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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2024, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Mariavittoria Papa Presidente
2. dr. Anna Maria Beneduce Consigliere rel.
3. dr. Nunzia Tesone Consigliere
all'esito della udienza e della successiva camera di consiglio, del 15 maggio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3004 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], elett. domiciliato in Napoli alla Via Vicinale Parte_1
Santa Maria del Pianto n°2, presso lo studio dell'Avv. Pietro Striano dal quale è rapp. e difeso.
Appellante
E , CF , in persona del P.t. , rapp. e difeso ope legis Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale di Stato di Napoli presso la quale ha eletto domicilio in primo grado in
Napoli alla via Diaz n°11 nella persona dell'avvocato Amedeo Speranza.
Appellato
Oggetto: riforma della sentenza n. 4452/2023, emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione lavoro e previdenza, in data 29/06/2023, pubblicata in pari data e notificata in data 04/07/2023
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex 414 c.p.c. depositato in data 29.06.21 premesso: Parte_1
- che è alle dipendenze del in qualità di agente assistente capo della Polizia Controparte_1 di Stato, addetto all'ufficio gabinetto al quale sono assegnate le attività di ordine pubblico;
- che in data 28/10/1995, allorquando rivestiva la mansioni di Agente Scelto della Polizia di Stato in servizio presso il , ha subito un grave infortunio in costanza Organizzazione_1 dell'esercizio delle proprie mansioni e, nello specifico, nello svolgimento del servizio di polizia giudiziaria consistente nel trasporto e tutela di un collaboratore di giustizia ( scorta ) presso il
Tribunale di Perugia;
- che in tale circostanza il veicolo Alfa Romeo 75 Targato A6700 sul quale viaggiava unitamente alla pattuglia in servizio, condotta dall'agente veniva investita dall'autovettura Lancia Tes_1
Thema che aveva occupato la carreggiata;
- che a seguito del sinistro il ricorrente subita un trauma cervicale-rachidedorsale per il quale veniva trasportato nel presidio ospedaliero di Val di Sieve;
- che era nel possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa citata nel paragrafo che precede per la qualificazione di “vittima del Dovere”, in quanto le lesioni sopra descritte e la conseguente invalidità permanente da esse scaturita si erano verificate “in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti alle proprie mansioni”, - che il sinistro si verificava nel corso di un trasferimento particolarmente pericolo atteso che il soggetto trasportato era un collaboratore di giustizia particolarmente rilevante anche perché si era agli albori della normativa di riferimento e la tensione sviluppata dalla presenza di soggetto appartenenti a contesti illeciti, che decidevano di “collaborare” con la giustizia, aveva costituito una evidente rivoluzione nella lotta alla criminalità;
- che a comprovare la ricorrenza della occasione di servizio in cui era maturato il sinistro, vi era stata la scelta della strada secondaria imposta da ragioni di sicurezza su indicazione data al capo pattuglia da parte del Referente preposto al servizio scorte e tutele, l'obbligo di procedere ad una certa andatura sostenuta sempre imposte dalla circostanza di pericolosità, che avevano costituito elementi caratteristici dell'attività di scorta/ trasporto;
- che in data 22.07.2016 presentava domanda di concessone dell'indennità speciale per vittima del dovere;
- che il convenuto con nota n° 559/c70909/sg/1953 CP_1 Organizzazione_2 del 14/03/2017 , in via preliminare all'istruttoria medico-legale volta alla quantificazione della percentuale di danno connessa alle lesioni subite dal ricorrente quale vittima del dovere, escludeva il nesso causale tra il sinistro ed il rischio di servizio ritenendo lo stesso non connesso alle ragioni di servizio ed ai pericolo ad esso attinenti ”;
- che in data 29 marzo 2017 con propria memoria contestava l'assunto del detto dipartimento chiedendo la revoca del provvedimento preliminare di rigetto che aveva impedito la visita presso la commissione medica presso l'ospedale di Roma. Org_3
- che il provvedimento di rigetto preliminare adottato dal predetto dipartimento era errato perché nel caso di specie ricorreva ampiamente la condizione della sussistenza del nesso causale dell'infortunio e susseguente menomazione subita dal ricorrente con le particolare missione lavorativa che era intento ad espletare in costanza dei fatti.
