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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/07/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
― Prima sezione civile riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
dott.ssa Anna Coletti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 960/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...]
n. 10, elettivamente domiciliato in Pompei alla via Bartolo Longo n. 23, presso lo studio dell'Avv. Barbara Vicedomini, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2024/766/GP del 19.03.2024 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata
E
'nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 2 CP_1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Castellammare di Stabia alla Via P. Carrese n. 55, presso lo studio dell'Avv. Catello
Ascione, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 25.06.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 07.05.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile celebrato in
Castellammare di Stabia in data 26.01.2000, dal quale non erano nati figli.
All'udienza del 23.06.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127
ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale in data 25.06.2025 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento nei loro confronti, essendo le parti economicamente indipendenti.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale. 3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1 e in data 07.05.2024 così provvede:CP_1
Parte_1 nato a [...] A. omologa la separazione dei coniugi
,
di Stabia il 25.06.1962 e
,nata a [...] il [...] ai CP_1
seguenti patti e condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) il sig. Parte_1 continuerà a vivere nella residenza coniugale sita in
Castellammare di Stabia (NA) alla via Gasometro n. 10, in locazione allo stesso;
3) i coniugi si dichiarano indipendenti economicamente l'uno dall'altro;
4) i coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica/patrimoniale e, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, diritto o ragione;
5) i coniugi si accollano fin da ora l'obbligo reciproco di comunicazione di eventuali variazioni di residenza e/o domicilio;
6) i coniugi rilasciano concordemente e reciprocamente, sin d'ora e preventivamente, consenso ed autorizzazione all'espatrio per motivi di viaggio, di vacanza, di lavoro ecc.;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di
Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (atto n. 1, parte I, dei registri di matrimonio dell'anno
2000);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
― Prima sezione civile riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
dott.ssa Anna Coletti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 960/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...]
n. 10, elettivamente domiciliato in Pompei alla via Bartolo Longo n. 23, presso lo studio dell'Avv. Barbara Vicedomini, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2024/766/GP del 19.03.2024 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata
E
'nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 2 CP_1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Castellammare di Stabia alla Via P. Carrese n. 55, presso lo studio dell'Avv. Catello
Ascione, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 25.06.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 07.05.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile celebrato in
Castellammare di Stabia in data 26.01.2000, dal quale non erano nati figli.
All'udienza del 23.06.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127
ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale in data 25.06.2025 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento nei loro confronti, essendo le parti economicamente indipendenti.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale. 3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1 e in data 07.05.2024 così provvede:CP_1
Parte_1 nato a [...] A. omologa la separazione dei coniugi
,
di Stabia il 25.06.1962 e
,nata a [...] il [...] ai CP_1
seguenti patti e condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) il sig. Parte_1 continuerà a vivere nella residenza coniugale sita in
Castellammare di Stabia (NA) alla via Gasometro n. 10, in locazione allo stesso;
3) i coniugi si dichiarano indipendenti economicamente l'uno dall'altro;
4) i coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica/patrimoniale e, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, diritto o ragione;
5) i coniugi si accollano fin da ora l'obbligo reciproco di comunicazione di eventuali variazioni di residenza e/o domicilio;
6) i coniugi rilasciano concordemente e reciprocamente, sin d'ora e preventivamente, consenso ed autorizzazione all'espatrio per motivi di viaggio, di vacanza, di lavoro ecc.;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di
Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (atto n. 1, parte I, dei registri di matrimonio dell'anno
2000);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato