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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/05/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1255 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
in persona del rappresentante pro tempore, sita in Parte_1
Lipari, Via Comm F. Vitale snc., c.f. e p.iva.: elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Lipari, Via XXIV Maggio, n. 32, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Ziino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO in persona dell'amministratore unico pro tempore Controparte_1
nato a [...], il [...], con sede legale in Londra (GB), Controparte_2
20 - 22 Wenlock Street, iscritta la Company House dell'Inghilterra e Galles al n.
12526454, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Riva di Reno n. 4, presso lo studio dell'avv. Michele Di Nuzzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opposta - avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte opponente ha concluso come da note scritte pervenute in atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 206/2021 del 7.06.2021, depositato in pari data, emesso dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio iscritto al n. 944/2021 R.G., è stato ingiunto a di pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 54.065,89 quale somma delle seguenti fatture:
- fattura n. 6 del 30/05/2017 di € 6.185,26;
- fattura n. 7 del 31/05/2017 di € 10.444,11;
- fattura n. 19 del 01/10/2017 di € 25.201,40;
- fattura n. 22 del 08/11/2017 di € 12.235,12 già emesse nei confronti di da in forza del Parte_1 Parte_2 contratto di cessione intercorso tra quest'ultima e la società ingiungente, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto Parte_1 opposizione con atto di citazione notificato in data 15.07.2021, eccependo l'illegittimità dell'ingiunzione emessa in difetto di valido estratto autentico del registro fatture. Nel merito, l'opponente ha contestato l'esecuzione di lavori e costi riportati nelle richiamate fatture, sostenendo che non vanta alcun credito nei confronti della Parte_2 [...] in relazione all'appalto dei “lavori di manutenzione straordinaria per il Parte_1
rifacimento dei prospetti interni e copertura a tetto, sostituzione infissi e adeguamento alle norme di sicurezza del liceo classico F. Maurolico in Messina”, per conto della Città Parte Metropolitana di Messina, come da contratto in data 12.08.2013, aggiudicato dalla all'uopo costituita da e Parte_1 Parte_2
Pertanto, parte opponente ha chiesto di: “[…] 1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare che l'ingiunzione richiesta dalla non poteva essere Controparte_1
emessa per carenza assoluta della documentazione fiscale richiesta dal Giudice Delegato nel procedimento monitorio e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il D.I. n. 206/2021, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, illegittimo e revocarlo per carenza dei presupposti di legge e, conseguenzialmente, revocarlo con condanna alle spese del giudizio della;
2) Nel merito e senza recesso sulla superiore Controparte_1
eccezione, ritenere e dichiarare illegittimo il D.I. opposto per le motivazioni di cui al punto n.2 della superiore narrativa e per l'effetto revocarlo con qualunque statuizione, dichiarando che la non vanta alcun credito nei confronti della Parte_2 [...]
essendo state indebitamente emesse le fatture nn. 6-7-19-22 del 2017 Parte_1
cui fa riferimento il D.I. n. 206/2021, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
3) Condannare la alle spese e compensi del presente giudizio.”. Controparte_1
Nella resistenza di , costituitasi in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata in data 13.04.2022, la causa è stata istruita in via documentale stante l'assenza di richieste istruttorie ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Disposta la sostituzione dell'udienza con modalità “cartolare” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte opponente ha concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. ha agito per il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
54.065,89, di cui alle fatture n. 6 del 30/05/2017 di € 6.185,26, fattura n. 7 del 31/05/2017 di € 10.444,11, fattura n. 19 del 01/10/2017 di € 25.201,40 e fattura n. 22 del 08/11/2017 di € 12.235,12 - sulla scorta del contratto stipulato con con il quale quest'ultima Parte_2 ha ceduto alla società opposta il credito portato dalle predette fatture, emesse nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra e costituite in in Parte_1 Parte_2 Pt_3
relazione al contratto di appalto di lavori di manutenzione straordinaria per restauro e messa in sicurezza del Liceo Classico F. Maurolico di Messina e del contratto per opere complementari antincendio. ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto Parte_4
perché emesso in difetto di valido estratto autentico del registro fatture.
In materia di “prova scritta” di cui è richiesta prova quale presupposto di emissione dell'ingiunzione di cui all'art. 633 c.p.c., l'art. 634, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevede testualmente che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli , purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute […]”.
Di regola le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizi.