- che il sinistro automobilistico, in cui veniva coinvolta la pattuglia di scorta del collaboratore di giustizia, e con essa il ricorrente, lungi dall'essersi verificata per circostanza voluttuaria o ordinaria del servizio, si era verificato durante un delicatissimo servizio di scorta avente ad oggetto uno dei primi collaboratori di giustizia;
- che l'attività di scorta aveva richiesto quelle modalità di traduzione, come la scelta di una strada secondaria, un andamento consono all'importanza del trasporto ed alla sua urgenza e la stessa presenza nell'auto di più soggetti che sono direttamente legati all'importanza della missione svolta in servizio;
- che i postumi delle lesioni subite dal ricorrente in costanza del servizio sopra indicati, concretizzatisi nell'esito di trauma distorsivo del rachide cervicale e dorsale, con discopatie protusive”, potevano essere quantificati nella percentuale del 5% come da perizia medica di parte del dott. allegata. Persona_1
Tutto ciò premesso adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro al fine di sentire accertare e dichiarare la ricorrenza di tutti i presupposti per la qualifica di vittima del dovere in relazione all'infortunio del 25/10/1995 per le ragioni sopra esposte dichiarare il diritto dell'istante a percepire l'indennità connessa al grado d'invalidità derivante dai postumi del predetto sinistro in relazione alla riduzione della capacità lavorativa subita in conseguenza dello stesso infortunio nella percentuale del 5%, o di quella maggior o minor percentuale ritenta di giustizia;
2) In ragione di tanto, condannare il Convenuto all'integrazione dell'indennità già riconosciuta all'istante CP_1 come vittima del dovere e dei ratei maturati dalla presentazione della domanda e degli interessi maturati il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il che contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e Controparte_1 ritenendo il ricorso infondato in fatto e in diritto. In particolare eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale dello status di vittima del dovere nonché l'intervenuta prescrizione dei diritti di natura economica connessi alla qualifica oggetto della pretesa avversaria, perché riferibili ad un fatto avvenuto nel 1995, e chiesti, per la prima volta, solo nel 2016. Nel merito evidenziava altresì
l'insussistenza dei presupposti di legge per l'attribuzione del beneficio richiesto perché il ricorrente non presenta alcun elemento indicato dal legislatore nella varie ipotesi lesive previste dall'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005.
Pertanto concludeva per il rigetto della domanda vinte spese del grado.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite.
Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello lamentando l'errata Parte_1 ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto così come operata dal giudice di prime cure e concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda vinte spese del doppio grado.
Parte appellata, regolarmente evocata in giudizio, si costituiva e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame proposto
All'esito della odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello proposto è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dai commi da 562 a 565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere.
Queste ultime sono così definite dal comma 563: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito invalidità permanenti in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.
Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo quanto segue: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Pertanto, devono distinguersi due tipologie di soggetti destinatari delle disposizioni in questione:
1) le vittime del dovere, ossia i soggetti deceduti o invalidi che hanno riportato un danno in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti ad eventi verificatisi in una delle attività tassativamente elencate nella norma stessa;
2) gli equiparati alle vittime del dovere, ossia i soggetti deceduti o invalidi che hanno contratto infermità nel corso di missioni dentro o fuori il territorio nazionale, a causa dell'esposizione a particolari condizioni ambientali ed operative.
Al riguardo anche la Suprema Corte ha confermato che, diversamente dalle provvidenze attinenti alle invalidità contratte per causa di servizio, la quale comprende il rischio d'incidenti nello svolgimento delle attività ordinarie, "per il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere è però necessario .. che i compiti rientranti nella normale attività
'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico sopra indicato" (Cass., sez. lav., 24 giugno 2015, n. 13114). La Cassazione ha anche ricordato che la normativa relativa alla categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della L. n. 266 del 2005 è volta alla tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24592 del 05/10/2018).
