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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
DI ND, AT
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 490/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1128/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
1 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RAU 9717 - PROT. 6973 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E
BITUMI DI PETROLIO) 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RAU 9717 - PROT. 6972 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E
BITUMI DI PETROLIO) 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RAU 9718 - PROT. N. 6979 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E
BITUMI DI PETROLIO) 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RAU 9718 - PROT. 6977 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E
BITUMI DI PETROLIO) 2021 - PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT 6975 RU 4 MARZO 2025 ACCISE NON
ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI PETROLIO) 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 6983 RU DEL 4 MARZO 2025 ACCISE NON ARMONIZZATE
(OLI E BITUMI DI PETROLIO)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6982 RU 04 03 2024 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI
PETROLIO) 2021
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 6981 RU 04 03 2024 DOGANE DAZI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda riguarda tre importazioni di olio minerale bianco effettuate da Resistente_1 negli anni 2020 e 2021, destinate secondo la società alla produzione di additivi per materie plastiche. L'Agenzia delle Dogane, rilevata l'assenza della preventiva denuncia e dell'autorizzazione previste dal D.M. 557/1996 per l'impiego in esenzione di oli lubrificanti non denaturati, procedeva alla revisione delle dichiarazioni doganali, recuperando imposta di consumo, contributo al Consorzio oli usati, IVA e sanzioni. Il primo giudice annullava gli atti ritenendo provato l'impiego esente e valorizzando la successiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di
Bergamo.
L'Agenzia impugna sostenendo che la procedura autorizzativa è condizione necessaria e indefettibile dell'esenzione, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, e che la società non solo non era autorizzata, ma neppure aveva presentato istanza al momento delle importazioni. Deduce l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'integrale utilizzo del prodotto negli usi esenti e la presenza di scarti non esclusi, nonché l'irrilevanza dell'archiviazione penale e l'insussistenza di qualsiasi affidamento tutelabile.
La società resiste affermando che l'esenzione dipende esclusivamente dall'effettivo impiego del prodotto nelle lavorazioni agevolate e che la procedura del D.M. 557/1996 ha mera funzione di vigilanza. Sostiene che il prodotto è stato integralmente utilizzato nella sintesi delle HALS, come emergerebbe dalle proprie evidenze documentali, e che l'autorizzazione rilasciata nel 2023 confermerebbe la sussistenza delle condizioni tecniche anche al tempo delle importazioni, essendo rimasti invariati impianti e processi. Contesta infine la debenza del contributo oli usati, affermando che l'olio è inglobato nel prodotto finale senza generare scarti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
La decisione impugnata è conforme al quadro normativo applicabile ed è sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta. Le censure dell'Ufficio non scalfiscono le ragioni poste a fondamento dell'annullamento degli atti impositivi e sanzionatori, ragioni che questo Collegio intende integralmente fare proprie.
In primo luogo, il presupposto dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, come delineato dall'art. 62, comma
2, TUA, è strutturato in base al criterio sostanziale dell'impiego effettivo del prodotto. L'esenzione scatta quando l'olio sia utilizzato nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche. La disposizione non subordina la non debenza dell'imposta alla previa presentazione della denuncia di cui all'art. 7 del D.M. 557/1996 né al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, ma unicamente alla ricorrenza dell'impiego esente. La disciplina regolamentare ha funzione di vigilanza e controllo, ma non assurge a elemento costitutivo del beneficio né integra condizione impeditiva in caso di omissione. Non vi è, pertanto, alcuna base normativa che legittimi l'imposizione dell'imposta in presenza di un utilizzo effettivamente esente.
Il Collegio ritiene che nel caso concreto la società abbia dimostrato, mediante la documentazione prodotta, la destinazione integrale del White Oil alla sintesi industriale delle HALS, additivi UV destinati alle materie plastiche. Le produzioni tecniche, gli estratti gestionali, le pesate di ingresso e le schede di lavorazione costituiscono un quadro probatorio coerente e sufficiente a provare l'impiego esente.
L'Ufficio non ha fornito elementi idonei a dimostrare il contrario, né ha indicato dati o circostanze che possano far ritenere che parte del prodotto sia stato utilizzato come olio lubrificante o combustibile o che siano stati generati scarti qualificabili come oli usati. A ciò si aggiunge che l'autorizzazione rilasciata dalla Dogana di
Bergamo nel 2023, pur non avendo valore retroattivo, conferma la conformità degli impianti e delle modalità di lavorazione alle condizioni tecniche richieste dalla normativa, condizioni che risultano rimaste immutate rispetto agli anni delle importazioni. La verifica positiva degli impianti rafforza, dunque, la valutazione circa l'effettivo impiego esente già all'epoca dei fatti.
Quanto alla censura relativa al contributo obbligatorio al consorzio oli usati, essa non può trovare accoglimento poiché la lavorazione effettuata ingloba completamente l'olio minerale nel prodotto finale, escludendo per sua natura la formazione di oli usati. In mancanza di scarti suscettibili di raccolta o smaltimento, difetta il presupposto oggettivo del contributo.
Neppure può essere condivisa la doglianza dell'Ufficio relativa al dedotto difetto di buona fede e alla pretesa insussistenza dell'affidamento. La sentenza impugnata non ha fondato il proprio decisum sull'affidamento, ma sull'effettivo uso esente del prodotto, e tale ratio è sufficiente a sostenere l'annullamento degli atti. Il profilo soggettivo rileva semmai sotto il punto di vista sanzionatorio, ambito nel quale, peraltro, l'assenza di pregiudizio all'attività di controllo e l'utilizzo integralmente esente dell'olio rendono applicabile la disciplina che esclude la punibilità delle mere violazioni formali prive di incidenza sulla base imponibile.
Consegue il rigetto dell'appello.
La controvertibilità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
DI ND, AT
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 490/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1128/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
1 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RAU 9717 - PROT. 6973 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E
BITUMI DI PETROLIO) 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RAU 9717 - PROT. 6972 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E
BITUMI DI PETROLIO) 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RAU 9718 - PROT. N. 6979 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E
BITUMI DI PETROLIO) 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RAU 9718 - PROT. 6977 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E
BITUMI DI PETROLIO) 2021 - PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT 6975 RU 4 MARZO 2025 ACCISE NON
ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI PETROLIO) 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 6983 RU DEL 4 MARZO 2025 ACCISE NON ARMONIZZATE
(OLI E BITUMI DI PETROLIO)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6982 RU 04 03 2024 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI
PETROLIO) 2021
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 6981 RU 04 03 2024 DOGANE DAZI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda riguarda tre importazioni di olio minerale bianco effettuate da Resistente_1 negli anni 2020 e 2021, destinate secondo la società alla produzione di additivi per materie plastiche. L'Agenzia delle Dogane, rilevata l'assenza della preventiva denuncia e dell'autorizzazione previste dal D.M. 557/1996 per l'impiego in esenzione di oli lubrificanti non denaturati, procedeva alla revisione delle dichiarazioni doganali, recuperando imposta di consumo, contributo al Consorzio oli usati, IVA e sanzioni. Il primo giudice annullava gli atti ritenendo provato l'impiego esente e valorizzando la successiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di
Bergamo.
L'Agenzia impugna sostenendo che la procedura autorizzativa è condizione necessaria e indefettibile dell'esenzione, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, e che la società non solo non era autorizzata, ma neppure aveva presentato istanza al momento delle importazioni. Deduce l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'integrale utilizzo del prodotto negli usi esenti e la presenza di scarti non esclusi, nonché l'irrilevanza dell'archiviazione penale e l'insussistenza di qualsiasi affidamento tutelabile.
La società resiste affermando che l'esenzione dipende esclusivamente dall'effettivo impiego del prodotto nelle lavorazioni agevolate e che la procedura del D.M. 557/1996 ha mera funzione di vigilanza. Sostiene che il prodotto è stato integralmente utilizzato nella sintesi delle HALS, come emergerebbe dalle proprie evidenze documentali, e che l'autorizzazione rilasciata nel 2023 confermerebbe la sussistenza delle condizioni tecniche anche al tempo delle importazioni, essendo rimasti invariati impianti e processi. Contesta infine la debenza del contributo oli usati, affermando che l'olio è inglobato nel prodotto finale senza generare scarti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
La decisione impugnata è conforme al quadro normativo applicabile ed è sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta. Le censure dell'Ufficio non scalfiscono le ragioni poste a fondamento dell'annullamento degli atti impositivi e sanzionatori, ragioni che questo Collegio intende integralmente fare proprie.
In primo luogo, il presupposto dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, come delineato dall'art. 62, comma
2, TUA, è strutturato in base al criterio sostanziale dell'impiego effettivo del prodotto. L'esenzione scatta quando l'olio sia utilizzato nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche. La disposizione non subordina la non debenza dell'imposta alla previa presentazione della denuncia di cui all'art. 7 del D.M. 557/1996 né al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, ma unicamente alla ricorrenza dell'impiego esente. La disciplina regolamentare ha funzione di vigilanza e controllo, ma non assurge a elemento costitutivo del beneficio né integra condizione impeditiva in caso di omissione. Non vi è, pertanto, alcuna base normativa che legittimi l'imposizione dell'imposta in presenza di un utilizzo effettivamente esente.
Il Collegio ritiene che nel caso concreto la società abbia dimostrato, mediante la documentazione prodotta, la destinazione integrale del White Oil alla sintesi industriale delle HALS, additivi UV destinati alle materie plastiche. Le produzioni tecniche, gli estratti gestionali, le pesate di ingresso e le schede di lavorazione costituiscono un quadro probatorio coerente e sufficiente a provare l'impiego esente.
L'Ufficio non ha fornito elementi idonei a dimostrare il contrario, né ha indicato dati o circostanze che possano far ritenere che parte del prodotto sia stato utilizzato come olio lubrificante o combustibile o che siano stati generati scarti qualificabili come oli usati. A ciò si aggiunge che l'autorizzazione rilasciata dalla Dogana di
Bergamo nel 2023, pur non avendo valore retroattivo, conferma la conformità degli impianti e delle modalità di lavorazione alle condizioni tecniche richieste dalla normativa, condizioni che risultano rimaste immutate rispetto agli anni delle importazioni. La verifica positiva degli impianti rafforza, dunque, la valutazione circa l'effettivo impiego esente già all'epoca dei fatti.
Quanto alla censura relativa al contributo obbligatorio al consorzio oli usati, essa non può trovare accoglimento poiché la lavorazione effettuata ingloba completamente l'olio minerale nel prodotto finale, escludendo per sua natura la formazione di oli usati. In mancanza di scarti suscettibili di raccolta o smaltimento, difetta il presupposto oggettivo del contributo.
Neppure può essere condivisa la doglianza dell'Ufficio relativa al dedotto difetto di buona fede e alla pretesa insussistenza dell'affidamento. La sentenza impugnata non ha fondato il proprio decisum sull'affidamento, ma sull'effettivo uso esente del prodotto, e tale ratio è sufficiente a sostenere l'annullamento degli atti. Il profilo soggettivo rileva semmai sotto il punto di vista sanzionatorio, ambito nel quale, peraltro, l'assenza di pregiudizio all'attività di controllo e l'utilizzo integralmente esente dell'olio rendono applicabile la disciplina che esclude la punibilità delle mere violazioni formali prive di incidenza sulla base imponibile.
Consegue il rigetto dell'appello.
La controvertibilità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado compensate.