Detta disciplina subisce una rilevante deroga ad opera dell'art. 634, comma 2,
c.p.c. che attribuisce portata probatoria alle suddette scritture in favore dell'imprenditore commerciale da cui provengono, anche in relazione ai suoi rapporti con soggetti privati. L'idoneità della fattura commerciale a comprovare la spedizione o la consegna della merce o la prestazione del servizio in favore della persona che in esso figuri come destinatario, è sempre stata pressoché incontroversa, purché si tratti di fattura estratta in forma autentica da un registro fatture.
Consegue che nel caso di specie difettavano i presupposti di emissione del decreto ingiuntivo, non essendo stati prodotti né le fatture autenticate (quanto piuttosto una attestazione di conformità all'originale), né l'estratto autentico delle scritture contabili in cui le fatture risultano registrate.
Il difetto di legittimità dell'ingiunzione comporta la revoca della stessa.
Tuttavia, ciò non esime il giudice dall'accertare la sussistenza del credito preteso dalla società opposta.
Infatti, occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e non già stabilire - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria o dell'incidenza delle spese della fase monitoria - se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa.
Segnatamente, il giudizio a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo si sostanzia in un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento del diritto di credito che la parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass.
Civ., n. 15186/2004; Cass. Civ., n. 5055/1999), con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova: è a carico del creditore opposto, avente la veste di attore in senso sostanziale per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ed è a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. Civ. n. 5844/2006;
Cass. Civ., n. 17371/2003). Inoltre, come è noto, oggetto del giudizio di opposizione non
è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. Civ., sez. III, 06/08/2004, n. 15186).
I superiori principi vanno coordinati, altresì, con l'altro principio generale secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero - come nel caso di specie - per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU., 30/10/2001 n. 13533).
Occorre, pertanto, verificare la fondatezza della domanda della creditrice opposta in rapporto agli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti.
Nel caso di specie, in conformità a quanto sopra richiamato in diritto, era onere dell'opposta, attrice in senso sostanziale, dimostrare l'esistenza del titolo posto alla base della propria domanda e l'ammontare del credito, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento da parte della società opponente.
Detto onere probatorio non è stato assolto.
Come si evince dalle allegazioni di parte opposta, l'iniziativa giudiziale trae la propria fonte negoziale nel contratto di cessione intercorso con avente Parte_2
asseritamente ad oggetto il credito portato dalle fatture sopra richiamate, emesse da
[...]
nei confronti di Pt_2 Parte_1
Ed invero, la fonte del credito non è stata dimostrata in giudizio, essendosi limitata la società opposta a produrre un contratto di cessione privo di data e privo di valida sottoscrizione di entrambe le parti contraenti. Inoltre, l'opposta non ha documentato, ai fini della opponibilità al debitore ceduto, la notifica della cessione ex art. 1264 c.c., né la cessione può dirsi accettata considerate le contestazioni articolate da parte opponente in ordine all'oggetto della cessione medesima.
Pertanto, non vi è prova del titolo in forza del quale il creditore cessionario ha agito in monitorio, né prova dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, così difettando gli elementi costitutivi della domanda fatta valere in giudizio, il cui onere
– come detto - era a carico di ai sensi dell'art. 2697 c.c. Controparte_1
In ogni caso, anche ove - in difetto di specifiche contestazioni sulla efficacia ed opponibilità della cessione – quest'ultima potesse ritenersi accettata da Parte_1
(art. 1264 c.c.), è comunque in contestazione il credito sotteso alle fatture oggetto di
[...]
cessione emesse nei confronti del debitore ceduto.
Sul punto, occorre osservare che l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito, di modo che rimane onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito (cfr., in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 18/02/2016,
n.3184). Sempre in tema di prova del credito e del suo ammontare, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato che considera la fattura titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa;
tuttavia, la stessa giurisprudenza suole ritenere che il valore probatorio della fattura stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito (cfr. Cass. Civ., sez. II, 21/02/2013, n. 4334; Cass.
Civ, sez. III, 03/03/2009, n. 5071). Consegue che, in astratto, la fattura - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, salvo che, in concreto, detto documento contabile ed il rapporto sotteso alla sua emissione non siano specificamente contestati, operando solo in questo caso una relevatio ab onere probandi in favore della parte creditrice opposta.
Ora, il credito di cui alle fatture in atti sono state contestate - come già in fase stragiudiziale nei rapporti con come si evince dalla corrispondenza versata in Parte_2
atti - dalla società opponente, la quale ha dedotto che gli esborsi richiamati nella documentazione contabile fanno riferimento alla ripresa dei lavori avvenuta in data
20.10.2016, in riferimento al contratto di nolo a freddo e forniture di materiali ed altro di attrezzature meccaniche e di cantiere impiegate in relazione all'esecuzione del contratto di appalto del 12.08.2013 dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei prospetti interni e copertura a tetto, sostituzione infissi e adeguamento alle norme di sicurezza del liceo classico F. Maurolico in Messina, per conto della Città Metropolitana di Messina.
Detto profilo trova riscontro dall'esame delle fatture.
Tuttavia, risulta documentalmente provato nella nota prot. 0004181/18 del
6.02.2018 della Città Metropolitana di Messina (doc. 10 produzione Parte_1
che i lavori, sospesi il 3.11.2014, non erano ancora ripresi nel febbraio 2018, non
[...]
trovando giustificazione causale le fatture emesse.
Per altro verso, la società opposta non ha provato il contrario, né ha dimostrato la circostanza, meramente allegata, secondo la quale i costi portati dalle fatture erano riferiti
Parte all'ulteriore contratto del 21.07.2015, sottoscritto dall' per l'esecuzione di “Opere complementari antincendio ai lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento di prospetti interni e copertura a tetto, sostituzione infissi e adeguamento alle norme di sicurezza del Liceo Classico “Maurolico” di Messina”, per conto della Provincia
Regionale di Messina denominata “Libero Consorzio Comunale”, di cui si fa menzione nella documentazione contabile, ma che non è stato neanche prodotto in giudizio.
Non trova, poi, conferma in atti la prospettazione di parte opposta secondo la quale
“i costi sostenuti dalle singole società per la manodopera e per l'acquisto di materiali edili venivano successivamente e reciprocamente ribaltati pro quota (dunque, per la quota del 60% in capo alla capogruppo e per la quota del 40% in Parte_1 capo alla […] Nel corso dell'esecuzione dei predetti lavori di manutenzione Parte_2
straordinaria in , la dunque, provvedeva Controparte_3 Parte_2
ad emettere nei confronti della diverse fatture per ribaltamento Parte_1
costi (pari al 60% del totale, come da intese), alcune delle quali, tuttavia, rimanevano completamente impagate e, precisamente, le fatture n. 6 del 30.05.2017, n. 7 del
31.05.2017, n. 19 del 01.10.2017 e n. 22 del 08.11.2017 ovvero quelle oggetto di cessione.
Infatti, nell'atto costitutivo dell'ATI del 6.06.2012, all'art. 3, comma 2, è espressamente convenuto che “la suddivisione dei lavori e dell'appalto avverrà in ragione del 60% (settanta per cento) a favore della società capogruppo
[...]
ed in ragione del 40% (quaranta per cento) a favore della società Parte_1 [...]
. Pt_2
All'evidenza, la ripartizione dei costi dell'appalto di cui contratto del 12.08.2013 di “lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei prospetti interni e copertura a tetto, sostituzione infissi e adeguamento alle norme di sicurezza del Liceo
Classico “F. Maurolico” di Messina” era già pattuito ab origine in ragione del 60% a favore della capogruppo ed in ragione del 40% a favore della Parte_1
società risultando smentita per tabulas la ragione giustificatrice Parte_2 dell'emissione delle fatture - ovvero un asserito ribaltamento dei costi in corso di esecuzione dei lavori - meramente allegata dalla società opposta e non dimostrata in corso di giudizio.
Si aggiunga, poi, che è rimasta sfornita di prova la domanda della società opposta anche con riguardo al quantum della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, stante – come detto – l'insufficienza probatoria della documentazione contabile.
Per tutto sopra esposto l'opposizione merita accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa l'ingiunzione relativa al pagamento delle spese processuali della fase monitoria, che rimangono a carico di , in Controparte_1 quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto potrebbe consentire la liquidazione delle spese di lite in favore della ricorrente.
3. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di in favore di Controparte_1 Parte_1
nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (non è stata svolta la fase istruttoria), nei valori minimi (50% dei valori medi) stante la modesta complessità delle ragioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1255/2021 R.G., così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 206/2021 del 7.06.2021 emesso dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio iscritto al n. 944/2021 R.G.;
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1 da nel presente giudizio, che liquida in € 406,50 per spese Parte_1 vive ed in € 4.216,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, 15 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1255 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
in persona del rappresentante pro tempore, sita in Parte_1
Lipari, Via Comm F. Vitale snc., c.f. e p.iva.: elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Lipari, Via XXIV Maggio, n. 32, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Ziino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO in persona dell'amministratore unico pro tempore Controparte_1
nato a [...], il [...], con sede legale in Londra (GB), Controparte_2
20 - 22 Wenlock Street, iscritta la Company House dell'Inghilterra e Galles al n.
12526454, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Riva di Reno n. 4, presso lo studio dell'avv. Michele Di Nuzzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opposta - avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte opponente ha concluso come da note scritte pervenute in atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 206/2021 del 7.06.2021, depositato in pari data, emesso dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio iscritto al n. 944/2021 R.G., è stato ingiunto a di pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 54.065,89 quale somma delle seguenti fatture:
- fattura n. 6 del 30/05/2017 di € 6.185,26;
- fattura n. 7 del 31/05/2017 di € 10.444,11;
- fattura n. 19 del 01/10/2017 di € 25.201,40;
- fattura n. 22 del 08/11/2017 di € 12.235,12 già emesse nei confronti di da in forza del Parte_1 Parte_2 contratto di cessione intercorso tra quest'ultima e la società ingiungente, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto Parte_1 opposizione con atto di citazione notificato in data 15.07.2021, eccependo l'illegittimità dell'ingiunzione emessa in difetto di valido estratto autentico del registro fatture. Nel merito, l'opponente ha contestato l'esecuzione di lavori e costi riportati nelle richiamate fatture, sostenendo che non vanta alcun credito nei confronti della Parte_2 [...] in relazione all'appalto dei “lavori di manutenzione straordinaria per il Parte_1
rifacimento dei prospetti interni e copertura a tetto, sostituzione infissi e adeguamento alle norme di sicurezza del liceo classico F. Maurolico in Messina”, per conto della Città Parte Metropolitana di Messina, come da contratto in data 12.08.2013, aggiudicato dalla all'uopo costituita da e Parte_1 Parte_2
Pertanto, parte opponente ha chiesto di: “[…] 1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare che l'ingiunzione richiesta dalla non poteva essere Controparte_1
emessa per carenza assoluta della documentazione fiscale richiesta dal Giudice Delegato nel procedimento monitorio e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il D.I. n. 206/2021, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, illegittimo e revocarlo per carenza dei presupposti di legge e, conseguenzialmente, revocarlo con condanna alle spese del giudizio della;
2) Nel merito e senza recesso sulla superiore Controparte_1
eccezione, ritenere e dichiarare illegittimo il D.I. opposto per le motivazioni di cui al punto n.2 della superiore narrativa e per l'effetto revocarlo con qualunque statuizione, dichiarando che la non vanta alcun credito nei confronti della Parte_2 [...]
essendo state indebitamente emesse le fatture nn. 6-7-19-22 del 2017 Parte_1
cui fa riferimento il D.I. n. 206/2021, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
3) Condannare la alle spese e compensi del presente giudizio.”. Controparte_1
Nella resistenza di , costituitasi in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata in data 13.04.2022, la causa è stata istruita in via documentale stante l'assenza di richieste istruttorie ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Disposta la sostituzione dell'udienza con modalità “cartolare” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte opponente ha concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. ha agito per il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
54.065,89, di cui alle fatture n. 6 del 30/05/2017 di € 6.185,26, fattura n. 7 del 31/05/2017 di € 10.444,11, fattura n. 19 del 01/10/2017 di € 25.201,40 e fattura n. 22 del 08/11/2017 di € 12.235,12 - sulla scorta del contratto stipulato con con il quale quest'ultima Parte_2 ha ceduto alla società opposta il credito portato dalle predette fatture, emesse nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra e costituite in in Parte_1 Parte_2 Pt_3
relazione al contratto di appalto di lavori di manutenzione straordinaria per restauro e messa in sicurezza del Liceo Classico F. Maurolico di Messina e del contratto per opere complementari antincendio. ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto Parte_4
perché emesso in difetto di valido estratto autentico del registro fatture.
In materia di “prova scritta” di cui è richiesta prova quale presupposto di emissione dell'ingiunzione di cui all'art. 633 c.p.c., l'art. 634, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevede testualmente che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli , purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute […]”.
Di regola le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizi.
Detta disciplina subisce una rilevante deroga ad opera dell'art. 634, comma 2,
c.p.c. che attribuisce portata probatoria alle suddette scritture in favore dell'imprenditore commerciale da cui provengono, anche in relazione ai suoi rapporti con soggetti privati. L'idoneità della fattura commerciale a comprovare la spedizione o la consegna della merce o la prestazione del servizio in favore della persona che in esso figuri come destinatario, è sempre stata pressoché incontroversa, purché si tratti di fattura estratta in forma autentica da un registro fatture.
Consegue che nel caso di specie difettavano i presupposti di emissione del decreto ingiuntivo, non essendo stati prodotti né le fatture autenticate (quanto piuttosto una attestazione di conformità all'originale), né l'estratto autentico delle scritture contabili in cui le fatture risultano registrate.
Il difetto di legittimità dell'ingiunzione comporta la revoca della stessa.
Tuttavia, ciò non esime il giudice dall'accertare la sussistenza del credito preteso dalla società opposta.
Infatti, occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e non già stabilire - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria o dell'incidenza delle spese della fase monitoria - se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa.
Segnatamente, il giudizio a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo si sostanzia in un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento del diritto di credito che la parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass.
Civ., n. 15186/2004; Cass. Civ., n. 5055/1999), con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova: è a carico del creditore opposto, avente la veste di attore in senso sostanziale per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ed è a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. Civ. n. 5844/2006;
Cass. Civ., n. 17371/2003). Inoltre, come è noto, oggetto del giudizio di opposizione non
è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. Civ., sez. III, 06/08/2004, n. 15186).
I superiori principi vanno coordinati, altresì, con l'altro principio generale secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero - come nel caso di specie - per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU., 30/10/2001 n. 13533).
Occorre, pertanto, verificare la fondatezza della domanda della creditrice opposta in rapporto agli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti.
Nel caso di specie, in conformità a quanto sopra richiamato in diritto, era onere dell'opposta, attrice in senso sostanziale, dimostrare l'esistenza del titolo posto alla base della propria domanda e l'ammontare del credito, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento da parte della società opponente.
Detto onere probatorio non è stato assolto.
Come si evince dalle allegazioni di parte opposta, l'iniziativa giudiziale trae la propria fonte negoziale nel contratto di cessione intercorso con avente Parte_2
asseritamente ad oggetto il credito portato dalle fatture sopra richiamate, emesse da
[...]
nei confronti di Pt_2 Parte_1
Ed invero, la fonte del credito non è stata dimostrata in giudizio, essendosi limitata la società opposta a produrre un contratto di cessione privo di data e privo di valida sottoscrizione di entrambe le parti contraenti. Inoltre, l'opposta non ha documentato, ai fini della opponibilità al debitore ceduto, la notifica della cessione ex art. 1264 c.c., né la cessione può dirsi accettata considerate le contestazioni articolate da parte opponente in ordine all'oggetto della cessione medesima.
Pertanto, non vi è prova del titolo in forza del quale il creditore cessionario ha agito in monitorio, né prova dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, così difettando gli elementi costitutivi della domanda fatta valere in giudizio, il cui onere
– come detto - era a carico di ai sensi dell'art. 2697 c.c. Controparte_1
In ogni caso, anche ove - in difetto di specifiche contestazioni sulla efficacia ed opponibilità della cessione – quest'ultima potesse ritenersi accettata da Parte_1
(art. 1264 c.c.), è comunque in contestazione il credito sotteso alle fatture oggetto di
[...]
cessione emesse nei confronti del debitore ceduto.
Sul punto, occorre osservare che l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito, di modo che rimane onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito (cfr., in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 18/02/2016,
n.3184). Sempre in tema di prova del credito e del suo ammontare, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato che considera la fattura titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa;
tuttavia, la stessa giurisprudenza suole ritenere che il valore probatorio della fattura stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito (cfr. Cass. Civ., sez. II, 21/02/2013, n. 4334; Cass.
Civ, sez. III, 03/03/2009, n. 5071). Consegue che, in astratto, la fattura - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, salvo che, in concreto, detto documento contabile ed il rapporto sotteso alla sua emissione non siano specificamente contestati, operando solo in questo caso una relevatio ab onere probandi in favore della parte creditrice opposta.