Alla luce della normativa sopra richiamata, osserva la Corte, che nel caso in esame l'incidente occorso al non presenta alcun elemento indicato dal legislatore nella varie ipotesi lesive Pt_1 previste dall'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005.
Ciò in quanto l'evento in questione presenta le caratteristiche dell'accidentalità che esclude il riconoscimento dei benefici in questione, la cui spettanza è subordinata alla riconducibilità delle lesioni a “particolari condizioni ambientali ed operative”, non già alla mera dipendenza da causa di servizio.
La Suprema Corte ha statuito che non tutti i sinistri verificatesi nell'ambito di mansioni svolte da alcune categorie di lavoratori come militari, forze dell'ordine, vigili del fuoco o magistrati possono determinare il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”. D'altronde, se così fosse, il suddetto concetto si sovrapporrebbe a quello di “causa di servizio” (cfr. ex plurimis Cass. Sentenza
n.13114/2015; conf. Cass. Sezioni Unite n.759/2017; Cass. Sezioni Unite n.23396/2016).
Recentemente, la Suprema Corte ha ancor meglio chiarito questo punto, focale nella materia delle vittime del dovere, così statuendo: “[…] perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, è stata chiarita dal citato D.P.R. n.243/06 nel senso che particolari condizioni ambientali od operative, si intendono: “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. L'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate. Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Bisogna dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. Sezioni Unite n.
21969/2017).
Di recente la Suprema Corte ( Cass. n. 29819 del 2022) ha ribadito che, perchè si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è concetto aggiuntivo e specifico.
A tale riguardo, ha precisato come la nozione di "particolari condizioni", di cui al comma 564, presuppone una distinzione tra lo svolgimento ordinario del servizio e quello legato a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto, osservando che "particolare" è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio;
l'attribuzione della tutela è, dunque, il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro.
Il giudice di prime cure correttamente, procedendo all'esame della fattispecie concreta secondo le regole tracciate dalla Corte, con una motivazione che si pone ben oltre il cd. "minimo costituzionale" (v. Cass., sez. un., n. 8053 del 2014), ha ritenuto che l'incidente stradale occorso al militare configurasse un evento ordinario, privo cioè di qualsiasi peculiarità rispetto ad altri accadimenti della stessa natura. In definitiva, ha accertato il difetto del quid pluris di cui si è detto, necessario, invece, per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, presupposto dei benefici oggetto di domanda” (in termini Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 24-03-2023, n. 8511; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 23-03-2023, n. 8369; una puntuale analisi in un caso analogo è compiuta da
Corte d'Appello Firenze Sez. lavoro, Sent., 09/10/2023).
Nel caso di specie, dunque, osserva il Collegio, si deve escludere che l'incidente occorso al sia riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative in cui si svolse il Pt_1 servizio, posto che il rischio di incidenti stradali è connaturato al servizio prestato su strada.
Diversamente opinando, come correttamente argomentato dal appellato, si dovrebbe CP_1 arrivare alla conclusione di ritenere che qualsiasi lesione riportata dal pubblico dipendente nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, anche in contesti ambientali non connotati da una particolare pericolosità, purché eziologicamente connessa al servizio prestato, legittimi il soggetto leso ad ottenere, oltre al riconoscimento della dipendenza della lesione da causa di servizio, la speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, con una ingiustificata duplicazione delle forme di risarcimento del danno (T.A.R. Lecce, n. 746/2014 e n. 749/2014). Dunque, affinchè si possa beneficiare del trattamento delle vittime del dovere sono richieste
"circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche" (art. 1, lett. c, D.P.R. n. 243 del 2006).
Nel caso in esame, come correttamente argomentato dal Tribunale, tali specifiche circostanze straordinarie non sono in alcun modo ravvisabili.
L'appello va, dunque rigettato, con conferma della sentenza gravata.
La complessità della questione esaminata costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Napoli, 15.05.2024
Il Consigliere estensore
D.ssa Anna Maria Beneduce
Il Presidente
D.ssa Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Mariavittoria Papa Presidente
2. dr. Anna Maria Beneduce Consigliere rel.
