiesto, pertanto, nei confronti della convenuta la condanna all'immediato rilascio dell'appartamento e al pagamento,
a titolo di risarcimento del danno della somma di € 15.190,00 oltre alle somme successive maturande fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
La convenuta costituendosi ha chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo di possedere tutti i requisiti perché le venga riconosciuto il diritto ad essere assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica e che in ogni caso il suo comportamento deve ritenersi scriminato per aver agito
2 in stato di necessità. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato per decorso del termine quinquennale e sostenuto di aver corrisposto alla parte attrice somme documentate dalle ricevute allegate per l'importo totale di € 2.197,99.
Il Tribunale, con sentenza n. 21428/2019 così ha provveduto:
“condanna all'immediato rilascio in favore di parte attrice dell'appartamento Parte_1
sito in Roma via Ostuni n. 2 scala G int. 1; condanna altresì la convenuta al pagamento in favore dell' della somma Pt_3 Pt_2 CP_1 di € 9.427,01 oltre interessi legali dalla data di emissione della presente sentenza;
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese del procedimento, che liquida in € 250,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita l' chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'udienza del 03 Aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente si osserva che l'appellante ha eccepito che nelle more del giudizio è stata approvata la sanatoria, che l'appellante ha tutti i requisiti per ottenerla e che quindi deve essere sospeso il decreto di rilascio e/o il giudizio.
E' pacifico che non vi è stato alcun provvedimento di sanatoria e che pertanto non vi è motivo per sospendere il giudizio e per aderire alle richieste dell'appellante.
Con il primo motivo di appello l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto la sua domanda di regolarizzazione del rapporto locatizio, deducendo di non aver occupato l'immobile, dal momento che questo era vuoto, libero ed aperto da più di dieci anni, che ha un reddito molto basso e due figli a carico, e, dunque, ha diritto all'assistenza abitativa e non può attendere i lunghi tempi necessari per ottenere una casa popolare, corrispondendo il giusto canone.
Inoltre, il comportamento dell' l'ha indotta a ritenere sussistere di un contratto di locazione CP_1 di fatto ai sensi delle norme sulle locazioni L.431/98, essendo l' un ente strumentale e non CP_1
una pubblica amministrazione.
Il motivo di appello è infondato.
La circostanza che l'appellante non abbia commesso effrazioni ma sia entrata nell'alloggio approfittando del fatto che questo era vuoto, libero e aperto non significa certamente che Parte_1 non ha occupato l'immobile senza titolo, ma significa solo che non ha commesso altri reati
[...] oltre quelli sanciti dall'art. 633c.p. e 639-bis c.p. come da decreto penale di condanna. Il motivo è poi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nella parte in cui si chiede che venga dichiarata illegittima la richiesta di rilascio dell'immobile atteso che l'appellante si è limitata a riproporre le identiche argomentazioni prospettate nel giudizio di primo grado senza confrontarsi con la motivazione della
3 sentenza di primo grado. Inoltre, la richiesta di dichiarare illegittima la domanda proposta dall' CP_1 in primo grado di rilasciare l'immobile non è fondata e di certo non può trovare fondamento nelle condizioni economiche dell'appellante che potranno essere prese in considerazione in sede di assegnazione ma non per giustificare l'occupazione dell'immobile senza alcun titolo legittimante.
Infatti, l'appellante non risulta titolare di alcuna assegnazione relativamente all'alloggio di edilizia residenziale in questione né l' ha stipulato, al riguardo, alcun contratto di locazione la cui CP_1
stipulazione in forma scritta è, invece, imprescindibile in ragione della veste pubblica dell'ente concedente (oltre che, a partire dal 30.12.1998, in ragione della destinazione abitativa: art.1, co. 4, l.
n. 431/98) e non può essere surrogata da presunti atti attuativi del rapporto di locazione integranti facta concludentia.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza in merito alla condanna di risarcimento danni che avrebbero dovuto essere determinati con CTU anche in ragione dello stato dell'immobile.
Il motivo è infondato.
Come evidenziato dal giudice di prime cure, accertato che l'immobile è occupato da parte appellante senza un valido titolo di detenzione, ne consegue il riconoscimento del diritto al risarcimento da commisurare al valore locativo dell'appartamento nella misura equiparata al canone di locazione per appartamenti aventi le stesse caratteristiche dell'immobile occupato, profilo questo non specificamente contestato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 21428/2019 del Tribunale di Roma, così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_1 in € 1985,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
4 Roma, 8.01.2025
Il consigliere estensore
Assunta Marini
Il Presidente
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