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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
65-1/2024 P.U.
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 1.10.2024; sentite le parti all'udienza del 10.12.2024 e lette le note scritte depositate ai fini dell'udienza cartolare tenutasi in data 28.1.2025; visto l'art. 70, C.C.I.I.; osserva quanto segue.
Premesso che
- Il sig. , nato ad [...] il [...], Parte_1
, residente in [...], al C.F._1 fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del
27.9.2024 ha presentato un'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 1.10.2024 è stata fissata l'udienza del 10.12.2024 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- ricevuta la comunicazione del piano proposto, non risultano pervenute osservazioni da parte dei creditori, ad eccezione del deposito di una memoria di costituzione da parte di avvenuto in data 4.10.2024, con la quale il creditore Controparte_1 predetto ha richiamato la nota di precisazione del credito trasmessa al Gestore;
- all'udienza del 10.12.2024 parte ricorrente, unica presente unitamente al Gestore della
Crisi, ha insistito nell'omologazione della proposta presentata ed il Giudice, onde garantire un maggior soddisfacimento della proposta offerta, ha invitato l'istante, compatibilmente con le proprie possibilità economiche, a valutare la predisposizione di una proposta migliorativa;
- in data 16.1.2025 il Gestore della crisi ha depositato la relativa relazione allegandovi la richiesta proposta integrata nonché la prova della sua comunicazione ai creditori (già depositata in data 17.12.2024), rappresentando che, entro i termini assegnati, non sono pervenute osservazioni;
- all'udienza del 27.1.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito nell'omologa del piano in ultimo depositato;
- quest'ultimo, in sintesi, ha disposto:
• il pagamento di complessivi € 28.545,09, mediante il versamento di n. 81 rate di €
352,41 da corrispondere entro l'ultimo giorno di ogni mese fino al soddisfo;
• il pagamento integrale delle spese in prededuzione pari a € 2.000,00 oltre oneri;
• il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 30% per complessivi € 24.545,09;
Osservato che
- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi della documentazione in atti che l'esposizione debitoria invocata dal ricorrente deriva esclusivamente da rapporti di debito contratti per esigenze di natura personale (in particolare per consentire l'acquisto della casa di abitazione e la sua ristrutturazione nonché per far fronte alle spese connesse al procedimento di separazione personale con l'ex coniuge ed al mantenimento della stessa e della figlia);
- appare dunque possibile giungere al positivo riconoscimento, in capo al ricorrente, della qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.;
- deve, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;
Considerato che
- ai sensi dell'artt. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con “colpa grave, malafede o frode”;
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento trae origine nel 2020, allorquando il sig. , a causa della crisi con il coniuge, abbandona la casa familiare Pt_1 per trasferirsi in un immobile in locazione (cfr. in particolare pag. 7 della relazione del professionista O.C.C.); simile circostanza risulta aver significativamente inciso sulle capacità economiche del ricorrente, in quel momento titolare di un contratto di mutuo cointestato con la moglie e funzionale all'acquisto della casa familiare (anno di contrazione 2014, estinto nel
2023), nonché di tre ulteriori finanziamenti (stipulati rispettivamente nel 2018, 2019 e 2020) ottenuti per l'acquisto della propria autovettura e per estinguere un prestito precedente (2018), per la ristrutturazione della propria abitazione (2019) e per sostenere le spese derivanti dal risarcimento danni da circolazione di autoveicoli provocato dall'autovettura usata dall'ex coniuge (2020, cfr. in particolare pag. 7 della relazione del professionista O.C.C. nonché allegati nn. 15-19); - lo scenario così descritto risulta aver subìto un drastico peggioramento successivamente al
2020, allorché il sig. , in conseguenza della crisi coniugale sopra già menzionata, Pt_1
è stato chiamato a sostenere ulteriori e non previsti esborsi, connessi alla procedura di separazione ed al successivo e conseguente mantenimento periodico della moglie e della figlia
(in particolare allegato n. 14 alla relazione); ne è derivata così la definitiva incapacità del medesimo a fronteggiare l'insieme dei debiti fino a quel momento contratti, al punto da indurlo a stipulare un contratto di cessione del quinto del proprio con la società WeFinance
S.p.a. (cfr. allegato n. 21) e con (cfr. allegato n. 22); Controparte_1
- ad oggi, pertanto, il sig. percepisce un reddito mensile pari a circa € 2.000,00, Pt_1 cui debbono tuttavia sottrarsi le spese medie per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare attuale (costituito dal medesimo e dalla compagna), pari a € 450,00 mensili, nonché ulteriori € 1.100,00 dovuti dal canone di locazione dell'immobile ove risiede (per € 550,00, cfr. allegato n. 5) e dal contributo di mantenimento verso l'ex coniuge e la figlia pari a € 550,00
(cfr. sentenza di separazione di cui all'allegato n. 16), così per complessive uscite mensili di €
1.550,00 da destinarsi unicamente al proprio sostentamento (€ 450,00 + € 550,00 per locazione) ed al mantenimento dell'ex moglie e della figlia (€ 550,00);
- alla luce di tutti tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., il sig. appare quindi legittimato ad accedere alla procedura del piano Pt_1 di ristrutturazione dei debiti del consumatore, potendosi ragionevolmente sostenere che il relativo dissesto economico non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito, quanto, piuttosto, di un deterioramento finanziario progressivo e dovuto, essenzialmente, a fattore esterni e dagli stessi non preventivabili (in primis la crisi coniugale con la moglie, sfociata nella successiva separazione e nelle conseguenze ad essa connesse sotto il profilo economico);
- sul punto, infatti, giova evidenziare che il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore;
ne deriva, quindi, che il giudizio sull'eventuale colpa grave del medesimo non possa limitarsi ad una considerazione meramente generale sulla
“consapevolezza del ricorrente a restituire le obbligazioni contratte”, posto che il medesimo, al tempo della richiesta del finanziamento, ben poteva trovarsi in una situazione tale da poter ragionevolmente confidare nella sua capacità ad adempiere ai pagamenti pattuiti. Aggiungasi poi che ai fini dell'analisi sulle circostanze del sovraindebitamento non possono non considerarsi i motivi sottesi all'acquisizione del finanziamento, dovendosi escludere la presenza di una responsabilità colposa del debitore allorché il medesimo abbia agito per scopi non già meramente voluttuari, ma per la necessità di provvedere ad esigenze direttamente attinenti alla vita quotidiana del debitore;
- a tal riguardo, peraltro, appare doveroso segnalare che l'art. 125 T.U.B. pone all'istituto di credito il dovere di effettuare la verifica del merito creditizio “sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
Tale previsione importa, dunque, un vero e proprio onere di verifica a carico dell'istituto cui
è richiesta l'erogazione di un finanziamento, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate, alla luce delle circostanze del caso concreto, “se del caso” (e dunque non esclusivamente) mediante le informazioni rese dal consumatore e ricorrendo alle banche dati pertinenti in tutti i casi in cui simile ricerca appaia opportuna. La norma in esame, del resto, trova conferma nello stesso Codice della Crisi, oggi vigente, nel cui ambito l'art. 124 bis
T.U.B., richiamato dall'art. 69, comma 2, C.C.I.I. ed a tenore del quale “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, ha determinato una duplice conseguenza: da un lato la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore, di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio;
dall'altro lato l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B.;
- ebbene, con specifico riferimento alla fattispecie in oggetto, emerge dalla lettura della relazione del professionista O.C.C. che, ad eccezione del finanziamento concesso da nel 2018, tutti gli ulteriori prestiti erogati negli anni successivi non hanno Controparte_2 tenuto adeguatamente conto del merito creditizio, rilasciando comunque le somme richieste nonostante le risultanze negative emergenti da rapporto importo complessivo per rate mensili per precedenti finanziamenti/residuo reddito mensile disponibile (cfr. in particolare pag. 8-
13 della relazione del professionista O.C.C.);
- conseguentemente, alla luce delle osservazioni che precedono ed atteso lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore “onesto ma sfortunato” il godimento di una cd. second chance che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usurarie, appaiono sussistere le condizioni necessarie per consentire ai ricorrenti l'accesso alla procedura in esame;
Ritenuto che
- ricorra dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- l'istante, per le ragioni di cui sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risulta meritevoli di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per i motivi già esposti in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per le seguenti ragioni;
- sul punto, invero, emerge dal ricorso proposto che, quanto al patrimonio mobiliare, il ricorrente risulta proprietario di un'autovettura tipo Nissan Quasquai in uso all'ex moglie, nonché di un conto corrente aperto presso avente saldo Controparte_3 negativo (cfr. pag. 14 della relazione del professionista O.C.C.);
- quanto al patrimonio immobiliare, invece, giova evidenziare che lo stesso risulta interamente incapiente, avendo il sig. , unitamente all'ex coniuge, venduto la Pt_1 casa coniugale nel 2023 al fine di poter così estinguere il mutuo ipotecario sulla stessa gravante per la quota del 50% ciascuno (cfr. allegato n. 16 alla relazione del professionista
O.C.C.);
- ne discende, quindi, che, anche sul piano della convenienza della proposta avanzata rispetto all'alternativa liquidatoria, la prima appaia manifestamente preferibile rispetto alla seconda, garantendo quest'ultima, al ceto creditorio, un soddisfacimento parziale ma certo delle proprie pretese;
- in conclusione, dunque, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, debbono ritenersi sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;
P. Q. M.
Visto l'art. 70, C.C.I.I., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
, nato ad [...] il [...], , residente in [...]
[...] C.F._1
(PA), Via Salvatore Quasimodo 5, nei termini e con le modalità proposte in ultimo proposte con il piano depositato in data 16.1.2025; dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
autorizza il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme periodicamente versate in adempimento del piano nonché addebitate tutte le spese relative alla sua realizzazione;
dispone che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;
autorizza il professionista O.C.C. a prelevare dal conto corrente predetto un acconto sul proprio compenso finale nella misura massima del 70%, disponendo che il compenso residuo sia accantonato fino al completamento del piano e prelevato previo deposito della relazione finale ed autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 4, C.C.I.I.; onera il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.; dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata, a cura del professionista O.C.C., sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;
dichiara la chiusura della presente procedura.
Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti. Termini Imerese, 31.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Giovanna Debernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.