3. dr. Nunzia Tesone Consigliere
all'esito della udienza e della successiva camera di consiglio, del 15 maggio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3004 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], elett. domiciliato in Napoli alla Via Vicinale Parte_1
Santa Maria del Pianto n°2, presso lo studio dell'Avv. Pietro Striano dal quale è rapp. e difeso.
Appellante
E , CF , in persona del P.t. , rapp. e difeso ope legis Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale di Stato di Napoli presso la quale ha eletto domicilio in primo grado in
Napoli alla via Diaz n°11 nella persona dell'avvocato Amedeo Speranza.
Appellato
Oggetto: riforma della sentenza n. 4452/2023, emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione lavoro e previdenza, in data 29/06/2023, pubblicata in pari data e notificata in data 04/07/2023
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex 414 c.p.c. depositato in data 29.06.21 premesso: Parte_1
- che è alle dipendenze del in qualità di agente assistente capo della Polizia Controparte_1 di Stato, addetto all'ufficio gabinetto al quale sono assegnate le attività di ordine pubblico;
- che in data 28/10/1995, allorquando rivestiva la mansioni di Agente Scelto della Polizia di Stato in servizio presso il , ha subito un grave infortunio in costanza Organizzazione_1 dell'esercizio delle proprie mansioni e, nello specifico, nello svolgimento del servizio di polizia giudiziaria consistente nel trasporto e tutela di un collaboratore di giustizia ( scorta ) presso il
Tribunale di Perugia;
- che in tale circostanza il veicolo Alfa Romeo 75 Targato A6700 sul quale viaggiava unitamente alla pattuglia in servizio, condotta dall'agente veniva investita dall'autovettura Lancia Tes_1
Thema che aveva occupato la carreggiata;
- che a seguito del sinistro il ricorrente subita un trauma cervicale-rachidedorsale per il quale veniva trasportato nel presidio ospedaliero di Val di Sieve;
- che era nel possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa citata nel paragrafo che precede per la qualificazione di “vittima del Dovere”, in quanto le lesioni sopra descritte e la conseguente invalidità permanente da esse scaturita si erano verificate “in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti alle proprie mansioni”, - che il sinistro si verificava nel corso di un trasferimento particolarmente pericolo atteso che il soggetto trasportato era un collaboratore di giustizia particolarmente rilevante anche perché si era agli albori della normativa di riferimento e la tensione sviluppata dalla presenza di soggetto appartenenti a contesti illeciti, che decidevano di “collaborare” con la giustizia, aveva costituito una evidente rivoluzione nella lotta alla criminalità;
- che a comprovare la ricorrenza della occasione di servizio in cui era maturato il sinistro, vi era stata la scelta della strada secondaria imposta da ragioni di sicurezza su indicazione data al capo pattuglia da parte del Referente preposto al servizio scorte e tutele, l'obbligo di procedere ad una certa andatura sostenuta sempre imposte dalla circostanza di pericolosità, che avevano costituito elementi caratteristici dell'attività di scorta/ trasporto;
- che in data 22.07.2016 presentava domanda di concessone dell'indennità speciale per vittima del dovere;
- che il convenuto con nota n° 559/c70909/sg/1953 CP_1 Organizzazione_2 del 14/03/2017 , in via preliminare all'istruttoria medico-legale volta alla quantificazione della percentuale di danno connessa alle lesioni subite dal ricorrente quale vittima del dovere, escludeva il nesso causale tra il sinistro ed il rischio di servizio ritenendo lo stesso non connesso alle ragioni di servizio ed ai pericolo ad esso attinenti ”;
- che in data 29 marzo 2017 con propria memoria contestava l'assunto del detto dipartimento chiedendo la revoca del provvedimento preliminare di rigetto che aveva impedito la visita presso la commissione medica presso l'ospedale di Roma. Org_3
- che il provvedimento di rigetto preliminare adottato dal predetto dipartimento era errato perché nel caso di specie ricorreva ampiamente la condizione della sussistenza del nesso causale dell'infortunio e susseguente menomazione subita dal ricorrente con le particolare missione lavorativa che era intento ad espletare in costanza dei fatti.
- che il sinistro automobilistico, in cui veniva coinvolta la pattuglia di scorta del collaboratore di giustizia, e con essa il ricorrente, lungi dall'essersi verificata per circostanza voluttuaria o ordinaria del servizio, si era verificato durante un delicatissimo servizio di scorta avente ad oggetto uno dei primi collaboratori di giustizia;
- che l'attività di scorta aveva richiesto quelle modalità di traduzione, come la scelta di una strada secondaria, un andamento consono all'importanza del trasporto ed alla sua urgenza e la stessa presenza nell'auto di più soggetti che sono direttamente legati all'importanza della missione svolta in servizio;
- che i postumi delle lesioni subite dal ricorrente in costanza del servizio sopra indicati, concretizzatisi nell'esito di trauma distorsivo del rachide cervicale e dorsale, con discopatie protusive”, potevano essere quantificati nella percentuale del 5% come da perizia medica di parte del dott. allegata. Persona_1
Tutto ciò premesso adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro al fine di sentire accertare e dichiarare la ricorrenza di tutti i presupposti per la qualifica di vittima del dovere in relazione all'infortunio del 25/10/1995 per le ragioni sopra esposte dichiarare il diritto dell'istante a percepire l'indennità connessa al grado d'invalidità derivante dai postumi del predetto sinistro in relazione alla riduzione della capacità lavorativa subita in conseguenza dello stesso infortunio nella percentuale del 5%, o di quella maggior o minor percentuale ritenta di giustizia;
2) In ragione di tanto, condannare il Convenuto all'integrazione dell'indennità già riconosciuta all'istante CP_1 come vittima del dovere e dei ratei maturati dalla presentazione della domanda e degli interessi maturati il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il che contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e Controparte_1 ritenendo il ricorso infondato in fatto e in diritto. In particolare eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale dello status di vittima del dovere nonché l'intervenuta prescrizione dei diritti di natura economica connessi alla qualifica oggetto della pretesa avversaria, perché riferibili ad un fatto avvenuto nel 1995, e chiesti, per la prima volta, solo nel 2016. Nel merito evidenziava altresì
l'insussistenza dei presupposti di legge per l'attribuzione del beneficio richiesto perché il ricorrente non presenta alcun elemento indicato dal legislatore nella varie ipotesi lesive previste dall'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005.
Pertanto concludeva per il rigetto della domanda vinte spese del grado.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite.
Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello lamentando l'errata Parte_1 ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto così come operata dal giudice di prime cure e concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda vinte spese del doppio grado.
Parte appellata, regolarmente evocata in giudizio, si costituiva e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame proposto
All'esito della odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello proposto è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dai commi da 562 a 565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere.
Queste ultime sono così definite dal comma 563: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito invalidità permanenti in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.
Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo quanto segue: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Pertanto, devono distinguersi due tipologie di soggetti destinatari delle disposizioni in questione:
1) le vittime del dovere, ossia i soggetti deceduti o invalidi che hanno riportato un danno in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti ad eventi verificatisi in una delle attività tassativamente elencate nella norma stessa;
2) gli equiparati alle vittime del dovere, ossia i soggetti deceduti o invalidi che hanno contratto infermità nel corso di missioni dentro o fuori il territorio nazionale, a causa dell'esposizione a particolari condizioni ambientali ed operative.
Al riguardo anche la Suprema Corte ha confermato che, diversamente dalle provvidenze attinenti alle invalidità contratte per causa di servizio, la quale comprende il rischio d'incidenti nello svolgimento delle attività ordinarie, "per il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere è però necessario .. che i compiti rientranti nella normale attività
'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico sopra indicato" (Cass., sez. lav., 24 giugno 2015, n. 13114). La Cassazione ha anche ricordato che la normativa relativa alla categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della L. n. 266 del 2005 è volta alla tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24592 del 05/10/2018).
Alla luce della normativa sopra richiamata, osserva la Corte, che nel caso in esame l'incidente occorso al non presenta alcun elemento indicato dal legislatore nella varie ipotesi lesive Pt_1 previste dall'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005.
Ciò in quanto l'evento in questione presenta le caratteristiche dell'accidentalità che esclude il riconoscimento dei benefici in questione, la cui spettanza è subordinata alla riconducibilità delle lesioni a “particolari condizioni ambientali ed operative”, non già alla mera dipendenza da causa di servizio.
La Suprema Corte ha statuito che non tutti i sinistri verificatesi nell'ambito di mansioni svolte da alcune categorie di lavoratori come militari, forze dell'ordine, vigili del fuoco o magistrati possono determinare il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”. D'altronde, se così fosse, il suddetto concetto si sovrapporrebbe a quello di “causa di servizio” (cfr. ex plurimis Cass. Sentenza
n.13114/2015; conf. Cass. Sezioni Unite n.759/2017; Cass. Sezioni Unite n.23396/2016).
Recentemente, la Suprema Corte ha ancor meglio chiarito questo punto, focale nella materia delle vittime del dovere, così statuendo: “[…] perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, è stata chiarita dal citato D.P.R. n.243/06 nel senso che particolari condizioni ambientali od operative, si intendono: “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. L'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate. Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Bisogna dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. Sezioni Unite n.
21969/2017).
Di recente la Suprema Corte ( Cass. n. 29819 del 2022) ha ribadito che, perchè si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è concetto aggiuntivo e specifico.
A tale riguardo, ha precisato come la nozione di "particolari condizioni", di cui al comma 564, presuppone una distinzione tra lo svolgimento ordinario del servizio e quello legato a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto, osservando che "particolare" è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio;
l'attribuzione della tutela è, dunque, il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro.
Il giudice di prime cure correttamente, procedendo all'esame della fattispecie concreta secondo le regole tracciate dalla Corte, con una motivazione che si pone ben oltre il cd. "minimo costituzionale" (v. Cass., sez. un., n. 8053 del 2014), ha ritenuto che l'incidente stradale occorso al militare configurasse un evento ordinario, privo cioè di qualsiasi peculiarità rispetto ad altri accadimenti della stessa natura. In definitiva, ha accertato il difetto del quid pluris di cui si è detto, necessario, invece, per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, presupposto dei benefici oggetto di domanda” (in termini Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 24-03-2023, n. 8511; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 23-03-2023, n. 8369; una puntuale analisi in un caso analogo è compiuta da
Corte d'Appello Firenze Sez. lavoro, Sent., 09/10/2023).
Nel caso di specie, dunque, osserva il Collegio, si deve escludere che l'incidente occorso al sia riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative in cui si svolse il Pt_1 servizio, posto che il rischio di incidenti stradali è connaturato al servizio prestato su strada.
Diversamente opinando, come correttamente argomentato dal appellato, si dovrebbe CP_1 arrivare alla conclusione di ritenere che qualsiasi lesione riportata dal pubblico dipendente nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, anche in contesti ambientali non connotati da una particolare pericolosità, purché eziologicamente connessa al servizio prestato, legittimi il soggetto leso ad ottenere, oltre al riconoscimento della dipendenza della lesione da causa di servizio, la speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, con una ingiustificata duplicazione delle forme di risarcimento del danno (T.A.R. Lecce, n. 746/2014 e n. 749/2014). Dunque, affinchè si possa beneficiare del trattamento delle vittime del dovere sono richieste
"circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche" (art. 1, lett. c, D.P.R. n. 243 del 2006).
Nel caso in esame, come correttamente argomentato dal Tribunale, tali specifiche circostanze straordinarie non sono in alcun modo ravvisabili.
L'appello va, dunque rigettato, con conferma della sentenza gravata.
La complessità della questione esaminata costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Napoli, 15.05.2024
Il Consigliere estensore
D.ssa Anna Maria Beneduce
Il Presidente
D.ssa Mariavittoria Papa