Sentenza 15 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/11/2002, n. 16146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16146 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA # IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU DICA AZION6146 02 Ogg.: Lavoro SE JIONE R. G. 5616/00 Cron. N. 37881 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Vincenzo -Presidente- Trezza 66 Mario Putaturo Viscido Donati -Consigliere- Ud. 24.05.2002 2. " -Consigliere- 3. " Pietro Cuoco -Consigliere- 664. Corrado Guglielmucci 5.66 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA NT CH NT DI NT AN NT TO GIUSEPPE tutti eredi di IC RI, elettivamente domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappre- sentati e difesi dagli Avv.ti Michele Lamuraglia e Maria Teresa Nico del foro di Bari Ricorrenti
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro 2372 2 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 2891/99 del Tribunale del La- voro di Bari del 9.11.1999/16.11.1999 nella causa n. 204 R.G. 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.5. 2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Federico l'eccoglimento Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 22.12.1997, TO EN, premes- so di avere esperito con esito sfavorevole l'iter della procedura amministrativa, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del La- voro di Bari il Ministero dell'Interno per sentir accertare il suo diritto alla pensione di invalidità civile e all'indennità di accom- pagnamento. La parte convenuta, costituendosi,contestava la fondatezza del ri- corso chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore, con sentenza del 1°.3.1999, rigettava la domanda. Proposto appello da parte della EN, la quale contestava il giudizio espresso dal primo giudice in ordine all'insussistenza dei requisiti per ottenere il riconoscimento del diritto azionato, rite- 3 nendolo contrastante con la consulenza medico- legale, il Tribu- nale di Bari, con sentenza n. 2891 del 1999, confermava la deci- sione impugnata. In particolare il Tribunale osservava che dalla consulenza tecnica si evinceva che la EN, pur nella sua avanzata età (di anni 94), non era impossibilita a deambulare e conservava una buona lucidità mentale, sicché la stessa era essenzialmente ancora fisi- camente in grado di spostarsi autonomamente nell'ambito dome- stico. Il medesimo Tribunale non condivideva le conclusioni del consu- lente tecnico di ufficio, che aveva suggerito un'interpretazione allargata della norma, deducendo dall'età avanzata della ricor- rente la sua impossibilità ad andare fuori dall'ambito domestico, senza continua assistenza. Contro tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli eredi di TO EN con unico articolato motivo, al quale resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, violazione di legge (art. 1 della legge n. 18 del 1980, art. 1 della legge n. 508 del 1988), insufficiente motivazione e contraddittoria motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, n. 3 e n.5, .p.c.. Al riguardo sostengono che l'impugnata sentenza ha errato nel ritenere che la loro dante causa TO EN fosse in grado di spostarsi nell'ambito domestico, mentre avrebbe dovuto valutare la capacità di espletare il complesso delle funzioni quotidiane, quali la nutrizione, l'igiene personale, il compimento di bisogni fisiologici, la possibilità di attuare condizioni di autosoccorso. Gli stessi ricorrenti aggiungono che il Tribunale non ha preso in esame gli anzidetti elementi di giudizio disapplicando la legge n. 18 del 1980, né ha fornito adeguata motivazione del suo convin- cimento. Sottolineano ancora che il consulente tecnico di ufficio aveva precisato che la deambulazione della EN era soggetta a ri- schio di caduta e particolarmente difficoltosa e limitata solo ed esclusivamente agli spostamenti “biologici" (letto- toilette- cucina), in ambienti ove comunque la stessa doveva essere co- stantemente assistita per lo svolgimento delle sue esigenze fisio- logiche. Le esposte censure sono fondate e meritano di essere condivise. I ricorrenti hanno mosso critiche puntuali alla sentenza impu- gnata, richiamandosi alla consulenza tecnica di ufficio di primo grado, la quale aveva messo in rilievo che la EN, soggetto novantaquattrenne, non era in grado di utilizzare la funzione am- degri bulatoria per rifornirsi det elementi essenziali, per effettuare i più essenziali servizi domestici o per rialzarsi autonomamente in caso di cadute, aveva bisogno di continua assistenza per lo svolgi- mento di esigenze fisiologiche. La stessa consulenza aveva dedotto dall'età avanzata della ricor- 5 rente la sua impossibilità di andare fuori dell'ambito domestico senza continua assistenza. Orbene, i giudici di appello non hanno tenuto nella debita consi- derazione gli aspetti suindicati (difficoltà persistente nella deam- bulazione con pericolo di cadute, impossibilità di uscire fuori dall'ambiente domestico, continua assistenza per lo svolgimento delle esigenze fisiologiche), che, ove accertati e valutati nel caso potuto giustificare la concessioneconcreto, avrebbero dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1-1° comma- della legge n. 18 del 1980. In questo senso può richiamarsi l'indirizzo di questa Corte, se- condo cui "ai fini della concessione dell'indennità di accompa- gnamento sono richiesti dall'art. 1- 1° comma- della legge n. 18 del 1980 in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché- nella valutazione di quest'ultimo requisito il giudice di merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difettosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di ca- duta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompa- gnatore" (Cass. sentenza n. 3228 del 1999). Va poi menzionato altro indirizzo di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la “incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita" non va 6 Mr. la crudizione di chi, intesa in senso restrittivo, dovendo comprendere chiunque, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico, non sia in grado, per la natura della malattia, in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni quotidiani della vita quotidiana, ossia non possa so- pravvivere senza l'aiuto del prossimo (Cass. sentenza n. 3299 del 2001; Cass. sentenza n. 667 del 2002). Alla luce delle precedenti considerazioni, può ribadirsi in conclu- sione che l'impugnata sentenza non ha fornito adeguata motiva- zione, in quanto, nell'escludere la necessità di continua assisten- za da parte della EN, si è limitata ad affermare che la stessa aveva conservato una buona lucidità mentale ed era in grado di spostarsi autonomamente in ambito domestico, senza approfondi- re gli altri profili di segno opposto ed in precedenza evidenziati. Il ricorso va quindi accolto e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassa- zione, alla Corte di Appello di Lecce.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin- via, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma addi 24 maggio 2002 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Ѵйсенью УченаVincenso Alessandro be VI O ISNES IV OLLING 84-8-11 #6 LID VSSVL VIDS INDO YO HO L 'N EES IL G/AC T LE O OI IC VI Dep 10 'OTTO