Articolo 26 della Legge 28 giugno 2016, n. 130
Articolo 25
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30 luglio 2016
Art. 26. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed in euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 luglio 2016