Ora, il credito di cui alle fatture in atti sono state contestate - come già in fase stragiudiziale nei rapporti con come si evince dalla corrispondenza versata in Parte_2
atti - dalla società opponente, la quale ha dedotto che gli esborsi richiamati nella documentazione contabile fanno riferimento alla ripresa dei lavori avvenuta in data
20.10.2016, in riferimento al contratto di nolo a freddo e forniture di materiali ed altro di attrezzature meccaniche e di cantiere impiegate in relazione all'esecuzione del contratto di appalto del 12.08.2013 dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei prospetti interni e copertura a tetto, sostituzione infissi e adeguamento alle norme di sicurezza del liceo classico F. Maurolico in Messina, per conto della Città Metropolitana di Messina.
Detto profilo trova riscontro dall'esame delle fatture.
Tuttavia, risulta documentalmente provato nella nota prot. 0004181/18 del
6.02.2018 della Città Metropolitana di Messina (doc. 10 produzione Parte_1
che i lavori, sospesi il 3.11.2014, non erano ancora ripresi nel febbraio 2018, non
[...]
trovando giustificazione causale le fatture emesse.
Per altro verso, la società opposta non ha provato il contrario, né ha dimostrato la circostanza, meramente allegata, secondo la quale i costi portati dalle fatture erano riferiti
Parte all'ulteriore contratto del 21.07.2015, sottoscritto dall' per l'esecuzione di “Opere complementari antincendio ai lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento di prospetti interni e copertura a tetto, sostituzione infissi e adeguamento alle norme di sicurezza del Liceo Classico “Maurolico” di Messina”, per conto della Provincia
Regionale di Messina denominata “Libero Consorzio Comunale”, di cui si fa menzione nella documentazione contabile, ma che non è stato neanche prodotto in giudizio.
Non trova, poi, conferma in atti la prospettazione di parte opposta secondo la quale
“i costi sostenuti dalle singole società per la manodopera e per l'acquisto di materiali edili venivano successivamente e reciprocamente ribaltati pro quota (dunque, per la quota del 60% in capo alla capogruppo e per la quota del 40% in Parte_1 capo alla […] Nel corso dell'esecuzione dei predetti lavori di manutenzione Parte_2
straordinaria in , la dunque, provvedeva Controparte_3 Parte_2
ad emettere nei confronti della diverse fatture per ribaltamento Parte_1
costi (pari al 60% del totale, come da intese), alcune delle quali, tuttavia, rimanevano completamente impagate e, precisamente, le fatture n. 6 del 30.05.2017, n. 7 del
31.05.2017, n. 19 del 01.10.2017 e n. 22 del 08.11.2017 ovvero quelle oggetto di cessione.
Infatti, nell'atto costitutivo dell'ATI del 6.06.2012, all'art. 3, comma 2, è espressamente convenuto che “la suddivisione dei lavori e dell'appalto avverrà in ragione del 60% (settanta per cento) a favore della società capogruppo
[...]
ed in ragione del 40% (quaranta per cento) a favore della società Parte_1 [...]
. Pt_2
All'evidenza, la ripartizione dei costi dell'appalto di cui contratto del 12.08.2013 di “lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei prospetti interni e copertura a tetto, sostituzione infissi e adeguamento alle norme di sicurezza del Liceo
Classico “F. Maurolico” di Messina” era già pattuito ab origine in ragione del 60% a favore della capogruppo ed in ragione del 40% a favore della Parte_1
società risultando smentita per tabulas la ragione giustificatrice Parte_2 dell'emissione delle fatture - ovvero un asserito ribaltamento dei costi in corso di esecuzione dei lavori - meramente allegata dalla società opposta e non dimostrata in corso di giudizio.
Si aggiunga, poi, che è rimasta sfornita di prova la domanda della società opposta anche con riguardo al quantum della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, stante – come detto – l'insufficienza probatoria della documentazione contabile.
Per tutto sopra esposto l'opposizione merita accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa l'ingiunzione relativa al pagamento delle spese processuali della fase monitoria, che rimangono a carico di , in Controparte_1 quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto potrebbe consentire la liquidazione delle spese di lite in favore della ricorrente.
3. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di in favore di Controparte_1 Parte_1
nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (non è stata svolta la fase istruttoria), nei valori minimi (50% dei valori medi) stante la modesta complessità delle ragioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1255/2021 R.G., così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 206/2021 del 7.06.2021 emesso dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio iscritto al n. 944/2021 R.G.;
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1 da nel presente giudizio, che liquida in € 406,50 per spese Parte_1 vive ed in € 4.216,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, 15 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile